TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 309/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
CP_1
PARTE RESISTENTE Oggi 16/01/2025, alle ore 10:04, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per 'Avv. GIUSEPPE TRIVOLO, in sostituzione dell'Avv. MAIDA ANTONIO;
Parte_1
Per l'Avv. SCALMANINI PAOLA. CP_1
Il ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 309/2024 promossa da: C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAIDA ANTONIO, Parte_1 C.F._1 lettiv orza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SCALMANINI PAOLA, presso il cui studio è CP_1 P.IVA_1 ente forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ed ex art. 104 comma 2 del d.p.r. n. 1124/1965, depositato in data 18/04/2024,
a adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il ricorrente in data 09/05/2021 CP_1 subiva infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
b) accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto ha causato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 12% (come da relazione CTP del Dott. Persona_1
o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa a seguito di CTU, al fine di ottenere l'ulteriore riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; c) per l'effetto condannare l , in persona del Presidente CP_1
p.t., a corrispondere al sig. la dovuta rendita, come prevista dalla legge, per la menomazione psico-fisica sofferta Parte_1
a causa dell'infortunio del 09/05/2021, valutabile in 12 punti percentuali, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- del rapporto di lavoro alle dipendenze di con decorrenza dal 01.02.2019, con la qualifica di CP_2 addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, livello 4 del CCNL di riferimento, con sede di lavoro nel punto vendita sito in Sant'Angelo Lodigiano;
- dell'infortunio sul lavoro subito in data 09.05.2021;
- delle conseguenze patite dell'infortunio subito e degli accertamenti medici successivi;
- delle visite di controllo, nonché specialistiche fisiatriche e odontoiatriche;
- del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica riconosciuto da nella misura percentuale CP_1
Pag. 1 di 5 del 6%, con erogazione della relativa indennità in capitale di € 7.984,31;
- del diritto all'accertamento di un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica superiore a quanto riconosciuto in sede amministrativa da con condanna alle relative prestazioni di legge;
CP_1
- della proposizione della relativa opposizione;
- delle risultanze della consulenza medico legale di parte, a firma dott. , che riconosceva un grado Per_1 percentuale del 12%; ha concluso come sopra riportato.
Si è ritualmente costituito in giudizio ammettendo la tutelabilità dell'evento e ribadendo il CP_1 riconoscimento nella misura percentuale del 6%; ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente e a seguito di C.T.U. a firma dott. . Per_2
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
Non è superfluo rammentare che l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, al comma 2 (per quel che più rileva nel caso in esame), prevede: “
2. in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero
2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Ancora, come è noto, in caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente, pari al 6 per cento, il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita non suscettibile di autonomo accertamento, dovendosi, peraltro, riconoscere, ove una siffatta positiva declaratoria sia stata comunque adottata, l'interesse dell' ad impugnare e rimuovere la sentenza di CP_1
Pag. 2 di 5 primo grado, emessa “contra legem”, contenente una statuizione che riguarda, in ogni caso, l' , e ciò a CP_3 prescindere dal contenuto immediatamente lesivo della stessa (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 16/07/2015, n.
14961).
Nel caso in esame, non sono in contestazione ex artt. 115 primo co. c.p.c. e 416 ult. co c.p.c.:
- l'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente in data 09.05.2021;
- l'accoglimento in tutela dell'infortunio; CP_
- la percentuale riconosciuta da per i postumi permanenti, nella misura del 6% e la liquidazione dell'indennizzo capitale di € 7.984,31;
- l'indennizzabilità della malattia, occorrendo considerare se all'esito dell'istruttoria la percentuale sia o meno quella domandata da parte ricorrente.
La C.T.U. incaricata in corso di causa ha accertato, con esaustiva motivazione che si condivide in quanto aderente alle risultanze documentali e confermata dalla consulenza di parte (doc. n. 5 fasc. ric.), e a cui si fa espresso rinvio, che le conseguenze lesive subite dal ricorrente inducono a ritenere corretta la percentuale del 12% ai sensi del d.lgs. n. 38/2000.
Il Consulente incaricato dal Tribunale ha concluso, riassuntivamente, affermando che: “l'analisi della documentazione agli atti e le risultanze della visita medica e degli accertamenti svolti, consentono di formulare le seguenti valutazioni e conclusioni medico legali. A causa della precipitazione sul lavoro avvenuta il 9.5.21, l'Assicurato Parte_1
Il 28.11.17, ebbe a subire: -un fracasso facciale associato a pneumorbita sinistra. -trauma cranico con emorragia subaracnoidea associata a piccole bolle di pneumoencefalo -frattura complessa e scomposta di gomito dominante -contusioni multiple. Le lesioni artuali abbero gestione conservativa;
mentre si rese necessaria sintesi aperta dell'emivolto sinistro e riabilitazione odontoiatrica
(in sede ) per quel che attiene alle lesioni dentarie. Le attuali menomazioni sono di agevole apprezzabilità obiettiva: CP_1 sostenute da nocumento anatomico a monte ben sostentativo dei deficit funzionali riscontrabili e degli allegati sindromici del sig
(anche, per quel che attiene, ai difetti percettivi olfattivi, considerato l'interessamento lesivo fratturativo della lamina Pt_1 cribrosa dell'etmoide) A mente di quanto sopra, e muta essendo l'anamnesi specifica a monte documentabile, risulta equo stimare il danno ai sensi del Decreto Legislativo 38/00, in misura pari a 12%. I CCTT delle Parti, informati nei termini delle conclusioni di cui sopra, non hanno prodotto osservazioni”.
Tale giudizio ha trovato d'accordo anche i C.T.P., che non hanno mosso censure all'elaborato del consulente.
Alla luce di tali conclusioni – rese al termine di accertamenti complessi ed esaustivi, immuni da vizi logici o di altra natura deve accertarsi che l'infortunio subito dal ricorrente ha causato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura domandata in ricorso ed accertata dal CTU, con condanna di CP_1 alle prestazioni indennitarie di legge (indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000).
Ai sensi dell'art. 74 del d.p.r. n. 1124/1965, la prestazione deve essere erogata con decorrenza dal giorno successivo al termine dell'inabilità temporanea indennizzata.
Pag. 3 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio;
i compensi possono essere distratti in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, avv. MAIDA ANTONIO .
Il fondo spese per la CTU del presente giudizio, pari ad € 600,00, oltre accessori come richiesto dal CTU
(cfr. ordinanza datata 24.07.2024), viene posto definitivamente a carico dell' soccombente. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che ha subito dall'infortunio sul lavoro del 09.05.2021 una lesione Parte_1 permanente dell'integrità psico-fisica nella misura percentuale del 12% e per l'effetto,
- condanna al pagamento della relativa indennità come prevista dalla legge, CP_1
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. Maida Antonio, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di C.T.U., determinate in euro 600,00, oltre Iva ed accessori se dovuti, definitivamente a carico di CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 16 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 4 di 5
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
CP_1
PARTE RESISTENTE Oggi 16/01/2025, alle ore 10:04, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per 'Avv. GIUSEPPE TRIVOLO, in sostituzione dell'Avv. MAIDA ANTONIO;
Parte_1
Per l'Avv. SCALMANINI PAOLA. CP_1
Il ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 309/2024 promossa da: C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAIDA ANTONIO, Parte_1 C.F._1 lettiv orza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SCALMANINI PAOLA, presso il cui studio è CP_1 P.IVA_1 ente forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ed ex art. 104 comma 2 del d.p.r. n. 1124/1965, depositato in data 18/04/2024,
a adito il Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il ricorrente in data 09/05/2021 CP_1 subiva infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
b) accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto ha causato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 12% (come da relazione CTP del Dott. Persona_1
o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa a seguito di CTU, al fine di ottenere l'ulteriore riconoscimento del danno biologico patito e conseguente indennità; c) per l'effetto condannare l , in persona del Presidente CP_1
p.t., a corrispondere al sig. la dovuta rendita, come prevista dalla legge, per la menomazione psico-fisica sofferta Parte_1
a causa dell'infortunio del 09/05/2021, valutabile in 12 punti percentuali, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- del rapporto di lavoro alle dipendenze di con decorrenza dal 01.02.2019, con la qualifica di CP_2 addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, livello 4 del CCNL di riferimento, con sede di lavoro nel punto vendita sito in Sant'Angelo Lodigiano;
- dell'infortunio sul lavoro subito in data 09.05.2021;
- delle conseguenze patite dell'infortunio subito e degli accertamenti medici successivi;
- delle visite di controllo, nonché specialistiche fisiatriche e odontoiatriche;
- del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica riconosciuto da nella misura percentuale CP_1
Pag. 1 di 5 del 6%, con erogazione della relativa indennità in capitale di € 7.984,31;
- del diritto all'accertamento di un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica superiore a quanto riconosciuto in sede amministrativa da con condanna alle relative prestazioni di legge;
CP_1
- della proposizione della relativa opposizione;
- delle risultanze della consulenza medico legale di parte, a firma dott. , che riconosceva un grado Per_1 percentuale del 12%; ha concluso come sopra riportato.
Si è ritualmente costituito in giudizio ammettendo la tutelabilità dell'evento e ribadendo il CP_1 riconoscimento nella misura percentuale del 6%; ha resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente e a seguito di C.T.U. a firma dott. . Per_2
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
Non è superfluo rammentare che l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, al comma 2 (per quel che più rileva nel caso in esame), prevede: “
2. in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero
2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Ancora, come è noto, in caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente, pari al 6 per cento, il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita non suscettibile di autonomo accertamento, dovendosi, peraltro, riconoscere, ove una siffatta positiva declaratoria sia stata comunque adottata, l'interesse dell' ad impugnare e rimuovere la sentenza di CP_1
Pag. 2 di 5 primo grado, emessa “contra legem”, contenente una statuizione che riguarda, in ogni caso, l' , e ciò a CP_3 prescindere dal contenuto immediatamente lesivo della stessa (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 16/07/2015, n.
14961).
Nel caso in esame, non sono in contestazione ex artt. 115 primo co. c.p.c. e 416 ult. co c.p.c.:
- l'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente in data 09.05.2021;
- l'accoglimento in tutela dell'infortunio; CP_
- la percentuale riconosciuta da per i postumi permanenti, nella misura del 6% e la liquidazione dell'indennizzo capitale di € 7.984,31;
- l'indennizzabilità della malattia, occorrendo considerare se all'esito dell'istruttoria la percentuale sia o meno quella domandata da parte ricorrente.
La C.T.U. incaricata in corso di causa ha accertato, con esaustiva motivazione che si condivide in quanto aderente alle risultanze documentali e confermata dalla consulenza di parte (doc. n. 5 fasc. ric.), e a cui si fa espresso rinvio, che le conseguenze lesive subite dal ricorrente inducono a ritenere corretta la percentuale del 12% ai sensi del d.lgs. n. 38/2000.
Il Consulente incaricato dal Tribunale ha concluso, riassuntivamente, affermando che: “l'analisi della documentazione agli atti e le risultanze della visita medica e degli accertamenti svolti, consentono di formulare le seguenti valutazioni e conclusioni medico legali. A causa della precipitazione sul lavoro avvenuta il 9.5.21, l'Assicurato Parte_1
Il 28.11.17, ebbe a subire: -un fracasso facciale associato a pneumorbita sinistra. -trauma cranico con emorragia subaracnoidea associata a piccole bolle di pneumoencefalo -frattura complessa e scomposta di gomito dominante -contusioni multiple. Le lesioni artuali abbero gestione conservativa;
mentre si rese necessaria sintesi aperta dell'emivolto sinistro e riabilitazione odontoiatrica
(in sede ) per quel che attiene alle lesioni dentarie. Le attuali menomazioni sono di agevole apprezzabilità obiettiva: CP_1 sostenute da nocumento anatomico a monte ben sostentativo dei deficit funzionali riscontrabili e degli allegati sindromici del sig
(anche, per quel che attiene, ai difetti percettivi olfattivi, considerato l'interessamento lesivo fratturativo della lamina Pt_1 cribrosa dell'etmoide) A mente di quanto sopra, e muta essendo l'anamnesi specifica a monte documentabile, risulta equo stimare il danno ai sensi del Decreto Legislativo 38/00, in misura pari a 12%. I CCTT delle Parti, informati nei termini delle conclusioni di cui sopra, non hanno prodotto osservazioni”.
Tale giudizio ha trovato d'accordo anche i C.T.P., che non hanno mosso censure all'elaborato del consulente.
Alla luce di tali conclusioni – rese al termine di accertamenti complessi ed esaustivi, immuni da vizi logici o di altra natura deve accertarsi che l'infortunio subito dal ricorrente ha causato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura domandata in ricorso ed accertata dal CTU, con condanna di CP_1 alle prestazioni indennitarie di legge (indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000).
Ai sensi dell'art. 74 del d.p.r. n. 1124/1965, la prestazione deve essere erogata con decorrenza dal giorno successivo al termine dell'inabilità temporanea indennizzata.
Pag. 3 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del
D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare
(sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio;
i compensi possono essere distratti in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario, avv. MAIDA ANTONIO .
Il fondo spese per la CTU del presente giudizio, pari ad € 600,00, oltre accessori come richiesto dal CTU
(cfr. ordinanza datata 24.07.2024), viene posto definitivamente a carico dell' soccombente. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che ha subito dall'infortunio sul lavoro del 09.05.2021 una lesione Parte_1 permanente dell'integrità psico-fisica nella misura percentuale del 12% e per l'effetto,
- condanna al pagamento della relativa indennità come prevista dalla legge, CP_1
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. Maida Antonio, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di C.T.U., determinate in euro 600,00, oltre Iva ed accessori se dovuti, definitivamente a carico di CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 16 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 4 di 5