Sentenza 9 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Molise, sentenza 09/04/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Molise |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 6/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
composta dai seguenti magistrati:
ZI AN Presidente Marcello Iacubino Consigliere IGa CA Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4085/R del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale per il Molise, nei confronti del sig. ER AB, cf. [...], nato a [...] il 15/1/1971 e residente a [...]del Sannio in p.zza Municipio, n. 31, rappresentato e difeso dall’avv. Elisabetta Iarussi, cf. [...],
presso il cui studio legale è domiciliato a Isernia in c.so Garibaldi, n. 108, indirizzo pec avvelisabetta.iarussi@pecavvocatiisernia.it;
Visti l’atto di citazione, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;
Udite – all’udienza del 19/3/2026, svoltasi con l’assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino – la rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott.ssa Maria Stella Iacovelli, nonché l’avv. Patrizia Testa in sostituzione dell’avv. Elisabetta Iarussi, per il convenuto;
Ritenuto in pag. 2 di 10
FATTO
Con atto di citazione depositato in Segreteria il 20/10/2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig.
ER AB, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 10.700,00 in favore dell’Inps, per l’omissione di accertamenti, di spettanza comunale, in merito a taluni soggetti percettori del reddito di cittadinanza.
Il requirente ha riferito che la notizia di danno è derivata da un articolo di stampa in merito ad un’indagine dell’autorità giudiziaria penale, dalla quale erano emerse false dichiarazioni finalizzate all’ottenimento fraudolento del sussidio economico summenzionato. Al contempo, con nota del 18/6/2024, anche il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Isernia aveva comunicato che – all’esito delle attività istruttorie delegate dalla Procura nell’ambito di un diverso procedimento, su omessi controlli in materia di reddito di cittadinanza – erano state riscontrate situazioni analoghe anche con riferimento al Comune di Forlì del Sannio. I militari, più in particolare, avevano accertato che n. 2 persone di nazionalità estera, residenti nel Comune in parola e sprovviste dei requisiti anagrafici, avevano presentato richiesta del reddito di cittadinanza, ottenendo l’erogazione del beneficio. Nel corso del procedimento istruttorio, l’amministrazione aveva comunicato che la funzione di Coordinatore per i controlli anagrafici, ex artt. 5 e 6 d.l. n. 4/2019, era ricoperta dal Sindaco p.t.,
odierno convenuto, dal 5/11/2019 al 4/11/2021 (data di cessazione dal mandato elettorale). La funzione di Responsabile dei controlli anagrafici era invece affidata al sig. IG PE dal 5/11/2019 al 12/11/2020 (giorno pag. 3 di 10 di cessazione del rapporto di lavoro tra quest’ultimo e l’ente locale). Gli accertamenti conducevano a riscontrare che i soggetti beneficiari non erano in possesso del requisito della residenza decennale (poi quinquennale)
richiesto dalla norma e che nei loro confronti era stata disposta la revoca d’ufficio del reddito di cittadinanza e la sottoposizione a procedimento penale.
Notificato il rituale invito a dedurre ai sigg. AB e PE, quest’ultimo ha presentato deduzioni difensive in data 28/8/2025, senza richiedere di essere sentito personalmente.
In considerazione degli elementi da lui rappresentati, il pubblico ministero ha archiviato la posizione del sig. PE.
Quanto al sig. AB, che non ha dispiegato attività difensiva preprocessuale, l’azione è proseguita con l’odierno atto di citazione.
Affermata la sussistenza del rapporto di servizio, la Procura ha affermato che le “condotte gravemente colpose [da lui tenute] sono state causa diretta e consequenziale del danno patrimoniale corrispondente alle somme indebitamente erogate a titolo di reddito di cittadinanza in favore di soggetti che non possedevano i requisiti previsti dalla legge”. In particolare, gli è stata addebitata
“la mancata comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione”.
Ricostruito il contesto normativo, quanto alla condotta, il requirente ne ha ribadito la natura omissiva e gravemente inadempiente.
