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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/12/2025, n. 4766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4766 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice TT OR, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 436/2017 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Parte_1
Sinisi, domiciliatario, giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
-appellante-
contro in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. Berardino Di Benedetto, domiciliato in Bari presso lo studio dell'Avv. Russo, in virtù di procura in atti
-appellato-
nonché
CP_2
-appellata, contumace-
Oggetto: Appello a sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1804/2016
Conclusioni come da verbale di udienza che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono sinteticamente riassumersi come segue.
pagina 1 di 5 I.1.- ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1804/16, depositata in data
21/7/2016, con cui, a fronte della opposizione da lui proposta avverso l'ingiunzione di pagamento n. 5925/2015, emessa dalla in CP_2 data 24/2/2015 per conto del notificata il Controparte_1
10/3/2015 in relazione a sanzioni applicate per violazioni al codice della strada, in forza della sentenza n. 32/2013, emessa dal Giudice di Pace di Bitonto, di rigetto del ricorso proposto avverso il verbale di contestazione, era stata annullata l'ingiunzione di pagamento in ragione della omessa determinazione in sede giurisdizionale della entità della sanzione da corrispondere, nonché compensate tra le parti le spese di lite.
A sostegno del gravame, spiegato limitatamente al capo relativo alle spese processuali, l'appellante ha censurato la statuizione di compensazione delle spese processuali siccome sorretta da motivazione insufficiente e comunque non condivisibile;
in particolare, ha dedotto che, stante l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento, le spese avrebbero dovuto porsi a carico delle parti opposte, odierne appellate, in applicazione del principio della soccombenza.
Ha chiesto, pertanto, riformarsi sul punto l'impugnata sentenza, vinte le spese del doppio grado di giudizio (atto di citazione notificato il 7/12/2016-19/1/2017).
I.2.- Il costituitosi in giudizio, ha Controparte_1 contestato l'ammissibilità e la fondatezza del proposto appello, concludendo per il rigetto del medesimo, vinte le spese di lite
(comparsa di risposta depositata il 12/5/2017).
I.3.- La è rimasta contumace. CP_2
I.4.- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 26/11/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio delle parti pagina 2 di 5 deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Viene, dunque, anzitutto, in rilievo l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato in relazione al preteso difetto di specificità dei motivi di appello.
Al riguardo, non può che ritenersi adeguatamente specificato il motivo proposto dall'appellante, tenuto conto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, come nella specie, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SU ord. n.
36481/2022).
L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione è, pertanto, infondata.
II.2.- Nel merito, l'appello è fondato e dev'essere accolto.
L'appellante lamenta l'illegittimità della compensazione delle spese processuali pronunciata dal giudice di primo grado.
A tal proposito va, anzitutto, osservato che la mancata impugnazione delle statuizioni di merito della sentenza ne ha determinato il passaggio in giudicato in parte qua.
L'unico motivo dedotto dall'appellante trova riscontro nella motivazione della sentenza di primo grado, la quale motiva in ordine alla compensazione rilevando la sussistenza di giusti motivi, genericamente indicati, per disporla.
L'art. 92 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, in deroga alla regola della soccombenza, sancita dall'art. 91 c.p.c. (victus victori), prevede che il giudice possa pagina 3 di 5 compensare le spese processuali o nell'ipotesi di soccombenza reciproca o concorrendo altre gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la scelta di compensare le spese, riservata al prudente e motivato apprezzamento del giudice di merito.
Va, infatti, osservato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. II, c.p.c. "nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
In tale ipotesi, dunque, il giudice è onerato della indicazione in motivazione delle ragioni, non tipizzate, idonee a giustificare la deroga alla regola della soccombenza.
Nel caso di specie, è manifesto che il potere di compensazione sia stato esercitato dal primo giudice in violazione di entrambi gli ordini di limiti sopra evidenziati: infatti, per un verso non ricorreva l'ipotesi della soccombenza reciproca, essendo stata annullata l'ingiunzione di pagamento per omessa determinazione della sanzione nel titolo esecutivo ad essa sotteso;
per altro verso, nessuna effettiva ragione di compensazione è stata indicata, essendosi il primo giudice limitato, in punto di spese processuali, a motivare la propria decisione in termini tali da inficiare il processo decisionale.
L'appello va dunque accolto con la riforma della statuizione di compensazione integrale delle spese processuali adottata dal primo giudice e la condanna delle parti appellate, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte vittoriosa.
III.- La regolamentazione delle spese processuali segue, dunque, la soccombenza per il doppio grado.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi come in dispositivo, esclusa la fase istruttoria, applicati i valori minimi in ragione della modesta rilevanza giuridica ed economica delle questioni trattate, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente pagina 4 di 5 l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m.
n. 55/2014, antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/2012).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 7/12/2016-19/1/2017, da nei confronti del Parte_1
e della così provvede: Controparte_1 CP_2
a) ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, CONDANNA il e la in solido tra loro, alla CP_1 CP_1 CP_2 rifusione, in favore di delle spese processuali Parte_1 del primo grado del giudizio, che liquida in complessivi €182,00 (di cui €43,00 per esborsi), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
b) CONDANNA, altresì, il e la in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, alla rifusione, in favore di Parte_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €343,27 (di cui €111,27 per esborsi), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Bari, 28/12/2025
Il Giudice – TT OR
pagina 5 di 5
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice TT OR, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 436/2017 r.g. proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Parte_1
Sinisi, domiciliatario, giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
-appellante-
contro in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. Berardino Di Benedetto, domiciliato in Bari presso lo studio dell'Avv. Russo, in virtù di procura in atti
-appellato-
nonché
CP_2
-appellata, contumace-
Oggetto: Appello a sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1804/2016
Conclusioni come da verbale di udienza che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono sinteticamente riassumersi come segue.
