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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/10/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 5719/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 24/10/2025 nella causa n. 5719/2024 RGL, promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2
, c.f. , Parte_3 C.F._3
, c.f. , Parte_4 C.F._4 assistiti dall'avv. BARTOLOMEO DANIELE
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistita dagli avv.ti PAOLO TOSI e MARIA CP_1 P.IVA_1
NA NT
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.– Con il ricorso introduttivo i lavoratori, inquadrati come macchinisti alle dipendenze di hanno chiesto che venga accertato e dichiarato Controparte_1 il loro diritto a percepire, per ciascuna giornata di ferie annuali retribuite, un importo corrispondente alla media dei compensi percepiti nei dodici mesi antecedenti la fruizione, comprensivo non solo della retribuzione fissa, ma anche delle componenti variabili intrinsecamente connesse alle mansioni tipiche e alla
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qualifica rivestita. In particolare, hanno domandato l'inclusione, nella base di calcolo, delle seguenti voci:
– l'indennità per assenza dalla residenza (art. 77, punto 2, CCNL Mobilità 2012
e 2016);
– l'indennità di utilizzazione professionale nella parte variabile (art. 31, punto 4, tabella B, e punto 5, Contratti Aziendali FS 2012 e 2016);
La domanda è stata avanzata con riferimento al periodo compreso tra l'agosto
2007 e il 31.12.2023.
2.– si è ritualmente costituita chiedendo il rigetto delle domande CP_1 avanzate dai ricorrenti ed eccependo in sintesi:
- che la contrattazione collettiva (CCNL Mobilità AF e contratti aziendali 2012
e 2016) individua tassativamente gli elementi retributivi spettanti durante i periodi di ferie, escludendo le indennità rivendicate dai ricorrenti, poiché strettamente connesse a specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (scorta treno, assenza dalla residenza, indennità variabili);
- che la indennità di utilizzazione professionale fissa e la c.d. “media di impianto” risultano già confluite nel salario di produttività, voce corrisposta anche nei periodi di ferie;
- che, conseguentemente, la retribuzione percepita dai ricorrenti nei giorni di ferie è conforme alla disciplina collettiva, insuscettibile di sindacato giudiziale, sicché la domanda dei ricorrenti mira inammissibilmente a sostituire criteri pattizi con regole eterointegrative non previste dall'ordinamento;
- che, in ogni caso, va dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, con conseguente limitazione temporale della pretesa;
- che, comunque, l'assetto negoziale risultante dai CCNL e dai contratti aziendali non può essere parzialmente disapplicato o modificato, essendo le relative clausole tra loro inscindibili ex art. 1419 c.c., con la conseguenza che la nullità di una previsione non comporterebbe la sopravvivenza e l'applicazione di un diverso criterio, bensì la caducazione dell'intera disciplina collettiva.
3.– Effettuato senza esito il tentativo di conciliazione, e disposta con ordinanza
13/06/2025 la riformulazione dei conteggi, la causa giunge a decisione in assenza di ulteriore attività istruttoria.
2 RGL n. 5719/2024
4.– Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
5.– La questione di diritto in esame è stata ormai chiarita dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale. Va premesso, come noto, che l'art. 36, comma 3, Cost.,
l'art. 2109 c.c. e l'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 riconoscono al prestatore di lavoro il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite. Tale diritto, di matrice costituzionale, trova diretta corrispondenza nell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE
e nell'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati), assumendo la natura di prerogativa fondamentale del lavoratore, volta a garantirgli un effettivo periodo di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche, insuscettibile di compromissione attraverso riduzioni economiche.
6.– Con maggior dettaglio, l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE garantisce a ogni lavoratore il diritto a “quattro settimane di ferie annuali retribuite”. La Corte di
Giustizia ha più volte precisato che per “ferie annuali retribuite” deve intendersi il mantenimento della retribuzione ordinaria che il lavoratore percepisce nei periodi di effettiva prestazione, e cioè comprensiva di tutti gli emolumenti che presentino un collegamento intrinseco con le mansioni affidate o con lo status professionale, restando escluse soltanto le voci aventi natura meramente eventuale o rimborsuale (cfr. CGUE 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff, C-350/06 e
C-520/06; 15 settembre 2011, Williams, C-155/10; 13 dicembre 2018, Hein, C-
385/17; 13 gennaio 2022, Koch, C-514/20).
7.– È principio acquisito che una diminuzione retributiva in occasione delle ferie possa produrre un effetto dissuasivo rispetto all'esercizio del diritto, in contrasto con le finalità di tutela della salute e sicurezza perseguite dalla direttiva. Ne consegue che il lavoratore deve trovarsi, durante il riposo annuale, in una situazione economica paragonabile a quella del periodo lavorato.
