TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/11/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1584/2023
Il Giudice del lavoro, dott. PA NC, all'esito dell'udienza del 26.11.2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: ), (C.F.: ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F.: ), (C.F.: Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F.: ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F. ), (C.F.: Parte_11 C.F._11 Parte_12
) e (C. F.: ), rappresentati C.F._12 Parte_13 C.F._13
e difesi dall'Avv. Mariangela Caradonna, presso il cui studio sito in Pisa, Via Cesare Studiati, 1, elettivamente domiciliati
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa
Domenica Togo, ed elettivamente domiciliata presso l' , Controparte_2 sito in Pisa, alla Via G. Pascoli n. 8
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.11.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 24.11.2023, i ricorrenti, dopo avere premesso di essere insegnanti a tempo determinato, hanno dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente CP_1 in forza di plurimi contratti di supplenza. In particolare, dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2023/2024; Parte_1 dall'anno scolastico 2021/2022 all'anno scolastico 2022/2023; Parte_2 Parte_3 dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023; dall'anno scolastico Parte_4
2018/2019 all'anno scolastico 2023/2024; dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno Parte_5 scolastico 2023/2024; dall'anno scolastico 2021/2022 all'anno scolastico 2023/2024; Parte_6 dall'anno scolastico 2021/2022 all'anno scolastico 2023/2024; Parte_7 Parte_8 dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2020/2021; dall'anno scolastico Parte_9
2019/2020 all'anno scolastico 2022/2023; l'anno scolastico 2021/2022, Parte_10 Parte_11 dall'anno scolastico 2021/2022 all'anno scolastico 2023/2024; dall'anno scolastico Parte_12
2017/2018 all'anno scolastico 2023/2024; dall'anno scolastico 2021/2022 Parte_13 all'anno scolastico 2023/2024.
Hanno evidenziato, inoltre, come per tali periodi di lavoro a tempo determinato, non abbiano potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00, riconosciuta ai docenti di ruolo, di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 che ha istituito la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
2. Con memoria ritualmente depositata, si è costituito il resistente, il quale ha eccepito CP_1
“Preliminarmente, la riunione dei procedimenti ex art. 151 c.p.c. disp. Att. relativi alla c.d. “carta docenti” chiamati alla stessa udienza e relativi a ricorrenti patrocinati dallo stesso legale;
in subordine, preliminarmente dichiarare la prescrizione e, nel merito, dichiarare il rigetto dell'avverso ricorso per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della carta elettronica del docente in particolare - relativamente al ricorrente per l'a.s. 2020/2021; - relativamente alla ricorrete Pt_1
per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2023/2024 trattandosi di supplenza su spezzone Pt_12
orario inferiore al 50% del totale e per tutti i ricorrenti per tutti gli aa.ss. per cui è avanzata richiesta;
dichiarare il rigetto dell'avverso ricorso per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della carta elettronica del docente in particolare - relativamente alla ricorrente per l'a.s. Pt_8
2020/2021 e - relativamente alla ricorrente per l'a.s.2019/2020 in quanto trattasi di Pt_9
contratti di supplenza per un totale inferiore a 180 giorni e per tutti i ricorrenti per tutti gli aa.ss. successivi;
nonché per la richiesta di monetizzazione e non di erogazione attraverso l'applicazione informatica all'uopo dedicata.”.
3. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 26.11.2025 la richiesta in favore di Parte_6
è stata ridotta ad euro 1.000,00, in quanto, nelle more, per l'a.s. 2023/2024, ha percepito il bonus in
4. virtù dell'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 01.09.2023.
5. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto. 6. In via preliminare, l'eccezione di prescrizione è infondata, dato il mancato decorso del termine prescrizionale quinquennale dalla data di maturazione del diritto alla data di notifica del presente ricorso.
7. Con riferimento ai ricorrenti per l'anno scolastico 2020/2021 e per l'anno Pt_1 Pt_12
scolastico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, il chiedeva il rigetto del ricorso, per il CP_1
riconoscimento del beneficio della carta docente, in quanto si trattava di supplenza prestata su uno spezzone orario inferiore al 50% del totale. Sul punto, va rammentato che il diritto alla carta del docente non dipende dal numero di ore settimanali, ma dal possesso di un incarico di insegnamento.
Infatti, il beneficio va riconosciuto anche nel caso ove la supplenza svolta dal ricorrente è stata conferita per un numero di ore pari o inferiori al 50% dell'orario completo per la cattedra di riferimento. Tale attività è equiparabile a quella svolta dal docente con contratto a tempo determinato part time (ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL e dell'art.
4.1 OM 55/1998) proprio in virtù del principio di non discriminazione. Non è prevista alcuna decurtazione dell'emolumento in base alle ore lavorate, essendo la finalità del beneficio quella formativa. Il diritto all'emolumento, infatti, non dipende dal numero di ore settimanali ma dal possesso di un incarico di insegnamento presso le scuole statali. 21.