pagina 1 di 5 I.1.- ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1804/16, depositata in data
21/7/2016, con cui, a fronte della opposizione da lui proposta avverso l'ingiunzione di pagamento n. 5925/2015, emessa dalla in CP_2 data 24/2/2015 per conto del notificata il Controparte_1
10/3/2015 in relazione a sanzioni applicate per violazioni al codice della strada, in forza della sentenza n. 32/2013, emessa dal Giudice di Pace di Bitonto, di rigetto del ricorso proposto avverso il verbale di contestazione, era stata annullata l'ingiunzione di pagamento in ragione della omessa determinazione in sede giurisdizionale della entità della sanzione da corrispondere, nonché compensate tra le parti le spese di lite.
A sostegno del gravame, spiegato limitatamente al capo relativo alle spese processuali, l'appellante ha censurato la statuizione di compensazione delle spese processuali siccome sorretta da motivazione insufficiente e comunque non condivisibile;
in particolare, ha dedotto che, stante l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento, le spese avrebbero dovuto porsi a carico delle parti opposte, odierne appellate, in applicazione del principio della soccombenza.
Ha chiesto, pertanto, riformarsi sul punto l'impugnata sentenza, vinte le spese del doppio grado di giudizio (atto di citazione notificato il 7/12/2016-19/1/2017).
I.2.- Il costituitosi in giudizio, ha Controparte_1 contestato l'ammissibilità e la fondatezza del proposto appello, concludendo per il rigetto del medesimo, vinte le spese di lite
(comparsa di risposta depositata il 12/5/2017).
I.3.- La è rimasta contumace. CP_2
I.4.- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 26/11/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio delle parti pagina 2 di 5 deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Viene, dunque, anzitutto, in rilievo l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato in relazione al preteso difetto di specificità dei motivi di appello.
Al riguardo, non può che ritenersi adeguatamente specificato il motivo proposto dall'appellante, tenuto conto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, come nella specie, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SU ord. n.
36481/2022).
L'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione è, pertanto, infondata.
II.2.- Nel merito, l'appello è fondato e dev'essere accolto.
L'appellante lamenta l'illegittimità della compensazione delle spese processuali pronunciata dal giudice di primo grado.
A tal proposito va, anzitutto, osservato che la mancata impugnazione delle statuizioni di merito della sentenza ne ha determinato il passaggio in giudicato in parte qua.
L'unico motivo dedotto dall'appellante trova riscontro nella motivazione della sentenza di primo grado, la quale motiva in ordine alla compensazione rilevando la sussistenza di giusti motivi, genericamente indicati, per disporla.
L'art. 92 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, in deroga alla regola della soccombenza, sancita dall'art. 91 c.p.c. (victus victori), prevede che il giudice possa pagina 3 di 5 compensare le spese processuali o nell'ipotesi di soccombenza reciproca o concorrendo altre gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la scelta di compensare le spese, riservata al prudente e motivato apprezzamento del giudice di merito.
Va, infatti, osservato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. II, c.p.c. "nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
In tale ipotesi, dunque, il giudice è onerato della indicazione in motivazione delle ragioni, non tipizzate, idonee a giustificare la deroga alla regola della soccombenza.
Nel caso di specie, è manifesto che il potere di compensazione sia stato esercitato dal primo giudice in violazione di entrambi gli ordini di limiti sopra evidenziati: infatti, per un verso non ricorreva l'ipotesi della soccombenza reciproca, essendo stata annullata l'ingiunzione di pagamento per omessa determinazione della sanzione nel titolo esecutivo ad essa sotteso;
per altro verso, nessuna effettiva ragione di compensazione è stata indicata, essendosi il primo giudice limitato, in punto di spese processuali, a motivare la propria decisione in termini tali da inficiare il processo decisionale.
L'appello va dunque accolto con la riforma della statuizione di compensazione integrale delle spese processuali adottata dal primo giudice e la condanna delle parti appellate, in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte vittoriosa.
III.- La regolamentazione delle spese processuali segue, dunque, la soccombenza per il doppio grado.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi come in dispositivo, esclusa la fase istruttoria, applicati i valori minimi in ragione della modesta rilevanza giuridica ed economica delle questioni trattate, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente pagina 4 di 5 l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m.
n. 55/2014, antecedente quello da ultimo emanato (in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/2012).
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 7/12/2016-19/1/2017, da nei confronti del Parte_1
e della così provvede: Controparte_1 CP_2
a) ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, CONDANNA il e la in solido tra loro, alla CP_1 CP_1 CP_2 rifusione, in favore di delle spese processuali Parte_1 del primo grado del giudizio, che liquida in complessivi €182,00 (di cui €43,00 per esborsi), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
b) CONDANNA, altresì, il e la in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, alla rifusione, in favore di Parte_1 delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €343,27 (di cui €111,27 per esborsi), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Bari, 28/12/2025
Il Giudice – TT OR
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