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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 233/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.1.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...], cittadina italiana,
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] cittadina italiana
Titolo di studio: diploma di scuola superiore, Professione: impiegata, con l'avv. Anna Arduino del Foro di Milano (C.F. – PEC C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Email_1
Milano, Via Spartaco 23
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...]
Cod. Fisc. C.F._3
Cittadino giapponese residente in [...],
Titolo di studio: diploma di Chef - Professione: Chef
Con l'avv. Roberto Marcello Catalano (C.F. – PEC C.F._4
del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo Email_2 studio di quest'ultimo, in Piazza delle Repubblica, 32, Milano
pagina 1 di 6 I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 6.02.2002 (anno 2002, atto n.
257, reg. 1, parte 1, serie), regime patrimoniale comunione dei beni.
I coniugi si sono separati consensualmente, giusto verbale ex art. 711 c.p.c. del 21.02.2018 omologato dal Tribunale di Milano R.G. 58516/2017 in data 06.04.18;
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] Persona_1
nata a [...] il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5.01.2025 e successive integrazioni del 14.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, con Persona_1 collocamento prevalente presso e con la madre nella casa familiare di Via Monte Ceneri 77,
Milano, di proprietà esclusiva della stessa e che rimane assegnata alla SI.ra Parte_1
b) Il SI. si impegna a creare un rapporto equilibrato e continuativo con le figlie, reso Parte_2 difficoltoso dall'assenza da Milano, a causa della propria attività lavorativa in Favignana (TP) ove svolge l'attività di chef, e che per alcuni mesi dell'anno rende difficoltoso il rientro a
Milano, adoperandosi in ogni modo per la loro buona educazione e istruzione, permettendo loro di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti del proprio ramo genitoriale;
c) Il SI. che dimora stabilmente in Favignana (TP) durante tutto il periodo tardo Parte_2 primaverile, estivo ed inizio di autunno, e ove svolge l'attività di unico Chef di ristorante, e quando si trova a Milano risiede in una porzione di appartamento in condivisione con altri conduttori, assunto in locazione e consistente in una stanza, allo stato non è nelle condizioni di poter accogliere le due figlie per il pernottamento. In considerazione dell'assenza da Milano del padre nel periodo primaverile/estivo e dell'impossibilità di ospitarle a casa, le figlie, anche in ragione dell'età, lo possono vedere e stare con lui quando lo desiderano, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche/sportive/ricreative e secondo i giorni di riposo, i turni e gli orari dell'attività di ristorazione del padre. Il padre si impegna comunque nel periodo Ottobre-Marzo
a trascorrere con le figlie almeno un giorno alla settimana. Durante le vacanze estive, il padre si impegna a trascorrere con le figlie un tempo adeguato agli impegni di ristorazione e comunque non inferiore a giorni sette consecutivi da pattuirsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
d) Il SI. contribuirà al mantenimento delle figlie versando, attraverso bonifico bancario Parte_2
R.I.D. permanente, sul c/c acceso presso Poste Italiane Spa Iban
[...] intestato alla SI.ra entro il dieci di ogni mese, la Pt_1 somma mensile di euro 600,00 (Euro seicento/00) – euro 300,00 (Euro trecento/00) a figlia – con rivalutazione Istat annuale a partire dal deposito del ricorso, oltre il 50% delle spese straordinarie (come da Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano in data 14.11.2017 sulle spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti, che le parti dichiarano di conoscere), di seguito per chiarezza elencate: pagina 2 di 6 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti danno atto di essere concordi sinora di voler sostenere al 50% cadauno le spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) per entrambe le figlie, naturalmente per la minore quando questa ne avrà maturato i requisiti anagrafici, e nel momento in cui le stesse vorranno, senza ulteriore necessità di pattuizione.
Il rimborso di tutte queste spese dovrà essere sempre accreditato sul c/c summenzionato della
SI.ra Il pagamento avverrà entro e non oltre il mese successivo dalla presentazione dei Pt_1 giustificativi di spesa.
Resta inteso che, nel caso in cui sia il padre a sostenere costi per spese straordinarie nell'interesse delle figlie, si applicheranno gli stessi criteri previsti per la madre con criterio di reciprocità.
e) Il contributo al mantenimento per la SI.ra è cessato dal mese di Giugno 2024, in quanto Pt_1 la SI.ra vi ha rinunciato, avendo attualmente un'attività lavorativa. Pt_1
pagina 3 di 6 f) L'assegno unico, al momento percepito solo nella misura del 50% dalla signora sarà Pt_1 attribuito esclusivamente alla stessa signora per espressa pattuizione delle parti. Parte_1
Pertanto il SI. che dichiara di non percepire l'Assegno Unico (per la figlia minore Parte_2
nata a [...] il [...]), in quanto non ne ha mai fatto Persona_1 richiesta, dichiara di autorizzare la SI.ra a richiedere dalla data di Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso all'ente competente il residuo 50%, fino alla concorrenza del totale dell'Assegno Unico, e si impegna contestualmente entro e non oltre 30 giorni dalla firma del presente ricorso a rendere le dichiarazioni, i documenti e le autorizzazioni necessarie, nelle modalità previste ex lege, per il buon fine della pratica che verrà presentata dalla SI.ra Pt_1
Il mancato adempimento di detto onere, comporterà per il SI. l'obbligo di versare Parte_2 personalmente alla SI.ra in aggiunta all'assegno di mantenimento delle figlie, la sua Pt_1 quota di Assegno Unico che non verrà erogato dall'INPS alla SI.ra laddove se ne Pt_1 accerti il suo esclusivo inadempimento. Il SI. si riserva il diritto di chiedere all'Ente Parte_2 previdenziale nei limiti della prescrizione gli arretrati del 50% dell'Assegno Unico maturati sino alla data di sottoscrizione del ricorso per divorzio a lui spettanti ma non richiesti.
g) Il SI. si impegna a pagare alla SI.ra a saldo e stralcio di ogni complessiva Parte_2 Pt_1 debenza alla data di sottoscrizione del presente accordo, complessivamente € 6.000,00 (Euro seimila/00) a titolo degli assegni di mantenimento dovuti e non pagati alla moglie da Febbraio
2023 a Giugno 2024 (per € 3.400,00) e la rivalutazione Istat non corrisposta sull'assegno di mantenimento delle figlie (per € 2.600,00).
Il sig. si impegna a versare la predetta somma alla SI.ra tramite bonifico Parte_2 Pt_1 bancario nelle seguenti modalità:
- € 2.000,00 (Euro duemila/00) sono stati versati alla sottoscrizione del ricorso per divorzio;
- € 1.000,00 (Euro mille/00) entro e non oltre il 31.05.2025;
- € 1.000,00 (Euro mille/00) entro e non oltre il 31.07.2025;
- € 2.000,00 (Euro duemila/00) entro e non oltre il 31.10.2025;
h) La SI.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per sé e le parti danno atto che il Pt_1 medesimo non viene più corrisposto dal mese di Luglio 2024 incluso.
i) La SI.ra rinuncia al versamento in proprio favore del rimborso delle spese Pt_1 condominiali ordinarie della casa coniugale di sua proprietà, secondo quanto era stato pattuito in sede di separazione.
j) I coniugi dichiarano che con il presente accordo e l'adempimento delle pattuizioni ivi previste hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e con l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito di non aver più nulla reciprocamente da pretendere per nessun titolo o causale;
le spese legali della presente procedura si intendono interamente compensate tra le Parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. pagina 4 di 6 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano, in data 6.02.2002 (anno 2002, atto n. 257, reg. 1, parte 1, serie) trai i signori e Parte_1 Parte_2
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese compensata;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 5.1.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...], cittadina italiana,
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] cittadina italiana
Titolo di studio: diploma di scuola superiore, Professione: impiegata, con l'avv. Anna Arduino del Foro di Milano (C.F. – PEC C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Email_1
Milano, Via Spartaco 23
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...]