Pertanto, per quanto riguarda i servizi resi su orario non completo, non si ravvisa la presenza di elementi per cui l'attività resa dai docenti a tempo determinato debba essere considerata diversa da quella di ruolo. Non vi sono, dunque, ragioni che giustificano il diverso trattamento dei ricorrenti.
8. Con riferimento ai ricorrenti per l'anno scolastico 2020/2021 e per l'anno scolastico Pt_8 Pt_9
2019/2020, il chiedeva il rigetto del ricorso, per il riconoscimento del beneficio della carta CP_1
docente, in quanto si trattava di supplenza prestata per un periodo inferiore a 180 giorni. Tale eccezione non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
9. Giova evidenziare come la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” sia stata istituita dall'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107, ai sensi del quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione ed utilizzo della Carta in questione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da assumere di concerto con il e con il Ministro Controparte_4
dell'economia e delle finanze.
In attuazione di tale disposizione, contenuta nel comma 122 dell'art. 1 della l. n. 107/2015 cit., è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, recante “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», il cui articolo 2 individuava i destinatari della suddetta Carta Elettronica nei «
I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Successivamente, il d.P.C.M. del 28/11/2016, nel suo art. 3, ha statuito che “La Carta e' assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
9.1. La compatibilità della disciplina interna appena esaminata con il diritto dell'Unione ed in particolare con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, è stata scrutinata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale con Ordinanza del
18/5/2022 nella causa C-450-21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Più in particolare, secondo la Corte di Giustizia “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma
121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio CP_1
precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.”.
La Corte, con la stessa pronuncia, ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che “Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
9.2. Anche il giudice della nomofilachia si è espresso sulla spettanza della c.d. carta docente anche in favore dei docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche considerando, con argomentazioni condivisibile e richiamate in tale sede ex art. 118 disp. att. c.p.c, “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”. (così, Cass. Civ., 29961/2023 cit.).
9.3. Occorre in via successiva, interrogarsi sulla spettanza della c.d. carta docente anche in favore di coloro che hanno svolto supplenze temporanee, esulanti come tali dall'ambito applicativo dell'art. 4, co. 1 e
2, L. 124/1999, che disciplinano le sopra citate c.d. supplenze annuali e le supplenze fino al termine delle attività didattiche.
Come evidenziato dal giudice della nomofilachia, “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima…
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di
Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (così,
Cass. Civ., 29961/2023 cit.). 9.4. In proposito, non può non evidenziarsi come sul tema delle supplenze brevi e saltuarie, sia intervenuta il 3 luglio 2025 la Corte di Giustizia dell'U.E. (C-268/24), secondo la quale Sulla questione, “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui,
che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno
che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto
che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
10. Pertanto, deve essere disapplicato l'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 cit., nella parte in cui circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, e di conseguenza, deve essere accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico dedotto in giudizio, nelle forme della cd. Carta elettronica docente, oltre ad interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_1 tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 mettere a disposizione del ricorrente la somma complessiva di € 3.000,00;
2) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_2 tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, e per l'effetto condanna il , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione della ricorrente la somma complessiva di € 1.000,00;
3) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 Parte_3 annui tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e per l'effetto condanna il
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 mettere a disposizione della ricorrente la somma complessiva di € 2.500,00;
4) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_4 tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, e per l'effetto condanna il
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 mettere a disposizione della ricorrente la somma complessiva di € 3.000,00;
5) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_5 tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, e per l'effetto condanna il
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 mettere a disposizione della ricorrente la somma complessiva di € 3.000,00;
6) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_6 tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, e per l'effetto condanna il , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione del ricorrente la somma complessiva di € 1.000,00;
7) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_7 tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, e per l'effetto condanna il , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione della ricorrente la somma complessiva di € 1.500,00;
8) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_8 tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, e per l'effetto condanna il , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione della ricorrente la somma complessiva di € 1.000,00;
9) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 Parte_9 annui tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e per l'effetto condanna il Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione della
[...] ricorrente la somma complessiva di € 2.000,00;
10) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_10 tramite la c.d. Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2021/2022, e per l'effetto condanna il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione della ricorrente la somma complessiva di €
500,00; 11) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 Parte_11 annui tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e per l'effetto condanna il , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione della ricorrente la somma complessiva di € 1.500,00;
12) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_12 tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per l'effetto condanna il
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 mettere a disposizione della ricorrente la somma complessiva di € 3.000,00;
13) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 Parte_13 annui tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e per l'effetto condanna il , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione del ricorrente la somma complessiva di € 1.500,00;
14) condanna il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 118,50 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione,
e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti.
