CASS
Sentenza 5 febbraio 2021
Sentenza 5 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2021, n. 4666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4666 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FALLIMENTO GEM IMMOBILIARE S.R.L. avverso l'ordinanza del 15/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore, l'Avvocato SIMONA GRABBI, in difesa della Curatela del FALLIMENTO GEM IMMOBILIARE S.R.L., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio o, in subordine, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Curatore del Fallimento Gem Immobiliare s.r.l. ricorre avverso l'ordinanza in data 15/6/2020 del Tribunale di Torino che, in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha respinto l'appello avverso l'ordinanza in data 12/4/2019 con cui il G.i.p. del Tribunale di Torino aveva (a sua volta) respinto l'istanza di dissequestro dell'immobile sito in Collegno e sottoposto a vincolo ablatorio nell'ambito di un procedimento pendente a carico di IZ TT, per il reato di peculato. Deduce: 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4666 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 06/11/2020 1.1. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. In particolare: erronea interpretazione/applicazione della norma penale. Art. 606, comma primo, lett. b), cod.proc.pen.". La prima parte del motivo è dedicato all'esatta interpretazione della richiesta di integrazione documentale disposta dal tribunale all'udienza del 28/2/2020, quando la difesa era stata "invitata a produrre documentazione relativa all'attuale stato della procedura fallimentare con particolare riferimento all'ammontare dell'attivo fallimentare". Si denuncia, dunque, la violazione dei principi di diritto fissati nella sentenza cd. EL (Sez. U, Sentenza n. 29951 del 24/05/2004), dato che il tribunale non si è attivato e non ha preso contatto con il Giudice delegato, pur in assenza di profili di rischio legati alla restituzione del bene alla Curatela, mancando dati certi sulla qualità/composizione/identità dei due creditori fallimentari Italy Group e Fallimento CGE s.r.l. e quindi sulla loro eventuale pericolosità nella prospettiva di una dispersione dei beni. Secondo la difesa, il tribunale -non contattando il giudice civile- ha violato sia i principi di diritto fissati con la sentenza EL, sia quanto disposto la Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, con l'ulteriore aggravante di non avere considerato le decisive prove liberatorie e documentali già presenti in atti, che dimostravano come la CGE fosse stata la società che aveva fatto fallire la GEM con la conseguente impossibilità di additarla a sospetto Si aggiunge che la violazione del dictum della sentenza di annullamento si rinviene anche nella parte di motivazione in cui il Tribunale afferma di non avere poteri istruttori e che il riferimento all'autorità giudiziaria chiamata a sopperire eventuali carenze informative sia da riferirsi al Pubblico ministero ovvero -a seconda dei casi- al G.i.p. o al giudice del dibattimento. A tale ultimo proposito si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dal tribunale, sia nella già richiamata sentenza EL, sia nella c.d. sentenza IN (Sez. 3, Sentenza n. 20443 del 02/02/2007) «l'invito ad effettuare i dovuti accertamenti era (...) rivolto non a un Pubblico ministero in quanto dotato di potere investigativo, come sostenuto nel provvedimento oggetto del presente ricorso, ma a quello stesso tribunale del riesame che nel caso di specie ha declinato simili poteri/prerogative. La Corte di cassazione -scrive ancora il ricorrente- invita a uno scambio di 'informazioni' e 'conoscenze' palesemente non riconducibili al concetto di 'potere istruttorio' invocato dal tribunale di Torino. Perché la locuzione 'conoscenze' evoca concetto assai più complesso -e soprattutto atecnico- di 'elementi istruttori'». Si deduce, dunque, che è «evidente l'errore in cui incorre il giudice a quo 2 riconducibile ad una duplice violazione: violazione dell'art. 627, comma terzo, cod.proc.pen. integrata dal non essersi uniformato alla sentenza di annullamento;