8.– La Corte di Cassazione si è allineata a tali principi, affermando che la nozione di retribuzione feriale comprende ogni elemento economico regolarmente corrisposto e intrinsecamente collegato alle mansioni affidate, e che le clausole contrattuali che escludano tali emolumenti devono ritenersi inefficaci per contrasto con norme imperative di derivazione unionale (Cass.
13425/2019; 22401/2020; 20216/2022).
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9.– Con pronunce più recenti e specifiche la S.C. ha inoltre chiarito che l'indennità di assenza dalla residenza, corrisposta in forma continuativa al personale viaggiante, deve essere inclusa nella retribuzione feriale (Cass.
18160/2023; 14089/2024), così come deve esserlo la componente variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, ordinariamente percepita in costanza di rapporto (Cass. 13932/2024).
10.– Da ciò discende che:
– l'indennità di assenza dalla residenza, destinata a compensare il disagio intrinseco al profilo professionale del macchinista, consistente nella mancanza di una sede fissa di lavoro e nella costante mobilità, si collega in modo immediato e funzionale alle mansioni tipiche svolte e deve, pertanto, essere ricompresa nella retribuzione da corrispondere durante le ferie;
– la componente variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, parametrata alle concrete modalità di svolgimento del servizio (attività di scorta, turnazioni, tipologia di equipaggio), integra anch'essa un elemento della retribuzione ordinaria, la cui esclusione dal computo in periodo feriale produce una decurtazione incompatibile con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in quanto potenzialmente dissuasiva rispetto alla fruizione del riposo annuale.
11.– Le opposte argomentazioni della convenuta, incentrate sul margine di autonomia spettante alla contrattazione collettiva, non possono essere condivise. È vero che le parti sociali possono disciplinare, in sede pattizia, le modalità di corresponsione della retribuzione durante le ferie;
nondimeno, come chiarito dalla Corte di Giustizia, tale potere regolatorio incontra un limite insuperabile: la disciplina collettiva non può incidere sul nucleo essenziale del diritto alle ferie retribuite, né prevedere criteri di calcolo che, escludendo emolumenti ordinariamente connessi alle mansioni, determinino una riduzione della retribuzione in periodo feriale, con conseguente compromissione dell'effettività del diritto (cfr. CGUE 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-
257/04; CGUE 13 dicembre 2018, C-385/17).
12.– Previsioni siffatte si pongono, pertanto, in diretto contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e devono ritenersi nulle, per violazione di norme imperative di rango sovranazionale e costituzionale. In particolare, devono
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ritenersi prive di efficacia le disposizioni del CCNL Mobilità 2012 e 2016 relative alla indennità assenza dalla residenza, alla IUP variabile, nella parte in cui escludono il riconoscimento delle indennità sopra indicate durante i periodi di ferie.
13.– Tale nullità, che opera in via parziale e non travolge la validità dell'intera disciplina collettiva, si pone in continuità con il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione espresso nelle pronunce nn. 20216/2022, 14089/2024,
13932/2024, qui richiamate anche in virtù dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
14.– Non è idonea a mutare tale conclusione l'invocata clausola di inscindibilità, inserita nella premessa del CCNL mobilità – area AF 2012 (“Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili”).
15.– Come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 1419, comma 1, c.c. esprime un principio generale di conservazione del contratto, in forza del quale la nullità parziale travolge l'intero accordo solo se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza la clausola colpita da invalidità (Cass. n. 18794/2023; Cass. n.
11188/2024). Ne deriva che grava sulla parte interessata all'estensione della nullità l'onere di dimostrare l'inscindibile nesso funzionale tra la clausola nulla e l'intero impianto negoziale. Onere che, nella specie, non risulta assolto: la convenuta non ha offerto elementi concreti idonei a far ritenere che, senza la limitazione del computo delle indennità in ferie, le parti sociali non avrebbero sottoscritto i contratti collettivi in esame. La clausola di inscindibilità contenuta nei testi collettivi si riduce, invero, ad un tipico esordio di maniera, frequente nella prassi negoziale collettiva e privo di effettiva incidenza sull'assetto regolativo, come dimostra il suo riferimento indifferenziato all'insieme delle numerose disposizioni del contratto. Ne consegue che la nullità colpisce unicamente le disposizioni relative al calcolo della retribuzione feriale per il periodo minimo di ferie annuali (i.e. quattro settimane;
cfr. Cass. n.
