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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01243/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 26/11/2025
N. 02634 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01243/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2025, proposto da
Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “IR TI” Società
Cooperativa per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6A8EA91A6, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea
SC e BR LF, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune di Caltanissetta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Rita Sollima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 01243/2025 REG.RIC.
NG EL S.p.A., Albert Engineering & Project S.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe
Aliquò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
a) dei verbali di gara tutti dal numero 1 al numero 9 della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione Lavori di ristrutturazione della ex Caserma TA AN di viale della Regione, assegnata al Comune di Caltanissetta al fine di destinare l'ex refettorio a centro diurno ludico per minori dai 4 ai 18 anni e l'immobile incompleto presente nell'ambito dell'area, a biblioteca multimediale oltre alla riqualificazione di tutta l'area verde, ed in particolare del verbale di gara del 16 giugno 2025 numero 7, conosciuto solo dopo, con cui la Commissione di gara nominata dal Comune di Caltanissetta ha escluso dalla procedura di cui sopra il primo classificato in graduatoria ed odierno ricorrente Consorzio IR TI, perché il progettista indicato avrebbe comprovato il requisito tecnico professionale di uno dei tanti servizi di punta (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) con due servizi pregressi anziché con uno solo; dei verbali di gara del 17 giugno 2025 numero 8 e del 19 giugno 2025 numero 9, nelle parti in cui l'offerta dell'ATI NG EL S.p.a./Albert Engineering & Project
S.r.l. e stata dapprima verificata favorevolmente e poi individuata quale prima classificata dalla Commissione;
b) del Bando e Disciplinare di gara datati, rispettivamente, aprile 2025 e 28 aprile
2025, ove intesi (e nelle parti in cui) nel senso che il Comune di Caltanissetta ha N. 01243/2025 REG.RIC.
richiesto ai concorrenti e progettisti ai fini della comprova del requisito tecnico professionale di questi ultimi di avere espletato negli ultimi anni un solo ed unico servizio di progettazione relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'importo individuato nella stessa legge di gara, anziché attraverso due servizi pregressi per lo stesso importo e periodo; nonché dei chiarimenti resi dal Comune di Caltanissetta con le risposte alle FAQ del
17 maggio 2025 numero 4 sul quesito 2, del 21 maggio 2025 numero 5 sul quesito 6, del 22 maggio 2025 numeri 8 e 6 sul quesito 5, del 26 maggio 2025 numero 7 sul quesito 5 e del 12 maggio 2025 FAQ 1, penultimo ed ultimo quesito;
c) di ogni altro atto e/o provvedimento, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese le note di comunicazione degli atti e dei provvedimenti impugnati, nonché, ove intervenuto, dell'atto di aggiudicazione dell'appalto;
d) dell'illegittimo silenzio del Comune di Caltanissetta sul reclamo trasmesso con PEC del 23 giugno 2025 con subordinata istanza di sostituzione del progettista ritenuto privo del requisito tecnico professionale con altro progettista in possesso del requisito tramite un unico servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caltanissetta, del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri della NG EL S.p.A.
e della Albert Engineering & Project S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO N. 01243/2025 REG.RIC.
1. - Il Comune di Caltanissetta, con bando pubblicato il 29 aprile 2025, ha indetto la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione della ex Caserma TA
AN di Viale della Regione, assegnata al Comune al fine di destinare l'ex refettorio a centro diurno ludico per minori dai 4 ai 18 anni e l'immobile incompleto presente nell'ambito dell'area a biblioteca multimediale, oltre alla riqualificazione dell'area a verde da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa su un importo complessivo a base d'asta di 6.454.546,54 euro (di cui 15.009,23 euro per onorari riguardanti il “coordinamento della sicurezza in fase di progettazione).
Il Consorzio IR TI ha presentato l'offerta in gara, indicando ai fini dell'esecuzione delle attività di progettazione, il costituendo RTI con mandataria
Politecna Europa s.r.l. e mandante ZZ s.r.l., quest'ultima individuata anche per le attività di coordinamento della sicurezza in sede di progettazione.
La commissione di gara, nella seduta del 16 giugno 2025, ha proceduto alla verifica dei requisiti, pervenendo alla esclusione del consorzio sul presupposto che il progettista ZZ ha comprovato il possesso del requisito tecnico professionale con due pregressi servizi negli ultimi 10 anni, anziché con un solo servizio; in seguito a tale esclusione la migliore offerta qualità/prezzo è risultata quella del RTI composto dalla società NG EL s.p.a. e dalla società Albert Engineering & Project s.r.l.
2. - Con ricorso notificato il 15 luglio 2025 e depositato il 22 luglio successivo, il
Consorzio IR TI ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della suddetta esclusione, del Bando e del Disciplinare di gara ove intesi nel senso indicato dalla
Commissione; nonché dei chiarimenti resi con le risposte alle FAQ del 17 maggio
2025 numero 4 sul quesito 2, del 21 maggio 2025 numero 5 sul quesito 6, del 22 maggio 2025 numeri 8 e 6 sul quesito 5, del 26 maggio 2025 numero 7 sul quesito 5 e del 12 maggio 2025 FAQ 1, penultimo ed ultimo quesito.
Deduce in particolare le censure di: N. 01243/2025 REG.RIC.
