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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10905 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 23083/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MA IE LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 23083/2022
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Calò e Parte_1 C.F._1
MA OM, giusta mandato in atti
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Raffaella Greco
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5245/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 12-
13.7.2022.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 8 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato in data 4 luglio 2022, la esponeva di Controparte_1
essersi costituita garante, nella misura del 50%, delle obbligazioni discendenti da un'apertura di credito in c/c per l'importo di € 10.000,00 e di un anticipo fatture senza notifica per l'importo di €
50.00,00, concessi alla società dalla e assistiti Parte_2 Controparte_2
da fideiussione omnibus rilasciata dal legale rappresentante della società garantita, Parte_1
, fino all'importo di € 350.000,00. Rappresentando che, a seguito dell'inadempimento
[...]
della debitrice principale della somma di € 51.688,12, l'istituto creditore aveva escusso la garanzia prestata da essa istante nella misura di € 25.000,00 (pari al 50% dell'esposizione debitoria), la ricorrente adiva questo Tribunale per ottenere la condanna della società garantita e del suo fideiussore al pagamento del suddetto importo.
In accoglimento della domanda, in data 12-13.7.2022 questo Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 5245/2022 ingiungendo a e a il pagamento della Parte_2 Parte_1
somma di € 25.000,00.
Avverso detto decreto proponevano opposizione gli ingiunti contestando il credito ingiunto nell'an
e nel quantum.
La debitrice principale, in particolare, eccepiva l'illegittimità della revoca degli affidamenti operati dall'istituto di credito e, quindi, negava l'esigibilità del credito.
Con specifico riferimento alla propria posizione, poi, il , eccepiva la decadenza ai sensi Pt_1
dell'art. 1957 c.c. e, in ogni caso, assumeva la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1938
c.c. e per violazione della legge antitrust n. 287/1990.
Gli opponenti, dunque, insistevano per la revoca del decreto opposto.
Resisteva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione perchè infondata.
Con ordinanza del 2 maggio 2025, dato atto dell'intervenuto fallimento della il Parte_2
Tribunale dichiarava l'interruzione dell'intero giudizio limitatamente a suddetta parte, disponendone la separazione con contestuale creazione di autonomo fascicolo, e provvedeva per la prosecuzione dell'opposizione introdotta dal garante.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza dell'8 luglio 2025, questo giudice riservava la decisione.
Si osservi in diritto.
1. L'opposizione proposta da è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Va accolta, infatti, l'eccezione di decadenza.
Al riguardo, occorre premettere che, a fondamento della pretesa, l'opposta non ha mai depositato il documento contrattuale con cui, originariamente, l'odierno opponente si costituì fideiussore della società fino alla concorrenza di € 500.000,00 ma, esclusivamente, il successivo Parte_2
atto integrativo con cui, in data 4 giugno 2013, il ridusse l'importo massimo garantito ad Pt_1
€ 305.000,00.
E però, il suddetto atto integrativo, richiamando le pattuizioni dell'originaria fideiussione, è privo della regolamentazione contrattuale del rapporto, con la conseguenza che è precluso a questo giudice l'esame della specifica disciplina della garanzia in commento. Sicchè, non essendo controverso tra le parti che il abbia sottoscritto il documento del 4 Pt_1
giugno 2013 a garanzia di tutti i rapporti debitori della nei confronti della Pt_2 Controparte_2
ed essendo pacifico, quindi, l'an del rapporto, deve necessariamente concludersi
[...]
nel senso della soggezione di esso alla disciplina legale e, in particolare, all'art. 1957 c.c. ad avviso del quale “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Ora, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine «istanza» contenuto nell'art. 1957 cit. si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità ad sortire il risultato sperato, mentre non è idonea a escludere la decadenza la mera richiesta di pagamento avanzata in via stragiudiziale (cfr. da ultimo, Cass. n. 835/2025, ma già Cass. 1724/2016 nonchè Cass. nn. 6823/01,
203/97 e 6604/94 ivi richiamate).
Orbene, a fronte della puntuale eccezione dell'opponente, la creditrice, sulla quale gravava il relativo onere, non ha dimostrato di aver agito tempestivamente nei confronti della per il Pt_2
recupero del credito.
Al riguardo, occorre premettere che la scadenza dell'obbligazione principale va temporalmente ancorata alla data in cui in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è divenuta esigibile dal creditore, nella specie da individuarsi in quella in cui l'istituto di credito ha comunicato alla debitrice principale la decadenza dal beneficio del termine e, contestualmente, ha richiesto il pagamento del saldo debitore. Ciò che, secondo quanto allegato dall'opponente e dimostrato dalla documentazione in atti, sarebbe avvenuto in data 23.6.2020 (cfr. doc. 3 nella produzione di parte opponente) o, al più tardi, in data 24.7.2020(cfr. doc. 4).