20216/2022), oggetto di tutela inderogabile di derivazione sovranazionale, restando integro e valido il resto della disciplina collettiva.
16.– Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, essa deve essere disattesa. Si richiama il principio espresso dalla Corte di Cassazione con
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la sentenza n. 26426 del 06/09/2022, secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso in esame il rapporto di lavoro è in corso, e la domanda è stata limitata al quinquennio antecedente l'entrata in vigore della L. 92/2012.
17.– Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi ormai ius receptum che tanto l'indennità di assenza dalla residenza quanto la componente variabile dell'indennità di utilizzazione professionale integrino a pieno titolo la nozione di retribuzione ordinaria.
18.– Ciò chiarito, residua l'esame del quantum debeatur, che si articola in due distinti profili: da un lato, occorre definire l'esatto perimetro temporale entro cui assicurare la piena copertura retributiva, tenuto conto che la direttiva
2003/88/CE garantisce un minimo inderogabile di quattro settimane e che la disciplina di matrice unionale non si estende oltre tale soglia, sicché quanto eccede le quattro settimane resta privo di copertura comunitaria ed è rimesso alla contrattazione collettiva e alla normativa interna;
dall'altro, è necessario stabilire il criterio di calcolo della media sulla base della quale determinare l'importo spettante per ciascun giorno di ferie, individuando la finestra temporale di riferimento e il denominatore su cui rapportare il computo.
19.– Quanto al primo profilo del quantum, parte ricorrente ha richiamato la disposizione normativa contrattuale contenuta nell'art. 31 del CCNL mobilità – area AF 2012, che assegna 25 giornate di ferie annue ai lavoratori – come i ricorrenti – che operano con orario settimanale su 5 giorni ed hanno più di 8 anni di servizio, ed ha chiesto il ricalcolo della retribuzione per l'intero monte ferie annuo, in quanto inferiore ai 28 giorni corrispondenti a quattro settimane.
La convenuta, per contro, ha osservato che la direttiva 2003/88/CE riconosce un minimo inderogabile di quattro settimane di ferie – traducibile in 20 giornate
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lavorative, nell'organizzazione settimanale su cinque giorni – mentre i giorni eccedenti (come quelli contrattualmente previsti dal 21° al 25°) rappresentano un'integrazione di fonte pattizia interna, che non trova copertura nell'ambito normativo europeo.
20.– Come già si è detto, l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE riconosce a ciascun lavoratore il diritto ad almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite. Il legislatore europeo ha volutamente utilizzato l'unità temporale della “settimana”
e non quella del “giorno”. Si tratta di una scelta lessicale non neutra, poiché diretta a valorizzare la dimensione qualitativa del riposo, inteso come periodo settimanale completo di distacco dall'attività, anziché come mero computo numerico di giornate. Il riferimento alle “settimane” esprime, dunque, l'esigenza di garantire blocchi temporali coerenti con l'articolazione della settimana lavorativa ordinaria, in cui si alternano giorni lavorati e giorni di riposo, e non già un valore aritmetico di ventotto giorni lavorativi.
21.– In tale prospettiva, la nozione di “quattro settimane” deve essere tradotta, in concreto, in venti giornate lavorative qualora l'orario ordinario sia articolato su cinque giorni, ovvero in ventiquattro giornate in caso di settimana lunga su sei giorni: in tal modo si determina una piena corrispondenza retributiva tra un periodo di quattro settimane di lavoro effettivo ed un periodo di quattro settimane di ferie.
22.– Diversamente opinando, e cioè equiparando le quattro settimane a ventotto giorni lavorativi, si verrebbero a ricomprendere nel monte ferie anche le giornate di riposo settimanale, che per definizione non costituiscono tempo di lavoro e non danno luogo a percezione delle indennità collegate alla prestazione neppure nei periodi di ordinario servizio. L'interpretazione proposta dai ricorrenti produrrebbe effetti distorsivi: il lavoratore, durante il periodo feriale, percepirebbe un trattamento economico più elevato di quello ordinariamente maturato nei periodi di attività, giacché l'indennità per ferie verrebbe calcolata anche su giorni in cui, se avesse lavorato, non avrebbe percepito alcuna voce aggiuntiva. Si realizzerebbe così un paradosso: la retribuzione feriale diverrebbe superiore a quella di lavoro effettivo, in palese contrasto con il principio, più volte ribadito dalla Corte di Giustizia, secondo cui il lavoratore in ferie deve trovarsi in
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una condizione economica sostanzialmente equivalente, e non certo migliorativa, rispetto a quella propria dei periodi di lavoro (cfr. CGUE 15 settembre 2011, Williams, punto 21; CGUE 13 dicembre 2018, Hein, punto 44).
