Sentenza 21 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/01/2019, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA RM N. IL 30/08/1972 avverso l'ordinanza n. 17/2018 TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA, del 05/04/2018 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (-1; /0-• ‹,e„ e- ,•-• /r; 497-2, 2 ,/7/ e :2 Uditi difensor Avv.; ,Zn z-c2<- c
RITENUTO IN FATTO TA
Carmela, indagata per la violazione degli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. 12 quinquies I. 356/1992 e art. 7 D.I. 152/1991 (capo A), 81, 640, 640 bis cod. pen. 7 I. 293/1991 (capi b, c, d, e, f, g, h, i , I, m, n); art. 31 I 646/1982 e 76 dlgs 159/2911 e 7 I. 203/1991 (capo o) tramite i difensori, ricorre per Cassazione av- verso l'ordinanza 5.4.2018 con la quale il Tribunale per il riesame ha confermato il sequestro preventivo disposto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta riguardante terreni, conti correnti bancarif6 e postali, assegni cir- colari e il complesso aziendale intestato alla ricorrente. La difesa, attraverso due distinti ricorsi (avv.to Impellizzeri e avv.to Sinatra) fra loro sovrapponibili per i contenuti, chiede l'annullamento della decisione impugna- ta deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1) ex art. 606 comma 1 lett. c) in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. e vizio di mancanza di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. La difesa censura la motivazione con la quale il Tribunale del rie- same non ha ravvisato nel provvedimento reso dal Giudice delle indagini preliminari la violazione dei commi 9 e 9 bis dell'art. 309 codice di rito, avendo rinvenuto nel suddetto provvedimento una valutazione dei presup- posti legittimanti il sequestro preventivo autonoma rispetto al contenuto della richiesta formulata dall'Ufficio del Pubblico Ministero che aveva solle- citato l'adozione del sequestro preventivo. La difesa sostiene di non essere "....riuscita a cogliere gli elementi diversi da quelli dell'accusa nel decreto di sequestro, sia sot il profilo del funus commissi delicti che del periculum in mora, né il Tribunale del riesame ha motivato adeguatamente su tali pre- supposti". 2) ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla violazione dell'art. 649 codice di rito, nonché vizio della motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. La difesa si duole della risposta data dal Tribunale del riesame in relazione alla denunciata nullità del decreto impu- gnato per violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. (violazione del principio del ne bis in idem) posto che i terreni di cui ai nn. 2, 3, 5, 7 del capo di im- putazione di cui alla lettera A) erano già stati in precedenza oggetto di dis- sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria (sentenza 6.4.2002 del Tribuna- le di Enna) ed in considerazione della mancanza di fatti nuovi modificativi della precedente situazione da ritenersi ormai definitivamente cristallizzata. 3) ex art. 606 comma 1 lett. e) in relazione all'art. 321 codice di rito. La dife- sa sostiene che l'ordinanza è censurabile sotto il profilo della illogicità, della carenza e della contraddittorietà della motivazione, avendo altresì il Tribu- nale omesso un'analisi autonoma degli elementi indiziari. La difesa afferma che il Tribunale del riesame: a) ha ignorato che la Procura della Repubblica aveva in precedenza richiesto la archiviazione nel procedimento n. 3329/2012 nel cui ambito era stata considerato del tutto lecita la cessione dei terreni alla odierna ricorrente non essendo stata ravvisata la prova del dolo specifico costituito dalla volontà di aiutare il cedente a sottrarsi alle conseguenze patrimoniali di una misura di prevenzione;
b) non ha preso in considerazione la circostanza che il trasferimento dei terreni sia stato fatto con atto pubblico e quindi in piena trasparenza, incompatibile con il carat- tere fraudolento ed occulto proprio di una intestazione fittizia;
c) non ha valutato lo aspetto relativo al rapporto di parentela intercorrente fra il ce- dente e il cessionario dei beni sottoposti a sequestro;
d) non ha preso in considerazione le conclusioni dell'elaborato del consulente tecnico- contabile;
e) non ha preso in considerazione le date delle conversazioni te- lefoniche intercettate e risalenti nel tempo (anno 2011). La difesa afferma che difetta la motivazione anche in riferimento al pericu- lum in mora essendo stato fatto un generico riferimento alla ipotetica circo- stanza che i beni sequestrati, se nella disponibilità del Nicosia Maurizio Giu- seppe, potrebbero essere oggetto di ulteriori atti di disposizione con relati- va dispersione.
