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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 3370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3370 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. VG. 9656/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa RA IA Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.8.2025 da 1) Parte_1 nato/a Cividale del Friuli (UD) cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Serena Soffitta presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Crema (CR) cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Valentina Di Stasio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Crema (CR) il 14.09.2019 (anno 2019 atto n. 29 parte 2 serie A) in separazione dei beni. con i seguenti figli: nata a [...] in data [...], cittadina italiana Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.08.2025 (ed integrato quanto alle sole condizioni reddituali e patrimoniali in data 16.10.2025) contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e divorzio alle seguenti condizioni: CONDIZIONI GENERALI
1.1. I coniugi continueranno a vivere separati, nel reciproco rispetto anche per il benessere della figlia nel modo più soddisfacente possibile, tenendo conto dei suoi bisogni anche in relazione alla sua età.
1.2. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi Per_1 bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
2. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE:
Assegnazione della casa familiare ubicata a Milano – Via Amedeo Giovanni Antonio n. 57 al Sig.
quale proprietario esclusivo della stessa, gravata da mutuo ipotecario a lui Parte_1 esclusivamente intestato.
3. REGIME DI AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DI GINEVRA ED ESERCIZIO DEI
DIRITTI DI VISITA NI
3.1. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata Per_1 prevalentemente presso la madre nella casa di sua proprietà ubicata in Via Dogali n. 12, Crema.
3.2. Fatta salva una diversa organizzazione con l'inizio della scuola primaria, ove i genitori si impegnano a rivedere il calendario esistente garantendo in ogni caso adeguati diritti di visita paterni in virtù del cd. principio della bigenitorialità, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore con le seguenti modalità:
- a week end alternati:
1° week end: il padre prenderà la minore dalla casa materna la sera del giovedì pernottando la minore con quest'ultimo ed il venerdì mattina verrà affidata alle cure della nonna paterna sino al rientro del sig. con il quale trascorrerà l'intero week end sino alla domenica sera Parte_1 Per_1 allorquando verrà ripresa dalla madre presso l'abitazione paterna (sempre di spettanza materna salvo imprevisti). 2° week end: il padre prenderà la minore dalla casa materna la sera del venerdì anche ad opera della nonna paterna all'ora che verrà indicata dalla scuola (generalmente dopo le h. 13). Il ri- accompagnamento della domenica sera verrà gestito in via alternata una volta dal padre, salvo imprevisti, che riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna e una volta dalla madre con presa dalla casa paterna.
Resta inteso che in caso di impossibilità del padre e della nonna paterna la minore non potrà essere affidata e gestita da terzi e quindi rientrerà dalla madre con possibilità di recupero in altro week end.
- Durante i fine settimana di competenza materna: il sig. avrà facoltà di fare visita Parte_1 alla figlia, compatibilmente con gli orari lavorativi esistenti e con almeno 24 h. di preavviso, un giorno infrasettimanale da concordare con l'altro genitore, ove il padre cenerà con la figlia e la riaccompagnerà la sera presso l'abitazione materna.
- In tutto salvo migliori e/o diversi accordi tra i genitori che saranno liberi di modificare il calendario esistente.
3.3. Vacanze estive: 2 (due) settimane consecutive - nel periodo tra giugno e settembre - con impegno di definire e comunicare all'altro genitore i periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno;
Quest'anno il Sig. trascorrerà con la minore il periodo dall'11 al 24 agosto e la Parte_1
Signora le due settimane nel mese di luglio dal 26 luglio al 10 agosto, Parte_2 continuando la minore a frequentare l'asilo a Milano fino al giorno 25 luglio p.v.
3.4. Periodo natalizio: rispettivamente una settimana con un genitore e una settimana con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno il periodo, dalla chiusura della scuola fino al 30.12 e dal 31.12 fino alla ripresa dell'attività scolastica della figlia.
Il primo anno dalla separazione e quindi Natale 2025 il periodo natalizio sarà di spettanza materna per poi procedere gli anni successivi seguendo il principio dell'alternanza.
- I genitori in relazione al periodo 23- 30 dicembre, a condizione che trascorrano le suddette festività nelle rispettive città di residenza e/o non abbiano diversi impegni organizzativi, potranno reciprocamente accordarsi di anno in anno affinché sia garantita a la possibilità di trascorrere Per_1 la vigilia di Natale con il genitore che non ha con sé la minore durante il suddetto periodo e pertanto nell'anno in cui il periodo natalizio (23-30 Dicembre) spetta al padre, la madre potrà tenere con sé la minore la giornata del 24.12 e negli anni di spettanza materna del periodo 23-30 Dicembre, il padre potrà tenere con sé la vigilia di Natale;
Per_1
3.5. Periodo Pasquale: dalla chiusura della scuola al giorno di Pasqua e da Pasquetta fino alla ripresa della scuola alternati (uno con il papà e l'altro con la mamma).
