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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/12/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1954 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1954/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Iannello
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
La Spezia (SP), Via Montepertico n. 66, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Foti (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da note scritte depositate in data 2/12/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 10/10/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Firenze (FI) e che dall'unione non sono nati figli. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni (come da note scritte depositate in data 2/12/2025):
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, come di fatto già vivono, e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La signora proseguirà ad abitare presso la dimora coniugale arredata con mobili, arredi e Pt_1 pertinenze, ubicata nel Comune della Spezia (Sp), Via Montepertico n. 66 interno 12 mentre il signor continuerà ad abitare presso una diversa abitazione. CP_1
3. Entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio
e prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
4. I coniugi dichiarano di rinunciare al reciproco mantenimento e non hanno ragione di chiedersi alcunché a tale titolo.
5. I coniugi si danno reciproco atto di aver risolto con reciproca soddisfazione ogni altra questione di tipo patrimoniale tra loro esistente, rinunciando a qualsivoglia ulteriore pretesa.”
L'udienza del 3/12/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, ove hanno apportato leggere modifiche alle condizioni originariamente indicate in ricorso, e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi pag. 2 di 4 possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come da note scritte depositate in data
2/12/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative.
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio in oggetto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia trascorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b). della legge n. 898/1970
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando in punto di separazione personale ma vista la domanda contestualmente formulata ex art. 473-bis.49 c.p.c. in punto di scioglimento del matrimonio, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi Parte_1 Controparte_1 in matrimonio in Firenze (FI) in data 28/05/2022 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Firenze (FI) dell'anno 2022, al n. 172, parte I, alle condizioni concordate fra le parti e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, come di fatto già vivono, e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La signora proseguirà ad abitare presso la dimora coniugale arredata con mobili, arredi e Pt_1 pertinenze, ubicata nel Comune della Spezia (Sp), Via Montepertico n. 66 interno 12 mentre il signor continuerà ad abitare presso una diversa abitazione. CP_1
3. Entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio
e prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
4. I coniugi dichiarano di rinunciare al reciproco mantenimento e non hanno ragione di chiedersi alcunché a tale titolo.
pag. 3 di 4
5. I coniugi si danno reciproco atto di aver risolto con reciproca soddisfazione ogni altra questione di tipo patrimoniale tra loro esistente, rinunciando a qualsivoglia ulteriore pretesa”;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1954/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessio Iannello
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
La Spezia (SP), Via Montepertico n. 66, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Foti (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da note scritte depositate in data 2/12/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 10/10/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Firenze (FI) e che dall'unione non sono nati figli. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni (come da note scritte depositate in data 2/12/2025):
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, come di fatto già vivono, e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La signora proseguirà ad abitare presso la dimora coniugale arredata con mobili, arredi e Pt_1 pertinenze, ubicata nel Comune della Spezia (Sp), Via Montepertico n. 66 interno 12 mentre il signor continuerà ad abitare presso una diversa abitazione. CP_1
3. Entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio
e prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
4. I coniugi dichiarano di rinunciare al reciproco mantenimento e non hanno ragione di chiedersi alcunché a tale titolo.
5. I coniugi si danno reciproco atto di aver risolto con reciproca soddisfazione ogni altra questione di tipo patrimoniale tra loro esistente, rinunciando a qualsivoglia ulteriore pretesa.”
L'udienza del 3/12/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, ove hanno apportato leggere modifiche alle condizioni originariamente indicate in ricorso, e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi pag. 2 di 4 possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come da note scritte depositate in data
2/12/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative.
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio in oggetto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia trascorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b). della legge n. 898/1970
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando in punto di separazione personale ma vista la domanda contestualmente formulata ex art. 473-bis.49 c.p.c. in punto di scioglimento del matrimonio, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi Parte_1 Controparte_1 in matrimonio in Firenze (FI) in data 28/05/2022 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Firenze (FI) dell'anno 2022, al n. 172, parte I, alle condizioni concordate fra le parti e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, come di fatto già vivono, e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La signora proseguirà ad abitare presso la dimora coniugale arredata con mobili, arredi e Pt_1 pertinenze, ubicata nel Comune della Spezia (Sp), Via Montepertico n. 66 interno 12 mentre il signor continuerà ad abitare presso una diversa abitazione. CP_1
3. Entrambi i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio
e prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
4. I coniugi dichiarano di rinunciare al reciproco mantenimento e non hanno ragione di chiedersi alcunché a tale titolo.
pag. 3 di 4
5. I coniugi si danno reciproco atto di aver risolto con reciproca soddisfazione ogni altra questione di tipo patrimoniale tra loro esistente, rinunciando a qualsivoglia ulteriore pretesa”;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10.12.2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 4 di 4