RITENUTO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile. Va escluso che ricorra la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata;
la disposizione citata sanziona con la nullità il provvedimento nel quale risulti omessa la motiva- zione. Nella specie (v. pag. 3 dell'ordinanza) il Tribunale per il riesame, investito della questione relativa al rispetto del precetto di cui ai commi 9 e 9 bis dell'art. 309 codice di rito, ha risposto in modo puntuale, sicché è da escludersi la denun- ciata violazione di legge. Quest'ultima, secondo la costante giurisprudenza, ricor- re nel caso in cui risulti una totale assenza di motivazione (mancanza grafica) nel provvedimento impugnato. Neppure può ritenersi che il provvedimento impugnato sia caratterizzato da una motivazione c.d. "apparente", fattispecie quest'ultima, che la giurisprudenza ricollega alle ipotesi di motivazioni di puro stile disancorate dal caso specifico sottoposto all'attenzione del giudicante. Dalla motivazione dell'ordinanza si evince che il Tribunale ha valutato in concreto il provvedimento del Gip, alla luce delle censure mosse dalla difesa e ha proceduto ad una rivisita- zione critica del contenuto del provvedimento del GIP, riscontrando la esistenza di richiami al contenuto della istanza del Pubblico Ministero e degli atti di indagine al solo fine di una loro esauriente esposizione, ma non al fine della giustificazione del provvedimento adottato, che è stata ritenuta del tutto autonoma. La censura del- la difesa pertanto è inammissibile perché formulata in termini generici perché non dimostra la violazione dell'articolo 125 cod. proc. pen. neppure sotto il profilo del vizio della "apparenza". La medesima censura, formulata ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) codice di rito è, a sua volta, inammissibile, stanti i limiti imposti dall'articolo 325 cod. proc. pen. in tema di vizi deducibili in sede di legittimità in relazione ai provvedimenti cautelari reali. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La censura è formulata in termini ge- nerici in quanto non fornisce alcuna dimostrazione della piena sovrapponibilità del- la fattispecie concreta che costituisce il presupposto del presente provvedimento e quella posta a base della decisione 6.4.2002 del Tribunale di Enna, sicché nessuna valutazione sul punto è possibile da parte di questo Collegio in ordine al merito della ricorrenza della violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Sul punto (v. pag. 4 dell'ordinanza impugnata) il Tribunale per il riesame ha indicato specifiche ragioni poste a fondamento della legittimità, nei suoi presupposti, del provvedimento as- sunto, mettendo in evidenza gli elementi che costituiscono novità rispetto alla pre- cedente decisione quale l'ordinanza cautelare per la violazione dell'ad 416 bis emessa dal Gip di Caltanissetta il 17.2.2017 nei confronti del Nicosia Maurizio Giu- seppe, persona interessata dalle illecite condotte ascritte all'odierna ricorrente. Il richiamo ai provvedimento di conclusione (favorevole per il Nicosia) del procedi- mento di prevenzione emesso il 9.10.2007 dalla Corte di Appello di Caltanissetta appare del tutto generico, posto che anche con riferimento a tale ultimo atto non viene fornita alcuna indicazione circa la piena sovrapponibilità dei presupposti in fatto valutati in allora e quelli oggetto di valutazione nella presente vicenda, né la difesa ha smentito la puntuale osservazione del Tribunale circa la mutata situazio- ne sottoposta all'attenzione del giudicante, alla luce della richiamata ordinanza cautelare per la violazione dell'art. 416 bis. Cod. proc. pen. In punto di diritto la decisione del Tribunale, nella applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. è ineccepi- bile e in pieno ossequio al principio già affermato (e qui condiviso) Da Cass. sez. 1 n. 47233 del 15.7.2016, Rv 268175. Con riferimento al denunciato vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. si osserva che il motivo è generico, non essendo specificato il vizio che deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato. In ogni modo siffatto vizio, se esistente, è comunque inammissibile ex ad 325 codice di rito. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Da un lato vengono formulate esclusi- vamente censure alla motivazione come tali inammissibili per le ragioni già evi- denziate, dall'altro non ricorre nessuna violazione di legge. Con riferimento al pun- to a) si osserva che la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Re- pubblica per procedimento di prevenzione, ex se non ha alcun carattere preclusi- vo ad una diversa valutazione dei medesimi fatti nella ricorrenza di presupposti differenti. Il Tribunale ha ampiamente motivato le ragioni per le quali emergono indizi concreti di esistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico in capo alla ricorrente. Il fatto che il trasferimento dei beni immobili sia stato effettuato in modo "trasparente" (come affermato dalla difesa) non ha incidenza alcuna sulla consumazione del reato di fittizia intestazione. L'art. 12 quinquies contestato non presuppone, nella sua astratta configurazione che il "trasferimento" del bene av- venga con modalità "occulte" o "fraudolente". La legge vieta la "intestazione" fitti- zia di un bene appartenente ad un soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione ad altro soggetto, con la precipua finalità di sottrarre il bene al proce- dimento di prevenzione. Il trasferimento ex se può avvenire in qualsiasi forma ri- spettosa della legge, ciò che rileva è la "fittizietà" del trasferimento, cioè l'aspetto simulatorio causalmente orientato che costituisce il motivo illecito comune ad en- trambe le parti peraltro incidente sulla validità del negozio traslativo. Relativamen- te all'aspetto del rapporto di parentela intercorrente tra cedente e cessionari, inci- dente sulla revocabilità del negozio traslativo, va osservato che il Tribunale ha ri- sposto in modo adeguato ed esauriente con il richiamo di giurisprudenza di legit- timità in termini. Con riferimento alla omessa valutazione della consulenza tecnico contabile di parte privata, il Collegio rileva che nella specie si tratta di doglianza di contenuto generico tesa a porre in evidenza un indefinito vizio di carenza di moti- vazione, come tale non rilevante ex art. 325 cod. proc. pen., senza tenere conto delle specifiche ragioni (vv. pp. 5 e 6 dell'ordinanza) esplicitate nel provvedimento in modo dettagliato e puntuale circa il sostanziale mancato pagamento del prezzo della cessione dei beni. Le censure in ordine alla epoca delle telefonate intercorse, intercettate e ritenute rilevanti dal Tribunale, attengono ad aspetti di merito valu- tativo che sfugge alla cognizione in sede di legittimità. In riferimento alla adeguatezza della motivazione resa dal Tribunale circa il pericu- lum in mora, va osservato che essa è inammissibile ex art. 325 cod. proc. pen. e nel contempo che la censura non tiene comunque conto del fatto che il Tribunale ha considerato, ai fini della sequestrabilità dei beni, anche il fatto della loro confi- scabilità ex lege. Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e ,i-kricorrente va condannatct_al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 alla Cassa delle Am- mende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta del ricorrente gli estremi della responsabilità ivi stabilita.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della C