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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/12/2025, n. 4768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4768 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 995/2019
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR I B U N A L E D I BA R I
PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari in composizione monocratica in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura
NT ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 995/2019 R.G. proposta
DA
ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.O.A. di Bari del Parte_2
15.01.2019 rappresentata e difesa dall'avv. Donato Sciannameo giusta mandato in atti,
-opponente-
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Franco Toni, giusta mandato in atti, Controparte_1
-opposta- conclusioni delle parti: opponente come da note in sostituzione di udienza ex art 127 ter c.p.c.: << 1) in via principale, accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti della surrogazione e dell'azione di rivalsa formulata in via monitoria dalla SI.ra ; Controparte_1
- per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare integralmente la richiesta di pagamento formulata dalla SI.ra , con vittoria di spese e competenze di causa;
Controparte_1
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la inammissibilità della rivalsa per la quota eccedente il valore dei beni ipotecati;
- per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la richiesta di pagamento quanto ad € 10.051,72, con vittoria di spese e competenze di causa;
3) sempre in via subordinata, dichiarare, alle condizioni di cui alla narrativa dell'atto di opposizione, la compensazione del credito che per denegata ipotesi dovesse essere accertato in favore della SI.ra , con il debito sulla stessa gravante per conguaglio, previsto nella Controparte_1 sentenza Tribunale di Bari n. 1757/18 in favore della SI.ra . Si chiede che la causa Parte_2
pagina 1 di 11 venga introitata per la decisione, e che vengano concessi i termini per note conclusionali e repliche ex art. 190 cpc.>>; parte opposta come da note in sostituzione di udienza ex art 127 ter c.p.c.:
IO nel riportarsi a tutte le eccezioni, deduzioni, conclusioni e richieste di merito ed istruttorie rassegnate negli atti e nei verbali di causa, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale del 5/04/2019 e chiede che la causa venga introitata per la decisione, con concessione dei termini per note conclusionali e repliche ex art. 190 cpc.>>
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 30.10.2018 odierna opposta, premetteva Controparte_1 che:
- con sentenza n 1757/2018 del 27.03-23.04/2018 il Tribunale di Bari, nel pronunciarsi nella controversia tra le odierne parti in causa avente ad oggetto scioglimento di comunione ereditaria, le assegnava l'intero asse ereditario costituito, in particolare, da tre immobili siti in Mola di Bari alla via Marconi ni 66, 80 e 82, prevedendo a suo carico l'obbligo di corresponsione del conguaglio pari ad euro 24.337,11;
- a seguito delle verifiche ipocatastali effettuate al fine di dare esecuzione al superiore provvedimento riscontrava che sugli immobili esistevano iscrizioni ipotecarie in favore di Equitalia s.p.a. ad esclusivo carico di per euro 60.000,00 a fronte di un credito originario di euro Parte_2
30.000,00;
- invitata a formalizzare gli adempimenti di cui alla sentenza con compensazione Parte_2 parziale del conguaglio e conseguente cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli la stessa non compariva innanzi al notaio alla data stabilita;
- al fine di liberare gli immobili dalle iscrizioni ipotecarie, estingueva la detta debitoria, pari ad euro
34.388,83 (bonifico del 19.08.2018 sub 5 del ricorso monitorio) con animo di recupero delle somme nei confronti della Parte_2
Su tali premesse chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nella misura di cui al superiore importo oltre interessi legali. Decreto che veniva emesso in data 29.11.2018 (n. 4605/2018).
Avverso il detto decreto interponeva tempestiva opposizione assumendo non Parte_2 sussistere i presupposti per l'esercizio della assunta azione surrogatoria ex adverso intrapresa ritenendo che erroneamente la stessa si sia surrogata nella posizione debitoria della germana estinguendo il debito su quest'ultima gravante all'uopo invocando l'articolo 2825 codice civile pagina 2 di 11 escludendo l'esistenza della solidarietà passiva invocata anche in ragione del fatto che nessun accordo sarebbe intercorso tra le parti in tal senso.
Deduceva, poi, di avere interposto appello avverso la detta sentenza chiedendo, in riforma della stessa, di vedersi assegnata la quota a lei spettante, in natura;
nonché la pendenza di giudizio interposto da con ricorso depositato in data 18.10.2018 nei confronti della camera Parte_2 di commercio di Bari al fine di ottenere la cancellazione delle debitorie su di essa gravanti per le quali sono state iscritte le ipoteche da parte di Equitalia ETR s.p.a..
Su tali premesse chiedeva revocarsi il decreto opposto e, in subordine, dichiarare la compensazione con il debito gravante per il conguaglio ove confermata la sentenza di primo grado in appello.
Indi, così concludeva: “1) In via principale, accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti della surrogazione e dell'azione di rivalsa formulata in via monitoria dalla SI.ra ; - Controparte_1 per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare integralmente la richiesta di pagamento formulata dalla SI.ra , con vittoria di spese e competenze di causa;
Controparte_1
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la inammissibilità della rivalsa per la quota eccedente il valore dei beni ipotecati;
- per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la richiesta di pagamento quanto ad € 10.051,72, con vittoria di spese e competenze di causa;
3) sempre in via subordinata, dichiarare, alle condizioni di cui in narrativa, la compensazione del credito che per denegata ipotesi dovesse essere accertato in favore della SI.ra , Controparte_1 con il debito sulla stessa gravante per conguaglio, previsto nella sentenza del Tribunale di Bari n.
1767/18 in favore della SI.ra (in caso di conferma in appello)”>>. Parte_2
Si costituiva con comparsa tempestivamente depositata con domanda riconvenzionale CP_1 contestando l'avverso dedotto e chiedendo al Tribunale, “in rito, 1) …concedersi la
[...] provvisoria esecuzione parziale del d.i. opposto nella misura di € 10.051,72 dichiarando che la differenza dell'ingiunto pari ad € 24.337,11 è stata dall'opponente ricevuta per condivisa compensazione di crediti o, in subordine, in caso di avversa contestazione, concederla per l'intero importo ingiunto;
nel merito e gradatamente 2) dichiarare la inammissibilità ex art. 36 c.p.c. delle avverse domande di cui ai motivi di opposizione “C” e “D”; 3) dichiarare la nullità dei motivi di opposizione B) e D) per violazione delle disposizioni di cui all'art. 163 cpc;
4) rigettare
l'opposizione perché destituita di fondamento di fatto e di diritto e sfornita di prova;
5) confermare il decreto ingiuntivo opposto nei limiti innanzi esplicati;
in accoglimento della propria domanda riconvenzionale 6) dichiarare che la SI.ra ha eseguito il versamento del Controparte_1 conguaglio disposto a suo carico dal giudice della divisione e, quindi, rilasciare al riguardo equipollente attestato di quietanza da utilizzare presso il Conservatore dei RR.II.; 7) dichiarare pagina 3 di 11 l'opponente tenuta al rimborso della differenza tra quanto versato all'erario e quanto disposto dal
Giudice della divisione, nella misura ex adverso dichiarata di € 10.051,72 e di conseguenza condannarla al relativo pagamento per diritto di rivalsa/regresso ex art. 1292 c.c. e/o per indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o, in via estremamente subordinata, gradata, autonoma e residuale per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; 8) ove l'opponente persista nelle sue tesi e domande dedotte nel presente procedimento e queste dovessero essere anche in parte accolte, dichiarare gli effetti del contratto non concluso e, ai sensi dell'art. 2932 c.c., trasferire gli immobili assegnati alla SI.ra così come descritti nella sentenza di divisione del Tribunale di Bari n. Controparte_1
1757/2018 in atti sub 1 con esonero del conservatore da qualsiasi responsabilità al riguardo all'uopo dichiarando che l'assegnataria ha assolto al pagamento del conguaglio disposto dal
Giudice col versamento eseguito ad Equitalia per la cancellazione delle pregiudizievoli in dipendenza della solidarietà della obbligazione e con diritto all'azione di regresso prevista dall'art.