trasgressione della regola di matrice giurisprudenziale secondo la quale, nel caso di annullamento con rinvio per la violazione di cui all'art. 606 lett. b), cod.proc.pen. (è il caso di specie) "i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché ... nella prima ipotesi il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato" (Cass. pen. Sez. 5, sentenza n. 13800 del 13 febbraio 2020). Nuova valutazione che, cionostante, il tribunale di Torino ha illegittimamente compiuto tanto da giungere, in punto di scrutinio del pericolo di reingresso del cespite nel patrimonio dei prevenuti, ad una conclusione diametralmente opposta a quella -totalmente liberatoria per le ragioni della Curatela- espressa dal primo provvedimento del 19 giugno 2019 poi annullato con rinvio». Con l'ultima parte del ricorso si sostiene la possibilità che il provvedimento impugnato sia sanzionato con l'annullamento senza rinvio, alla luce degli elementi fattuali già acclarati e dato che esso incorre nei medesimi vizi contenuti nel primo provvedimento oltre che per la tutela delle ragioni di celerità sottese alla procedura fallimentare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nel senso di seguito specificato. Va preliminarmente osservato come il ricorrente, in sostanza, lamenti due profili di illegittimità: con il primo sostiene l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il Tribunale afferma di non essere vincolato alle valutazioni espresse nell'ordinanza annullata con riguardo alla valutazione dell'esistenza della prova rigorosa che fornisca la ragionevole certezza che i beni da confiscare non ritornino nella disponibilità dell'indagato; con il secondo, sostiene l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il Tribunale afferma che l'attività di dialogo tra autorità giudiziaria penale e civile indicato dalla Corte di cassazione quale strumento utile a sopperire a carenze informative debba considerarsi riferibile al Pubblico ministero o al G.i.p o al giudice del dibattimento, ma non anche al Tribunale del Riesame, in quanto quest'ultimo è privo di poteri istruttori. Nel contesto di tale seconda censura si fa altresì presente come il tribunale di Torino abbia omesso di valutare la documentazione versata dalla stessa Curatela, con particolare riguardo alla relazione del Curatore. 1.1. Il primo profilo di censura è infondato. In realtà, il principio richiamato dal ricorrente è astrattamente corretto, 3 .AS) essendo noto che i poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché solo in questa seconda ipotesi l'annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e, dunque, i poteri del giudice di rinvio hanno la massima latitudine: in questo caso, infatti, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato- Nella prima ipotesi, invece, resta ferma la valutazione dei fatti così come accertati dal provvedimento annullato. Poiché nel caso di specie si tratta di annullamento per violazione di legge - obietta il ricorrente- il tribunale era vincolato alle valutazioni contenute nell'ordinanza annullata. Senonché il principio ora richiamato va confrontato con le ragioni dell'annullamento, così come espresse nella sentenza di annullamento, dove -in realtà- si chiede al giudice del rinvio di colmare una lacuna valutativa, in quanto il tribunale dell'ordinanza annullata «ha omesso di procedere ad una valutazione comparata delle opposte esigenze fatte valere da un lato dal PM ai fini dell'applicazione della confisca nell'ambito del processo penale e dall'altro dalla curatela fallimentare della GEM Costruzioni s.r.l. al fine di conseguire la restituzione del bene sequestrato, in vista dell'eventuale soddisfacimento delle pretese creditorie nell'ambito della procedura concorsuale (...)». La ragione dell'annullamento, -dunque- importano che al tribunale -in concreto- non è stato attribuito il compito della mera applicazione di un principio di diritto a un compendio probatorio già valutato, ma gli si è chiesto di valutare gli elementi acquisiti ovvero di acquisirne ulteriori nella prospettiva valutativa indicata dalla sentenza di annullamento. Ciò è tanto vero che la sentenza di annullamento ha tenuto a precisare che la decisione doveva essere ancorata alla specificità della vicenda processuale "senza possibilità di opporre preclusioni di natura processuale allo stato insussistenti". Da ciò l'infondatezza della prima censura. 1.2. Fondate, appaiono, invece, le ragioni del secondo profilo di censura. 1.2.1. Si è già ricordato che il giudizio di rinvio doveva avere a oggetto «la valutazione comparata delle opposte esigenze fatte valere da un lato dal PM ai fini dell'applicazione della confisca nell'ambito del processo penale e dall'altro della curatela fallimentare della GEM Costruzioni s.r.l. al fine di conseguire la restituzione del bene sequestrato, in vista dell'eventuale soddisfacimento delle pretese creditorie nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le indicazioni 4 da tempo fornite sul tema dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (per tutte v. Sez. U., sent. n. 29951 del 24/05/2004, Cur. Fall. In proc. EL, Rv. 228165)», (così la sentenza di annullamento). Va, quindi, premesso che il tribunale, nella prospettiva di uniformarsi alla sentenza di annullamento, al fine di «verificare con estremo rigore che attraverso la restituzione del bene alla massa fallimentare il