Ordinanza collegiale 14 novembre 2023
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00119/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11330/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11330 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Piastra Logistica Roma Nord Riano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Pierantozzi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Riano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca De Caroli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
ER Re S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Delli Santi, LE Malfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Delli Santi in Roma, via di Monserrato 25;
Ald S.p.A., Ald Operations S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
- quanto al ricorso introduttivo:
a) della deliberazione del Consiglio Comunale di Riano (RM) n. 30 del 13 settembre 2022, pubblicata per 15 giorni a far data dal 16 settembre 2022, nonché
b) di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, e tra questi in particolare della deliberazione della Giunta Municipale di Riano (RM) n. 71 del 7 giugno 2022, pubblicata per quindici giorni a far data dal 9 giugno 2022, e per il risarcimento del danno conseguente.
- quanto ai primi motivi aggiunti presentati da Piastra Logistica Roma Nord Riano S.r.l. il 10 luglio 2023:
della deliberazione del Consiglio Comunale di Riano (RM) n. 30 del 13 settembre 2022 e di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, e tra questi in particolare della deliberazione della Giunta Municipale di Riano (RM) n. 71 del 7 giugno 2022,
quanto ai motivi aggiunti presentati da Piastra Logistica Roma Nord Riano S.r.l. l’8 dicembre 2023:
a) della deliberazione del Consiglio Comunale di Riano (RM) n. 30 del 13 settembre 2022 e di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, e tra questi in particolare della deliberazione della Giunta Municipale di Riano (RM) n. 71 del 7 giugno 2022,
b) della deliberazione del Consiglio Comunale di Riano (RM) n. 10 del 13 aprile 2023, pubblicata per 15 giorni a far data dal 26 aprile 2023, e di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali,
nonché
c) della deliberazione del Consiglio Comunale di Riano (RM) n. 35 del 16 dicembre 2021, e di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali,
e per la condanna
dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno subito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Riano e della ER Re S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 24 ottobre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato e depositato il successivo 5 ottobre 2022, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione del consiglio comunale di Riano (RM) n. 30 del 13 settembre 2022, pubblicata per 15 giorni a far data dal 16 settembre 2022 (nonché tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, e tra questi in particolare della deliberazione della Giunta Municipale di Riano (RM) n. 71 del 7 giugno 2022, pubblicata per quindici giorni a far data dal 9 giugno 2022) con cui è stato manifestato “apprezzamento e interesse in ordine alle finalità” di un intervento urbanistico presentato in uno studio preliminare di fattibilità trasmesso al Comune dalle società ALS S.r.l. e AR RE S.r.l., entrambe con sede in Assago (MI) avente ad oggetto la realizzazione di “un complesso immobiliare nella Loc. Piana Perina” prospettando che tali provvedimenti, in quanto riguardanti aree già oggetto di un precedente presentato dalla stessa società ricorrente, sarebbero direttamente lesivi delle sue posizioni d’interesse legittimo.
Si è costituito in giudizio il Comune intimato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. depositata il 29 maggio 2025 parte ricorrente ha impugnato il diniego formatosi per silentium sull’istanza di accesso documentale depositata il 23 marzo 2023.
Con ordinanza n. 17048/2024, questo T.a.r. accoglieva l’istanza di accesso.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato il 10 luglio 2023 e non ritualmente depositato, parte ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Riano (RM) n. 10 del 13 aprile 2023, pubblicata per 15 giorni a far data dal 26 aprile 2023; copia del documento depositata il atti il successivo 19 luglio 2023.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato il 4 dicembre 2023 e depositato l’8 dicembre 2023, la società ricorrente ha impugnato;
deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 16 dicembre 2021;
la deliberazione del Consiglio Comunale di Riano (RM) n. 10 del 13 aprile 2023, pubblicata per 15 giorni a far data dal 26 aprile 2023, e di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, portante, l’approvazione del “ progetto preliminare di Sviluppo produttivo e recupero ed adottare la relativa Variante urbanistica per la realizzazione del complesso immobiliare con destinazione logistica in Loc. Piana Perina, aggiornato con nota acquisita al prot. 4342 del 30.03.2023. - di disporre che al cap. 3.1 - Variante urbanistica della citata Relazione generale venga inserito: “L'attuazione della Variante potrà avvenire successivamente all’emissione e pubblicazione sul BURL della determinazione di PAUR da parte della Regione, nonché attraverso la stipula di una Convenzione con il Comune
Si è costituita in giudizio la controinteressata che ha eccepito l’inammissibile del ricorso per carenza d’interessa e per tardiva impugnazione della deliberazione di consiglio comunale n. 35 del 16 dicembre 2021 e in ogni caso, ne ha rilevato l’infondatezza nel merito.