1299 c.c., in subordine disponendo al riguardo il pagamento ritenuto ex lege con la concessione dei termini e delle modalità per la fase monitoria, liberi da ogni pregiudizievole in favore della opposta
9) dichiarare che l'opponente è in mora accipiendi nel ricevimento di conguaglio disposto dal
Tribunale ed in mora debendi nella consegna dei beni assegnati alla opposta che detiene sine titulo sin dalla pubblicazione della sentenza 1767/18 del 27/3-23/4/18 e da tale momento, dichiarata tenuta al riconoscimento del valore locativo dei beni e, quindi, condannarla al pagamento in favore della deducente del relativo controvalore nella misura complessiva di € 800/mese o nell'altra ritenuta di Giustizia con interessi dalla maturazione al soddisfo;
10) dichiarare l'opponente tenuta alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei ben indivisi e, quanto a quelli disposti dal CP_2
di Bari con ordinanza in atti sub 9, condannarla al pagamento del 50% del corrispettivo
[...] anticipato dalla opposta con la fattura in atti sub 10 nella misura di € 1.020,00 o nell'altra ritenuta di Giustizia con interessi dal pagamento al soddisfo;
11) dichiarare che l'opponente ha agito/resistito in giudizio con mala fede e colpa grave, nonchè con abuso di mezzi processuali e, come tale, addebitarle la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. con sua condanna al pagamento in favore della deducente della somma di € 15.000,00 o dell'altra ritenuta in via equitativa con interessi dalla domanda al soddisfo;
12) condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa maggiorate del rimborso forfettario, CAP ed IVA come per Legge;
in via istruttoria, la deducente produce la documentazione innanzi indicata.”>>.
Chiesti e concessi i termini ex art 183 c.p.c., istruita la causa documentalmente il precedente giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 11 Dopo plurimi rinvii da parte dei precedenti giudicanti, assegnata la causa allo scrivente magistrato, con ordinanza del 17.09.2025 ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
§§§§§
In ordine alle domande riconvenzionali formulate dall'opposta occorre premettere che la S.C. a
S.S.U.U. (Sentenza n. 26727 del 15/10/2024 (Pres. P. D'Ascola, Est. C. Graziosi, P.M. A. Pepe) ha evidenziato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria).
La questione di massima di particolare importanza, oggetto di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di legittimità, era stata posta all'esame delle Sezioni Unite dalla Sezione Prima civile con l'ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023. Il Collegio remittente rilevava, infatti, come l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione dell'ammissibilità, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, delle domande di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale e d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento ove proposte dall'opposto con la comparsa di costituzione, fosse nel senso di ritenere che nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis. Tale principio, avente una portata non circoscritta alle azioni di cui agli artt. 1337 e 2041 c.c., ma riferibile a qualsiasi domanda diversa da quella avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, costantemente ribadito fino ad epoca piuttosto recente, ha costituito oggetto di rimeditazione a seguito di due sentenze della S.C. a Sezioni Unite (sentenza n. 12310 del 15/06/2015 (Rv. 635536- pagina 5 di 11 01) e sentenza n. 22404 del 13/09/2018 (Rv. 650451-01) con le quali si è affermato che tra le attività consentite alle parti alla prima udienza (art. 183, co. 5, c.p.c.) e, al più tardi, nella prima memoria di trattazione (art. 183, co. 6, c.p.c.), non rientra soltanto la mera precisazione delle domande già formulate - tradizionalmente identificata con l'attività di emendatio libelli, distinta dalla mutatio libelli che, in quanto integrante il mutamento radicale della domanda originaria nei suoi elementi essenziali, equivale alla proposizione (inammissibile) di domanda nuova – ma anche, secondo la lettera dello stesso codice, la modificazione che non dia forma a una nuova domanda.
Le Sezioni Unite nel 2015, infatti, hanno, da un lato, scisso, sul piano teorico, il problema della identificazione delle domande con quello della loro intercambiabilità funzionale quale esercizio dello ius poenitendi e, dall'altro, individuato nella “identità di vicenda sostanziale dedotta in giudizio” il criterio per tracciare la linea di demarcazione tra mutatio ed emendatio libelli. Si è, quindi, affermata l'ammissibilità della domanda modificata ove, pur verificandosi una variazione della domanda nei suoi elementi essenziali (petitum, causa petendi o entrambi), la domanda così modificata risulti connessa alla “vicenda sostanziale dedotta in giudizio” e non possa coesistere con la domanda iniziale, determinando la possibilità che, in caso di accoglimento di entrambe, siano conseguiti due distinti beni della vita. È quindi riconosciuta la possibilità di sostituire l'originaria domanda giudiziale con un'altra ad essa sostanzialmente alternativa purché, appunto, riferibile alla medesima res in iudicium deducta. Si parla, dunque, di domanda alternativa o complanare. Come accennato, i requisiti di ammissibilità delle domande complanari sono stati ulteriormente specificati dalla pronuncia n. 22404 del 2018, la quale ha esteso il principio proprio alla domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento "proposta a modifica di un'originaria domanda di adempimento contrattuale", in quanto "le due domande si riferiscono alla medesima vicenda sostanziale, attengono al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale, e sono legate da un rapporto di connessione per incompatibilità non solo logica, ma … normativamente prevista", considerata la natura sussidiaria dell'azione di cui all'articolo 2041 c.c.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 26727/2024, dunque, hanno sottolineato che, mentre nel giudizio di cognizione piena è oramai indubbio “che una elasticità superiore rispetto al dettato formale può sussistere senza deteriorare il trattamento dei litigatores, la cui posizione rimane comunque conformata in modalità paritaria”, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la ricaduta di S.U. 12310/2015 ha trovato una certa resistenza dovuta alle peculiarità del procedimento monitorio. Al riguardo hanno rilevato la natura propria del procedimento monitorio quale giudizio a
“potenzialità piena”, essendo il decreto ingiuntivo abilitato a generare un "ordinario" giudizio di pagina 6 di 11 cognizione con l'opposizione, sottolineando, in tale analisi, la rilevanza dell'articolo 645 c.p.c. quale norma “che fa da ponte tra un istituto inaudita altera parte e il contraddittorio, cioè il vero processo”. Si è, così, definitivamente abbandonata la tesi del giudizio di opposizione quale forma impugnatoria del decreto ingiuntivo, da ultimo disattesa da S.U. 13 gennaio 2022 n. 927, ribadendo che “si è dinanzi a un giudizio ordinario, ma con una precisazione. Venendo generato da un'altra fattispecie processuale, quella monitoria, che può rimanere perfettamente autonoma non dando luogo ad esso, il giudizio di opposizione va qualificato quale species del genus caratterizzato da un quid pluris dato da “tre componenti: il giudizio "si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio"; detta "prosecuzione" non costituisce un post hoc, bensì un propter hoc perché avviene
"non quale giudizio autonomo"; infine, questo difetto di autonomia lo rende qualificabile "fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo". Il decreto ingiuntivo, pertanto, deve ritenersi radicalmente innestato in una fattispecie che è unica se si sviluppa, e se si sviluppa ritrova la tutela paritaria, in quanto nella fase ulteriore compare la sostanza di ogni processo costituzionalmente accettabile, cioè il contraddittorio.
