Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Richiesta di sospensione

    La richiesta di sospensiva è stata rigettata con ordinanza del 14 ottobre 2025 per assoluto difetto dei presupposti di legge.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    Il richiamo generico alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4) c.c. è infondato, poiché tale termine si applica unicamente a sanzioni ed interessi. Inoltre, la notifica dell'avviso di intimazione, le istanze di rateazione e definizione agevolata hanno interrotto o sospeso i termini di prescrizione. L'Ufficio ha indicato gli atti interruttivi per ciascuna cartella.

  • Rigettato
    Vizi propri dell'atto di intimazione

    L'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri, non per questioni attinenti all'atto impositivo originario. La prescrizione non è stata ritenuta sussistente.

  • Inammissibile
    Vizio procedurale

    Le disposizioni degli artt. 521 e 525 c.p.c. attengono all'intervento dei creditori nel processo esecutivo, materia estranea alla giurisdizione tributaria.

  • Accolto
    Natura non tributaria di alcune pretese

    Il Giudice tributario dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per le pretese di natura non tributaria.

  • Rigettato
    Impugnazione dell'intimazione per vizi propri

    La Corte rileva che l'intimazione di pagamento rimane impugnabile unicamente per vizi propri, con la sola possibilità di eccepire l'intervenuta prescrizione del credito tributario maturata in un tempo successivo all'intervenuta definitività delle cartelle. La prescrizione non è stata ritenuta sussistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno
    Numero : 21
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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