Articolo 6 della Legge 5 giugno 1967, n. 431
Articolo 5
Versione
7 luglio 1967
Art. 6.
Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'adozione speciale puo' essere dichiarata, anche indipendentemente dai limiti di eta' previsti per gli adottanti e per gli adottandi dalla legge, nei confronti dei minori che a tale data siano in affidamento o affiliati ai sensi degli articoli 404 e seguenti del Codice civile , nonche' nei confronti di chi a tale data e' gia' adottato ai sensi degli articoli 291 e seguenti del Codice civile .
I coniugi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 314/2 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare l'adozione speciale ai sensi dell'articolo 314/24 nei confronti degli adottati o dei minori ad essi affidati o da essi affiliati.
Nei casi di minori affidati la domanda non puo' essere proposta se non siano decorsi dall'inizio dell'affidamento i termini di cui all'articolo 314/24; e il tribunale per i minorenni prima di pronunciare sulla domanda deve procedere agli accertamenti previsti dallo articolo 406 del Codice civile .
Qualora i minori abbiano compiuto gli anni quattordici ma non ancora gli anni diciotto debbono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni diciotto debbono, altresi', prestare il loro assenso.
E' necessario anche l'assenso del coniuge dell'adottando per adozione speciale.
In tutti i casi previsti dal presente articolo, se gli adottandi sono figli legittimi o riconosciuti ed esistono i genitori, e' necessario l'assenso di questi ultimi.

Entrata in vigore il 7 luglio 1967
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