Il danno è stato quantificato nell’importo di euro 10.700,00, pari alle somme erogate ai beneficiari sprovvisti del requisito di residenza quinquennale nel territorio dello Stato. Infatti, il pubblico ministero ha tenuto pag. 4 di 10 conto – nella formulazione dell’accusa - della sentenza n. 31/2025 della Corte costituzionale e della precedente pronuncia n. 623/2024 della Corte di Giustizia europea, che hanno dichiarato l’illegittimità del requisito decennale originariamente richiesto dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 4/2019.
Ha concluso chiedendo la condanna “al pagamento in favore dell’INPS, delle somme dianzi specificate – pari a complessivi € 10.700 – salva diversa valutazione che si rimette sin da ora al Collegio adito –, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato”.
Con comparsa depositata telematicamente il giorno 18/2/2026, si è costituito in giudizio il sig. ER AB che, ripercorsi i fatti di causa, ha ampiamente argomentato in merito alle carenze di personale e di professionalità dirigenziali all’intero dell’ente, aggiungendo che la pandemia aveva ancor più esasperato la descritta condizione di difficoltà.
Inoltre, richiamando i contenuti della l. n. 1/2026, così come da lui interpretati, il sig. AB ha affermato che la riforma “valorizzando la presunzione di buona fede a favore degli amministratori, in particolar modo negli Enti di piccole dimensioni, […] ha definito più rigidamente la colpa grave, riducendo i risarcimenti. La colpa grave è stata rigidamente definita e tipizzata definendone il perimetro, nel quale risultano inclusi la violazione manifesta di norme di diritto, il travisamento dei fatti e/o l’affermazione/negazione di fatti documentati”. A tale proposito, ha argomentato che “l’omissione di verifiche anagrafiche relative al requisito della residenza decennale e continuativa per l’accesso al reddito di cittadinanza […] non integra la colpa grave perché non vi è manifesta violazione dei principi innanzi cennati. Il sistema del Reddito di cittadinanza si fonda, infatti, su autodichiarazioni del beneficiario, prevede controlli successivi ed pag. 5 di 10 incrociati […] e non impone al Comune un controllo preventivo assoluto o individuale. Alla luce di quanto innanzi, appare indubitabile che nella presente vicenda giudiziaria non vi sia stato alcun travisamento del fatto, in quanto non risulta che dati certi di residenza estera o iscrizione AIRE fossero conoscibili, evidenti e immediatamente disponibili al Sindaco responsabile”.
Sottolineata l’assenza di alcun vantaggio personale nella vicenda censurata, ha concluso chiedendo che il collegio “voglia: a) In via principale, esclusa la colpa grave e conseguentemente accertata l’insussistenza della responsabilità erariale a suo carico, rigettare la domanda, poiché inammissibile, improcedibile ed improponibile, nonché infondata in fatto e diritto; b) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, applicare i limiti risarcitori obbligatori ed inderogabili (riforma 2026) nella misura di un addebito massimo del 30% del danno erariale, o l’ulteriore limite del doppio della retribuzione annua lorda”.
Con l’ordinanza n. 3/2026, resa all’esito dell’udienza del 19/2/2026, il collegio ha ordinato l’acquisizione di più complete estrazioni grafiche dal sistema informatico in uso al Comune, avendo rilevato che il compendio di quelle depositate mostrava evidenze non pienamente coerenti con il presupposto accusatorio.
Con rispettivi depositi del 2/3 e 5/3/2026, l’Ambito territoriale ed il Comune di Forlì del Sannio hanno fornito riscontro all’ordinanza, sebbene negativo per l’Ambito territoriale. Il comune ha altresì trasmesso i dati relativi agli emolumenti percepiti dal convenuto in qualità di Sindaco.
Con deposito del 13/3/2026, la Procura regionale ha trasmesso brevi pag. 6 di 10 note argomentative, in merito agli esiti dell’ordinanza istruttoria. Ha concluso chiedendo “di differire a nuova udienza il presente procedimento, onde attendere il riscontro del Ministero del Lavoro alla richiesta dell’ATS di Isernia (prot. n.
