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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 344/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Favara - Piazza Cavour N. 40 92026 Favara AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47992 DEL 09-10-2024 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1743/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte l'Avviso di accertamento Imu anno 2021 n. 47992 del 9 ottobre 2024:
ha dedotto l'illegittimità del provvedimento sotto plurimi profili e l'infondatezza della relativa pretesa: ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituito il Comune di Favara il quale ha contro dedotto: ha ribadito la legittimità della propria pretesa, ha versato documentazione ed ha concluso per il rigetto.
La Contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.- Va, preliminarmente, richiamato il quadro normativo di riferimento: l' art. 25 - bis c.
5 - bis D.lgs. n. 546/1992
a mente del quale (in breve) il Giudice tributario non può tenere conto dei documenti “nativi cartacei” depositati nel fascicolo telematico in copia informatica privi di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore:“… Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore …”
2.- Il Comune di Favara ha contro dedotto versato nel fascicolo processuale documentazione cartacea scansionata priva di attestazione di conformità (cfr. documentazione in atti).
3.- Recente giurisprudenza di merito (Corte di giustizia tributaria di I grado di Padova del 24 aprile 2025 n.
235/1) ha ritenuto (in breve) che non può tenersi conto della documentazione prodotta in assenza dell'attestazione di conformità alla luce del chiaro tenore della disposizione di cui all'art. 25-bis del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
4.- Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso è fondato e va accolto.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella specificità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
P.Q.M.
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
ZI NN
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 344/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Favara - Piazza Cavour N. 40 92026 Favara AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 47992 DEL 09-10-2024 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1743/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte l'Avviso di accertamento Imu anno 2021 n. 47992 del 9 ottobre 2024:
ha dedotto l'illegittimità del provvedimento sotto plurimi profili e l'infondatezza della relativa pretesa: ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituito il Comune di Favara il quale ha contro dedotto: ha ribadito la legittimità della propria pretesa, ha versato documentazione ed ha concluso per il rigetto.
La Contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.- Va, preliminarmente, richiamato il quadro normativo di riferimento: l' art. 25 - bis c.
5 - bis D.lgs. n. 546/1992
a mente del quale (in breve) il Giudice tributario non può tenere conto dei documenti “nativi cartacei” depositati nel fascicolo telematico in copia informatica privi di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore:“… Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore …”
2.- Il Comune di Favara ha contro dedotto versato nel fascicolo processuale documentazione cartacea scansionata priva di attestazione di conformità (cfr. documentazione in atti).
3.- Recente giurisprudenza di merito (Corte di giustizia tributaria di I grado di Padova del 24 aprile 2025 n.
235/1) ha ritenuto (in breve) che non può tenersi conto della documentazione prodotta in assenza dell'attestazione di conformità alla luce del chiaro tenore della disposizione di cui all'art. 25-bis del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
4.- Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso è fondato e va accolto.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie, possono essere rinvenute nella specificità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
P.Q.M.
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
ZI NN