1) “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 100, commi due e undici del decreto legislativo 36/2023 – dell'articolo 58, par. 4, della Direttiva 2014/24/UE – dei principi di proporzionalità, massima partecipazione, risultato e di fiducia – delle previsioni del Bando tipo ANAC - Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà ed irragionevolezza – dei principi ex articolo 97 della
Costituzione”.
Il Consorzio ricorrente deduce che: a) la pretesa di un requisito maturato con un solo lavoro riguarderebbe solamente i “servizi di progettazione esecutiva” in senso proprio, relativi cioè alle singole categorie e classi di lavorazioni edilizi e non l'attività del tutto accessoria e complementare del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; b) la lex specialis non prescriverebbe che il requisito tecnico professionale debba essere comprovato attraverso un solo ed unico servizio pregresso, né tanto meno escluderebbe che il requisito possa essere provato anche con più servizi pregressi, dovendosi per tale via ritenersi non sussistente una disposizione di gara chiara ed univoca; c) la diversa interpretazione sostenuta dall'amministrazione, al momento dell'esclusione del Consorzio, giungerebbe al risultato di restringere inutilmente la partecipazione, risultato opposto a quello enunciato dalla stessa amministrazione nella risposta al quesito 6 delle FAQ del 21 maggio 2025; d) ove la
S.A. avesse avuto un qualsiasi dubbio, in presenza di clausole ritenute ambigue e non univoche, avrebbe dovuto preferire l'interpretazione meno restrittiva ed ispirata alla massima partecipazione.
2) “Violazione dei precetti di cui agli articoli 58, paragrafo 4 della Direttiva
2014/24/UE, 10, terzo comma, e 100, undicesimo comma del decreto legislativo
36/2023, dei sottesi principi di proporzionalità e di risultato e delle regole stabilite in tema di requisiti di partecipazione dalla costante giurisprudenza (a valere altresì, quali vizi della funzione amministrativa per manifesta illogicità e contraddittorietà)”. N. 01243/2025 REG.RIC.
Secondo il Consorzio ricorrente, quanto voluto dalla stazione appaltante integrerebbe una stringente modalità di comprova del requisito assolutamente superflua se non propriamente contraria quanto ai fini perseguibili, nonché sproporzionata rispetto al servizio da assegnare.
2. – Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità della disposta esclusione si sono costituite le Amministrazioni intimate nonché le società NG EL s.p.a. e
Albert Engineering & Project s.r.l. le quali hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso - per non avere il Consorzio ricorrente impugnato tempestivamente il
Disciplinare di gara e le risposte alle FAQ per gli stessi profili di illegittimità dedotti in giudizio - nonché la sua infondatezza nel merito.
3. – Con ordinanza del 10/09/2025 n. 465, la domanda cautelare del ricorrente è stata accolta.
4. – Il ricorrente e le controinteressate hanno depositato memorie in vista dell'udienza pubblica del 21 ottobre 2025, all'esito della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. - Viene in decisione il ricorso avente ad oggetto l'esclusione del Consorzio ricorrente nell'ambito della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione della ex
Caserma TA AN di Viale della Regione, assegnata al Comune di
Caltanissetta al fine di destinare l'ex refettorio a centro diurno ludico per minori dai 4 ai 18 anni e l'immobile incompleto presente nell'ambito dell'area a biblioteca multimediale, oltre alla riqualificazione dell'area a verde da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa su un importo complessivo a base d'asta di 6.454.546,54 euro (di cui 15.009,23 euro per onorari riguardanti il “coordinamento della sicurezza” in fase di progettazione). N. 01243/2025 REG.RIC.
Con il verbale di gara del 16 giugno 2025 il ricorrente è stato escluso sulla base dell'assunto che la società ZZ, componente del gruppo di progettazione,
“…presenta tra i servizi di ingegneria di cui alla richiesta indicata nel disciplinare di gara nella tabella 4 con i chiarimenti di cui alle FAQ, le attività di CSP (n.d.r. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) per l'importo di 6.590.013 ottenuti dalla somma di due servizi…” (indicati nei rispettivi importi di 5.824.590 e
1.026.419 euro).
Nel verbale si prosegue, affermando che “…sia il disciplinare di gara al punto 10 riga
25 sia tutte le FAQ (n. 4 del 17.5.2025 quesito 2, n. 5 del 21.5.2025 quesito 6 e n. 8,
n. 6 del 22.5.2025 quesito 5, n. 7 del 26.5.2024 quesito n. 5) di chiarimenti, su tale aspetto ribadiscono più volte che la dimostrazione deve essere effettuata con un solo servizio per singolo ID…”.
Pertanto, “…posto che l'operatore economico dimostra il possesso del requisito dei servizi di ingegneria per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con due servizi… non possiede il requisito di capacità tecnico-professionale relativamente alla attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione…” (con la pronuncia di esclusione).
Il Consorzio ricorrente deduce l'illegittimità della sua esclusione disposta dalla
Commissione nella seduta del 16 giugno 2025 in quanto fondata su una ritenuta erronea lettura della legge di gara in contrasto con la normativa di settore nazionale ed euro-unitaria e con i principi di proporzionalità e massima partecipazione.
Secondo il Comune resistente e le controinteressate, invece, una lettura orientata della lex specialis in senso conforme alla tesi del ricorrente risulterebbe contraria al dato testuale del disciplinare e contraria al principio della par condicio nelle procedure concorsuali, ostandovi anche le FAQ, per nulla ambigue nel loro significato.