Partendo, dunque, dalla specialità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, le Sezioni Unite hanno preso le distanze dalle opzioni esegetiche, soprattutto dottrinali, più “estreme” in relazione alla posizione assunta dalle parti nell'ambito di tale giudizio: sia quella che vorrebbe far coincidere ruolo processuale e ruolo sostanziale nel giudizio d'opposizione conducendo chi è già stato attore in sede monitoria a divenire un convenuto in toto come se la sua anteriore attività processuale in sede monitoria inaudita altera parte non avesse incidenza alcuna nel susseguente giudizio "ordinario"; sia quella che afferma l'inammissibilità di ogni limitazione della facoltà dell'opposto a proporre domande diverse fino al limite in cui potrebbe presentare domande riconvenzionali un convenuto
"integralmente" tale, ovvero fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 183, sesto comma, n.1
c.p.c. nel testo ratione temporis qui applicabile ed hanno sottolineato che “lo spazio di ampliamento difensivo del thema decidendum originario che le Sezioni Unite, prima nel 2015 e poi ancora nel
2018, hanno riconosciuto in generale alle parti (…) non può certo essere integralmente espunto dal fatto che il ricorso alla tutela giurisdizionale ha preso le mosse inaudita altera parte, con il contraddittorio che in fase monitoria è soltanto futuro e ipotetico.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, esaminato la giurisprudenza di legittimità successiva agli arresti nomofilattici del 2015 e del 2018 rilevando come, a fronte di un consistente orientamento che ancora afferma che "Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di pagina 7 di 11 una riconvenzionale formulata dal opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale" (Cass. sez.1, ord. 22 giugno 2018 n. 16564; Cass. sez. 2, 25 febbraio 2019 n. 5415; Cass. sez. 3, ord. 10 marzo 2021 n. 6579) si pongono altre decisioni coerenti con il nuovo percorso ermeneutico (Cass. sez. 1, 24 marzo 2022 n. 9633; Cass. sez. 3, ord. 22 settembre 2023 n. 27183 e Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933), che hanno riconosciuto all'opposto la facoltà di integrare il thema decidendum nella comparsa di costituzione e risposta, sciogliendo così il pieno novum dai limiti della reconventio reconventionis.
Conclusivamente le Sezioni Unite – confermando tale ultimo orientamento che “condivisibilmente adegua il ruolo attoreo alla species in esame in cui viene esercitato- chiariscono che “dall'avvio monitorio del contenzioso non deriva alcuna cristallizzazione delle facoltà difensive in termini di formazione del thema decidendum, come se l'opposto le avesse esaurite nella fase monitoria. Per cui, anche nel caso in cui la controparte sia "ferma" sulla costruzione del thema decidendum perché non ha attivato il work in progress riconvenzionale, nella propria comparsa di risposta il soggetto che aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo può aggiungere pretese non correlate a quella originaria se non mediante lo strumento teleologico dell'interesse.
Nella fattispecie esaminata hanno dunque ritenuto che la proposizione nella comparsa di risposta da parte dell'opposto, di domande come quelle ex articolo 2041 c.c. e 1337 c.c. è ammissibile, ben potendo a livello generale/astratto riconoscersi anche a loro fondamento l'interesse - dell'originario ricorrente - in relazione alla vicenda, originariamente tradotto in azione d'adempimento contrattuale: precisando che < corrispondente alla prima pretesa avanzata in via monitoria>>.
Riguardo alla sussistenza della facoltà dell'opposto di inserire domande difensive/alternative non nella comparsa di risposta, bensì nello sviluppo ulteriore del processo, e dunque nella prima udienza e nella memoria ex articolo 183, sesto comma, n.1 c.p.c. ratione temporis applicabile, la Sezioni
Unite negano tale possibilità sulla base del fondamentale principio della parità delle parti, atteso che nel giudizio monitoriamente instaurato, in cui la parte opposto “ha già goduto di uno stadio procedurale "esclusivo" per avanzare una propria pretesa, pur nei limiti probatoriamente perimetrati. Dunque, se nella fase contenziosa le viene concesso tutto quel che viene concesso “in via riparativa” alla sua controparte, rimarrebbe proprio un livello di disparità non assorbito con pagina 8 di 11 l'avvio del contraddittorio”. “Il che, d'altronde, non toglie certo allo jus variandi dell'opposto gli spazi garantiti dalla piena tutela di tutte le parti in via ermeneutica rinvenuta da S.U.12310/2015 e ribadita da S.U. 22404/2018, essendo pertanto ammissibile, qualora la condotta difensiva dell'opponente si avvalga dello jus variandi posteriormente all'atto di citazione in opposizione, che l'opposto secondo i generali principi difensivi possa esercitarlo a sua volta, e quindi anche nell'ultimo stadio della memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c.
Tanto premesso e, così tracciate le linee processuali del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, occorre chiarire preliminarmente che la qualificazione dell'azione processuale intrapresa, secondo il noto principio iura novit curia, è compito del giudice (da mihi factum tibi dabo ius).
Nel caso di specie l'azione promossa dalla opposta con il ricorso monitorio è di natura lato sensu recuperatoria.