23.– Inoltre, se si adottasse la tesi dei ventotto giorni di ferie, si finirebbe per vanificare il senso qualitativo della direttiva. Il diritto alle ferie, come ha più volte sottolineato la citata giurisprudenza unionale, è volto ad assicurare al lavoratore un periodo effettivo di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche: tale finalità trova piena realizzazione solo nella fruizione di settimane complete di riposo dal lavoro, e non nella semplice sommatoria di giorni lavorativi. Ciò non significa, peraltro, che il lavoratore sia obbligato a fruire delle ferie esclusivamente per blocchi settimanali: la titolarità soggettiva del diritto gli consente di concordarne con il datore di lavoro anche una fruizione frazionata in giornate singole. Resta però fermo che, sul piano sovranazionale, la “settimana” costituisce il parametro minimo e inderogabile di garanzia, al quale va rapportata la misura complessiva del diritto.
24.– Infine è necessario osservare che la tesi dei ricorrenti, secondo cui la tutela comunitaria coprirebbe 28 giorni lavorativi, si scontra irrimediabilmente con la previsione dell'art. 31 CCNL, che – se interpretato come vorrebbero i ricorrenti
– assegnerebbe ai lavoratori un numero di giorni di ferie (25) inferiore al minimo comunitario, con una grave violazione, ancora più marcata per il personale con minore anzianità cui spettano 20 giorni lavorativi, che deve essere recisamente esclusa (e nemmeno è sostenuta nel presente giudizio).
25.– Nel ricorso i ricorrenti avevano inizialmente elaborato i conteggi assumendo come parametro 25 giornate di ferie annue, sostenendo che l'indicazione delle quattro settimane non dovesse intendersi come periodo di calendario di ventotto giorni, ma come giorni effettivi di ferie, e che, in ogni caso, un calcolo su venticinque giornate fosse già inferiore a ventotto e conforme alla finalità di tutela, poiché non comprensivo dei giorni di riposo nei quali nessuna indennità variabile viene corrisposta.
26.– Successivamente, al solo fine di assicurare completezza istruttoria e uniformità di parametri di calcolo, è stato richiesto alla parte ricorrente di riformulare i conteggi prendendo a riferimento venti giornate annue,
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corrispondenti a quattro settimane nella settimana corta di cinque giorni su cui
è organizzato l'orario del personale viaggiante, così da consentire alla controparte di svolgere le proprie osservazioni su una base omogenea.
27.– Parte ricorrente ha provveduto a tale adeguamento, e parte convenuta ne ha riconosciuto la correttezza contabile, pur riservando le contestazioni in diritto.
Ne consegue che, anche sul piano fattuale, i conteggi oggi disponibili si collocano coerentemente sul parametro delle venti giornate e possono pertanto essere utilizzati quale base di riferimento per la determinazione dell'indennità dovuta.
28.– Quanto al criterio di calcolo della media, la Corte di Giustizia ha chiarito che la retribuzione feriale deve includere gli elementi variabili in misura rappresentativa del trattamento ordinario (CGUE, Williams, C-155/10; Hein, C-
385/17). In applicazione di tale principio, la giurisprudenza nazionale ha individuato nella media dei dodici mesi antecedenti la fruizione delle ferie la formula più idonea a riflettere il trattamento effettivo del lavoratore, neutralizzando eventuali oscillazioni derivanti da turnazioni, variazioni stagionali o differenti modalità di impiego (cfr. Cass. 20216/2022; 14089/2024). La finestra mobile di un anno consente infatti di cogliere la reale consistenza delle indennità collegate alla prestazione, evitando tanto sovrastime quanto sottostime.
29.– Devono pertanto essere computate, nella retribuzione spettante per i periodi di ferie annuali, l'indennità di utilizzazione professionale (per la parte variabile), il compenso per assenza dalla residenza, trattandosi di emolumenti intrinsecamente connessi alle mansioni tipiche del personale viaggiante e corrisposti con regolarità nel corso del rapporto. La retribuzione media da riconoscere per ciascuna giornata di ferie dovrà essere determinata prendendo a riferimento la sommatoria dei compensi effettivamente percepiti a tali titoli nei dodici mesi antecedenti la fruizione delle ferie, rapportata al numero delle giornate di lavoro svolte nello stesso periodo, con detrazione dell'importo fisso giornaliero di € 4,50 già corrisposto, sì da evitare duplicazioni. Il divisore da utilizzare è, dunque, costituito dal numero delle presenze effettive in servizio, unico parametro idoneo a restituire un valore medio rappresentativo.
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30.– Non può invece essere condiviso il criterio prospettato dalla convenuta, che pretende di applicare il divisore convenzionale di 26 previsto dall'art. 68
CCNL. Come chiarito da numerose decisioni di merito (App. Milano, 28 gennaio
2025, n. 946; App. Milano, 24 giugno 2025, n. 535; App. Venezia, 28 febbraio
2025, n. 47; App. Torino, 9 dicembre 2024, n. 463), tale divisore riguarda la sola retribuzione fissa (minimo contrattuale, aumenti di anzianità, assegni ad personam, salario professionale) e non può estendersi agli elementi variabili, i quali maturano esclusivamente in caso di effettiva prestazione. La media delle indennità variabili deve quindi essere calcolata dividendo il totale percepito per le giornate effettivamente lavorate, e non per le ventisei convenzionali, onde garantire una quantificazione fedele al principio di equivalenza retributiva.
31.– Va rilevato che i conteggi depositati dai ricorrenti, come rimodulati su invito della giudice e fatti oggetto di verifica nel corso del contraddittorio, risultano conformi non solo al parametro delle venti giornate annue di ferie, ma anche ai criteri di calcolo della media annuale, del divisore sulle presenze effettive e della detrazione dell'importo fisso giornaliero di € 4,50. Essi possono pertanto essere assunti quali base attendibile e coerente per la quantificazione delle somme dovute, in linea con i principi di diritto sopra richiamati.
32.– Va, da ultimo, precisato che la domanda dei ricorrenti non si esaurisce nella mera rivendicazione delle differenze retributive maturate in passato, ma comprende anche la richiesta di condannare la società resistente a retribuire i giorni di ferie maturati a partire dal mese successivo all'ultimo considerato nei conteggi, con applicazione dei criteri ritenuti conformi alla normativa sovranazionale e nazionale in materia (con riserva di agire per i periodi anteriori al settembre 2012).
33.– Non essendo prospettabile una condanna per il futuro rispetto a crediti non ancora sorti, la presente decisione assume una duplice portata: da un lato, accoglie la domanda di condanna al pagamento delle differenze già maturate e oggetto di quantificazione;
dall'altro, sul piano dell'accertamento del diritto, stabilisce la regola generale di computo della retribuzione feriale, obbligando la convenuta a conformare ad essa i propri adempimenti anche per le ferie maturande. Si tratta, peraltro, di un effetto che discende direttamente dalla
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natura irrinunciabile e permanente del diritto alle ferie retribuite, come garantito dall'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, e che il giudice nazionale è tenuto ad assicurare anche per il futuro mediante interpretazione conforme.
34.– Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Esse vanno pertanto poste a carico della parte convenuta e liquidate sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, con aumento del 30% in ragione della pluralità di ricorrenti assistiti, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed
IVA come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Considerata la concreta utilità dell'adozione di tecniche informatiche per l'agevolazione alla consultazione (produzione di n. 15 documenti, presenza di indice navigabile), l'aumento ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 viene valorizzato nella misura del 30%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto dei ricorrenti di percepire, in relazione a venti giorni di ferie maturati per ciascun anno, una retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale e del compenso per assenza dalla residenza;
- condanna a corrispondere al ricorrente Controparte_1
l'importo di € 5.927,83, al ricorrente Parte_1
l'importo di € 6.465,59, al ricorrente Parte_2
l'importo di € 10.447,94, ed al ricorrente Parte_3
l'importo di € 11.473,60, per i titoli di cui in Parte_4 motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto;
- condanna a rimborsare alla parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 10.237,20 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre 30% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014, oltre € 259,00 per rimborso del
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contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv.
ME EL.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 24/10/2025 nella causa n. 5719/2024 RGL, promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
, c.f. , Parte_2 C.F._2
, c.f. , Parte_3 C.F._3
, c.f. , Parte_4 C.F._4 assistiti dall'avv. BARTOLOMEO DANIELE
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistita dagli avv.ti PAOLO TOSI e MARIA CP_1 P.IVA_1
NA NT
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.– Con il ricorso introduttivo i lavoratori, inquadrati come macchinisti alle dipendenze di hanno chiesto che venga accertato e dichiarato Controparte_1 il loro diritto a percepire, per ciascuna giornata di ferie annuali retribuite, un importo corrispondente alla media dei compensi percepiti nei dodici mesi antecedenti la fruizione, comprensivo non solo della retribuzione fissa, ma anche delle componenti variabili intrinsecamente connesse alle mansioni tipiche e alla
1 RGL n. 5719/2024
qualifica rivestita. In particolare, hanno domandato l'inclusione, nella base di calcolo, delle seguenti voci:
– l'indennità per assenza dalla residenza (art. 77, punto 2, CCNL Mobilità 2012
e 2016);
– l'indennità di utilizzazione professionale nella parte variabile (art. 31, punto 4, tabella B, e punto 5, Contratti Aziendali FS 2012 e 2016);
La domanda è stata avanzata con riferimento al periodo compreso tra l'agosto
2007 e il 31.12.2023.