2. - In via preliminare il collegio esamina l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle controinteressate per rilevarne l'infondatezza. N. 01243/2025 REG.RIC.
Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, “ricadono nel novero delle ipotesi suscettibili di immediata impugnazione
i casi di:
1) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (Cons. Stato Ad. plen. 26 aprile 2018, n. 4);
2) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, Ad. plen. 11 giugno 2001, n. 3);
3) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta
(Cons. Stato, V, 24 febbraio 2003, n. 980);
4) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso ed obiettivamente non conveniente (Cons. Stato, V, 21 novembre 2011, n. 6135; III,
23 gennaio 2015, n. 293);
5) clausole impositive di obblighi contra ius (Cons. Stato, II, 19 febbraio 2003, n.
2222);
6) bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta (ad esempio quelli relativi a numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi ed anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall'aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (ad esempio quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di "0" punti);
7) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso" (Cons. Stato, III, 3 ottobre 2011, n.
5421).
Al fine di ricondurre o meno le singole ipotesi concrete oggetto di vertenza alla suddetta casistica occorre tener conto del criterio chiaramente indicato dall'organo N. 01243/2025 REG.RIC.
nomofilattico, in ragione del quale "il rapporto tra impugnabilità immediata e non impugnabilità immediata del bando è traducibile nel giudizio di relazione esistente tra eccezione e regola. L'eccezione riguarda i bandi che sono idonei a generare una lesione immediata e diretta della posizione dell'interessato. La ratio sottesa a tale orientamento deve essere individuata nell'esigenza di garantire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e la massima apertura del mercato dei contratti pubblici agli operatori dei diversi settori, muovendo dalla consapevolezza che la conseguenza dell'immediata contestazione si traduce nell'impossibilità di rilevare il vizio in un momento successivo" (Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 2018, cit.). In estrema sintesi, devono ritenersi immediatamente impugnabili solamente le clausole del bando preclusive della partecipazione o tali da impedire con certezza la stessa formulazione dell'offerta (in particolare, quelle concernenti i requisiti di partecipazione - aventi l'effetto di impedire ab origine la partecipazione alla gara degli operatori economici che ne siano privi - e quelle che determinino l'impossibilità di formulare un'offerta consapevole e competitiva) (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2025, n. 766)” (T.A.R., Toscana, Sez. I, 11 ottobre
2025, n. 1630).
Nel caso di specie la clausola di cui si discute non può essere considerata come immediatamente escludente e quindi soggetta ad immediata impugnazione poiché tale clausola non impediva di partecipare alla procedura e di formulare un'offerta consapevole e remunerativa.
Ed infatti con il ricorso in esame il ricorrente non ha lamentato tale effetto impeditivo ma ha in buona sostanza contestato l'interpretazione della clausola fornita dalla stazione appaltante.
Pertanto l'eccezione non può essere accolta considerato che la clausola in parola, oltre a riguardare i progettisti indicati (e non l'operatore economico), non precludeva la N. 01243/2025 REG.RIC.
partecipazione del ricorrente, il quale avrebbe potuto indicare un diverso progettista in possesso di un'unica esperienza pregressa per l'importo di gara.
3. - Nel merito, il Collegio ritiene di confermare quanto già rilevato in sede cautelare in ordine al fatto che l'interpretazione della disciplina di gara adottata dall'amministrazione comunale perviene ad un esito contraddittorio rispetto al principio di massima partecipazione alle gare.
Innanzitutto giova premettere che il Consorzio ricorrente (dopo avere ottenuto il miglior punteggio complessivo ed i singoli migliori punteggi per l'offerta tecnica ed economica) è stato escluso perché uno dei due progettisti indicati in Raggruppamento ha dimostrato la capacita tecnica mediante due anziché un solo servizio pregresso per la componente (residuale) relativa al “coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”, attività che non è una categoria ID (non integrando un'attività di progettazione dell'opera).
Fatta questa premessa il Disciplinare di gara per servizi di progettazione:
- prevede che “trattandosi di appalto pubblico di lavori che prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera, il concorrente dovrà possedere i requisiti speciali di cui all'art. 100, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 anche per la progettazione. Si riporta la tabella con le categorie ID delle opere e il valore delle opere”; i requisiti, per espressa dicitura della legge di gara, sono stati quindi limitati alle categorie ID delle opere e della progettazione;
- la successiva previsione richiede di “aver svolto con buon esito, per committenti pubblici o privati, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, un servizio di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e gradi di complessità dell'opera, cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e gradi di complessità dell'opera, con esclusione dell'IVA”. N. 01243/2025 REG.RIC.
Allo stesso tempo tuttavia il Disciplinare (alla pagina 11) prevede la possibilità di comprovare il requisito di capacità tecnico professionale dei progettisti in raggruppamento, attraverso più esperienze pregresse per ciascun servizio e requisito.
Infatti in ipotesi di raggruppamento di professionisti, in relazione ai “Requisiti di capacità tecnico professionale” si stabilisce che “…il requisito dei precedenti contratti svolti deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto”.
La portata di tale ultima clausola è chiara e non può in alcun modo essere messa in discussione:
- dal richiamo al testo completo della FAQ che, secondo le controinteressate, avrebbe correttamente espresso le ragioni a sostegno della decisione di interpretare la clausola di gara in senso limitativo (comprova del requisito attraverso un unico servizio) atteso che le FAQ non possono certamente integrare il contenuto della legge di gara (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 26 agosto 2025, n. 7105);
- dalla circostanza, evocata dalle controinteressate, secondo la quale il Consorzio ricorrente non avrebbe partecipato in RTP, sia perché i progettisti indicati hanno effettivamente partecipato in raggruppamento, sia perché ciò che rileva è la complessiva lettura del Disciplinare e delle relative clausole; con la conseguenza che, anche in ipotesi di concorrente singolo, occorre verificare la correttezza dell'interpretazione delle diverse clausole seguita dall'amministrazione nel senso di non consentire la comprova del requisito anche con due servizi.
Orbene, a fronte della richiamata discrasia della legge di gara, non si tratta, come in maniera non condivisibile sostenuto dalla difesa delle controinteressate, di bilanciare i principi di “par condicio” tra i concorrenti e di massima partecipazione (come avviene ad esempio in materia di soccorso istruttorio), bensì di verificare se N. 01243/2025 REG.RIC.
l'interpretazione della disciplina di gara adottata dall'amministrazione comunale sia coerente con il principio di massima partecipazione, oltreché con i principi di proporzionalità e di risultato.
E la risposta, ad avviso del Collegio, non può che essere negativa alla luce:
a) della consolidata giurisprudenza amministrativa secondo la quale:
- “La giurisprudenza amministrativa ha … enucleato un autonomo criterio interpretativo (che si vuole di derivazione euro - unitaria) della lex specialis delle procedure di gara: il criterio del favor partecipationis, per il quale a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698; V, 23 agosto 2019, n. 5828; declinato in altre pronunce come necessità di applicare i criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, con la finalità di escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive ed anticoncorrenziali, per cui, in caso di dubbi interpretativi, deve essere sempre preferita la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara, così Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186;
V, 25 marzo 2020, n. 2090)” [Cons. Stato, Sez. V, 30 maggio 2022, n. 4365];
- “nelle procedure di gare ad evidenza pubblica, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis, vale il principio secondo cui va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione delle ditte partecipanti (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5828)” [Cons. Stato,
Sez. V, 2 maggio 2025, n. 3716; Cons. Stato, Sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698];
- “Per giurisprudenza costante, l'interpretazione della lex specialis di gara deve essere, dunque, condotta secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, con la finalità di escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive ed anticoncorrenziali, e, in caso di dubbi interpretativi, deve essere sempre preferita la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara (Cons. Stato, V, 25 marzo N. 01243/2025 REG.RIC.
2020, n. 2090)” [Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186; 2 maggio 2025, n.
3716; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 2 aprile 2025, n. 6596; T.A.R. Sicilia,
Palermo, Sez. I, 27 giugno 2024, n. 2075];
b) delle direttive impartite dall'ANAC attraverso i Bandi tipo in materia di affidamenti dei servizi di progettazione, in base alle quali la comprova del requisito in via facoltativa attraverso un unico servizio non è affatto alternativa alla comprova con due servizi, bensì aggiuntiva; in particolare il Bando tipo numero 2/2025 di ANAC
(depositato da parte ricorrente ed attualmente in fase di consultazione) conferma quanto già stabilito dai precedenti, disponendo: a) al punto 6.3, sottopunto a), la comprova del requisito attraverso l'elenco dei servizi degli ultimi dieci anni; b) al punto 6.3, sottopunto b), quanto ai servizi di punta, la comprova degli stessi con due servizi per lavori analoghi d'importo complessivo parametrato a quello della singola categoria, con la precisazione che “in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID”.
Il Collegio non ignora il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nell'interpretazione della legge di gara: a) trovano applicazione i criteri letterale e sistematico di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., con la conseguenza che le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto; b) a garanzia della parità di trattamento e dell'affidamento dei concorrenti, devono comunque ritenersi preferibili le espressioni letterali delle previsioni di gara, onde evitare che l'attività ermeneutica comporti un'indebita integrazione del bando con significati non chiaramente rintracciabili nel suo testo (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 10 ottobre 2025, n. 7945).
Tuttavia, nella fattispecie in esame le clausole richiamate dall'amministrazione: N. 01243/2025 REG.RIC.
- rilevano “letteralmente” solo in relazione ai servizi di progettazione “tout court”
(classe ed ID) e non al differente “coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”;
- non prevedono affatto in termini testuali che il requisito tecnico professionale debba essere comprovato solo attraverso un unico servizio pregresso (con l'esclusione della comprova attraverso due servizi).
Pertanto l'esclusione del ricorrente, oltre a risultare illogica (perché il soggetto che ha eseguito due servizi di coordinamento della progettazione, sul piano logico prima ancora che giuridico ha un'esperienza maggiore di colui che ne ha eseguito solo uno), non resiste alla censura sviluppata nel primo motivo, essendo la conseguenza dell'introduzione postuma da parte della Commissione di un requisito contrastante con il principio di massima partecipazione che connota le procedure di gare ad evidenza pubblica.
4. - In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati e riammissione in gara dell'odierno ricorrente.
5. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del Comune di Caltanissetta; dette spese possono essere compensate con le altre parti che non risultano aver contribuito all'insorgere della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Caltanissetta al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore della parte ricorrente in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre oneri accessori come per legge e alla rifusione del contributo unificato; spese compensate con le altre parti. N. 01243/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA ZI, Presidente
AN RI, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN RI VA ZI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/11/2025
N. 02634 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01243/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2025, proposto da
Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “IR TI” Società
Cooperativa per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6A8EA91A6, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea
SC e BR LF, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Comune di Caltanissetta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Rita Sollima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 01243/2025 REG.RIC.