Pertanto, poichè dall'esame della documentazione in atti risulta che la prima "istanza" proposta contro il debitore per il recupero del credito, nei termini di elaborazione giurisprudenziale su esposti, appare integrata dal deposito del ricorso monitorio, risalente al 4 luglio 2022, non può che concludersi nel senso dell'intervenuta decadenza, così come tempestivamente eccepito dal
. Pt_1
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto opposto va revocato.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 23083/2022, così provvede:
A. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5245/2022 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 12-13.7.2022;
B. Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 24.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MA IE LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 23083/2022
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Calò e Parte_1 C.F._1
MA OM, giusta mandato in atti
OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Raffaella Greco
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5245/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 12-
13.7.2022.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 8 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato in data 4 luglio 2022, la esponeva di Controparte_1
essersi costituita garante, nella misura del 50%, delle obbligazioni discendenti da un'apertura di credito in c/c per l'importo di € 10.000,00 e di un anticipo fatture senza notifica per l'importo di €
50.00,00, concessi alla società dalla e assistiti Parte_2 Controparte_2
da fideiussione omnibus rilasciata dal legale rappresentante della società garantita, Parte_1
, fino all'importo di € 350.000,00. Rappresentando che, a seguito dell'inadempimento
[...]
della debitrice principale della somma di € 51.688,12, l'istituto creditore aveva escusso la garanzia prestata da essa istante nella misura di € 25.000,00 (pari al 50% dell'esposizione debitoria), la ricorrente adiva questo Tribunale per ottenere la condanna della società garantita e del suo fideiussore al pagamento del suddetto importo.
In accoglimento della domanda, in data 12-13.7.2022 questo Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 5245/2022 ingiungendo a e a il pagamento della Parte_2 Parte_1
somma di € 25.000,00.
Avverso detto decreto proponevano opposizione gli ingiunti contestando il credito ingiunto nell'an
e nel quantum.
La debitrice principale, in particolare, eccepiva l'illegittimità della revoca degli affidamenti operati dall'istituto di credito e, quindi, negava l'esigibilità del credito.
Con specifico riferimento alla propria posizione, poi, il , eccepiva la decadenza ai sensi Pt_1
dell'art. 1957 c.c. e, in ogni caso, assumeva la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1938
c.c. e per violazione della legge antitrust n. 287/1990.
Gli opponenti, dunque, insistevano per la revoca del decreto opposto.
Resisteva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione perchè infondata.
Con ordinanza del 2 maggio 2025, dato atto dell'intervenuto fallimento della il Parte_2
Tribunale dichiarava l'interruzione dell'intero giudizio limitatamente a suddetta parte, disponendone la separazione con contestuale creazione di autonomo fascicolo, e provvedeva per la prosecuzione dell'opposizione introdotta dal garante.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza dell'8 luglio 2025, questo giudice riservava la decisione.
Si osservi in diritto.
1. L'opposizione proposta da è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Va accolta, infatti, l'eccezione di decadenza.
Al riguardo, occorre premettere che, a fondamento della pretesa, l'opposta non ha mai depositato il documento contrattuale con cui, originariamente, l'odierno opponente si costituì fideiussore della società fino alla concorrenza di € 500.000,00 ma, esclusivamente, il successivo Parte_2
atto integrativo con cui, in data 4 giugno 2013, il ridusse l'importo massimo garantito ad Pt_1
€ 305.000,00.
E però, il suddetto atto integrativo, richiamando le pattuizioni dell'originaria fideiussione, è privo della regolamentazione contrattuale del rapporto, con la conseguenza che è precluso a questo giudice l'esame della specifica disciplina della garanzia in commento. Sicchè, non essendo controverso tra le parti che il abbia sottoscritto il documento del 4 Pt_1
giugno 2013 a garanzia di tutti i rapporti debitori della nei confronti della Pt_2 Controparte_2
ed essendo pacifico, quindi, l'an del rapporto, deve necessariamente concludersi
[...]
nel senso della soggezione di esso alla disciplina legale e, in particolare, all'art. 1957 c.c. ad avviso del quale “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Ora, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine «istanza» contenuto nell'art. 1957 cit. si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità ad sortire il risultato sperato, mentre non è idonea a escludere la decadenza la mera richiesta di pagamento avanzata in via stragiudiziale (cfr. da ultimo, Cass. n. 835/2025, ma già Cass. 1724/2016 nonchè Cass. nn. 6823/01,
203/97 e 6604/94 ivi richiamate).
Orbene, a fronte della puntuale eccezione dell'opponente, la creditrice, sulla quale gravava il relativo onere, non ha dimostrato di aver agito tempestivamente nei confronti della per il Pt_2
recupero del credito.
Al riguardo, occorre premettere che la scadenza dell'obbligazione principale va temporalmente ancorata alla data in cui in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è divenuta esigibile dal creditore, nella specie da individuarsi in quella in cui l'istituto di credito ha comunicato alla debitrice principale la decadenza dal beneficio del termine e, contestualmente, ha richiesto il pagamento del saldo debitore. Ciò che, secondo quanto allegato dall'opponente e dimostrato dalla documentazione in atti, sarebbe avvenuto in data 23.6.2020 (cfr. doc. 3 nella produzione di parte opponente) o, al più tardi, in data 24.7.2020(cfr. doc. 4).
Pertanto, poichè dall'esame della documentazione in atti risulta che la prima "istanza" proposta contro il debitore per il recupero del credito, nei termini di elaborazione giurisprudenziale su esposti, appare integrata dal deposito del ricorso monitorio, risalente al 4 luglio 2022, non può che concludersi nel senso dell'intervenuta decadenza, così come tempestivamente eccepito dal
. Pt_1
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto opposto va revocato.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 23083/2022, così provvede:
A. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5245/2022 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 12-13.7.2022;
B. Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 24.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi