Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 8 delle Convenzioni stesse.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 8 delle Convenzioni stesse.