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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 19/02/2026 1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SCIAVICCO CARLO, Presidente e Relatore BATTISTUZZI ANDREA, Giudice GIACOMELLI UMBERTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 75/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Belluno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01620259000919834000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 23/01/2026. 2
Richieste delle parti:
per il ricorrente: previa sospensione della riscossione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa sospensione dell'atto, dichiarare la nullità e l'infondatezza dell'intervento azionato da Agenzia delle Entrate Riscossione, alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
si richiede la sospensione delle cartelle in epigrafe e l'annullamento per prescrizione intervenuta delle stesse e l'annullamento dell'atto di intimazione di pagamento per avvenuta prescrizione delle cartelle in epigrafe. per la resistente: in via preliminare: • rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dal ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge;
in via pregiudiziale ed assorbente: • dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione art. 2
d.lgs. 546/92 dell'adita Commissione in favore dell'Autorità Giudiziaria competente relativamente alle cartelle indicate in narrativa;
• dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, ultimo comma, del d.lgs.
546/92; nel merito: • dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso avanti a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con istanza di
Ricorrente_1sospensione dell'atto impugnato, ha proposto impugnazione contro l'intimazione di pagamento n. 01620259000919834000, del 19 agosto 2025, notificata il 15 settembre 2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la Provincia di Belluno.
Il ricorrente ha eccepito: la prescrizione della pretesa impositiva per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2848,
n. 4), cc, in relazione ad una serie di cartelle di pagamento notificate oltre il predetto termine, singolarmente individuate nell'atto introduttivo, recanti un importo complessivo di € 261.427,00, con conseguente illegittimità di qualsiasi azione esecutiva intrapresa dall'Amministrazione finanziaria;
l'insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 525 e 551 cpc, chiedendo conseguentemente l'annullamento dell'atto impugnato. 3
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rilevando in primo luogo la carenza di giurisdizione del Giudice tributario con riferimento ad una pluralità di cartelle, singolarmente specificate, aventi ad oggetto crediti che non hanno natura tributaria ma appartengono alla giurisdizione ordinaria, come le sanzioni amministrative irrogate dalla Prefettura ex l. 689/81 ovvero le somme dovute ai Comuni sempre ai sensi della l. 689/81, ovvero quelle iscritte a ruolo da parte dell'Inps o dall'Inail, rispetto alle quali sussiste la giurisdizione della A.G. ordinaria, ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 546/1992.
In secondo luogo, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso poiché, prima dell'odierna impugnazione, sono stati notificati al contribuente vari atti esattoriali ricollegabili e successivi alle cartelle di pagamento ricomprese nell'intimazione, la quale non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Quanto alla asserita prescrizione, l'Ufficio ha indicato per ciascuna delle cartelle attinenti a crediti di natura tributaria gli atti interruttivi susseguitisi nel tempo (intimazioni di pagamento, preavvisi di iscrizione ipotecaria, riconoscimento del debito intervenuto mediante istanza di definizione agevolata e rateazione delle somme dovute).
Relativamente alla dedotta violazione degli artt. 525 e 551 cpc, la parte resistente ha ribadito la certezza e liquidità ed esigibilità del credito azionato, mentre l'avviso di intimazione richiama ogni cartella precedentemente notificata, indicando la data di avvenuta notificazione e contiene tutti gli elementi idonei ad individuare ammontare, natura e causali della pretesa tributaria, e, non ultimo, anche l'Ente cui tale pretesa si riferisce.
Dopo il rigetto dell'istanza di sospensiva con ordinanza 14 ottobre 2025, la controversia è stata chiamata all'udienza camerale del 20 gennaio 2026 ed in quella sede trattenuta in decisione, con successivo deposito del dispositivo nel termine di cui all'art. 35, comma 1, d.lgs. 546/1992.
