TAR Roma, sez. 4T, sentenza 26/02/2026, n. 3517
TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Formazione del silenzio-assenso

    La Corte ha ritenuto che la conversione delle istanze al secondo condono, pur sollecitata dall'amministrazione, è intervenuta tardivamente nel 2014, mentre la legge prevedeva un termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Pertanto, le domande restano regolate dalla l. n. 47/85. Inoltre, la mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto dalla l. n. 47/85 impedisce la formazione del silenzio assenso, poiché tale istituto postula che l'istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie procedimentali e eccesso di potere

    La Corte ha ritenuto che, nel procedimento di condono edilizio, il provvedimento di diniego è vincolato e la violazione del contraddittorio procedimentale non produce effetti vizianti ai sensi dell'art. 21-octies, l. n. 241/1990. Inoltre, i dinieghi di sanatoria e condono edilizi sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale.

  • Rigettato
    Illegittimo ritardo della P.A. nella determinazione sul condono

    La Corte ha affermato che i dinieghi di sanatoria e di condono edilizi sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati. Non è ammissibile l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il decorso del tempo non può legittimare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4T, sentenza 26/02/2026, n. 3517
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3517
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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