Il giudice del lavoro
PA NC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1584/2023
Il Giudice del lavoro, dott. PA NC, all'esito dell'udienza del 26.11.2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: ), (C.F.: ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F.: ), (C.F.: Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F.: ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F. ), (C.F.: Parte_11 C.F._11 Parte_12
) e (C. F.: ), rappresentati C.F._12 Parte_13 C.F._13
e difesi dall'Avv. Mariangela Caradonna, presso il cui studio sito in Pisa, Via Cesare Studiati, 1, elettivamente domiciliati
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa
Domenica Togo, ed elettivamente domiciliata presso l' , Controparte_2 sito in Pisa, alla Via G. Pascoli n. 8
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.11.2025
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 24.11.2023, i ricorrenti, dopo avere premesso di essere insegnanti a tempo determinato, hanno dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente CP_1 in forza di plurimi contratti di supplenza. In particolare, dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2023/2024; Parte_1 dall'anno scolastico 2021/2022 all'anno scolastico 2022/2023; Parte_2 Parte_3 dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023; dall'anno scolastico Parte_4
2018/2019 all'anno scolastico 2023/2024; dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno Parte_5 scolastico 2023/2024; dall'anno scolastico 2021/2022 all'anno scolastico 2023/2024; Parte_6 dall'anno scolastico 2021/2022 all'anno scolastico 2023/2024; Parte_7 Parte_8 dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2020/2021; dall'anno scolastico Parte_9
2019/2020 all'anno scolastico 2022/2023; l'anno scolastico 2021/2022, Parte_10 Parte_11 dall'anno scolastico 2021/2022 all'anno scolastico 2023/2024; dall'anno scolastico Parte_12
2017/2018 all'anno scolastico 2023/2024; dall'anno scolastico 2021/2022 Parte_13 all'anno scolastico 2023/2024.
Hanno evidenziato, inoltre, come per tali periodi di lavoro a tempo determinato, non abbiano potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00, riconosciuta ai docenti di ruolo, di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 che ha istituito la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
2. Con memoria ritualmente depositata, si è costituito il resistente, il quale ha eccepito CP_1
“Preliminarmente, la riunione dei procedimenti ex art. 151 c.p.c. disp. Att. relativi alla c.d. “carta docenti” chiamati alla stessa udienza e relativi a ricorrenti patrocinati dallo stesso legale;
in subordine, preliminarmente dichiarare la prescrizione e, nel merito, dichiarare il rigetto dell'avverso ricorso per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della carta elettronica del docente in particolare - relativamente al ricorrente per l'a.s. 2020/2021; - relativamente alla ricorrete Pt_1
per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2023/2024 trattandosi di supplenza su spezzone Pt_12
orario inferiore al 50% del totale e per tutti i ricorrenti per tutti gli aa.ss. per cui è avanzata richiesta;
dichiarare il rigetto dell'avverso ricorso per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della carta elettronica del docente in particolare - relativamente alla ricorrente per l'a.s. Pt_8
2020/2021 e - relativamente alla ricorrente per l'a.s.2019/2020 in quanto trattasi di Pt_9
contratti di supplenza per un totale inferiore a 180 giorni e per tutti i ricorrenti per tutti gli aa.ss. successivi;
nonché per la richiesta di monetizzazione e non di erogazione attraverso l'applicazione informatica all'uopo dedicata.”.
3. Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 26.11.2025 la richiesta in favore di Parte_6
è stata ridotta ad euro 1.000,00, in quanto, nelle more, per l'a.s. 2023/2024, ha percepito il bonus in
4. virtù dell'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 01.09.2023.
5. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto. 6. In via preliminare, l'eccezione di prescrizione è infondata, dato il mancato decorso del termine prescrizionale quinquennale dalla data di maturazione del diritto alla data di notifica del presente ricorso.
7. Con riferimento ai ricorrenti per l'anno scolastico 2020/2021 e per l'anno Pt_1 Pt_12
scolastico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, il chiedeva il rigetto del ricorso, per il CP_1
riconoscimento del beneficio della carta docente, in quanto si trattava di supplenza prestata su uno spezzone orario inferiore al 50% del totale. Sul punto, va rammentato che il diritto alla carta del docente non dipende dal numero di ore settimanali, ma dal possesso di un incarico di insegnamento.
Infatti, il beneficio va riconosciuto anche nel caso ove la supplenza svolta dal ricorrente è stata conferita per un numero di ore pari o inferiori al 50% dell'orario completo per la cattedra di riferimento. Tale attività è equiparabile a quella svolta dal docente con contratto a tempo determinato part time (ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL e dell'art.
4.1 OM 55/1998) proprio in virtù del principio di non discriminazione. Non è prevista alcuna decurtazione dell'emolumento in base alle ore lavorate, essendo la finalità del beneficio quella formativa. Il diritto all'emolumento, infatti, non dipende dal numero di ore settimanali ma dal possesso di un incarico di insegnamento presso le scuole statali. 21.
Pertanto, per quanto riguarda i servizi resi su orario non completo, non si ravvisa la presenza di elementi per cui l'attività resa dai docenti a tempo determinato debba essere considerata diversa da quella di ruolo. Non vi sono, dunque, ragioni che giustificano il diverso trattamento dei ricorrenti.
8. Con riferimento ai ricorrenti per l'anno scolastico 2020/2021 e per l'anno scolastico Pt_8 Pt_9
2019/2020, il chiedeva il rigetto del ricorso, per il riconoscimento del beneficio della carta CP_1
docente, in quanto si trattava di supplenza prestata per un periodo inferiore a 180 giorni. Tale eccezione non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
9. Giova evidenziare come la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” sia stata istituita dall'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107, ai sensi del quale “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha poi demandato la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione ed utilizzo della Carta in questione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da assumere di concerto con il e con il Ministro Controparte_4
dell'economia e delle finanze.
In attuazione di tale disposizione, contenuta nel comma 122 dell'art. 1 della l. n. 107/2015 cit., è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, recante “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», il cui articolo 2 individuava i destinatari della suddetta Carta Elettronica nei «
I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Successivamente, il d.P.C.M. del 28/11/2016, nel suo art. 3, ha statuito che “La Carta e' assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
9.1. La compatibilità della disciplina interna appena esaminata con il diritto dell'Unione ed in particolare con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, è stata scrutinata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale con Ordinanza del
18/5/2022 nella causa C-450-21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Più in particolare, secondo la Corte di Giustizia “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma
121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio CP_1
precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.”.
La Corte, con la stessa pronuncia, ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che “Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
9.2. Anche il giudice della nomofilachia si è espresso sulla spettanza della c.d. carta docente anche in favore dei docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche considerando, con argomentazioni condivisibile e richiamate in tale sede ex art. 118 disp. att. c.p.c, “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”. (così, Cass. Civ., 29961/2023 cit.).
9.3. Occorre in via successiva, interrogarsi sulla spettanza della c.d. carta docente anche in favore di coloro che hanno svolto supplenze temporanee, esulanti come tali dall'ambito applicativo dell'art. 4, co. 1 e
2, L. 124/1999, che disciplinano le sopra citate c.d. supplenze annuali e le supplenze fino al termine delle attività didattiche.
Come evidenziato dal giudice della nomofilachia, “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima…
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di
Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (così,
Cass. Civ., 29961/2023 cit.). 9.4. In proposito, non può non evidenziarsi come sul tema delle supplenze brevi e saltuarie, sia intervenuta il 3 luglio 2025 la Corte di Giustizia dell'U.E. (C-268/24), secondo la quale Sulla questione, “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,
che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui,
che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno
che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto
che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”.
10. Pertanto, deve essere disapplicato l'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 cit., nella parte in cui circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, e di conseguenza, deve essere accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire l'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico dedotto in giudizio, nelle forme della cd. Carta elettronica docente, oltre ad interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_1 tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 mettere a disposizione del ricorrente la somma complessiva di € 3.000,00;
2) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_2 tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, e per l'effetto condanna il , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione della ricorrente la somma complessiva di € 1.000,00;
3) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 Parte_3 annui tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e per l'effetto condanna il
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 mettere a disposizione della ricorrente la somma complessiva di € 2.500,00;
4) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_4 tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, e per l'effetto condanna il
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 mettere a disposizione della ricorrente la somma complessiva di € 3.000,00;
5) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_5 tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, e per l'effetto condanna il
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 mettere a disposizione della ricorrente la somma complessiva di € 3.000,00;
6) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_6 tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, e per l'effetto condanna il , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione del ricorrente la somma complessiva di € 1.000,00;
7) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_7 tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, e per l'effetto condanna il , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione della ricorrente la somma complessiva di € 1.500,00;
8) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_8 tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, e per l'effetto condanna il , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione della ricorrente la somma complessiva di € 1.000,00;
9) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 Parte_9 annui tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e per l'effetto condanna il Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione della
[...] ricorrente la somma complessiva di € 2.000,00;
10) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_10 tramite la c.d. Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2021/2022, e per l'effetto condanna il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione della ricorrente la somma complessiva di €
500,00; 11) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 Parte_11 annui tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e per l'effetto condanna il , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione della ricorrente la somma complessiva di € 1.500,00;
12) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui Parte_12 tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per l'effetto condanna il
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 mettere a disposizione della ricorrente la somma complessiva di € 3.000,00;
13) dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 Parte_13 annui tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e per l'effetto condanna il , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione del ricorrente la somma complessiva di € 1.500,00;
14) condanna il , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 118,50 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione,
e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti.
Il giudice del lavoro
PA NC