NG EL S.p.A., Albert Engineering & Project S.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe
Aliquò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
a) dei verbali di gara tutti dal numero 1 al numero 9 della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione Lavori di ristrutturazione della ex Caserma TA AN di viale della Regione, assegnata al Comune di Caltanissetta al fine di destinare l'ex refettorio a centro diurno ludico per minori dai 4 ai 18 anni e l'immobile incompleto presente nell'ambito dell'area, a biblioteca multimediale oltre alla riqualificazione di tutta l'area verde, ed in particolare del verbale di gara del 16 giugno 2025 numero 7, conosciuto solo dopo, con cui la Commissione di gara nominata dal Comune di Caltanissetta ha escluso dalla procedura di cui sopra il primo classificato in graduatoria ed odierno ricorrente Consorzio IR TI, perché il progettista indicato avrebbe comprovato il requisito tecnico professionale di uno dei tanti servizi di punta (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) con due servizi pregressi anziché con uno solo; dei verbali di gara del 17 giugno 2025 numero 8 e del 19 giugno 2025 numero 9, nelle parti in cui l'offerta dell'ATI NG EL S.p.a./Albert Engineering & Project
S.r.l. e stata dapprima verificata favorevolmente e poi individuata quale prima classificata dalla Commissione;
b) del Bando e Disciplinare di gara datati, rispettivamente, aprile 2025 e 28 aprile
2025, ove intesi (e nelle parti in cui) nel senso che il Comune di Caltanissetta ha N. 01243/2025 REG.RIC.
richiesto ai concorrenti e progettisti ai fini della comprova del requisito tecnico professionale di questi ultimi di avere espletato negli ultimi anni un solo ed unico servizio di progettazione relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'importo individuato nella stessa legge di gara, anziché attraverso due servizi pregressi per lo stesso importo e periodo; nonché dei chiarimenti resi dal Comune di Caltanissetta con le risposte alle FAQ del
17 maggio 2025 numero 4 sul quesito 2, del 21 maggio 2025 numero 5 sul quesito 6, del 22 maggio 2025 numeri 8 e 6 sul quesito 5, del 26 maggio 2025 numero 7 sul quesito 5 e del 12 maggio 2025 FAQ 1, penultimo ed ultimo quesito;
c) di ogni altro atto e/o provvedimento, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese le note di comunicazione degli atti e dei provvedimenti impugnati, nonché, ove intervenuto, dell'atto di aggiudicazione dell'appalto;
d) dell'illegittimo silenzio del Comune di Caltanissetta sul reclamo trasmesso con PEC del 23 giugno 2025 con subordinata istanza di sostituzione del progettista ritenuto privo del requisito tecnico professionale con altro progettista in possesso del requisito tramite un unico servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caltanissetta, del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri della NG EL S.p.A.
e della Albert Engineering & Project S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO N. 01243/2025 REG.RIC.
1. - Il Comune di Caltanissetta, con bando pubblicato il 29 aprile 2025, ha indetto la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione della ex Caserma TA
AN di Viale della Regione, assegnata al Comune al fine di destinare l'ex refettorio a centro diurno ludico per minori dai 4 ai 18 anni e l'immobile incompleto presente nell'ambito dell'area a biblioteca multimediale, oltre alla riqualificazione dell'area a verde da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa su un importo complessivo a base d'asta di 6.454.546,54 euro (di cui 15.009,23 euro per onorari riguardanti il “coordinamento della sicurezza in fase di progettazione).
Il Consorzio IR TI ha presentato l'offerta in gara, indicando ai fini dell'esecuzione delle attività di progettazione, il costituendo RTI con mandataria
Politecna Europa s.r.l. e mandante ZZ s.r.l., quest'ultima individuata anche per le attività di coordinamento della sicurezza in sede di progettazione.
La commissione di gara, nella seduta del 16 giugno 2025, ha proceduto alla verifica dei requisiti, pervenendo alla esclusione del consorzio sul presupposto che il progettista ZZ ha comprovato il possesso del requisito tecnico professionale con due pregressi servizi negli ultimi 10 anni, anziché con un solo servizio; in seguito a tale esclusione la migliore offerta qualità/prezzo è risultata quella del RTI composto dalla società NG EL s.p.a. e dalla società Albert Engineering & Project s.r.l.
2. - Con ricorso notificato il 15 luglio 2025 e depositato il 22 luglio successivo, il
Consorzio IR TI ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della suddetta esclusione, del Bando e del Disciplinare di gara ove intesi nel senso indicato dalla
Commissione; nonché dei chiarimenti resi con le risposte alle FAQ del 17 maggio
2025 numero 4 sul quesito 2, del 21 maggio 2025 numero 5 sul quesito 6, del 22 maggio 2025 numeri 8 e 6 sul quesito 5, del 26 maggio 2025 numero 7 sul quesito 5 e del 12 maggio 2025 FAQ 1, penultimo ed ultimo quesito.
Deduce in particolare le censure di: N. 01243/2025 REG.RIC.
