Sentenza 20 dicembre 2019
Massime • 1
Integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto.
Commentari • 6
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Con la sentenza n. 9170/2025, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che la truffa contrattuale online si configura quando l'autore induce la vittima a versare il denaro per un bene o un servizio mai consegnato, senza necessità di un incontro fisico tra le parti. La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso di F.G., confermando la sentenza della Corte d'Appello di Messina, che aveva condannato l'imputato per truffa contrattuale, disponendo anche il risarcimento alla parte civile A.O.. Il caso: vendita fraudolenta di una crociera online F.G. era stato condannato per truffa ai danni di A.O., con riferimento alla vendita fraudolenta di un pacchetto-crociera …
Leggi di più… - 3. Truffa online: punibile chi vende sul web un bene ma non lo consegna all'acquirenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Integra il delitto di truffa online, ai sensi dell' art. 640 c.p., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Cassazione penale , sez. II , 04/12/2019 , n. 51551). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO Con sentenza, emessa il 28 febbraio 2017, il Tribunale di Urbino ha condannato R.A. …
Leggi di più… - 4. Truffa: qual è la differenza rispetto al reato di insolvenza fraudolenta?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima Il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Cassazione penale , sez. V , 21/10/2021 , n. 44659). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 21/10/2021 , n. 44659 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 luglio 2020, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del …
Leggi di più… - 5. Vendita online: quando è truffaAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 aprile 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2019, n. 51551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51551 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2019 |
Testo completo
51551-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GEPPINO RAGO - Presidente - Sent. n. 3012 P.U.
4.12.2019 Consigliere - MARCO MARIA ALMA R.G.N. 24346/2019 ANDREA PELLEGRINO Consigliere - - GIUSEPPINA A. R. PACILLI - Rel. Consigliere - - - Consigliere - NI SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA c/ OC NI, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza n. 610/2019 della Corte d'Appello di Ancona del 15.4.2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza del 4 dicembre 2019 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Perla Lori, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO Con sentenza, emessa il 28 febbraio 2017, il Tribunale di Urbino ha condannato OC NI alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di truffa ascrittogli. Il giudice di primo grado ha ritenuto accertato che l'imputato, con artifizi e raggiri consistiti nell'apparente offerta di vendita sul sito internet di una calcolatrice grafica, aveva indotto VA MI a versare la somma di euro 156,23 mediante ricarica di una carta Postepay, così procurandosi l'ingiusto profitto, pari al prezzo del bene, non consegnato all'acquirente. Con sentenza del 15 aprile 2019 la Corte d'appello di Ancona, in riforma della sentenza di condanna, ha assolto OC NI dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste. La Corte territoriale ha ritenuto che l'insussistenza del delitto contestato emergesse ictu oculi dalla stessa lettura del capo d'imputazione, ove era descritta soltanto la messa in vendita del prodotto online, "senza specificare alcunché sulla circostanza non accertata dell'indisponibilità da parte del - Rocco della calcolatrice grafica né in ordine a circostanze eventualmente dirette a sorprendere l'altrui buona fede diverse dalla semplice offerta di vendita via internet del bene". Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona, che ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 640 c.p., avendo il giudice di secondo grado illegittimamente escluso che la messa in vendita su un sito internet di un bene, non consegnato all'acquirente nonostante il versamento del corrispettivo, non integrasse gli elementi costitutivi del reato di truffa. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Questa Corte (Sez. 2, n. 41073 del 5/10/2004, Rv. 230689) ha avuto modo di affermare che, in materia di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p.. Si è precisato che l'elemento, che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato, è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti determinandolo alla stipulazione del - contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2, n. 5801 dell'8/11/2013, Rv. 258203). In applicazione dei principi ricordati questa Corte ha già ravvisato la condotta fraudolenta prevista dall'art. 640 c.p. in quella di chi si accredita sul sito "ebay" e pone in vendita un bene, ricevendone il corrispettivo senza procedere alla consegna di esso;
condotte rispetto alle quali sono state valutate of 2 indizianti della truffa sia la cancellazione dell""account", successiva alla conclusione della transazione, che la reiterazione di fatti analoghi da parte dello stesso ricorrente (v. tra le altre Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Rv. 262801; Sez. 2, n. 43660 del 19/7/2016, Rv. 268448). Nel caso in esame la Corte territoriale non si è posta nell'alveo dei suddetti principi. Essa, infatti, ha assolto l'imputato, avendo ritenuto che dalla stessa lettura del capo di imputazione emergeva l'insussistenza del delitto contestato, posto che nella descrizione degli artifici e raggiri l'accusa si era limitata a descrivere la messa in vendita del prodotto online senza specificare alcunché sulla circostanza - non accertata dell'indisponibilità da parte dell'imputato della calcolatrice - grafica né in ordine a condotte eventualmente dirette a sorprendere l'altrui buona fede, diverse dalla semplice offerta di vendita via internet del bene. L'assunto del giudice di secondo grado è erroneo. La messa in vendita di un bene su un sito internet, accompagnata dalla mancata consegna del bene stesso all'acquirente e posta in essere da parte di chi falsamente si presenta come alienante ma ha solo il proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e a conseguire, quindi, un profitto ingiusto, integra una condotta truffaldina. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio, che sarà effettuato alla luce dei criteri ermeneutici innanzi enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 4 dicembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente. Gepping Rago Giuseppina Anna Rosaria Pacilli W 2. R. Perer DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 DIC. 2019 IL CancelliereA RE Claudia Planelli Coffer * 3