* * *
Va innanzitutto osservato come le disposizioni degli artt. 521 e 525 cpc attengano al tema dell'intervento dei creditori nel processo esecutivo, estraneo alla giurisdizione tributaria in forza dell'art. 2, comma 1, seconda parte, d.lgs. 546/1992, per cui risulta inammissibile la richiesta, formulata nel ricorso, di dichiarare la nullità e l'infondatezza di un non meglio specificato intervento azionato da Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti del contribuente. 4
Quanto al contenuto dell'intimazione di pagamento impugnata, nella quale va propriamente identificato l'effettivo oggetto del giudizio, non vengono sollevate questioni in ordine all'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, alcune delle quali peraltro – come evidenziato dall'Ufficio – riguardano rapporti di natura non tributaria, per cui va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario competente per materia e territorio.
Non essendo contestata la definitività delle cartelle, l'intimazione di pagamento rimane impugnabile unicamente per vizi propri, con la sola possibilità di eccepire l'intervenuta prescrizione del credito tributario maturata in un tempo successivo all'intervenuta definitività delle cartelle.
Tuttavia, con riguardo alla durata dei termini di prescrizione dei crediti tributari, l'orientamento della giurisprudenza del Supremo Collegio risulta consolidato nel senso che:
- il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, di cui all'art. 2946 cc, e non già nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche e dovendo la sussistenza dei relativi presupposti essere valutata in relazione a ciascun anno d'imposta (cfr., nell'ambito di un orientamento costante, Cass., Sez. 6 - 5, ord. n. 32308, dell'11 dicembre 2019);
- in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma primo, n. 4), cc (cfr. Cass., Sez. 6 - 5, ord. n. 7486, dell'8 marzo 2022; Sez. 5^, sent. n. 2095, del 24 gennaio 2023).
Infondato risulta pertanto il richiamo generico ed onnicomprensivo operato nel ricorso alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4), cc, termine applicabile unicamente alle sanzioni ed agli interessi, senza che nel ricorso siano stati specificati gli importi che, in quanto ascrivibili a detti titoli, si pretenderebbero assoggettati a tale regime.
Inoltre, la notifica dell'avviso di intimazione, attraverso il quale l'Amministrazione finanziaria invita il debitore ad effettuare il pagamento entro un termine determinato, così manifestando l'intenzione di esercitare il diritto ad ottenere il soddisfacimento del credito erariale, costituisce atto idoneo a provocare l'interruzione della prescrizione e parimenti una domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione (cfr. Cass., Sez. 1^, ord. 8 aprile 2024, n. 9221). 5
Tanto premesso, l'Ufficio ha indicato, con riferimento a ciascuna delle dodici cartelle riferite a crediti di natura tributaria richiamate nell'avviso di intimazione, la successione degli atti aventi efficacia interruttiva notificati al contribuente.
Poiché dalla documentazione prodotta emerge che l'interessato ha presentato istanze di rateazione e di definizione agevolata (cfr. le tabelle a p.
7-10 delle controdeduzioni e la relativa documentazione), occorre evidenziare come in tali casi, per espresso disposto normativo (art. 19,
DPR 602/1973; art. 3, d.l. 119/2018), la presentazione delle relative istanze comporti la sospensione dei termini di prescrizione per cui, in conclusione, non risulta che la causa estintiva invocata dalla parte si sia verificata nel caso di specie.
Nel merito, pertanto, il ricorso dovrà essere rigettato.
In considerazione della soccombenza del contribuente, quest'ultimo dovrà essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte resistente che si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 in € 2.500 per la fase di studio, € 1.200 per la fase introduttiva,
€ 4.000 per la fase decisione ed € 1.800 per la fase cautelare e così complessivamente €
9.500,00, ridotti del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992, ad € 7.600,00, con l'aggiunta, infine, del rimborso forfetario delle spese generali.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, limitatamente alle pretese di natura non tributaria, rimettendo le parti innanzi al giudice competente per materia e territorio;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della resistente Agenzia delle
Entrate-Riscossione, che liquida in complessivi € 7.600,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali.
Belluno, 20 gennaio 2026
Il Presidente est.