La stessa, infatti, ha agito per il recupero della somma pagata all'erario per la liberazione dei beni immobili assegnatile in sede di giudizio divisionale dall'ipoteca legale iscritta a carico dell'odierna opponente successivamente alla introduzione del giudizio divisionale, che risale al 1999.
Occorre sul punto dare atto che in sede di appello non solo è stata rigettata la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di prime cure ma, vieppiù, è stata confermata la sentenza stessa (sentenza n 30/'22 dell'11.01.2022) passata ingiudicato.
Ciò detto, va chiarito che, se è pur vero che nel caso di specie trova applicazione l'art. 2825 c.c., è pur vero che, di fatto, l'opposta è assegnataria di immobili risultati gravati dalla detta ipoteca e che l'importo del conguaglio stabilito a carico della opposta ed in favore della opponente non è stata versata a mani di quest'ultima a causa della condotta dalla stessa serbata;
lo stesso, tuttavia, risulta di fatto versato seppure nella forma, come si vedrà, dell'adempimento del terzo. Il detto importo, poi, è inferiore all'importo della debitoria pagata dall'opposta e posta a base della iscrizione ipotecaria la cui somma residua, pur compensando i relativi importi, permane a danno dell'opposta sia in termini di anticipazione di somme che di permanenza della detta iscrizione.
È incontestato che parte opposta abbia versato la somma suddetta per il pagamento di un debito facente carico all'opponente seppure al fine di poter procedere alla liberazione degli immobili tanto che la stessa parte opponente ha formulato istanza di compensazione residuando comunque un debito di euro 10.051,72 istanza alla quale ha aderito l'opposta.
Orbene, la condotta dell'opposta si traduce, come anticipato, in un atto di adempimento del terzo ex art 1180 c.c. che, si rammenta, così dispone: << L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua pagina 9 di 11 personalmente la prestazione. Tuttavia, il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione>>.
In parte qua non vi è traccia in atti di una preventiva comunicazione da parte dell'opposta all'opponente circa la sua intenzione di adempiere l'obbligazione a carico di quest'ultima che, a giusto titolo, avrebbe potuto opporsi fermo restando che il creditore, pur nella opposizione del debitore, non è tenuto a rifiutare l'adempimento da parte del terzo.
Va altresì osservato che la norma ammette l'adempimento del terzo anche se questi non abbia alcun interesse in tal senso ed agisca spontaneamente. Il limite è dato dalla eventuale opposizione del debitore: pertanto, in capo al terzo non può riconoscersi un vero diritto ad adempiere ma solo un potere. Tuttavia, può configurarsi un diritto se il terzo ha prestato garanzia reale, mediante costituzione di un pegno (v. 2784 c.c.) o un'ipoteca (v. 2808 c.c.) su un suo bene. In tal caso il legislatore privilegia l'interesse del terzo a non subire l'espropriazione del bene come è, appunto, nel caso di specie.
In ipotesi di estinzione dell'obbligazione e per adempimento di un terzo, secondo la previsione dell'art. 1180 c.c., e, cioè, ad opera di un soggetto estraneo al rapporto, che intervenga spontaneamente ed unilateralmente in nome proprio e non in rappresentanza del debitore, il pagamento resta riferibile al terzo medesimo, al quale, pertanto, spetta l'azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi e nel concorso delle condizioni degli artt. 2033 e ss (Cass. Civ. Ord. 03-
12-2019, n. 31572).
Nell'ipotesi di estinzione dell'obbligazione pecuniaria per effetto dell'adempimento spontaneo di un terzo, secondo la previsione dell'art 1180 c.c., il pagamento resta riferibile a quest'ultimo, al quale soltanto, pertanto, spetta l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, secondo il principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto a poterne richiedere la restituzione.
Si legge in motivazione nella citata sentenza: <<…. ma gli elementi di difformità tra la fattispecie che qui viene in esame e l'istituto sopra richiamato non valgono a giustificare la deroga al principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto (o il soggetto a cui esso è imputabile, nel caso in cui la solutio sia operata dal rappresentante o dall'ausiliario) a poterne chiedere la restituzione: principio certamente operante anche nel caso in cui l'adempimento sia attuato a seguito della pronuncia di un provvedimento giudiziale che lo prescriva>>.
Nel caso di specie è innegabile che il pagamento da parte della opposta del debito della germana abbia per un verso soddisfatto un interesse facente capo a quest'ultima all'estinzione di una propria obbligazione ed in parte quello proprio alla cancellazione dell'ipoteca come effettivamente avvenuto (v. allegato sub 20 alla memoria depositata il 3.04.2020 dalla opposta da cui emergono gli pagina 10 di 11 estremi della iscrizione cancellata del tutto coincidenti con quelli di cui alla ispezione ipotecaria in atti). Circostanza, questa, su cui non è stata sollevata specifica contestazione.
Stante l'esistenza di due controcrediti e stante, pur nella convulsa attività processuale svolta, la tempestiva richiesta di compensazione a cui l'opposta ha aderito, l'opponente va dunque condannata al pagamento della differenza, tra la somma versata all'erario dall'opposta e quella da costei dovuta a titolo di conguaglio, pari ad euro € 10.051,72.
Venendo alle ulteriori domande formulate dall'opposta le stesse sono del tutto inammissibili per tutte le ragioni sopra esposte, in quanto non possono reputarsi connesse a quelle di cui al ricorso monitorio, pure alla luce dei superiori chiarimenti interpretativi, in quanto pur volendo avere riguardo all'interesse dell'opposta è evidente che si tenta in questa sede processuale di inserire elementi lontani dalla procedura instaurata con il ricorso monitorio e neppure conseguenza di una avversa domanda riconvenzionale dovendo darsi conto che l'opposta ha introdotto apposito ricorso datato 15.07.2025 ex art. 281 undecies c.p.c. iscritto al n. 9064/2025 R.G. Trib. Bari- Prima sezione
Civile, prima udienza del 9/2/2026 con cui ha formulato domande del tutto sovrapponibili a quelle, ulteriori, formulate in questa sede.
Per tutti i superiori motivi il decreto opposto va revocato e l'opponente condannata al pagamento della somma di € 10.051,72.
Va dichiarata la inammissibilità di tutte le ulteriori domande formulate dall'opposta.
Spese integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona del giudice unico dott.ssa Laura NT, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe:
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto opposto e, per l'effetto, condanna l'opponente al versamento in favore dell'opposta della somma di euro € 10.051,72 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- dichiara inammissibili tutte le domande riconvenzionali formulate dall'opposta;
- rigettata ogni altra domanda;
- spese integralmente compensate.
Sentenza esecutiva ex lege.
Bari, 28.12.2025
Il Giudice
Laura NT
pagina 11 di 11
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TR I B U N A L E D I BA R I
PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
Il Tribunale di Bari in composizione monocratica in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura
NT ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 995/2019 R.G. proposta
DA
ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.O.A. di Bari del Parte_2
15.01.2019 rappresentata e difesa dall'avv. Donato Sciannameo giusta mandato in atti,
-opponente-
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Franco Toni, giusta mandato in atti, Controparte_1
-opposta- conclusioni delle parti: opponente come da note in sostituzione di udienza ex art 127 ter c.p.c.: << 1) in via principale, accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti della surrogazione e dell'azione di rivalsa formulata in via monitoria dalla SI.ra ; Controparte_1
- per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare integralmente la richiesta di pagamento formulata dalla SI.ra , con vittoria di spese e competenze di causa;
Controparte_1
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la inammissibilità della rivalsa per la quota eccedente il valore dei beni ipotecati;
- per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la richiesta di pagamento quanto ad € 10.051,72, con vittoria di spese e competenze di causa;
3) sempre in via subordinata, dichiarare, alle condizioni di cui alla narrativa dell'atto di opposizione, la compensazione del credito che per denegata ipotesi dovesse essere accertato in favore della SI.ra , con il debito sulla stessa gravante per conguaglio, previsto nella Controparte_1 sentenza Tribunale di Bari n. 1757/18 in favore della SI.ra . Si chiede che la causa Parte_2
pagina 1 di 11 venga introitata per la decisione, e che vengano concessi i termini per note conclusionali e repliche ex art. 190 cpc.>>; parte opposta come da note in sostituzione di udienza ex art 127 ter c.p.c.:
IO nel riportarsi a tutte le eccezioni, deduzioni, conclusioni e richieste di merito ed istruttorie rassegnate negli atti e nei verbali di causa, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta con riconvenzionale del 5/04/2019 e chiede che la causa venga introitata per la decisione, con concessione dei termini per note conclusionali e repliche ex art. 190 cpc.>>
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 30.10.2018 odierna opposta, premetteva Controparte_1 che:
- con sentenza n 1757/2018 del 27.03-23.04/2018 il Tribunale di Bari, nel pronunciarsi nella controversia tra le odierne parti in causa avente ad oggetto scioglimento di comunione ereditaria, le assegnava l'intero asse ereditario costituito, in particolare, da tre immobili siti in Mola di Bari alla via Marconi ni 66, 80 e 82, prevedendo a suo carico l'obbligo di corresponsione del conguaglio pari ad euro 24.337,11;
- a seguito delle verifiche ipocatastali effettuate al fine di dare esecuzione al superiore provvedimento riscontrava che sugli immobili esistevano iscrizioni ipotecarie in favore di Equitalia s.p.a. ad esclusivo carico di per euro 60.000,00 a fronte di un credito originario di euro Parte_2
30.000,00;
- invitata a formalizzare gli adempimenti di cui alla sentenza con compensazione Parte_2 parziale del conguaglio e conseguente cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli la stessa non compariva innanzi al notaio alla data stabilita;
- al fine di liberare gli immobili dalle iscrizioni ipotecarie, estingueva la detta debitoria, pari ad euro
34.388,83 (bonifico del 19.08.2018 sub 5 del ricorso monitorio) con animo di recupero delle somme nei confronti della Parte_2
Su tali premesse chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nella misura di cui al superiore importo oltre interessi legali. Decreto che veniva emesso in data 29.11.2018 (n. 4605/2018).
Avverso il detto decreto interponeva tempestiva opposizione assumendo non Parte_2 sussistere i presupposti per l'esercizio della assunta azione surrogatoria ex adverso intrapresa ritenendo che erroneamente la stessa si sia surrogata nella posizione debitoria della germana estinguendo il debito su quest'ultima gravante all'uopo invocando l'articolo 2825 codice civile pagina 2 di 11 escludendo l'esistenza della solidarietà passiva invocata anche in ragione del fatto che nessun accordo sarebbe intercorso tra le parti in tal senso.
Deduceva, poi, di avere interposto appello avverso la detta sentenza chiedendo, in riforma della stessa, di vedersi assegnata la quota a lei spettante, in natura;
nonché la pendenza di giudizio interposto da con ricorso depositato in data 18.10.2018 nei confronti della camera Parte_2 di commercio di Bari al fine di ottenere la cancellazione delle debitorie su di essa gravanti per le quali sono state iscritte le ipoteche da parte di Equitalia ETR s.p.a..
Su tali premesse chiedeva revocarsi il decreto opposto e, in subordine, dichiarare la compensazione con il debito gravante per il conguaglio ove confermata la sentenza di primo grado in appello.
Indi, così concludeva: “1) In via principale, accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti della surrogazione e dell'azione di rivalsa formulata in via monitoria dalla SI.ra ; - Controparte_1 per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare integralmente la richiesta di pagamento formulata dalla SI.ra , con vittoria di spese e competenze di causa;
Controparte_1
2) in via subordinata, accertare e dichiarare la inammissibilità della rivalsa per la quota eccedente il valore dei beni ipotecati;
- per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la richiesta di pagamento quanto ad € 10.051,72, con vittoria di spese e competenze di causa;
3) sempre in via subordinata, dichiarare, alle condizioni di cui in narrativa, la compensazione del credito che per denegata ipotesi dovesse essere accertato in favore della SI.ra , Controparte_1 con il debito sulla stessa gravante per conguaglio, previsto nella sentenza del Tribunale di Bari n.
1767/18 in favore della SI.ra (in caso di conferma in appello)”>>. Parte_2
Si costituiva con comparsa tempestivamente depositata con domanda riconvenzionale CP_1 contestando l'avverso dedotto e chiedendo al Tribunale, “in rito, 1) …concedersi la
[...] provvisoria esecuzione parziale del d.i. opposto nella misura di € 10.051,72 dichiarando che la differenza dell'ingiunto pari ad € 24.337,11 è stata dall'opponente ricevuta per condivisa compensazione di crediti o, in subordine, in caso di avversa contestazione, concederla per l'intero importo ingiunto;
nel merito e gradatamente 2) dichiarare la inammissibilità ex art. 36 c.p.c. delle avverse domande di cui ai motivi di opposizione “C” e “D”; 3) dichiarare la nullità dei motivi di opposizione B) e D) per violazione delle disposizioni di cui all'art. 163 cpc;
4) rigettare
l'opposizione perché destituita di fondamento di fatto e di diritto e sfornita di prova;
5) confermare il decreto ingiuntivo opposto nei limiti innanzi esplicati;
in accoglimento della propria domanda riconvenzionale 6) dichiarare che la SI.ra ha eseguito il versamento del Controparte_1 conguaglio disposto a suo carico dal giudice della divisione e, quindi, rilasciare al riguardo equipollente attestato di quietanza da utilizzare presso il Conservatore dei RR.II.; 7) dichiarare pagina 3 di 11 l'opponente tenuta al rimborso della differenza tra quanto versato all'erario e quanto disposto dal
Giudice della divisione, nella misura ex adverso dichiarata di € 10.051,72 e di conseguenza condannarla al relativo pagamento per diritto di rivalsa/regresso ex art. 1292 c.c. e/o per indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o, in via estremamente subordinata, gradata, autonoma e residuale per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; 8) ove l'opponente persista nelle sue tesi e domande dedotte nel presente procedimento e queste dovessero essere anche in parte accolte, dichiarare gli effetti del contratto non concluso e, ai sensi dell'art. 2932 c.c., trasferire gli immobili assegnati alla SI.ra così come descritti nella sentenza di divisione del Tribunale di Bari n. Controparte_1
1757/2018 in atti sub 1 con esonero del conservatore da qualsiasi responsabilità al riguardo all'uopo dichiarando che l'assegnataria ha assolto al pagamento del conguaglio disposto dal
Giudice col versamento eseguito ad Equitalia per la cancellazione delle pregiudizievoli in dipendenza della solidarietà della obbligazione e con diritto all'azione di regresso prevista dall'art.
1299 c.c., in subordine disponendo al riguardo il pagamento ritenuto ex lege con la concessione dei termini e delle modalità per la fase monitoria, liberi da ogni pregiudizievole in favore della opposta
9) dichiarare che l'opponente è in mora accipiendi nel ricevimento di conguaglio disposto dal
Tribunale ed in mora debendi nella consegna dei beni assegnati alla opposta che detiene sine titulo sin dalla pubblicazione della sentenza 1767/18 del 27/3-23/4/18 e da tale momento, dichiarata tenuta al riconoscimento del valore locativo dei beni e, quindi, condannarla al pagamento in favore della deducente del relativo controvalore nella misura complessiva di € 800/mese o nell'altra ritenuta di Giustizia con interessi dalla maturazione al soddisfo;
10) dichiarare l'opponente tenuta alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei ben indivisi e, quanto a quelli disposti dal CP_2
di Bari con ordinanza in atti sub 9, condannarla al pagamento del 50% del corrispettivo
[...] anticipato dalla opposta con la fattura in atti sub 10 nella misura di € 1.020,00 o nell'altra ritenuta di Giustizia con interessi dal pagamento al soddisfo;
11) dichiarare che l'opponente ha agito/resistito in giudizio con mala fede e colpa grave, nonchè con abuso di mezzi processuali e, come tale, addebitarle la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. con sua condanna al pagamento in favore della deducente della somma di € 15.000,00 o dell'altra ritenuta in via equitativa con interessi dalla domanda al soddisfo;
12) condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa maggiorate del rimborso forfettario, CAP ed IVA come per Legge;
in via istruttoria, la deducente produce la documentazione innanzi indicata.”>>.
Chiesti e concessi i termini ex art 183 c.p.c., istruita la causa documentalmente il precedente giudicante rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 11 Dopo plurimi rinvii da parte dei precedenti giudicanti, assegnata la causa allo scrivente magistrato, con ordinanza del 17.09.2025 ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
§§§§§
In ordine alle domande riconvenzionali formulate dall'opposta occorre premettere che la S.C. a
S.S.U.U. (Sentenza n. 26727 del 15/10/2024 (Pres. P. D'Ascola, Est. C. Graziosi, P.M. A. Pepe) ha evidenziato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria).
La questione di massima di particolare importanza, oggetto di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di legittimità, era stata posta all'esame delle Sezioni Unite dalla Sezione Prima civile con l'ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023. Il Collegio remittente rilevava, infatti, come l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione dell'ammissibilità, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, delle domande di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale e d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento ove proposte dall'opposto con la comparsa di costituzione, fosse nel senso di ritenere che nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis. Tale principio, avente una portata non circoscritta alle azioni di cui agli artt. 1337 e 2041 c.c., ma riferibile a qualsiasi domanda diversa da quella avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, costantemente ribadito fino ad epoca piuttosto recente, ha costituito oggetto di rimeditazione a seguito di due sentenze della S.C. a Sezioni Unite (sentenza n. 12310 del 15/06/2015 (Rv. 635536- pagina 5 di 11 01) e sentenza n. 22404 del 13/09/2018 (Rv. 650451-01) con le quali si è affermato che tra le attività consentite alle parti alla prima udienza (art. 183, co. 5, c.p.c.) e, al più tardi, nella prima memoria di trattazione (art. 183, co. 6, c.p.c.), non rientra soltanto la mera precisazione delle domande già formulate - tradizionalmente identificata con l'attività di emendatio libelli, distinta dalla mutatio libelli che, in quanto integrante il mutamento radicale della domanda originaria nei suoi elementi essenziali, equivale alla proposizione (inammissibile) di domanda nuova – ma anche, secondo la lettera dello stesso codice, la modificazione che non dia forma a una nuova domanda.
Le Sezioni Unite nel 2015, infatti, hanno, da un lato, scisso, sul piano teorico, il problema della identificazione delle domande con quello della loro intercambiabilità funzionale quale esercizio dello ius poenitendi e, dall'altro, individuato nella “identità di vicenda sostanziale dedotta in giudizio” il criterio per tracciare la linea di demarcazione tra mutatio ed emendatio libelli. Si è, quindi, affermata l'ammissibilità della domanda modificata ove, pur verificandosi una variazione della domanda nei suoi elementi essenziali (petitum, causa petendi o entrambi), la domanda così modificata risulti connessa alla “vicenda sostanziale dedotta in giudizio” e non possa coesistere con la domanda iniziale, determinando la possibilità che, in caso di accoglimento di entrambe, siano conseguiti due distinti beni della vita. È quindi riconosciuta la possibilità di sostituire l'originaria domanda giudiziale con un'altra ad essa sostanzialmente alternativa purché, appunto, riferibile alla medesima res in iudicium deducta. Si parla, dunque, di domanda alternativa o complanare. Come accennato, i requisiti di ammissibilità delle domande complanari sono stati ulteriormente specificati dalla pronuncia n. 22404 del 2018, la quale ha esteso il principio proprio alla domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento "proposta a modifica di un'originaria domanda di adempimento contrattuale", in quanto "le due domande si riferiscono alla medesima vicenda sostanziale, attengono al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale, e sono legate da un rapporto di connessione per incompatibilità non solo logica, ma … normativamente prevista", considerata la natura sussidiaria dell'azione di cui all'articolo 2041 c.c.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 26727/2024, dunque, hanno sottolineato che, mentre nel giudizio di cognizione piena è oramai indubbio “che una elasticità superiore rispetto al dettato formale può sussistere senza deteriorare il trattamento dei litigatores, la cui posizione rimane comunque conformata in modalità paritaria”, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la ricaduta di S.U. 12310/2015 ha trovato una certa resistenza dovuta alle peculiarità del procedimento monitorio. Al riguardo hanno rilevato la natura propria del procedimento monitorio quale giudizio a
“potenzialità piena”, essendo il decreto ingiuntivo abilitato a generare un "ordinario" giudizio di pagina 6 di 11 cognizione con l'opposizione, sottolineando, in tale analisi, la rilevanza dell'articolo 645 c.p.c. quale norma “che fa da ponte tra un istituto inaudita altera parte e il contraddittorio, cioè il vero processo”. Si è, così, definitivamente abbandonata la tesi del giudizio di opposizione quale forma impugnatoria del decreto ingiuntivo, da ultimo disattesa da S.U. 13 gennaio 2022 n. 927, ribadendo che “si è dinanzi a un giudizio ordinario, ma con una precisazione. Venendo generato da un'altra fattispecie processuale, quella monitoria, che può rimanere perfettamente autonoma non dando luogo ad esso, il giudizio di opposizione va qualificato quale species del genus caratterizzato da un quid pluris dato da “tre componenti: il giudizio "si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio"; detta "prosecuzione" non costituisce un post hoc, bensì un propter hoc perché avviene
"non quale giudizio autonomo"; infine, questo difetto di autonomia lo rende qualificabile "fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo". Il decreto ingiuntivo, pertanto, deve ritenersi radicalmente innestato in una fattispecie che è unica se si sviluppa, e se si sviluppa ritrova la tutela paritaria, in quanto nella fase ulteriore compare la sostanza di ogni processo costituzionalmente accettabile, cioè il contraddittorio.
