TAR Roma, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 119
TAR
Ordinanza collegiale 14 novembre 2023
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TAR
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Natura preparatoria e endoprocedimentale degli atti impugnati

    Gli atti impugnati con il ricorso introduttivo non sono lesivi per la società poiché costituiscono una mera manifestazione d’interesse del progetto presentato da parte delle società ALS s.r.l. e AR RE s.r.l. avente pertanto natura preparatoria e endoprocedimentale. Anche la delibera CC n. 10 del 13 aprile 2023, portante l’approvazione del “progetto preliminare con Variante urbanistica di Sviluppo produttivo e recupero per la realizzazione del complesso immobiliare con destinazione logistica in Loc. Piana Perina, invero, assume una mera valenza preparatoria”.

  • Rigettato
    Natura preparatoria e endoprocedimentale degli atti impugnati

    Gli atti impugnati con il ricorso introduttivo non sono lesivi per la società poiché costituiscono una mera manifestazione d’interesse del progetto presentato da parte delle società ALS s.r.l. e AR RE s.r.l. avente pertanto natura preparatoria e endoprocedimentale. Anche la delibera CC n. 10 del 13 aprile 2023, portante l’approvazione del “progetto preliminare con Variante urbanistica di Sviluppo produttivo e recupero per la realizzazione del complesso immobiliare con destinazione logistica in Loc. Piana Perina, invero, assume una mera valenza preparatoria”.

  • Rigettato
    Natura preparatoria e endoprocedimentale degli atti impugnati

    Gli atti impugnati con il ricorso introduttivo non sono lesivi per la società poiché costituiscono una mera manifestazione d’interesse del progetto presentato da parte delle società ALS s.r.l. e AR RE s.r.l. avente pertanto natura preparatoria e endoprocedimentale. Anche la delibera CC n. 10 del 13 aprile 2023, portante l’approvazione del “progetto preliminare con Variante urbanistica di Sviluppo produttivo e recupero per la realizzazione del complesso immobiliare con destinazione logistica in Loc. Piana Perina, invero, assume una mera valenza preparatoria”.

  • Rigettato
    Definitiva conclusione del procedimento amministrativo

    Con la deliberazione consiliare n. 35 del 16 dicembre 2021 il Comune di Riano ha definitivamente concluso il procedimento amministrativo relativo al Piano Urbe Raiani presentato da Piastra Logistica rilevando l’indisponibilità dell’Amministrazione comunale a stipulare un accordo di programma, ex art. 34 del d.lgs. 267 del 18.08.2000, finalizzato alla realizzazione dell’infrastruttura denominata Piastra Logistica Roma Nord, poiché allo stato attuale e sulla base della documentazione trasmessa nel corso degli anni dalla società Piastra Logistica Roma Nord s.r.l. non si ravvede l’esistenza di condizioni che possano giustificare il ricorso allo strumento dell’accordo di programma. Il rigetto dell’accordo di programma ex art. 34 d.lgs. n. 267/2000 discende dalla mancata sottoposizione del progetto dalle predette procedure di valutazione e la sua conseguente inidoneità. Non è possibile postergare il termine d’impugnazione di tale provvedimento.

  • Rigettato
    Mancata impugnazione nei termini

    Non è possibile postergare il termine d’impugnazione di tale provvedimento nei sensi indicati dal ricorrente con la conseguenza che al Collegio non rimane che dichiarare l’irricevibilità in parte qua del secondo ricorso per motivi aggiunti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 119
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 119
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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