Cod. Fisc. C.F._3
Cittadino giapponese residente in [...],
Titolo di studio: diploma di Chef - Professione: Chef
Con l'avv. Roberto Marcello Catalano (C.F. – PEC C.F._4
del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo Email_2 studio di quest'ultimo, in Piazza delle Repubblica, 32, Milano
pagina 1 di 6 I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 6.02.2002 (anno 2002, atto n.
257, reg. 1, parte 1, serie), regime patrimoniale comunione dei beni.
I coniugi si sono separati consensualmente, giusto verbale ex art. 711 c.p.c. del 21.02.2018 omologato dal Tribunale di Milano R.G. 58516/2017 in data 06.04.18;
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] Persona_1
nata a [...] il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5.01.2025 e successive integrazioni del 14.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) La figlia minore rimane affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, con Persona_1 collocamento prevalente presso e con la madre nella casa familiare di Via Monte Ceneri 77,
Milano, di proprietà esclusiva della stessa e che rimane assegnata alla SI.ra Parte_1
b) Il SI. si impegna a creare un rapporto equilibrato e continuativo con le figlie, reso Parte_2 difficoltoso dall'assenza da Milano, a causa della propria attività lavorativa in Favignana (TP) ove svolge l'attività di chef, e che per alcuni mesi dell'anno rende difficoltoso il rientro a
Milano, adoperandosi in ogni modo per la loro buona educazione e istruzione, permettendo loro di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti del proprio ramo genitoriale;
c) Il SI. che dimora stabilmente in Favignana (TP) durante tutto il periodo tardo Parte_2 primaverile, estivo ed inizio di autunno, e ove svolge l'attività di unico Chef di ristorante, e quando si trova a Milano risiede in una porzione di appartamento in condivisione con altri conduttori, assunto in locazione e consistente in una stanza, allo stato non è nelle condizioni di poter accogliere le due figlie per il pernottamento. In considerazione dell'assenza da Milano del padre nel periodo primaverile/estivo e dell'impossibilità di ospitarle a casa, le figlie, anche in ragione dell'età, lo possono vedere e stare con lui quando lo desiderano, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche/sportive/ricreative e secondo i giorni di riposo, i turni e gli orari dell'attività di ristorazione del padre. Il padre si impegna comunque nel periodo Ottobre-Marzo
a trascorrere con le figlie almeno un giorno alla settimana. Durante le vacanze estive, il padre si impegna a trascorrere con le figlie un tempo adeguato agli impegni di ristorazione e comunque non inferiore a giorni sette consecutivi da pattuirsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
d) Il SI. contribuirà al mantenimento delle figlie versando, attraverso bonifico bancario Parte_2
R.I.D. permanente, sul c/c acceso presso Poste Italiane Spa Iban
[...] intestato alla SI.ra entro il dieci di ogni mese, la Pt_1 somma mensile di euro 600,00 (Euro seicento/00) – euro 300,00 (Euro trecento/00) a figlia – con rivalutazione Istat annuale a partire dal deposito del ricorso, oltre il 50% delle spese straordinarie (come da Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano in data 14.11.2017 sulle spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti, che le parti dichiarano di conoscere), di seguito per chiarezza elencate: pagina 2 di 6 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti danno atto di essere concordi sinora di voler sostenere al 50% cadauno le spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) per entrambe le figlie, naturalmente per la minore quando questa ne avrà maturato i requisiti anagrafici, e nel momento in cui le stesse vorranno, senza ulteriore necessità di pattuizione.
Il rimborso di tutte queste spese dovrà essere sempre accreditato sul c/c summenzionato della
SI.ra Il pagamento avverrà entro e non oltre il mese successivo dalla presentazione dei Pt_1 giustificativi di spesa.