2.– si è ritualmente costituita chiedendo il rigetto delle domande CP_1 avanzate dai ricorrenti ed eccependo in sintesi:
- che la contrattazione collettiva (CCNL Mobilità AF e contratti aziendali 2012
e 2016) individua tassativamente gli elementi retributivi spettanti durante i periodi di ferie, escludendo le indennità rivendicate dai ricorrenti, poiché strettamente connesse a specifiche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (scorta treno, assenza dalla residenza, indennità variabili);
- che la indennità di utilizzazione professionale fissa e la c.d. “media di impianto” risultano già confluite nel salario di produttività, voce corrisposta anche nei periodi di ferie;
- che, conseguentemente, la retribuzione percepita dai ricorrenti nei giorni di ferie è conforme alla disciplina collettiva, insuscettibile di sindacato giudiziale, sicché la domanda dei ricorrenti mira inammissibilmente a sostituire criteri pattizi con regole eterointegrative non previste dall'ordinamento;
- che, in ogni caso, va dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, con conseguente limitazione temporale della pretesa;
- che, comunque, l'assetto negoziale risultante dai CCNL e dai contratti aziendali non può essere parzialmente disapplicato o modificato, essendo le relative clausole tra loro inscindibili ex art. 1419 c.c., con la conseguenza che la nullità di una previsione non comporterebbe la sopravvivenza e l'applicazione di un diverso criterio, bensì la caducazione dell'intera disciplina collettiva.
3.– Effettuato senza esito il tentativo di conciliazione, e disposta con ordinanza
13/06/2025 la riformulazione dei conteggi, la causa giunge a decisione in assenza di ulteriore attività istruttoria.
2 RGL n. 5719/2024
4.– Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
5.– La questione di diritto in esame è stata ormai chiarita dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale. Va premesso, come noto, che l'art. 36, comma 3, Cost.,
l'art. 2109 c.c. e l'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 riconoscono al prestatore di lavoro il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite. Tale diritto, di matrice costituzionale, trova diretta corrispondenza nell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE
e nell'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati), assumendo la natura di prerogativa fondamentale del lavoratore, volta a garantirgli un effettivo periodo di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche, insuscettibile di compromissione attraverso riduzioni economiche.
6.– Con maggior dettaglio, l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE garantisce a ogni lavoratore il diritto a “quattro settimane di ferie annuali retribuite”. La Corte di
Giustizia ha più volte precisato che per “ferie annuali retribuite” deve intendersi il mantenimento della retribuzione ordinaria che il lavoratore percepisce nei periodi di effettiva prestazione, e cioè comprensiva di tutti gli emolumenti che presentino un collegamento intrinseco con le mansioni affidate o con lo status professionale, restando escluse soltanto le voci aventi natura meramente eventuale o rimborsuale (cfr. CGUE 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff, C-350/06 e
C-520/06; 15 settembre 2011, Williams, C-155/10; 13 dicembre 2018, Hein, C-
385/17; 13 gennaio 2022, Koch, C-514/20).
7.– È principio acquisito che una diminuzione retributiva in occasione delle ferie possa produrre un effetto dissuasivo rispetto all'esercizio del diritto, in contrasto con le finalità di tutela della salute e sicurezza perseguite dalla direttiva. Ne consegue che il lavoratore deve trovarsi, durante il riposo annuale, in una situazione economica paragonabile a quella del periodo lavorato.
8.– La Corte di Cassazione si è allineata a tali principi, affermando che la nozione di retribuzione feriale comprende ogni elemento economico regolarmente corrisposto e intrinsecamente collegato alle mansioni affidate, e che le clausole contrattuali che escludano tali emolumenti devono ritenersi inefficaci per contrasto con norme imperative di derivazione unionale (Cass.
13425/2019; 22401/2020; 20216/2022).
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9.– Con pronunce più recenti e specifiche la S.C. ha inoltre chiarito che l'indennità di assenza dalla residenza, corrisposta in forma continuativa al personale viaggiante, deve essere inclusa nella retribuzione feriale (Cass.
18160/2023; 14089/2024), così come deve esserlo la componente variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, ordinariamente percepita in costanza di rapporto (Cass. 13932/2024).