10035 del 2.3.2026) di estrazione dei tracciati di accesso (Audit Log) e del registro storico delle abilitazioni alla piattaforma GePI; In subordine, laddove il Collegio adito ritenesse invece la causa matura per la decisione, richiamate integralmente le domande, deduzioni, e argomentazioni difensive svolte in citazione e nel corso della precedente udienza del 19.02.2026 (in uno con quanto ulteriormente esposto con il presente atto, alla luce delle risultanze istruttorie sin qui acquisite al giudizio), reitera le conclusioni già rassegnate insistendo per il loro accoglimento, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione”.
All’udienza del 19/3/2026, sono comparse la rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott.ssa Maria Stella Iacovelli, nonché l’avv. Patrizia Testa in sostituzione dell’avv. Elisabetta Iarussi, per il convenuto. Entrambe hanno svolto le proprie argomentazioni, insistendo per l’accoglimento delle richieste contenute nei rispettivi atti.
Considerato in
DIRITTO
Il collegio ritiene la causa matura per la decisione, all’esito di quanto acquisito in ottemperanza all’ordinanza n. 3/2026. La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini seguenti.
Come già rilevato nell’ord. n. 3/2026, il pubblico ministero ha basato l’accusa sul presupposto che il sig. BR “in veste di Sindaco p.t., non avrebbe notiziato il Dott. PE della sua avvenuta individuazione come Responsabile per i controlli anagrafici e, inoltre, quale Coordinatore, non avrebbe pag. 7 di 10 neppure sanato tale carenza informativa coinvolgendo il dipendente nella gestione dei controlli, non essendovi invero traccia di assegnazioni a quest'ultimo degli elenchi di beneficiari del reddito di cittadinanza sui quali effettuare le verifiche previste”.
Effettivamente, dalle schermate catturate sulla piattaforma informatica di lavoro, depositate in data 5/3 u.s., risulta che – per la pratica prot. n. INPS-RCD-2020-2713669 (RE AR) – il campo relativo alla selezione delle azioni istruttorie comunali non era ancora valorizzato al momento della cattura, recando la dicitura “Selezionare”. Tale circostanza evidenzia la mancata opzione di un’azione da parte del Coordinatore dei controlli anagrafici e, quindi, l’assenza di alcuna assegnazione istruttoria formalizzata nel sistema.
Ciò è confermato anche dalla schermata afferente all’altra domanda oggetto di contestazione (prot. n. 2021-4820396, Granadillo Argenio). VO quanto si dirà più avanti sul danno, in questo secondo caso dal sistema risulta valorizzato il campo di selezione e la pratica assegnata (sebbene in un momento successivo ai fatti di causa). Peraltro, è condivisibile quanto osservato dal pubblico ministero nelle note autorizzate del 13/3/2026, e cioè che la dicitura “Pratica segnalata per controlli mensili antifrode Pei 18/10/2021” –
visibile dalle schermate del sistema informatico Inps – avvalora la tesi che la domanda irregolare sia emersa per iniziativa dell’Inps (all.ti 13 e 15 alla annotazione G.d.F.).
Alla luce dei fatti illustrati, va affermata la responsabilità del sig. Calabrese poiché, in qualità di coordinatore dei controlli anagrafici ex artt. 5 e ss d.l. n. 4/2019, egli non ha assegnato l’espletamento dei suddetti controlli al pag. 8 di 10 responsabile, che peraltro non risulta neanche notiziato dell’avvenuta designazione.
Della necessità dell’adempimento egli non poteva non essere avveduto, tanto più che – avendo sottoscritto la convenzione del 23/09/2019, tra il Comune di Forlì del Sannio, l’Ambito territoriale e la Direzione generale dei sistemi informativi del Ministero del lavoro – egli ben conosceva gli adempimenti ad essa connessi (v. all. 10 all’annotazione di polizia erariale).