Resta inteso che, nel caso in cui sia il padre a sostenere costi per spese straordinarie nell'interesse delle figlie, si applicheranno gli stessi criteri previsti per la madre con criterio di reciprocità.
e) Il contributo al mantenimento per la SI.ra è cessato dal mese di Giugno 2024, in quanto Pt_1 la SI.ra vi ha rinunciato, avendo attualmente un'attività lavorativa. Pt_1
pagina 3 di 6 f) L'assegno unico, al momento percepito solo nella misura del 50% dalla signora sarà Pt_1 attribuito esclusivamente alla stessa signora per espressa pattuizione delle parti. Parte_1
Pertanto il SI. che dichiara di non percepire l'Assegno Unico (per la figlia minore Parte_2
nata a [...] il [...]), in quanto non ne ha mai fatto Persona_1 richiesta, dichiara di autorizzare la SI.ra a richiedere dalla data di Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso all'ente competente il residuo 50%, fino alla concorrenza del totale dell'Assegno Unico, e si impegna contestualmente entro e non oltre 30 giorni dalla firma del presente ricorso a rendere le dichiarazioni, i documenti e le autorizzazioni necessarie, nelle modalità previste ex lege, per il buon fine della pratica che verrà presentata dalla SI.ra Pt_1
Il mancato adempimento di detto onere, comporterà per il SI. l'obbligo di versare Parte_2 personalmente alla SI.ra in aggiunta all'assegno di mantenimento delle figlie, la sua Pt_1 quota di Assegno Unico che non verrà erogato dall'INPS alla SI.ra laddove se ne Pt_1 accerti il suo esclusivo inadempimento. Il SI. si riserva il diritto di chiedere all'Ente Parte_2 previdenziale nei limiti della prescrizione gli arretrati del 50% dell'Assegno Unico maturati sino alla data di sottoscrizione del ricorso per divorzio a lui spettanti ma non richiesti.
g) Il SI. si impegna a pagare alla SI.ra a saldo e stralcio di ogni complessiva Parte_2 Pt_1 debenza alla data di sottoscrizione del presente accordo, complessivamente € 6.000,00 (Euro seimila/00) a titolo degli assegni di mantenimento dovuti e non pagati alla moglie da Febbraio
2023 a Giugno 2024 (per € 3.400,00) e la rivalutazione Istat non corrisposta sull'assegno di mantenimento delle figlie (per € 2.600,00).
Il sig. si impegna a versare la predetta somma alla SI.ra tramite bonifico Parte_2 Pt_1 bancario nelle seguenti modalità:
- € 2.000,00 (Euro duemila/00) sono stati versati alla sottoscrizione del ricorso per divorzio;
- € 1.000,00 (Euro mille/00) entro e non oltre il 31.05.2025;
- € 1.000,00 (Euro mille/00) entro e non oltre il 31.07.2025;
- € 2.000,00 (Euro duemila/00) entro e non oltre il 31.10.2025;
h) La SI.ra rinuncia all'assegno di mantenimento per sé e le parti danno atto che il Pt_1 medesimo non viene più corrisposto dal mese di Luglio 2024 incluso.
i) La SI.ra rinuncia al versamento in proprio favore del rimborso delle spese Pt_1 condominiali ordinarie della casa coniugale di sua proprietà, secondo quanto era stato pattuito in sede di separazione.
j) I coniugi dichiarano che con il presente accordo e l'adempimento delle pattuizioni ivi previste hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e con l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito di non aver più nulla reciprocamente da pretendere per nessun titolo o causale;
le spese legali della presente procedura si intendono interamente compensate tra le Parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. pagina 4 di 6 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano, in data 6.02.2002 (anno 2002, atto n. 257, reg. 1, parte 1, serie) trai i signori e Parte_1 Parte_2
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese compensata;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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