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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 06/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13906 /2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/12/2024 da
con il proc. e dom. avv. CIMENTI IACOPO Parte_1
E
RA NT con i proc. e dom. avv.ti NADALIN LORIS e DEL
BIANCO MARA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 15/05/2010
in OLIVERI (ME), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di OLIVERI (ME), al n. 4, Parte 2, Serie A, anno 2010;
- preso atto che dall'unione sono nati i figli (23.01.2010), Per_1 Per_2
(22.12.2012) e (02.01.2017) tutti minorenni;
Per_3
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli
minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri RA NT e
[...]
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 15/05/2010 in Pt_1
OLIVERI (ME), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di OLIVERI (ME), al N. 4, Parte 2, Serie A, anno 2010, alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, con facoltà di stabilire il proprio domicilio/residenza ove lo riterranno opportuno;
2. affida i figli minori ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
i genitori si ripartiranno equamente i loro doveri, esercitando in modo condiviso la responsabilità genitoriale ed assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in relazione alla loro educazione, istruzione e salute;
3. dispone che la casa familiare sita a Sedegliano (UD) in Piazza Reg.
Margherita n. 17 venga assegnata alla moglie, che ivi vivrà assieme ai figli , e;
dà atto che il sig. si è impegnato a Per_1 Per_2 Per_3 Pt_1 rilasciare l'immobile in parola, prelevando solamente i propri effetti personali entro e non oltre il termine del 15.01.2025; dà atto che il mutuo gravante sulla predetta casa continuerà ad essere pagato integralmente dal marito, il quale sino al momento del rilascio dell'abitazione coniugale si impegna a corrispondere in favore della sig.ra CU la somma di €
600,00 al mese a titolo di rimborso spese;
per contro, dà atto che la moglie provvederà a volturare a suo nome tutte le utenze e le spese connesse alla casa familiare entro due mesi dal rilascio della casa coniugale;
4. dà atto che il sig. corrisponderà alla sig. CU l'importo di Pt_1
eventuali imposte e/o tasse che costei dovrà versare per effetto della vendita dell'immobile di Catania di cui alle premesse in ricorso.
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre ad un pernotto o due pomeriggi a settimana;
6. dispone che i figli minori trascorrano alternativamente a metà con ciascun genitore le vacanze di Natale (per sette giorni alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con cadenza annuale) e le vacanze di Pasqua (per quattro giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal
Lunedì dell'Angelo al giovedì, con cadenza annuale);
7. dispone che ciascun genitore possa tenere con sé i figli durante le vacanze lavorative per due settimane, anche non consecutive;
8. dispone che il signor versi, a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento dei tre figli, l'importo mensile di € 450,00 (€ 150,00 a figlio); l'assegno verrà corrisposto entro il 23 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora CU e sarà rivalutato annualmente secondo gli Indici Istat, come per legge;
9. le spese straordinarie relative ai figli, così come indicate e regolamentate dal Protocollo redatto dall'Osservatorio Nazione sul diritto di famiglia e in vigore presso il Tribunale di Udine, ivi inclusi gli esborsi connessi alla mensa scolastica, sono poste a carico al 50% tra i genitori e rifuse al genitore che le ha sostenute da parte dell'altro genitore entro un mese dall'invio delle ricevute di spesa;
10. dà atto che l'assegno unico universale per i figli verrà riconosciuto al
100% alla madre, mentre le detrazioni verranno ripartite al 50%;
11. nulla viene statuito tra i coniugi a titolo di mantenimento in quanto economicamente indipendenti;
12. dà atto che ciascun coniuge presta l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per i figli minori;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OLIVERI (ME), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.4, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2010.
Udine, li 04/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13906 /2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/12/2024 da
con il proc. e dom. avv. CIMENTI IACOPO Parte_1
E
RA NT con i proc. e dom. avv.ti NADALIN LORIS e DEL
BIANCO MARA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 15/05/2010
in OLIVERI (ME), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di OLIVERI (ME), al n. 4, Parte 2, Serie A, anno 2010;
- preso atto che dall'unione sono nati i figli (23.01.2010), Per_1 Per_2
(22.12.2012) e (02.01.2017) tutti minorenni;
Per_3
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli
minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri RA NT e
[...]
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 15/05/2010 in Pt_1
OLIVERI (ME), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di OLIVERI (ME), al N. 4, Parte 2, Serie A, anno 2010, alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, con facoltà di stabilire il proprio domicilio/residenza ove lo riterranno opportuno;
2. affida i figli minori ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
i genitori si ripartiranno equamente i loro doveri, esercitando in modo condiviso la responsabilità genitoriale ed assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in relazione alla loro educazione, istruzione e salute;
3. dispone che la casa familiare sita a Sedegliano (UD) in Piazza Reg.
Margherita n. 17 venga assegnata alla moglie, che ivi vivrà assieme ai figli , e;
dà atto che il sig. si è impegnato a Per_1 Per_2 Per_3 Pt_1 rilasciare l'immobile in parola, prelevando solamente i propri effetti personali entro e non oltre il termine del 15.01.2025; dà atto che il mutuo gravante sulla predetta casa continuerà ad essere pagato integralmente dal marito, il quale sino al momento del rilascio dell'abitazione coniugale si impegna a corrispondere in favore della sig.ra CU la somma di €
600,00 al mese a titolo di rimborso spese;
per contro, dà atto che la moglie provvederà a volturare a suo nome tutte le utenze e le spese connesse alla casa familiare entro due mesi dal rilascio della casa coniugale;
4. dà atto che il sig. corrisponderà alla sig. CU l'importo di Pt_1
eventuali imposte e/o tasse che costei dovrà versare per effetto della vendita dell'immobile di Catania di cui alle premesse in ricorso.
5. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre ad un pernotto o due pomeriggi a settimana;
6. dispone che i figli minori trascorrano alternativamente a metà con ciascun genitore le vacanze di Natale (per sette giorni alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con cadenza annuale) e le vacanze di Pasqua (per quattro giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal
Lunedì dell'Angelo al giovedì, con cadenza annuale);
7. dispone che ciascun genitore possa tenere con sé i figli durante le vacanze lavorative per due settimane, anche non consecutive;
8. dispone che il signor versi, a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento dei tre figli, l'importo mensile di € 450,00 (€ 150,00 a figlio); l'assegno verrà corrisposto entro il 23 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora CU e sarà rivalutato annualmente secondo gli Indici Istat, come per legge;
9. le spese straordinarie relative ai figli, così come indicate e regolamentate dal Protocollo redatto dall'Osservatorio Nazione sul diritto di famiglia e in vigore presso il Tribunale di Udine, ivi inclusi gli esborsi connessi alla mensa scolastica, sono poste a carico al 50% tra i genitori e rifuse al genitore che le ha sostenute da parte dell'altro genitore entro un mese dall'invio delle ricevute di spesa;
10. dà atto che l'assegno unico universale per i figli verrà riconosciuto al
100% alla madre, mentre le detrazioni verranno ripartite al 50%;
11. nulla viene statuito tra i coniugi a titolo di mantenimento in quanto economicamente indipendenti;
12. dà atto che ciascun coniuge presta l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio per sé e per i figli minori;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OLIVERI (ME), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.4, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2010.
Udine, li 04/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini