Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 27/03/2026, n. 5841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5841 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05841/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04984/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4984 del 2024, proposto da
CC DE PO, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Fantini, Luca Spaziani e Giuseppe De Gregorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alberto Fantini in Roma, via Principessa Clotilde n. 7;
contro
Comune di Sant'Angelo Romano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Loredana Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Buonarroti n. 40;
Regione Lazio, Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio, Urbanistica A Mobilità – Area “Vigilanza Urbanistico – Edilizia e Contrasto all’Abusivismo”, Corpo di Polizia Locale di Sant'Angelo Romano, non costituiti in giudizio
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 1641 del 12 febbraio 2024, spedito per la notifica il 13 febbraio 2024 a mezzo Raccomandata A/R, ma mai ricevuta dal Sig. DE PO in quanto spedito all'indirizzo errato e successivamente notificato a mani del Sig. CC DE PO il 28 febbraio 2024, con cui il Comune di Sant'Angelo Romano ha disposto l'annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies comma 2-bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, del P.d.C. n. 17/07, rilasciato il 31 ottobre 2007 ai sensi della L. 326/03 e della L. R. Lazio n. 12/2004;
- dell'ordinanza di demolizione n. 4 del 19 febbraio 2024, notificata a mani del Sig. DE PO in data 28 febbraio 2024 con cui il Comune di Sant'Angelo Romano ha ordinato la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi dell'immobile censito al N.C.E.U. al foglio 16, particella 264, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
nonché, in ogni caso
- della comunicazione prot. n. 6932 del 10 luglio 2023, di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, finalizzato all'annullamento in autotutela del P.d.C. n. 17/07 rilasciato il 31 ottobre 2007 ai sensi della L. 326/03 e della L. R. Lazio n. 12/2004;
- di ogni altro atto antecedente o susseguente, comunque connesso al provvedimento principale impugnato di cui sopra, laddove lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant'Angelo Romano;
Visto l’atto depositato in data 20 febbraio 2026, con il quale parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. IG ED OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il provvedimento del Comune resistente, da quest’ultimo depositato in data 21 gennaio 2026, nel quale si legge: “ dispone l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies comma 2 bis della Legge n. 241 del 1990: - dell’Ordinanza dell’Area Tecnica n. 4 del 19 febbraio 2024 numero del Registro Generale 17; - del provvedimento dispositivo protocollo n. 1641 del 12 febbraio 2024 relativo alla nota protocollo n. 6932 del 10 luglio 2023 ”;
Rilevato che sussistono i presupposti per definire la controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. (anche tenuto conto della dichiarazione in tal senso di parte ricorrente), in quanto il sopravvenuto annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati ha determinato il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, costituita dalla richiesta di annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, nonché di quanto stabilito, in punto di spese, da precedenti pronunce della Sezione aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti oggetto del presente giudizio (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 13 marzo 2026, n. 4709; Id., 19 gennaio 2026, n. 1053; Id., 23 dicembre 2025, n. 23607 e Id., 5 febbraio 2025, n. 2702);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN GI, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IG ED OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG ED OR | AN GI |
IL SEGRETARIO