10.– Da ciò discende che:
– l'indennità di assenza dalla residenza, destinata a compensare il disagio intrinseco al profilo professionale del macchinista, consistente nella mancanza di una sede fissa di lavoro e nella costante mobilità, si collega in modo immediato e funzionale alle mansioni tipiche svolte e deve, pertanto, essere ricompresa nella retribuzione da corrispondere durante le ferie;
– la componente variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, parametrata alle concrete modalità di svolgimento del servizio (attività di scorta, turnazioni, tipologia di equipaggio), integra anch'essa un elemento della retribuzione ordinaria, la cui esclusione dal computo in periodo feriale produce una decurtazione incompatibile con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in quanto potenzialmente dissuasiva rispetto alla fruizione del riposo annuale.
11.– Le opposte argomentazioni della convenuta, incentrate sul margine di autonomia spettante alla contrattazione collettiva, non possono essere condivise. È vero che le parti sociali possono disciplinare, in sede pattizia, le modalità di corresponsione della retribuzione durante le ferie;
nondimeno, come chiarito dalla Corte di Giustizia, tale potere regolatorio incontra un limite insuperabile: la disciplina collettiva non può incidere sul nucleo essenziale del diritto alle ferie retribuite, né prevedere criteri di calcolo che, escludendo emolumenti ordinariamente connessi alle mansioni, determinino una riduzione della retribuzione in periodo feriale, con conseguente compromissione dell'effettività del diritto (cfr. CGUE 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-
257/04; CGUE 13 dicembre 2018, C-385/17).
12.– Previsioni siffatte si pongono, pertanto, in diretto contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e devono ritenersi nulle, per violazione di norme imperative di rango sovranazionale e costituzionale. In particolare, devono
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ritenersi prive di efficacia le disposizioni del CCNL Mobilità 2012 e 2016 relative alla indennità assenza dalla residenza, alla IUP variabile, nella parte in cui escludono il riconoscimento delle indennità sopra indicate durante i periodi di ferie.
13.– Tale nullità, che opera in via parziale e non travolge la validità dell'intera disciplina collettiva, si pone in continuità con il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione espresso nelle pronunce nn. 20216/2022, 14089/2024,
13932/2024, qui richiamate anche in virtù dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
14.– Non è idonea a mutare tale conclusione l'invocata clausola di inscindibilità, inserita nella premessa del CCNL mobilità – area AF 2012 (“Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili”).
15.– Come chiarito dalla Suprema Corte, l'art. 1419, comma 1, c.c. esprime un principio generale di conservazione del contratto, in forza del quale la nullità parziale travolge l'intero accordo solo se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza la clausola colpita da invalidità (Cass. n. 18794/2023; Cass. n.
11188/2024). Ne deriva che grava sulla parte interessata all'estensione della nullità l'onere di dimostrare l'inscindibile nesso funzionale tra la clausola nulla e l'intero impianto negoziale. Onere che, nella specie, non risulta assolto: la convenuta non ha offerto elementi concreti idonei a far ritenere che, senza la limitazione del computo delle indennità in ferie, le parti sociali non avrebbero sottoscritto i contratti collettivi in esame. La clausola di inscindibilità contenuta nei testi collettivi si riduce, invero, ad un tipico esordio di maniera, frequente nella prassi negoziale collettiva e privo di effettiva incidenza sull'assetto regolativo, come dimostra il suo riferimento indifferenziato all'insieme delle numerose disposizioni del contratto. Ne consegue che la nullità colpisce unicamente le disposizioni relative al calcolo della retribuzione feriale per il periodo minimo di ferie annuali (i.e. quattro settimane;
cfr. Cass. n.
20216/2022), oggetto di tutela inderogabile di derivazione sovranazionale, restando integro e valido il resto della disciplina collettiva.
16.– Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, essa deve essere disattesa. Si richiama il principio espresso dalla Corte di Cassazione con
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la sentenza n. 26426 del 06/09/2022, secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso in esame il rapporto di lavoro è in corso, e la domanda è stata limitata al quinquennio antecedente l'entrata in vigore della L. 92/2012.
17.– Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi ormai ius receptum che tanto l'indennità di assenza dalla residenza quanto la componente variabile dell'indennità di utilizzazione professionale integrino a pieno titolo la nozione di retribuzione ordinaria.