Partendo, dunque, dalla specialità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, le Sezioni Unite hanno preso le distanze dalle opzioni esegetiche, soprattutto dottrinali, più “estreme” in relazione alla posizione assunta dalle parti nell'ambito di tale giudizio: sia quella che vorrebbe far coincidere ruolo processuale e ruolo sostanziale nel giudizio d'opposizione conducendo chi è già stato attore in sede monitoria a divenire un convenuto in toto come se la sua anteriore attività processuale in sede monitoria inaudita altera parte non avesse incidenza alcuna nel susseguente giudizio "ordinario"; sia quella che afferma l'inammissibilità di ogni limitazione della facoltà dell'opposto a proporre domande diverse fino al limite in cui potrebbe presentare domande riconvenzionali un convenuto
"integralmente" tale, ovvero fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 183, sesto comma, n.1
c.p.c. nel testo ratione temporis qui applicabile ed hanno sottolineato che “lo spazio di ampliamento difensivo del thema decidendum originario che le Sezioni Unite, prima nel 2015 e poi ancora nel
2018, hanno riconosciuto in generale alle parti (…) non può certo essere integralmente espunto dal fatto che il ricorso alla tutela giurisdizionale ha preso le mosse inaudita altera parte, con il contraddittorio che in fase monitoria è soltanto futuro e ipotetico.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, esaminato la giurisprudenza di legittimità successiva agli arresti nomofilattici del 2015 e del 2018 rilevando come, a fronte di un consistente orientamento che ancora afferma che "Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di pagina 7 di 11 una riconvenzionale formulata dal opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale" (Cass. sez.1, ord. 22 giugno 2018 n. 16564; Cass. sez. 2, 25 febbraio 2019 n. 5415; Cass. sez. 3, ord. 10 marzo 2021 n. 6579) si pongono altre decisioni coerenti con il nuovo percorso ermeneutico (Cass. sez. 1, 24 marzo 2022 n. 9633; Cass. sez. 3, ord. 22 settembre 2023 n. 27183 e Cass. sez. 3, ord. 27 novembre 2023 n. 32933), che hanno riconosciuto all'opposto la facoltà di integrare il thema decidendum nella comparsa di costituzione e risposta, sciogliendo così il pieno novum dai limiti della reconventio reconventionis.
Conclusivamente le Sezioni Unite – confermando tale ultimo orientamento che “condivisibilmente adegua il ruolo attoreo alla species in esame in cui viene esercitato- chiariscono che “dall'avvio monitorio del contenzioso non deriva alcuna cristallizzazione delle facoltà difensive in termini di formazione del thema decidendum, come se l'opposto le avesse esaurite nella fase monitoria. Per cui, anche nel caso in cui la controparte sia "ferma" sulla costruzione del thema decidendum perché non ha attivato il work in progress riconvenzionale, nella propria comparsa di risposta il soggetto che aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo può aggiungere pretese non correlate a quella originaria se non mediante lo strumento teleologico dell'interesse.
Nella fattispecie esaminata hanno dunque ritenuto che la proposizione nella comparsa di risposta da parte dell'opposto, di domande come quelle ex articolo 2041 c.c. e 1337 c.c. è ammissibile, ben potendo a livello generale/astratto riconoscersi anche a loro fondamento l'interesse - dell'originario ricorrente - in relazione alla vicenda, originariamente tradotto in azione d'adempimento contrattuale: precisando che < corrispondente alla prima pretesa avanzata in via monitoria>>.
Riguardo alla sussistenza della facoltà dell'opposto di inserire domande difensive/alternative non nella comparsa di risposta, bensì nello sviluppo ulteriore del processo, e dunque nella prima udienza e nella memoria ex articolo 183, sesto comma, n.1 c.p.c. ratione temporis applicabile, la Sezioni
Unite negano tale possibilità sulla base del fondamentale principio della parità delle parti, atteso che nel giudizio monitoriamente instaurato, in cui la parte opposto “ha già goduto di uno stadio procedurale "esclusivo" per avanzare una propria pretesa, pur nei limiti probatoriamente perimetrati. Dunque, se nella fase contenziosa le viene concesso tutto quel che viene concesso “in via riparativa” alla sua controparte, rimarrebbe proprio un livello di disparità non assorbito con pagina 8 di 11 l'avvio del contraddittorio”. “Il che, d'altronde, non toglie certo allo jus variandi dell'opposto gli spazi garantiti dalla piena tutela di tutte le parti in via ermeneutica rinvenuta da S.U.12310/2015 e ribadita da S.U. 22404/2018, essendo pertanto ammissibile, qualora la condotta difensiva dell'opponente si avvalga dello jus variandi posteriormente all'atto di citazione in opposizione, che l'opposto secondo i generali principi difensivi possa esercitarlo a sua volta, e quindi anche nell'ultimo stadio della memoria ex articolo 183, sesto comma, c.p.c.
Tanto premesso e, così tracciate le linee processuali del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, occorre chiarire preliminarmente che la qualificazione dell'azione processuale intrapresa, secondo il noto principio iura novit curia, è compito del giudice (da mihi factum tibi dabo ius).
Nel caso di specie l'azione promossa dalla opposta con il ricorso monitorio è di natura lato sensu recuperatoria.
La stessa, infatti, ha agito per il recupero della somma pagata all'erario per la liberazione dei beni immobili assegnatile in sede di giudizio divisionale dall'ipoteca legale iscritta a carico dell'odierna opponente successivamente alla introduzione del giudizio divisionale, che risale al 1999.
Occorre sul punto dare atto che in sede di appello non solo è stata rigettata la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di prime cure ma, vieppiù, è stata confermata la sentenza stessa (sentenza n 30/'22 dell'11.01.2022) passata ingiudicato.
Ciò detto, va chiarito che, se è pur vero che nel caso di specie trova applicazione l'art. 2825 c.c., è pur vero che, di fatto, l'opposta è assegnataria di immobili risultati gravati dalla detta ipoteca e che l'importo del conguaglio stabilito a carico della opposta ed in favore della opponente non è stata versata a mani di quest'ultima a causa della condotta dalla stessa serbata;
lo stesso, tuttavia, risulta di fatto versato seppure nella forma, come si vedrà, dell'adempimento del terzo. Il detto importo, poi, è inferiore all'importo della debitoria pagata dall'opposta e posta a base della iscrizione ipotecaria la cui somma residua, pur compensando i relativi importi, permane a danno dell'opposta sia in termini di anticipazione di somme che di permanenza della detta iscrizione.
È incontestato che parte opposta abbia versato la somma suddetta per il pagamento di un debito facente carico all'opponente seppure al fine di poter procedere alla liberazione degli immobili tanto che la stessa parte opponente ha formulato istanza di compensazione residuando comunque un debito di euro 10.051,72 istanza alla quale ha aderito l'opposta.
Orbene, la condotta dell'opposta si traduce, come anticipato, in un atto di adempimento del terzo ex art 1180 c.c. che, si rammenta, così dispone: << L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua pagina 9 di 11 personalmente la prestazione. Tuttavia, il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione>>.
In parte qua non vi è traccia in atti di una preventiva comunicazione da parte dell'opposta all'opponente circa la sua intenzione di adempiere l'obbligazione a carico di quest'ultima che, a giusto titolo, avrebbe potuto opporsi fermo restando che il creditore, pur nella opposizione del debitore, non è tenuto a rifiutare l'adempimento da parte del terzo.
Va altresì osservato che la norma ammette l'adempimento del terzo anche se questi non abbia alcun interesse in tal senso ed agisca spontaneamente. Il limite è dato dalla eventuale opposizione del debitore: pertanto, in capo al terzo non può riconoscersi un vero diritto ad adempiere ma solo un potere. Tuttavia, può configurarsi un diritto se il terzo ha prestato garanzia reale, mediante costituzione di un pegno (v. 2784 c.c.) o un'ipoteca (v. 2808 c.c.) su un suo bene. In tal caso il legislatore privilegia l'interesse del terzo a non subire l'espropriazione del bene come è, appunto, nel caso di specie.
In ipotesi di estinzione dell'obbligazione e per adempimento di un terzo, secondo la previsione dell'art. 1180 c.c., e, cioè, ad opera di un soggetto estraneo al rapporto, che intervenga spontaneamente ed unilateralmente in nome proprio e non in rappresentanza del debitore, il pagamento resta riferibile al terzo medesimo, al quale, pertanto, spetta l'azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi e nel concorso delle condizioni degli artt. 2033 e ss (Cass. Civ. Ord. 03-
12-2019, n. 31572).
Nell'ipotesi di estinzione dell'obbligazione pecuniaria per effetto dell'adempimento spontaneo di un terzo, secondo la previsione dell'art 1180 c.c., il pagamento resta riferibile a quest'ultimo, al quale soltanto, pertanto, spetta l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, secondo il principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto a poterne richiedere la restituzione.
Si legge in motivazione nella citata sentenza: <<…. ma gli elementi di difformità tra la fattispecie che qui viene in esame e l'istituto sopra richiamato non valgono a giustificare la deroga al principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto (o il soggetto a cui esso è imputabile, nel caso in cui la solutio sia operata dal rappresentante o dall'ausiliario) a poterne chiedere la restituzione: principio certamente operante anche nel caso in cui l'adempimento sia attuato a seguito della pronuncia di un provvedimento giudiziale che lo prescriva>>.
Nel caso di specie è innegabile che il pagamento da parte della opposta del debito della germana abbia per un verso soddisfatto un interesse facente capo a quest'ultima all'estinzione di una propria obbligazione ed in parte quello proprio alla cancellazione dell'ipoteca come effettivamente avvenuto (v. allegato sub 20 alla memoria depositata il 3.04.2020 dalla opposta da cui emergono gli pagina 10 di 11 estremi della iscrizione cancellata del tutto coincidenti con quelli di cui alla ispezione ipotecaria in atti). Circostanza, questa, su cui non è stata sollevata specifica contestazione.
Stante l'esistenza di due controcrediti e stante, pur nella convulsa attività processuale svolta, la tempestiva richiesta di compensazione a cui l'opposta ha aderito, l'opponente va dunque condannata al pagamento della differenza, tra la somma versata all'erario dall'opposta e quella da costei dovuta a titolo di conguaglio, pari ad euro € 10.051,72.
Venendo alle ulteriori domande formulate dall'opposta le stesse sono del tutto inammissibili per tutte le ragioni sopra esposte, in quanto non possono reputarsi connesse a quelle di cui al ricorso monitorio, pure alla luce dei superiori chiarimenti interpretativi, in quanto pur volendo avere riguardo all'interesse dell'opposta è evidente che si tenta in questa sede processuale di inserire elementi lontani dalla procedura instaurata con il ricorso monitorio e neppure conseguenza di una avversa domanda riconvenzionale dovendo darsi conto che l'opposta ha introdotto apposito ricorso datato 15.07.2025 ex art. 281 undecies c.p.c. iscritto al n. 9064/2025 R.G. Trib. Bari- Prima sezione
Civile, prima udienza del 9/2/2026 con cui ha formulato domande del tutto sovrapponibili a quelle, ulteriori, formulate in questa sede.
Per tutti i superiori motivi il decreto opposto va revocato e l'opponente condannata al pagamento della somma di € 10.051,72.
Va dichiarata la inammissibilità di tutte le ulteriori domande formulate dall'opposta.
Spese integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in persona del giudice unico dott.ssa Laura NT, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe:
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto opposto e, per l'effetto, condanna l'opponente al versamento in favore dell'opposta della somma di euro € 10.051,72 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- dichiara inammissibili tutte le domande riconvenzionali formulate dall'opposta;
- rigettata ogni altra domanda;
- spese integralmente compensate.
Sentenza esecutiva ex lege.
Bari, 28.12.2025
Il Giudice
Laura NT
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