Depositata il 19/02/2026 1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SCIAVICCO CARLO, Presidente e Relatore BATTISTUZZI ANDREA, Giudice GIACOMELLI UMBERTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 75/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Belluno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01620259000919834000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 23/01/2026. 2
Richieste delle parti:
per il ricorrente: previa sospensione della riscossione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa sospensione dell'atto, dichiarare la nullità e l'infondatezza dell'intervento azionato da Agenzia delle Entrate Riscossione, alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge;
si richiede la sospensione delle cartelle in epigrafe e l'annullamento per prescrizione intervenuta delle stesse e l'annullamento dell'atto di intimazione di pagamento per avvenuta prescrizione delle cartelle in epigrafe. per la resistente: in via preliminare: • rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dal ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge;
in via pregiudiziale ed assorbente: • dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione art. 2
d.lgs. 546/92 dell'adita Commissione in favore dell'Autorità Giudiziaria competente relativamente alle cartelle indicate in narrativa;
• dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, ultimo comma, del d.lgs.
546/92; nel merito: • dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso avanti a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con istanza di
Ricorrente_1sospensione dell'atto impugnato, ha proposto impugnazione contro l'intimazione di pagamento n. 01620259000919834000, del 19 agosto 2025, notificata il 15 settembre 2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la Provincia di Belluno.
Il ricorrente ha eccepito: la prescrizione della pretesa impositiva per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2848,
n. 4), cc, in relazione ad una serie di cartelle di pagamento notificate oltre il predetto termine, singolarmente individuate nell'atto introduttivo, recanti un importo complessivo di € 261.427,00, con conseguente illegittimità di qualsiasi azione esecutiva intrapresa dall'Amministrazione finanziaria;
l'insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 525 e 551 cpc, chiedendo conseguentemente l'annullamento dell'atto impugnato. 3
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rilevando in primo luogo la carenza di giurisdizione del Giudice tributario con riferimento ad una pluralità di cartelle, singolarmente specificate, aventi ad oggetto crediti che non hanno natura tributaria ma appartengono alla giurisdizione ordinaria, come le sanzioni amministrative irrogate dalla Prefettura ex l. 689/81 ovvero le somme dovute ai Comuni sempre ai sensi della l. 689/81, ovvero quelle iscritte a ruolo da parte dell'Inps o dall'Inail, rispetto alle quali sussiste la giurisdizione della A.G. ordinaria, ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 546/1992.
In secondo luogo, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso poiché, prima dell'odierna impugnazione, sono stati notificati al contribuente vari atti esattoriali ricollegabili e successivi alle cartelle di pagamento ricomprese nell'intimazione, la quale non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Quanto alla asserita prescrizione, l'Ufficio ha indicato per ciascuna delle cartelle attinenti a crediti di natura tributaria gli atti interruttivi susseguitisi nel tempo (intimazioni di pagamento, preavvisi di iscrizione ipotecaria, riconoscimento del debito intervenuto mediante istanza di definizione agevolata e rateazione delle somme dovute).
Relativamente alla dedotta violazione degli artt. 525 e 551 cpc, la parte resistente ha ribadito la certezza e liquidità ed esigibilità del credito azionato, mentre l'avviso di intimazione richiama ogni cartella precedentemente notificata, indicando la data di avvenuta notificazione e contiene tutti gli elementi idonei ad individuare ammontare, natura e causali della pretesa tributaria, e, non ultimo, anche l'Ente cui tale pretesa si riferisce.
Dopo il rigetto dell'istanza di sospensiva con ordinanza 14 ottobre 2025, la controversia è stata chiamata all'udienza camerale del 20 gennaio 2026 ed in quella sede trattenuta in decisione, con successivo deposito del dispositivo nel termine di cui all'art. 35, comma 1, d.lgs. 546/1992.