Il comportamento del convenuto è quindi da qualificare gravemente colposo, anche tenuto conto della nuova formulazione dell’art. 1, comma 1, l. n.
20/1994, come introdotta dalla l. n. 1/2026, essendo chiari i contenuti e la tempistica dell’indefettibile attività di controllo prevista dall’esposta normativa (con il relativo regime di responsabilità), che risulta essere stata ingiustificatamente disattesa.
Come conseguenza della sua omissione, i suddetti controlli non sono stati eseguiti “prioritariamente e comunque entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio”, e l’Istituto previdenziale ha erogato senza titolo, alla sig.ra LaLE EX RE AR (pratica n. INPS-RCD-2020-2713669) la somma complessiva di euro 9.100,00 a titolo di reddito di cittadinanza.
Chiarita, infatti, la responsabilità del convenuto, vi è che l’onere risarcitorio a suo carico va circoscritto al solo danno causalmente riconducibile alla sua condotta, e quindi vanno escluse dall’importo a lui addebitabile le somme erogate a titolo di prima mensilità del beneficio.
Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 1 dell’Accordo Stato-Città sopra citato, “i controlli sul possesso dei requisiti di residenza […] sono effettuati dai comuni pag. 9 di 10
[…] prioritariamente e comunque entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio”. Ne consegue che il convenuto non solo aveva i suddetti trenta giorni di tempo per adempiere legittimamente ai propri obblighi, ma non poteva in alcun modo impedire l’erogazione della prima mensilità, il cui esborso è avvenuto per effetto di una sequenza causale che non conduce all’omissione a lui contestata.
Con riferimento alla pratica n. 2021-4820396 (Granadillo Argenio) risultano erogati euro 900,00 a titolo di prima mensilità; con riferimento alla pratica n. n. INPS-RCD-2020-2713669 (RE AR), invece, risultano erogati euro 9.800,00 in 14 mensilità. Perciò, dall’importo di euro 10.700,00 contestato dalla Procura attrice, va sottratta la somma delle suddette prime mensilità, per l’ammontare di euro 1.600,00 (900,00 + 700,00; v. all. 11 al doc. 4 cit.). Conclusivamente, sul punto, l’esborso causalmente riconducibile alla condotta dell’odierno convenuto ammonta ad euro 9.100,00 (10.700,00 –
1.600,00).
Così commisurato, il danno da porre a carico del sig. AB va ulteriormente decurtato in ragione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1octies, l. n. 20/1994, inserito dalla l. n. 1/2026. Per effetto di tale disposizione, il convenuto può essere condannato a risarcire una somma non superiore “al 30 per cento del pregiudizio accertato” e comunque “non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo”.
Tenuto conto delle indennità di carica comunicate dal Comune di Forlì del Sannio, vale in questo caso il primo criterio, sicché il sig. CALASE è condannato al pagamento, all’Istituto nazionale della previdenza pag. 10 di 10 sociale, della somma di euro 2.730,00 (pari al 30% di euro 9.100,00), oltre rivalutazione e interessi, questi ultimi dalla data di pubblicazione della sentenza. La rivalutazione verrà calcolata dalla data di ogni erogazione a partire dalla seconda mensilità del beneficio indebito (settembre 2020) a quella di pubblicazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, condanna il sig. ER AB al pagamento, in favore dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, della somma di euro 2.730,00, oltre alla rivalutazione come in parte motiva ed agli interessi a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza.
Lo condanna altresì al pagamento delle spese della sentenza che sono liquidate dalla Segreteria con nota a margine del presente provvedimento (v.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 19/3/2026.
Magistrato estensore Presidente IGa CA ZI AN
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in segreteria il 9 aprile 2026 F.to Il Responsabile della Segreteria ER RA (firmato digitalmente)
Le spese della sentenza si liquidano in Euro 197,40 (centonovantasette/40). Il Responsabile della Segreteria ER RA