profitto del reato non ritorni surrettiziamente all'indagato», ha analizzato la «qualità e la quantità» dei creditori ammessi al passivo del fallimento GEM Immobiliare. Nel corso di tale analisi, anzitutto, ha escluso che l'indagato (IZ TT) potesse rientrare nel possesso del profitto attraverso i creditori che definisce "istituzionali", ossia l'Agenzia delle Entrate, il Comune di Milano, il Comune di Collegno, la Camera di Commercio a cui assimila la Sma Torino, la Iren Mercato s.p.a. ed Enel Energia). Sottolinea, tuttavia, come gli importi vantati da tali creditori fossero nettamente inferiori a quelli della Banca Intermobiliare di Investimento (che vanta un credito pari a C 3.104.997,92, ammesso al passivo in via privilegiata in quanto garantito da ipoteca), del Fallimento CGE s.r.l. (che vanta un credito pari a C 1.495.000,00, ammesso al passivo in via privilegiata in quanto garantito da ipoteca) e Italy Group s.r.l. (che vanta un credito pari a C 1.150.433,71 ammesso al passivo in via chirografaria). La valutazione di tali crediti viene, dunque, differenziata dal tribunale che, con riguardo alla Banca Intermobiliare, esclude che la somma da essa eventualmente ricavata possa surrettiziamente ritornare nelle mani di TT;
in relazione al Fallimento CGE s.r.l. e a Italy Group s.r.l. -invece- rileva di non avere alcun elemento di valutazione, annotando che «sono due società di cui non si è in possesso di alcun dato, né ne è nota la composizione». Proprio in relazione a tale ultimo rilievo sorge e viene posta la questione relativa ai poteri istruttori rimessi al Tribunale del Riesame in occasione della valutazione comparativa che qui ci impegna e alla possibilità/necessità di avviare un'interlocuzione con l'autorità giudiziaria civile al fine di acquisire informazioni quando siano assenti elementi di valutazione utili e necessari a comprendere se attraverso i creditori della massa fallimentare sia possibile un surrettizio rientro del profitto del reato nelle mani dell'indagato. Ebbene, il tribunale risolve la questione incorrendo in plurime violazioni di legge, tra di esse collegate. 1.2.2. Anzitutto, proprio con specifico riferimento alla questione ora enucleata, il tribunale osserva: «quanto al dialogo tra autorità giudiziaria penale e civile, strumento indicato dalla Suprema Corte per sopperire a carenze informative ed ampiamente evidenziato dall'appellante, deve considerarsi che il Tribunale del Riesame è privo di poteri istruttori e che appare a questo Collegio il 5 .A,c)JIè.. \,, riferimento all'autorità giudiziaria penale non riferibile a questa sede, bensì al P.M. o, a seconda della fase del procedimento, al G.i.p. o al giudice del dibattimento». Il convincimento del giudice -però- non è corretto, in quanto si fonda su un travisamento dei principi di diritto dettati dalla Corte di cassazione e -in definitiva- si risolve nel medesimo vizio di omessa valutazione che aveva prodotto l'annullamento della precedente ordinanza di rigetto, così configurandosi -per ciò solo- la violazione dell'art. 627, cod.proc.pen. Il travisamento dei principi di diritto della sentenza EL emerge al solo rilevare come quelli venissero dettati proprio nei confronti del tribunale del riesame, il cui provvedimento -nell'occasione- veniva annullato con rinvio dinanzi allo stesso giudice, al quale veniva demandato il compito di rinnovare il giudizio di comparazione degli interessi in conflitto in conformità agli insegnamenti contenuti nella motivazione della stessa sentenza di annullamento. Risulta eloquente -in tal senso- la chiusura della sentenza delle Sezioni Unite che, dopo avere illustrato i criteri da seguire nel giudizio di comparazione tra gli interessi del Pubblico Ministero e quelli della Procedura fallimentare, conclude osservando che «[...] applicando i principi di diritto dianzi affermati - il Tribunale del riesame avrebbe invece dovuto valutare, secondo le modalità indicate, le concrete conseguenze della eventuale restituzione, nella illustrata prospettiva di conciliazione degli interessi connessi alla confisca con quelli della procedura fallimentare e dei creditori. Tale "valutazione di bilanciamento" non è stata effettuata sicché s'impone l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale» Vale ricordare che tra "le modalità indicate" cui il Tribunale del Riesame si sarebbe dovuto attenere nel giudizio di rinvio per valutare "le concrete conseguenze della eventuale restituzione" rientra anche «l'esigenza, pure in mancanza di previsione legislativa, di uno scambio di informazioni e di conoscenze tra l'autorità giudiziaria penale e quella civile» (così in motivazione la più volte menzionata sentenza "EL"). Dunque, la lettura complessiva e unitaria della sentenza delle Sezioni Unite porta a concludere che lo strumento dell'interlocuzione e la possibilità di avviare un dialogo tra l'autorità giudiziaria penale e quella civile si rivolga non soltanto al Pubblico ministero, al G.i.p. o al giudice del dibattimento, ma anche al Tribunale del riesame che, nella prospettiva di una "valutazione di bilanciamento" e di giudizio vòlto a conciliare gli interessi connessi alla confisca con quelli della procedura fallimentare, può senz'altro chiedere informazioni all'autorità giudiziaria civile, ovvero, nel caso di specie, al giudice delegato, al fine di acquisire dati utili a verificare l'esistenza del rischio che attraverso la restituzione del bene alla massa fallimentare il profitto del reato ritorni surrettiziamente 6 A D I.).).- all'indagato, Va risaltato come la possibilità di avviare un'interlocuzione con l'autorità giudiziaria civile sia una delle indicazioni contenute nella sentenza "EL" a cui il tribunale del riesame di Torino doveva attenersi, per espressa disposizione contenuta nella sentenza di annullamento. Il Tribunale del Riesame, negando di avere tale possibilità e -dunque- non ricorrendo a tale strumento ha, quindi, violato l'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. non essendosi uniformato alla sentenza di annullamento. Tanto evidenzia la violazione di legge in cui è incorso il tribunale del riesame, davanti al quale va nuovamente rinviato l'identico giudizio di comparazione che già gli era stato demandato, precisandosi ulteriormente che è nelle sue facoltà acquisire informazioni presso il giudice delegato al fine di entrare nel possesso dei dati che ritenga utili al fine di raggiungere una ragionevole sicurezza che l'eventuale dissequestro non possa essere in alcun modo utilizzato a scopi surrettizi. A tale ultimo riguardo, va ricordato come la sentenza "EL" rimarchi che si deve tenere particolarmente in evidenza non soltanto le possibilità del ritorno del fallito nella disponibilità dei beni sequestrati alla chiusura del fallimento, ma anche la prospettiva di un eventuale concordato ex L. Fall., art. 124 e segg., «nonché quelle situazioni in cui sussiste il rischio concreto che le finalità del sequestro preventivo e della confisca siano pregiudicate, potendo il fallito tornare surrettiziamente a disporre dei propri beni in spregio alle esigenze di cautela penale», come ad esempio «le possibilità di costituzione fittizia di diritti di credito o di diritti reali nei confronti dello stesso fallito». 1.2.3. Va ulteriormente rimarcato come l'errato convincimento del Tribunale del Riesame quanto alla possibilità di "dialogare" con il giudice delegato si sia tradotto in un'omessa comparazione anche in ragione di un'ulteriore circostanza fondatamente denunciata dal ricorrente. Come visto, il Tribunale ha ritenuto di non essere nel possesso di alcun dato con riguardo al Fallimento CGE s.r.l. e Italy Group s.r.I., al cui riguardo non è a conoscenza della loro composizione. Il ricorrente ha tuttavia osservato come il tribunale avesse a sua disposizione la relazione del Curatore, dalla quale era possibile ricavare elementi di valutazione, con riguardo -in particolare- al fallimento CGE s.r.I., che risulta essere il soggetto che ebbe a chiedere il fallimento della società GEM s.r.I., in quanto società incorporante -in bonis- il venditore alla stessa GEM s.r.l. del compendio immobiliare oggetto dell'istanza di dissequestro in favore del fallimento. Va altresì osservato come il fatto che uno dei creditori sia una Curatela 7 fallimentare (quello della CGE s.r.I.) costituisca un ulteriore elemento di valutazione già nella disponibilità del tribunale, giacchè i crediti vantati da una procedura fallimentare -ove recuperati- sono soggetti al controllo dell'autorità giudiziaria e degli organi della procedura fallimentare e dato che, ove recuperati, andrebbero a comporre la massa attiva del fallimento, destinata a essere ripartita tra i creditori ammessi allo stato passivo di quella procedura. 2. L'ordinanza impugnata va conclusivamente annullata con rinvio al Tribunale di Torino per un nuovo esame comparativo degli interessi del Pubblico ministero e della procedura fallimentare, valutando gli elementi già versati in atti ed enucleabili dalla relazione del Curatore fin qui non considerati e quelli ulteriori eventualmente già esistenti, nonché attivando -ove ritenuto necessario e utile- una interlocuzione con il giudice delegato, il tutto allo scopo di verificare se il dissequestro e la restituzione del compendio immobiliare alla Curatela ricorrente non possa essere utilizzato a scopi surrettizi, intesi a far rientrare l'indagato nella disponibilità del profitto del reato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino - sezione per le misure cautelari reali - per nuovo esame Così deciso il 6/11/2020 Il Consigliere estensore Il Preside TO AC Geppipo,'R /
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore, l'Avvocato SIMONA GRABBI, in difesa della Curatela del FALLIMENTO GEM IMMOBILIARE S.R.L., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio o, in subordine, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Curatore del Fallimento Gem Immobiliare s.r.l. ricorre avverso l'ordinanza in data 15/6/2020 del Tribunale di Torino che, in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha respinto l'appello avverso l'ordinanza in data 12/4/2019 con cui il G.i.p. del Tribunale di Torino aveva (a sua volta) respinto l'istanza di dissequestro dell'immobile sito in Collegno e sottoposto a vincolo ablatorio nell'ambito di un procedimento pendente a carico di IZ TT, per il reato di peculato. Deduce: 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4666 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 06/11/2020 1.1. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. In particolare: erronea interpretazione/applicazione della norma penale. Art. 606, comma primo, lett. b), cod.proc.pen.". La prima parte del motivo è dedicato all'esatta interpretazione della richiesta di integrazione documentale disposta dal tribunale all'udienza del 28/2/2020, quando la difesa era stata "invitata a produrre documentazione relativa all'attuale stato della procedura fallimentare con particolare riferimento all'ammontare dell'attivo fallimentare". Si denuncia, dunque, la violazione dei principi di diritto fissati nella sentenza cd. EL (Sez. U, Sentenza n. 29951 del 24/05/2004), dato che il tribunale non si è attivato e non ha preso contatto con il Giudice delegato, pur in assenza di profili di rischio legati alla restituzione del bene alla Curatela, mancando dati certi sulla qualità/composizione/identità dei due creditori fallimentari Italy Group e Fallimento CGE s.r.l. e quindi sulla loro eventuale pericolosità nella prospettiva di una dispersione dei beni. Secondo la difesa, il tribunale -non contattando il giudice civile- ha violato sia i principi di diritto fissati con la sentenza EL, sia quanto disposto la Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, con l'ulteriore aggravante di non avere considerato le decisive prove liberatorie e documentali già presenti in atti, che dimostravano come la CGE fosse stata la società che aveva fatto fallire la GEM con la conseguente impossibilità di additarla a sospetto Si aggiunge che la violazione del dictum della sentenza di annullamento si rinviene anche nella parte di motivazione in cui il Tribunale afferma di non avere poteri istruttori e che il riferimento all'autorità giudiziaria chiamata a sopperire eventuali carenze informative sia da riferirsi al Pubblico ministero ovvero -a seconda dei casi- al G.i.p. o al giudice del dibattimento. A tale ultimo proposito si osserva che, diversamente da quanto sostenuto dal tribunale, sia nella già richiamata sentenza EL, sia nella c.d. sentenza IN (Sez. 3, Sentenza n. 20443 del 02/02/2007) «l'invito ad effettuare i dovuti accertamenti era (...) rivolto non a un Pubblico ministero in quanto dotato di potere investigativo, come sostenuto nel provvedimento oggetto del presente ricorso, ma a quello stesso tribunale del riesame che nel caso di specie ha declinato simili poteri/prerogative. La Corte di cassazione -scrive ancora il ricorrente- invita a uno scambio di 'informazioni' e 'conoscenze' palesemente non riconducibili al concetto di 'potere istruttorio' invocato dal tribunale di Torino. Perché la locuzione 'conoscenze' evoca concetto assai più complesso -e soprattutto atecnico- di 'elementi istruttori'». Si deduce, dunque, che è «evidente l'errore in cui incorre il giudice a quo 2 riconducibile ad una duplice violazione: violazione dell'art. 627, comma terzo, cod.proc.pen. integrata dal non essersi uniformato alla sentenza di annullamento;
trasgressione della regola di matrice giurisprudenziale secondo la quale, nel caso di annullamento con rinvio per la violazione di cui all'art. 606 lett. b), cod.proc.pen. (è il caso di specie) "i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché ... nella prima ipotesi il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato" (Cass. pen. Sez. 5, sentenza n. 13800 del 13 febbraio 2020). Nuova valutazione che, cionostante, il tribunale di Torino ha illegittimamente compiuto tanto da giungere, in punto di scrutinio del pericolo di reingresso del cespite nel patrimonio dei prevenuti, ad una conclusione diametralmente opposta a quella -totalmente liberatoria per le ragioni della Curatela- espressa dal primo provvedimento del 19 giugno 2019 poi annullato con rinvio». Con l'ultima parte del ricorso si sostiene la possibilità che il provvedimento impugnato sia sanzionato con l'annullamento senza rinvio, alla luce degli elementi fattuali già acclarati e dato che esso incorre nei medesimi vizi contenuti nel primo provvedimento oltre che per la tutela delle ragioni di celerità sottese alla procedura fallimentare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nel senso di seguito specificato. Va preliminarmente osservato come il ricorrente, in sostanza, lamenti due profili di illegittimità: con il primo sostiene l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il Tribunale afferma di non essere vincolato alle valutazioni espresse nell'ordinanza annullata con riguardo alla valutazione dell'esistenza della prova rigorosa che fornisca la ragionevole certezza che i beni da confiscare non ritornino nella disponibilità dell'indagato; con il secondo, sostiene l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il Tribunale afferma che l'attività di dialogo tra autorità giudiziaria penale e civile indicato dalla Corte di cassazione quale strumento utile a sopperire a carenze informative debba considerarsi riferibile al Pubblico ministero o al G.i.p o al giudice del dibattimento, ma non anche al Tribunale del Riesame, in quanto quest'ultimo è privo di poteri istruttori. Nel contesto di tale seconda censura si fa altresì presente come il tribunale di Torino abbia omesso di valutare la documentazione versata dalla stessa Curatela, con particolare riguardo alla relazione del Curatore. 1.1. Il primo profilo di censura è infondato. In realtà, il principio richiamato dal ricorrente è astrattamente corretto, 3 .AS) essendo noto che i poteri attribuiti al giudice del rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché solo in questa seconda ipotesi l'annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e, dunque, i poteri del giudice di rinvio hanno la massima latitudine: in questo caso, infatti, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato- Nella prima ipotesi, invece, resta ferma la valutazione dei fatti così come accertati dal provvedimento annullato. Poiché nel caso di specie si tratta di annullamento per violazione di legge - obietta il ricorrente- il tribunale era vincolato alle valutazioni contenute nell'ordinanza annullata. Senonché il principio ora richiamato va confrontato con le ragioni dell'annullamento, così come espresse nella sentenza di annullamento, dove -in realtà- si chiede al giudice del rinvio di colmare una lacuna valutativa, in quanto il tribunale dell'ordinanza annullata «ha omesso di procedere ad una valutazione comparata delle opposte esigenze fatte valere da un lato dal PM ai fini dell'applicazione della confisca nell'ambito del processo penale e dall'altro dalla curatela fallimentare della GEM Costruzioni s.r.l. al fine di conseguire la restituzione del bene sequestrato, in vista dell'eventuale soddisfacimento delle pretese creditorie nell'ambito della procedura concorsuale (...)». La ragione dell'annullamento, -dunque- importano che al tribunale -in concreto- non è stato attribuito il compito della mera applicazione di un principio di diritto a un compendio probatorio già valutato, ma gli si è chiesto di valutare gli elementi acquisiti ovvero di acquisirne ulteriori nella prospettiva valutativa indicata dalla sentenza di annullamento. Ciò è tanto vero che la sentenza di annullamento ha tenuto a precisare che la decisione doveva essere ancorata alla specificità della vicenda processuale "senza possibilità di opporre preclusioni di natura processuale allo stato insussistenti". Da ciò l'infondatezza della prima censura. 1.2. Fondate, appaiono, invece, le ragioni del secondo profilo di censura. 1.2.1. Si è già ricordato che il giudizio di rinvio doveva avere a oggetto «la valutazione comparata delle opposte esigenze fatte valere da un lato dal PM ai fini dell'applicazione della confisca nell'ambito del processo penale e dall'altro della curatela fallimentare della GEM Costruzioni s.r.l. al fine di conseguire la restituzione del bene sequestrato, in vista dell'eventuale soddisfacimento delle pretese creditorie nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le indicazioni 4 da tempo fornite sul tema dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (per tutte v. Sez. U., sent. n. 29951 del 24/05/2004, Cur. Fall. In proc. EL, Rv. 228165)», (così la sentenza di annullamento). Va, quindi, premesso che il tribunale, nella prospettiva di uniformarsi alla sentenza di annullamento, al fine di «verificare con estremo rigore che attraverso la restituzione del bene alla massa fallimentare il profitto del reato non ritorni surrettiziamente all'indagato», ha analizzato la «qualità e la quantità» dei creditori ammessi al passivo del fallimento GEM Immobiliare. Nel corso di tale analisi, anzitutto, ha escluso che l'indagato (IZ TT) potesse rientrare nel possesso del profitto attraverso i creditori che definisce "istituzionali", ossia l'Agenzia delle Entrate, il Comune di Milano, il Comune di Collegno, la Camera di Commercio a cui assimila la Sma Torino, la Iren Mercato s.p.a. ed Enel Energia). Sottolinea, tuttavia, come gli importi vantati da tali creditori fossero nettamente inferiori a quelli della Banca Intermobiliare di Investimento (che vanta un credito pari a C 3.104.997,92, ammesso al passivo in via privilegiata in quanto garantito da ipoteca), del Fallimento CGE s.r.l. (che vanta un credito pari a C 1.495.000,00, ammesso al passivo in via privilegiata in quanto garantito da ipoteca) e Italy Group s.r.l. (che vanta un credito pari a C 1.150.433,71 ammesso al passivo in via chirografaria). La valutazione di tali crediti viene, dunque, differenziata dal tribunale che, con riguardo alla Banca Intermobiliare, esclude che la somma da essa eventualmente ricavata possa surrettiziamente ritornare nelle mani di TT;
in relazione al Fallimento CGE s.r.l. e a Italy Group s.r.l. -invece- rileva di non avere alcun elemento di valutazione, annotando che «sono due società di cui non si è in possesso di alcun dato, né ne è nota la composizione». Proprio in relazione a tale ultimo rilievo sorge e viene posta la questione relativa ai poteri istruttori rimessi al Tribunale del Riesame in occasione della valutazione comparativa che qui ci impegna e alla possibilità/necessità di avviare un'interlocuzione con l'autorità giudiziaria civile al fine di acquisire informazioni quando siano assenti elementi di valutazione utili e necessari a comprendere se attraverso i creditori della massa fallimentare sia possibile un surrettizio rientro del profitto del reato nelle mani dell'indagato. Ebbene, il tribunale risolve la questione incorrendo in plurime violazioni di legge, tra di esse collegate. 1.2.2. Anzitutto, proprio con specifico riferimento alla questione ora enucleata, il tribunale osserva: «quanto al dialogo tra autorità giudiziaria penale e civile, strumento indicato dalla Suprema Corte per sopperire a carenze informative ed ampiamente evidenziato dall'appellante, deve considerarsi che il Tribunale del Riesame è privo di poteri istruttori e che appare a questo Collegio il 5 .A,c)JIè.. \,, riferimento all'autorità giudiziaria penale non riferibile a questa sede, bensì al P.M. o, a seconda della fase del procedimento, al G.i.p. o al giudice del dibattimento». Il convincimento del giudice -però- non è corretto, in quanto si fonda su un travisamento dei principi di diritto dettati dalla Corte di cassazione e -in definitiva- si risolve nel medesimo vizio di omessa valutazione che aveva prodotto l'annullamento della precedente ordinanza di rigetto, così configurandosi -per ciò solo- la violazione dell'art. 627, cod.proc.pen. Il travisamento dei principi di diritto della sentenza EL emerge al solo rilevare come quelli venissero dettati proprio nei confronti del tribunale del riesame, il cui provvedimento -nell'occasione- veniva annullato con rinvio dinanzi allo stesso giudice, al quale veniva demandato il compito di rinnovare il giudizio di comparazione degli interessi in conflitto in conformità agli insegnamenti contenuti nella motivazione della stessa sentenza di annullamento. Risulta eloquente -in tal senso- la chiusura della sentenza delle Sezioni Unite che, dopo avere illustrato i criteri da seguire nel giudizio di comparazione tra gli interessi del Pubblico Ministero e quelli della Procedura fallimentare, conclude osservando che «[...] applicando i principi di diritto dianzi affermati - il Tribunale del riesame avrebbe invece dovuto valutare, secondo le modalità indicate, le concrete conseguenze della eventuale restituzione, nella illustrata prospettiva di conciliazione degli interessi connessi alla confisca con quelli della procedura fallimentare e dei creditori. Tale "valutazione di bilanciamento" non è stata effettuata sicché s'impone l'annullamento della impugnata ordinanza con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale» Vale ricordare che tra "le modalità indicate" cui il Tribunale del Riesame si sarebbe dovuto attenere nel giudizio di rinvio per valutare "le concrete conseguenze della eventuale restituzione" rientra anche «l'esigenza, pure in mancanza di previsione legislativa, di uno scambio di informazioni e di conoscenze tra l'autorità giudiziaria penale e quella civile» (così in motivazione la più volte menzionata sentenza "EL"). Dunque, la lettura complessiva e unitaria della sentenza delle Sezioni Unite porta a concludere che lo strumento dell'interlocuzione e la possibilità di avviare un dialogo tra l'autorità giudiziaria penale e quella civile si rivolga non soltanto al Pubblico ministero, al G.i.p. o al giudice del dibattimento, ma anche al Tribunale del riesame che, nella prospettiva di una "valutazione di bilanciamento" e di giudizio vòlto a conciliare gli interessi connessi alla confisca con quelli della procedura fallimentare, può senz'altro chiedere informazioni all'autorità giudiziaria civile, ovvero, nel caso di specie, al giudice delegato, al fine di acquisire dati utili a verificare l'esistenza del rischio che attraverso la restituzione del bene alla massa fallimentare il profitto del reato ritorni surrettiziamente 6 A D I.).).- all'indagato, Va risaltato come la possibilità di avviare un'interlocuzione con l'autorità giudiziaria civile sia una delle indicazioni contenute nella sentenza "EL" a cui il tribunale del riesame di Torino doveva attenersi, per espressa disposizione contenuta nella sentenza di annullamento. Il Tribunale del Riesame, negando di avere tale possibilità e -dunque- non ricorrendo a tale strumento ha, quindi, violato l'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. non essendosi uniformato alla sentenza di annullamento. Tanto evidenzia la violazione di legge in cui è incorso il tribunale del riesame, davanti al quale va nuovamente rinviato l'identico giudizio di comparazione che già gli era stato demandato, precisandosi ulteriormente che è nelle sue facoltà acquisire informazioni presso il giudice delegato al fine di entrare nel possesso dei dati che ritenga utili al fine di raggiungere una ragionevole sicurezza che l'eventuale dissequestro non possa essere in alcun modo utilizzato a scopi surrettizi. A tale ultimo riguardo, va ricordato come la sentenza "EL" rimarchi che si deve tenere particolarmente in evidenza non soltanto le possibilità del ritorno del fallito nella disponibilità dei beni sequestrati alla chiusura del fallimento, ma anche la prospettiva di un eventuale concordato ex L. Fall., art. 124 e segg., «nonché quelle situazioni in cui sussiste il rischio concreto che le finalità del sequestro preventivo e della confisca siano pregiudicate, potendo il fallito tornare surrettiziamente a disporre dei propri beni in spregio alle esigenze di cautela penale», come ad esempio «le possibilità di costituzione fittizia di diritti di credito o di diritti reali nei confronti dello stesso fallito». 1.2.3. Va ulteriormente rimarcato come l'errato convincimento del Tribunale del Riesame quanto alla possibilità di "dialogare" con il giudice delegato si sia tradotto in un'omessa comparazione anche in ragione di un'ulteriore circostanza fondatamente denunciata dal ricorrente. Come visto, il Tribunale ha ritenuto di non essere nel possesso di alcun dato con riguardo al Fallimento CGE s.r.l. e Italy Group s.r.I., al cui riguardo non è a conoscenza della loro composizione. Il ricorrente ha tuttavia osservato come il tribunale avesse a sua disposizione la relazione del Curatore, dalla quale era possibile ricavare elementi di valutazione, con riguardo -in particolare- al fallimento CGE s.r.I., che risulta essere il soggetto che ebbe a chiedere il fallimento della società GEM s.r.I., in quanto società incorporante -in bonis- il venditore alla stessa GEM s.r.l. del compendio immobiliare oggetto dell'istanza di dissequestro in favore del fallimento. Va altresì osservato come il fatto che uno dei creditori sia una Curatela 7 fallimentare (quello della CGE s.r.I.) costituisca un ulteriore elemento di valutazione già nella disponibilità del tribunale, giacchè i crediti vantati da una procedura fallimentare -ove recuperati- sono soggetti al controllo dell'autorità giudiziaria e degli organi della procedura fallimentare e dato che, ove recuperati, andrebbero a comporre la massa attiva del fallimento, destinata a essere ripartita tra i creditori ammessi allo stato passivo di quella procedura. 2. L'ordinanza impugnata va conclusivamente annullata con rinvio al Tribunale di Torino per un nuovo esame comparativo degli interessi del Pubblico ministero e della procedura fallimentare, valutando gli elementi già versati in atti ed enucleabili dalla relazione del Curatore fin qui non considerati e quelli ulteriori eventualmente già esistenti, nonché attivando -ove ritenuto necessario e utile- una interlocuzione con il giudice delegato, il tutto allo scopo di verificare se il dissequestro e la restituzione del compendio immobiliare alla Curatela ricorrente non possa essere utilizzato a scopi surrettizi, intesi a far rientrare l'indagato nella disponibilità del profitto del reato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino - sezione per le misure cautelari reali - per nuovo esame Così deciso il 6/11/2020 Il Consigliere estensore Il Preside TO AC Geppipo,'R /