1) “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 100, commi due e undici del decreto legislativo 36/2023 – dell'articolo 58, par. 4, della Direttiva 2014/24/UE – dei principi di proporzionalità, massima partecipazione, risultato e di fiducia – delle previsioni del Bando tipo ANAC - Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà ed irragionevolezza – dei principi ex articolo 97 della
Costituzione”.
Il Consorzio ricorrente deduce che: a) la pretesa di un requisito maturato con un solo lavoro riguarderebbe solamente i “servizi di progettazione esecutiva” in senso proprio, relativi cioè alle singole categorie e classi di lavorazioni edilizi e non l'attività del tutto accessoria e complementare del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; b) la lex specialis non prescriverebbe che il requisito tecnico professionale debba essere comprovato attraverso un solo ed unico servizio pregresso, né tanto meno escluderebbe che il requisito possa essere provato anche con più servizi pregressi, dovendosi per tale via ritenersi non sussistente una disposizione di gara chiara ed univoca; c) la diversa interpretazione sostenuta dall'amministrazione, al momento dell'esclusione del Consorzio, giungerebbe al risultato di restringere inutilmente la partecipazione, risultato opposto a quello enunciato dalla stessa amministrazione nella risposta al quesito 6 delle FAQ del 21 maggio 2025; d) ove la
S.A. avesse avuto un qualsiasi dubbio, in presenza di clausole ritenute ambigue e non univoche, avrebbe dovuto preferire l'interpretazione meno restrittiva ed ispirata alla massima partecipazione.
2) “Violazione dei precetti di cui agli articoli 58, paragrafo 4 della Direttiva
2014/24/UE, 10, terzo comma, e 100, undicesimo comma del decreto legislativo
36/2023, dei sottesi principi di proporzionalità e di risultato e delle regole stabilite in tema di requisiti di partecipazione dalla costante giurisprudenza (a valere altresì, quali vizi della funzione amministrativa per manifesta illogicità e contraddittorietà)”. N. 01243/2025 REG.RIC.
Secondo il Consorzio ricorrente, quanto voluto dalla stazione appaltante integrerebbe una stringente modalità di comprova del requisito assolutamente superflua se non propriamente contraria quanto ai fini perseguibili, nonché sproporzionata rispetto al servizio da assegnare.
2. – Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità della disposta esclusione si sono costituite le Amministrazioni intimate nonché le società NG EL s.p.a. e
Albert Engineering & Project s.r.l. le quali hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso - per non avere il Consorzio ricorrente impugnato tempestivamente il
Disciplinare di gara e le risposte alle FAQ per gli stessi profili di illegittimità dedotti in giudizio - nonché la sua infondatezza nel merito.
3. – Con ordinanza del 10/09/2025 n. 465, la domanda cautelare del ricorrente è stata accolta.
4. – Il ricorrente e le controinteressate hanno depositato memorie in vista dell'udienza pubblica del 21 ottobre 2025, all'esito della quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. - Viene in decisione il ricorso avente ad oggetto l'esclusione del Consorzio ricorrente nell'ambito della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione della ex
Caserma TA AN di Viale della Regione, assegnata al Comune di
Caltanissetta al fine di destinare l'ex refettorio a centro diurno ludico per minori dai 4 ai 18 anni e l'immobile incompleto presente nell'ambito dell'area a biblioteca multimediale, oltre alla riqualificazione dell'area a verde da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa su un importo complessivo a base d'asta di 6.454.546,54 euro (di cui 15.009,23 euro per onorari riguardanti il “coordinamento della sicurezza” in fase di progettazione). N. 01243/2025 REG.RIC.
Con il verbale di gara del 16 giugno 2025 il ricorrente è stato escluso sulla base dell'assunto che la società ZZ, componente del gruppo di progettazione,
“…presenta tra i servizi di ingegneria di cui alla richiesta indicata nel disciplinare di gara nella tabella 4 con i chiarimenti di cui alle FAQ, le attività di CSP (n.d.r. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) per l'importo di 6.590.013 ottenuti dalla somma di due servizi…” (indicati nei rispettivi importi di 5.824.590 e
1.026.419 euro).
Nel verbale si prosegue, affermando che “…sia il disciplinare di gara al punto 10 riga
25 sia tutte le FAQ (n. 4 del 17.5.2025 quesito 2, n. 5 del 21.5.2025 quesito 6 e n. 8,
n. 6 del 22.5.2025 quesito 5, n. 7 del 26.5.2024 quesito n. 5) di chiarimenti, su tale aspetto ribadiscono più volte che la dimostrazione deve essere effettuata con un solo servizio per singolo ID…”.
Pertanto, “…posto che l'operatore economico dimostra il possesso del requisito dei servizi di ingegneria per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con due servizi… non possiede il requisito di capacità tecnico-professionale relativamente alla attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione…” (con la pronuncia di esclusione).
Il Consorzio ricorrente deduce l'illegittimità della sua esclusione disposta dalla
Commissione nella seduta del 16 giugno 2025 in quanto fondata su una ritenuta erronea lettura della legge di gara in contrasto con la normativa di settore nazionale ed euro-unitaria e con i principi di proporzionalità e massima partecipazione.
Secondo il Comune resistente e le controinteressate, invece, una lettura orientata della lex specialis in senso conforme alla tesi del ricorrente risulterebbe contraria al dato testuale del disciplinare e contraria al principio della par condicio nelle procedure concorsuali, ostandovi anche le FAQ, per nulla ambigue nel loro significato.