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. indicata in epigrafe – in vista della quale parte ricorrente e la controinteressata hanno depositato memorie – la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso, integrato con motivi aggiunti, è inammissibile.
Preliminarmente va ribadita la legittimazione a contraddire di ER Re S.r.l. sussistente anche per i motivi aggiunti giacché la stessa società ricorrente l’ha espressamente chiamata in con rituale notifica di tali atti processuali e individuandola come controinteressata formale e sostanziale.
Ciò posto, deve rigettarsi l’eccezione di improcedibilità del primo ricorso per motivi aggiunti (sollevata da ER Re S.r.l.) poiché l’atto processuale è stato depositato (seppure irregolarmente) in giudizio nel termine di giorni trenta successivi all’ultima notificazione (avvenuta il 10 luglio 2023), così come previsto dall’art. 45 c.p.a.
Nel merito, come rilevato dalla ER Re S.r.l. nella memoria depositata il 12 settembre 2025 gli atti impugnati dalla ricorrente con il ricorso introduttivo non sono lesivi per la società poiché costituiscono una mera manifestazione d’interesse del progetto presentato da parte delle società ALS s.r.l. e AR RE s.r.l. avente pertanto natura preparatoria e endoprocedimentale. Anche la delibera CC n. 10 del 13 aprile 2023, portante l’approvazione del “progetto preliminare con Variante urbanistica di Sviluppo produttivo e recupero per la realizzazione del complesso immobiliare con destinazione logistica in Loc. Piana Perinainvero, assume una mera valenza preparatoria”
Con riferimento al secondo ricorso per motivi aggiunti occorre rilevare che con la deliberazione consiliare n. 35 del 16 dicembre 2021 il Comune di Riano ha definitivamente concluso il procedimento amministrativo relativo al Piano Urbe Raiani presentato da Piastra Logistica rilevando “ Di manifestare l’indisponibilità di quest’Amministrazione comunale a stipulare un accordo di programma, ex art. 34 del d.lgs. 267 del 18.08.2000, finalizzato alla realizzazione dell’infrastruttura denominata Piastra Logistica Roma Nord, poiché allo stato attuale e sulla base della documentazione trasmessa nel corso degli anni dalla società Piastra Logistica Roma Nord s.r.l. non si ravvede l’esistenza di condizioni che possano giustificare il ricorso allo strumento dell’accordo di programma. ”
Parte ricorrente – che ammette di conoscere da tempo tale delibera (già citata e richiamata nel ricorso introduttivo) – reputa che la rinnovata lesività di tale provvedimento emerga dall’interpretazione fornita dal Comune nella memoria difensiva che sembra implicare il rigetto della proposta e non già del mero strumento procedimentale, ossia dell’accordo di programma.
Afferma parte ricorrente che la deliberazione n. 35/2021, nella misura in cui costituisca – secondo questa interpretazione – il rigetto definitivo della sua proposta progettuale sarebbe affetta da plurimi vizi di legittimità.
L’assunto e le argomentazioni di parte ricorrente non possono essere condivisi.
E invero, come prospettato dalla stessa parte ricorrente il progetto della ricorrente era stato rigettato per il mancato avvio del parallelo procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ovvero di valutazione ambientale strategica del progetto medesimo (cfr. pag. 5 della sentenza di questo T.a.r. n. 12669/2020 confermata dal Cons. Stato, sez. VI, n. 3602/2021) puntualmente richiamate nella delibera n. 35/2021. Dalla delibera emerge chiaramente che il rigetto dell’accordo di programma ex art. 34 d.lgs. n. 267/2000 discende dalla mancata sottoposizione del progetto dalle predette procedure di valutazione e la sua conseguente inidoneità.
Né tantomeno è possibile postergare il termine d’impugnazione di tale provvedimento nei sensi indicati dal ricorrente con la conseguenza che al Collegio non rimane che dichiarare l’irricevibilità in parte qua del secondo ricorso per motivi aggiunti.
Sotto tale profilo, pertanto, la società ricorrente è in ogni caso priva di un interesse concreto, attuale e immediato a contrastare progetti alternativi al proprio, ormai definitivamente archiviato dalla P.A.
In conclusione, il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili, mentre il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato irricevibile.
Alle statuizioni in rito consegue il rigetto della domanda risarcitoria
La peculiarità della fattispecie in esame legittima la compensazione delle spese di lite e il rigetto della condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte irricevibile nei sensi di cui in motivazione; rigetta la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
LE MA, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | LE MA |
IL SEGRETARIO