Il primo anno della separazione e quindi Pasqua 2026 starà con il padre per poi procedere gli Per_1 anni successivi seguendo il principio dell'alternanza.
- Ponti, compleanni, festività civili seguono il principio dell'alternanza.
Dovranno naturalmente essere salvi i migliori e diversi accordi che i genitori assumeranno nell'interesse della minore.
4. MANTENIMENTO DI Per_2
[...
. Il sig. s'impegna, a decorrere dal mese di settembre 2025, a corrispondere la Parte_1 somma di € 450,00 oltre rivalutazione ISTAT a titolo di mantenimento di comprensiva delle Per_1 spese di mensa, che dovrà essere corrisposta il 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra
(IBAN [...]). Parte_2
La somma indicata a titolo di mantenimento si intende comprensiva delle spese di baby-sitter necessarie per la minore.
4.2. Le spese straordinarie per verranno suddivise al 50% tra i coniugi. Per spese straordinarie Per_1
e loro rifusione a favore del genitore che le sostiene, si intendono quelle descritte dalle linee guida adottate dal Tribunale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
Si precisa che l'iscrizione presso il nuovo istituto scolastico che accoglierà a settembre 2025 Per_1
è già stata sottoscritta da entrambi i genitori che mantengono sin da ora fermo e non revocabile il loro impegno anche economico a che la minore frequenti quell'istituto ed il Sig. si Parte_1
impegna a corrispondere il 50% della retta contrattualmente prevista direttamente all'Istituto
mediante comunicazione dei dati della Banca di addebito.
5. DI ECONOMICI INERENTI LA SEPARAZIONE
5.1. Le detrazioni fiscali per le spese sostenute a favore di saranno ripartite al 50% tra i Per_1 coniugi.
5.2. L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla signora quale genitore Parte_2 presso la quale la minore è prevalentemente collocata. Le parti si impegnano a garantire l'espletamento delle pratiche burocratiche necessarie per garantirne la percezione da parte della madre.
5.3. Le Parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a che pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
5.4. Con la definizione degli accordi indicati, tutti finalizzati e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, con il corretto e puntuale adempimento del presente accordo, hanno regolato,
a titolo transattivo, ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente, e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra in ragione del loro matrimonio, della loro separazione, di reciproci rapporti di debito credito maturati fino alla data odierna e a qualsivoglia titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente fatto salvo il diritto al mantenimento di
Per_1
6. RI DI
6.1. Le parti danno atto che le condizioni del presente accordo, fatta eccezione che per il mantenimento e il trasferimento di residenza di avranno efficacia a far tempo dalla Per_1 sottoscrizione e deposito del presente ricorso che avverrà entro e non oltre il 31 luglio 2025.
6.2. Al fine di perfezionare le pratiche per l'scrizione all'asilo dell'infanzia che inizierà a Per_1 frequentare a settembre 2025, il sig. autorizza il trasferimento di residenza della Parte_1 figlia a Crema a far data dal mese di agosto 2025 e la sig.ra contestualmente si Parte_2 impegna a confermare, con l'udienza cartolare, le condizioni pattuite, pena la revoca del consenso paterno al trasferimento della minore ed il contestuale rientro di presso la abitazione paterna Per_1
a Milano;
6.3. Entrambi i genitori si impegnano, nell'interesse della minore, a presentare eventuali nuovi partner solo laddove la relazione abbia carattere stabile e consolidato.
6.4. Le parti si danno reciproco assenso all'espatrio autorizzando il rilascio e/o il rinnovo dei documenti necessari.
6.5. In caso di eventuali controversie interpretative o applicative dell'accordo, le parti si impegnano, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, a ricercare una soluzione condivisa, anche mediante il supporto dei rispettivi legali.
6.6. In caso di malattia e/o impossibilità a vario titolo a frequentare la scuola da parte della minore, il
Sig. si impegna a coadiuvare la signora nell'individuazione e Parte_1 Parte_2 applicazione di soluzioni utili a garantire la minore.
6.7. Ciascun genitore si impegna a rispettare il ruolo e la figura dell'altro genitore, evitando comportamenti o espressioni svalutanti e/o offensive nei confronti dello stesso, in particolare in presenza della minore, al fine di salvaguardare la serenità del rapporto genitoriale e l'equilibrio emotivo della bambina.
6.8. Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Crema (CR) il 14.09.2019
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crema perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. RA IA Cosmai per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa RA IA Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG