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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2109/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2663/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TARI 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 565/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 27.1.2025 impugnava dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401497618, relativo all'omessa dichiarazione e all'omesso pagamento Ta.Ri e TEFA, anni dal 2018 al 2023, per l'immobile in Roma (Ostia Antica), Indirizzo_1, riportato in catasto al fg. dati catastali ------------------------------------------------------------- Assumeva in fatto che:
-l'immobile era stato concesso in locazione con contratto reg.to il 19.4.2019 al n. 3T/005170 a far data dall'1.4.2019 fino al 31.3.2022, poi prorogato sino al 31.3.2024;
-l'effettivo rilascio era avvenuto il 16.4.2024 a conclusione della procedura esecutiva di sfratto. Eccepiva: 1) l'intervenuta prescrizione per quanto riguardava l'annualità 2018, essendo decorso il termine quinquennale (L. 296/06, art. 1, co. 161), pur considerando il periodo di sospensione nel periodo dell'emergenza epidemiologica;
2) il difetto di soggettività passiva. Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato e ne chiedeva la sospensione. -------------------------------------------------------- Il Comune di Roma Capitale non si costituiva. ------------------------- Con memoria del 24.11.2025 il ricorrente comunicava il rigetto dell'istanza di autotutela, con cui l'AMA S.p.A. precisava che il contratto di locazione si riferiva a due subalterni (2 e 3) diversi da quello (sub. 4) oggetto dell'accertamento. Pertanto, rinunciava al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese. --------------------- All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati gli atti, tratteneva la controversia in decisione. ---------------------------------------
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista l'istanza del ricorrente, con cui ha espressamente dichiarato di rinunciare al presente giudizio, ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. 546/92 deve dichiararsi l'estinzione del giudizio. ------------------------------- Le spese sono compensate, tenuto conto che il Comune non ha svolto attività difensiva. -------------------------------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte, visto l'art. 44 D.Lgs. 546/92, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate. -------------------- Così deciso in Roma il 21.1.2026
Il Giudice Est.
PE CO CA
firmato digitalmente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2663/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TEFA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TEFA 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TARI 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497618 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 565/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 27.1.2025 impugnava dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401497618, relativo all'omessa dichiarazione e all'omesso pagamento Ta.Ri e TEFA, anni dal 2018 al 2023, per l'immobile in Roma (Ostia Antica), Indirizzo_1, riportato in catasto al fg. dati catastali ------------------------------------------------------------- Assumeva in fatto che:
-l'immobile era stato concesso in locazione con contratto reg.to il 19.4.2019 al n. 3T/005170 a far data dall'1.4.2019 fino al 31.3.2022, poi prorogato sino al 31.3.2024;
-l'effettivo rilascio era avvenuto il 16.4.2024 a conclusione della procedura esecutiva di sfratto. Eccepiva: 1) l'intervenuta prescrizione per quanto riguardava l'annualità 2018, essendo decorso il termine quinquennale (L. 296/06, art. 1, co. 161), pur considerando il periodo di sospensione nel periodo dell'emergenza epidemiologica;
2) il difetto di soggettività passiva. Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato e ne chiedeva la sospensione. -------------------------------------------------------- Il Comune di Roma Capitale non si costituiva. ------------------------- Con memoria del 24.11.2025 il ricorrente comunicava il rigetto dell'istanza di autotutela, con cui l'AMA S.p.A. precisava che il contratto di locazione si riferiva a due subalterni (2 e 3) diversi da quello (sub. 4) oggetto dell'accertamento. Pertanto, rinunciava al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese. --------------------- All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati gli atti, tratteneva la controversia in decisione. ---------------------------------------
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista l'istanza del ricorrente, con cui ha espressamente dichiarato di rinunciare al presente giudizio, ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. 546/92 deve dichiararsi l'estinzione del giudizio. ------------------------------- Le spese sono compensate, tenuto conto che il Comune non ha svolto attività difensiva. -------------------------------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte, visto l'art. 44 D.Lgs. 546/92, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate. -------------------- Così deciso in Roma il 21.1.2026
Il Giudice Est.
PE CO CA
firmato digitalmente