2. - In via preliminare il collegio esamina l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle controinteressate per rilevarne l'infondatezza. N. 01243/2025 REG.RIC.
Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, “ricadono nel novero delle ipotesi suscettibili di immediata impugnazione
i casi di:
1) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (Cons. Stato Ad. plen. 26 aprile 2018, n. 4);
2) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, Ad. plen. 11 giugno 2001, n. 3);
3) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta
(Cons. Stato, V, 24 febbraio 2003, n. 980);
4) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso ed obiettivamente non conveniente (Cons. Stato, V, 21 novembre 2011, n. 6135; III,
23 gennaio 2015, n. 293);
5) clausole impositive di obblighi contra ius (Cons. Stato, II, 19 febbraio 2003, n.
2222);
6) bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta (ad esempio quelli relativi a numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi ed anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall'aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (ad esempio quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di "0" punti);
7) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso" (Cons. Stato, III, 3 ottobre 2011, n.
5421).
Al fine di ricondurre o meno le singole ipotesi concrete oggetto di vertenza alla suddetta casistica occorre tener conto del criterio chiaramente indicato dall'organo N. 01243/2025 REG.RIC.
nomofilattico, in ragione del quale "il rapporto tra impugnabilità immediata e non impugnabilità immediata del bando è traducibile nel giudizio di relazione esistente tra eccezione e regola. L'eccezione riguarda i bandi che sono idonei a generare una lesione immediata e diretta della posizione dell'interessato. La ratio sottesa a tale orientamento deve essere individuata nell'esigenza di garantire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e la massima apertura del mercato dei contratti pubblici agli operatori dei diversi settori, muovendo dalla consapevolezza che la conseguenza dell'immediata contestazione si traduce nell'impossibilità di rilevare il vizio in un momento successivo" (Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 2018, cit.). In estrema sintesi, devono ritenersi immediatamente impugnabili solamente le clausole del bando preclusive della partecipazione o tali da impedire con certezza la stessa formulazione dell'offerta (in particolare, quelle concernenti i requisiti di partecipazione - aventi l'effetto di impedire ab origine la partecipazione alla gara degli operatori economici che ne siano privi - e quelle che determinino l'impossibilità di formulare un'offerta consapevole e competitiva) (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2025, n. 766)” (T.A.R., Toscana, Sez. I, 11 ottobre
2025, n. 1630).
Nel caso di specie la clausola di cui si discute non può essere considerata come immediatamente escludente e quindi soggetta ad immediata impugnazione poiché tale clausola non impediva di partecipare alla procedura e di formulare un'offerta consapevole e remunerativa.
Ed infatti con il ricorso in esame il ricorrente non ha lamentato tale effetto impeditivo ma ha in buona sostanza contestato l'interpretazione della clausola fornita dalla stazione appaltante.
Pertanto l'eccezione non può essere accolta considerato che la clausola in parola, oltre a riguardare i progettisti indicati (e non l'operatore economico), non precludeva la N. 01243/2025 REG.RIC.
partecipazione del ricorrente, il quale avrebbe potuto indicare un diverso progettista in possesso di un'unica esperienza pregressa per l'importo di gara.
3. - Nel merito, il Collegio ritiene di confermare quanto già rilevato in sede cautelare in ordine al fatto che l'interpretazione della disciplina di gara adottata dall'amministrazione comunale perviene ad un esito contraddittorio rispetto al principio di massima partecipazione alle gare.
Innanzitutto giova premettere che il Consorzio ricorrente (dopo avere ottenuto il miglior punteggio complessivo ed i singoli migliori punteggi per l'offerta tecnica ed economica) è stato escluso perché uno dei due progettisti indicati in Raggruppamento ha dimostrato la capacita tecnica mediante due anziché un solo servizio pregresso per la componente (residuale) relativa al “coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”, attività che non è una categoria ID (non integrando un'attività di progettazione dell'opera).
Fatta questa premessa il Disciplinare di gara per servizi di progettazione:
- prevede che “trattandosi di appalto pubblico di lavori che prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera, il concorrente dovrà possedere i requisiti speciali di cui all'art. 100, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 anche per la progettazione. Si riporta la tabella con le categorie ID delle opere e il valore delle opere”; i requisiti, per espressa dicitura della legge di gara, sono stati quindi limitati alle categorie ID delle opere e della progettazione;
- la successiva previsione richiede di “aver svolto con buon esito, per committenti pubblici o privati, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, un servizio di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e gradi di complessità dell'opera, cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e gradi di complessità dell'opera, con esclusione dell'IVA”. N. 01243/2025 REG.RIC.
Allo stesso tempo tuttavia il Disciplinare (alla pagina 11) prevede la possibilità di comprovare il requisito di capacità tecnico professionale dei progettisti in raggruppamento, attraverso più esperienze pregresse per ciascun servizio e requisito.
Infatti in ipotesi di raggruppamento di professionisti, in relazione ai “Requisiti di capacità tecnico professionale” si stabilisce che “…il requisito dei precedenti contratti svolti deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso. In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto”.
La portata di tale ultima clausola è chiara e non può in alcun modo essere messa in discussione:
- dal richiamo al testo completo della FAQ che, secondo le controinteressate, avrebbe correttamente espresso le ragioni a sostegno della decisione di interpretare la clausola di gara in senso limitativo (comprova del requisito attraverso un unico servizio) atteso che le FAQ non possono certamente integrare il contenuto della legge di gara (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 26 agosto 2025, n. 7105);
- dalla circostanza, evocata dalle controinteressate, secondo la quale il Consorzio ricorrente non avrebbe partecipato in RTP, sia perché i progettisti indicati hanno effettivamente partecipato in raggruppamento, sia perché ciò che rileva è la complessiva lettura del Disciplinare e delle relative clausole; con la conseguenza che, anche in ipotesi di concorrente singolo, occorre verificare la correttezza dell'interpretazione delle diverse clausole seguita dall'amministrazione nel senso di non consentire la comprova del requisito anche con due servizi.
Orbene, a fronte della richiamata discrasia della legge di gara, non si tratta, come in maniera non condivisibile sostenuto dalla difesa delle controinteressate, di bilanciare i principi di “par condicio” tra i concorrenti e di massima partecipazione (come avviene ad esempio in materia di soccorso istruttorio), bensì di verificare se N. 01243/2025 REG.RIC.
l'interpretazione della disciplina di gara adottata dall'amministrazione comunale sia coerente con il principio di massima partecipazione, oltreché con i principi di proporzionalità e di risultato.
E la risposta, ad avviso del Collegio, non può che essere negativa alla luce:
a) della consolidata giurisprudenza amministrativa secondo la quale:
- “La giurisprudenza amministrativa ha … enucleato un autonomo criterio interpretativo (che si vuole di derivazione euro - unitaria) della lex specialis delle procedure di gara: il criterio del favor partecipationis, per il quale a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698; V, 23 agosto 2019, n. 5828; declinato in altre pronunce come necessità di applicare i criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, con la finalità di escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive ed anticoncorrenziali, per cui, in caso di dubbi interpretativi, deve essere sempre preferita la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara, così Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186;
V, 25 marzo 2020, n. 2090)” [Cons. Stato, Sez. V, 30 maggio 2022, n. 4365];
- “nelle procedure di gare ad evidenza pubblica, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis, vale il principio secondo cui va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione delle ditte partecipanti (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5828)” [Cons. Stato,
Sez. V, 2 maggio 2025, n. 3716; Cons. Stato, Sez. III, 9 marzo 2022, n. 1698];
- “Per giurisprudenza costante, l'interpretazione della lex specialis di gara deve essere, dunque, condotta secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, con la finalità di escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive ed anticoncorrenziali, e, in caso di dubbi interpretativi, deve essere sempre preferita la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara (Cons. Stato, V, 25 marzo N. 01243/2025 REG.RIC.
2020, n. 2090)” [Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186; 2 maggio 2025, n.
3716; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 2 aprile 2025, n. 6596; T.A.R. Sicilia,
Palermo, Sez. I, 27 giugno 2024, n. 2075];
b) delle direttive impartite dall'ANAC attraverso i Bandi tipo in materia di affidamenti dei servizi di progettazione, in base alle quali la comprova del requisito in via facoltativa attraverso un unico servizio non è affatto alternativa alla comprova con due servizi, bensì aggiuntiva; in particolare il Bando tipo numero 2/2025 di ANAC
(depositato da parte ricorrente ed attualmente in fase di consultazione) conferma quanto già stabilito dai precedenti, disponendo: a) al punto 6.3, sottopunto a), la comprova del requisito attraverso l'elenco dei servizi degli ultimi dieci anni; b) al punto 6.3, sottopunto b), quanto ai servizi di punta, la comprova degli stessi con due servizi per lavori analoghi d'importo complessivo parametrato a quello della singola categoria, con la precisazione che “in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID”.
Il Collegio non ignora il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nell'interpretazione della legge di gara: a) trovano applicazione i criteri letterale e sistematico di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., con la conseguenza che le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto; b) a garanzia della parità di trattamento e dell'affidamento dei concorrenti, devono comunque ritenersi preferibili le espressioni letterali delle previsioni di gara, onde evitare che l'attività ermeneutica comporti un'indebita integrazione del bando con significati non chiaramente rintracciabili nel suo testo (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 10 ottobre 2025, n. 7945).
Tuttavia, nella fattispecie in esame le clausole richiamate dall'amministrazione: N. 01243/2025 REG.RIC.
- rilevano “letteralmente” solo in relazione ai servizi di progettazione “tout court”
(classe ed ID) e non al differente “coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”;
- non prevedono affatto in termini testuali che il requisito tecnico professionale debba essere comprovato solo attraverso un unico servizio pregresso (con l'esclusione della comprova attraverso due servizi).
Pertanto l'esclusione del ricorrente, oltre a risultare illogica (perché il soggetto che ha eseguito due servizi di coordinamento della progettazione, sul piano logico prima ancora che giuridico ha un'esperienza maggiore di colui che ne ha eseguito solo uno), non resiste alla censura sviluppata nel primo motivo, essendo la conseguenza dell'introduzione postuma da parte della Commissione di un requisito contrastante con il principio di massima partecipazione che connota le procedure di gare ad evidenza pubblica.
4. - In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati e riammissione in gara dell'odierno ricorrente.
5. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del Comune di Caltanissetta; dette spese possono essere compensate con le altre parti che non risultano aver contribuito all'insorgere della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Caltanissetta al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore della parte ricorrente in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre oneri accessori come per legge e alla rifusione del contributo unificato; spese compensate con le altre parti. N. 01243/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA ZI, Presidente
AN RI, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN RI VA ZI
IL SEGRETARIO