* * *
Va innanzitutto osservato come le disposizioni degli artt. 521 e 525 cpc attengano al tema dell'intervento dei creditori nel processo esecutivo, estraneo alla giurisdizione tributaria in forza dell'art. 2, comma 1, seconda parte, d.lgs. 546/1992, per cui risulta inammissibile la richiesta, formulata nel ricorso, di dichiarare la nullità e l'infondatezza di un non meglio specificato intervento azionato da Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti del contribuente. 4
Quanto al contenuto dell'intimazione di pagamento impugnata, nella quale va propriamente identificato l'effettivo oggetto del giudizio, non vengono sollevate questioni in ordine all'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, alcune delle quali peraltro – come evidenziato dall'Ufficio – riguardano rapporti di natura non tributaria, per cui va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario competente per materia e territorio.
Non essendo contestata la definitività delle cartelle, l'intimazione di pagamento rimane impugnabile unicamente per vizi propri, con la sola possibilità di eccepire l'intervenuta prescrizione del credito tributario maturata in un tempo successivo all'intervenuta definitività delle cartelle.
Tuttavia, con riguardo alla durata dei termini di prescrizione dei crediti tributari, l'orientamento della giurisprudenza del Supremo Collegio risulta consolidato nel senso che:
- il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, di cui all'art. 2946 cc, e non già nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche e dovendo la sussistenza dei relativi presupposti essere valutata in relazione a ciascun anno d'imposta (cfr., nell'ambito di un orientamento costante, Cass., Sez. 6 - 5, ord. n. 32308, dell'11 dicembre 2019);
- in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma primo, n. 4), cc (cfr. Cass., Sez. 6 - 5, ord. n. 7486, dell'8 marzo 2022; Sez. 5^, sent. n. 2095, del 24 gennaio 2023).
Infondato risulta pertanto il richiamo generico ed onnicomprensivo operato nel ricorso alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4), cc, termine applicabile unicamente alle sanzioni ed agli interessi, senza che nel ricorso siano stati specificati gli importi che, in quanto ascrivibili a detti titoli, si pretenderebbero assoggettati a tale regime.
Inoltre, la notifica dell'avviso di intimazione, attraverso il quale l'Amministrazione finanziaria invita il debitore ad effettuare il pagamento entro un termine determinato, così manifestando l'intenzione di esercitare il diritto ad ottenere il soddisfacimento del credito erariale, costituisce atto idoneo a provocare l'interruzione della prescrizione e parimenti una domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione (cfr. Cass., Sez. 1^, ord. 8 aprile 2024, n. 9221). 5
Tanto premesso, l'Ufficio ha indicato, con riferimento a ciascuna delle dodici cartelle riferite a crediti di natura tributaria richiamate nell'avviso di intimazione, la successione degli atti aventi efficacia interruttiva notificati al contribuente.
Poiché dalla documentazione prodotta emerge che l'interessato ha presentato istanze di rateazione e di definizione agevolata (cfr. le tabelle a p.
7-10 delle controdeduzioni e la relativa documentazione), occorre evidenziare come in tali casi, per espresso disposto normativo (art. 19,
DPR 602/1973; art. 3, d.l. 119/2018), la presentazione delle relative istanze comporti la sospensione dei termini di prescrizione per cui, in conclusione, non risulta che la causa estintiva invocata dalla parte si sia verificata nel caso di specie.
Nel merito, pertanto, il ricorso dovrà essere rigettato.
In considerazione della soccombenza del contribuente, quest'ultimo dovrà essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte resistente che si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 in € 2.500 per la fase di studio, € 1.200 per la fase introduttiva,
€ 4.000 per la fase decisione ed € 1.800 per la fase cautelare e così complessivamente €
9.500,00, ridotti del 20% ex art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992, ad € 7.600,00, con l'aggiunta, infine, del rimborso forfetario delle spese generali.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, limitatamente alle pretese di natura non tributaria, rimettendo le parti innanzi al giudice competente per materia e territorio;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della resistente Agenzia delle
Entrate-Riscossione, che liquida in complessivi € 7.600,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali.
Belluno, 20 gennaio 2026
Il Presidente est.