18.– Ciò chiarito, residua l'esame del quantum debeatur, che si articola in due distinti profili: da un lato, occorre definire l'esatto perimetro temporale entro cui assicurare la piena copertura retributiva, tenuto conto che la direttiva
2003/88/CE garantisce un minimo inderogabile di quattro settimane e che la disciplina di matrice unionale non si estende oltre tale soglia, sicché quanto eccede le quattro settimane resta privo di copertura comunitaria ed è rimesso alla contrattazione collettiva e alla normativa interna;
dall'altro, è necessario stabilire il criterio di calcolo della media sulla base della quale determinare l'importo spettante per ciascun giorno di ferie, individuando la finestra temporale di riferimento e il denominatore su cui rapportare il computo.
19.– Quanto al primo profilo del quantum, parte ricorrente ha richiamato la disposizione normativa contrattuale contenuta nell'art. 31 del CCNL mobilità – area AF 2012, che assegna 25 giornate di ferie annue ai lavoratori – come i ricorrenti – che operano con orario settimanale su 5 giorni ed hanno più di 8 anni di servizio, ed ha chiesto il ricalcolo della retribuzione per l'intero monte ferie annuo, in quanto inferiore ai 28 giorni corrispondenti a quattro settimane.
La convenuta, per contro, ha osservato che la direttiva 2003/88/CE riconosce un minimo inderogabile di quattro settimane di ferie – traducibile in 20 giornate
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lavorative, nell'organizzazione settimanale su cinque giorni – mentre i giorni eccedenti (come quelli contrattualmente previsti dal 21° al 25°) rappresentano un'integrazione di fonte pattizia interna, che non trova copertura nell'ambito normativo europeo.
20.– Come già si è detto, l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE riconosce a ciascun lavoratore il diritto ad almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite. Il legislatore europeo ha volutamente utilizzato l'unità temporale della “settimana”
e non quella del “giorno”. Si tratta di una scelta lessicale non neutra, poiché diretta a valorizzare la dimensione qualitativa del riposo, inteso come periodo settimanale completo di distacco dall'attività, anziché come mero computo numerico di giornate. Il riferimento alle “settimane” esprime, dunque, l'esigenza di garantire blocchi temporali coerenti con l'articolazione della settimana lavorativa ordinaria, in cui si alternano giorni lavorati e giorni di riposo, e non già un valore aritmetico di ventotto giorni lavorativi.
21.– In tale prospettiva, la nozione di “quattro settimane” deve essere tradotta, in concreto, in venti giornate lavorative qualora l'orario ordinario sia articolato su cinque giorni, ovvero in ventiquattro giornate in caso di settimana lunga su sei giorni: in tal modo si determina una piena corrispondenza retributiva tra un periodo di quattro settimane di lavoro effettivo ed un periodo di quattro settimane di ferie.
22.– Diversamente opinando, e cioè equiparando le quattro settimane a ventotto giorni lavorativi, si verrebbero a ricomprendere nel monte ferie anche le giornate di riposo settimanale, che per definizione non costituiscono tempo di lavoro e non danno luogo a percezione delle indennità collegate alla prestazione neppure nei periodi di ordinario servizio. L'interpretazione proposta dai ricorrenti produrrebbe effetti distorsivi: il lavoratore, durante il periodo feriale, percepirebbe un trattamento economico più elevato di quello ordinariamente maturato nei periodi di attività, giacché l'indennità per ferie verrebbe calcolata anche su giorni in cui, se avesse lavorato, non avrebbe percepito alcuna voce aggiuntiva. Si realizzerebbe così un paradosso: la retribuzione feriale diverrebbe superiore a quella di lavoro effettivo, in palese contrasto con il principio, più volte ribadito dalla Corte di Giustizia, secondo cui il lavoratore in ferie deve trovarsi in
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una condizione economica sostanzialmente equivalente, e non certo migliorativa, rispetto a quella propria dei periodi di lavoro (cfr. CGUE 15 settembre 2011, Williams, punto 21; CGUE 13 dicembre 2018, Hein, punto 44).
23.– Inoltre, se si adottasse la tesi dei ventotto giorni di ferie, si finirebbe per vanificare il senso qualitativo della direttiva. Il diritto alle ferie, come ha più volte sottolineato la citata giurisprudenza unionale, è volto ad assicurare al lavoratore un periodo effettivo di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche: tale finalità trova piena realizzazione solo nella fruizione di settimane complete di riposo dal lavoro, e non nella semplice sommatoria di giorni lavorativi. Ciò non significa, peraltro, che il lavoratore sia obbligato a fruire delle ferie esclusivamente per blocchi settimanali: la titolarità soggettiva del diritto gli consente di concordarne con il datore di lavoro anche una fruizione frazionata in giornate singole. Resta però fermo che, sul piano sovranazionale, la “settimana” costituisce il parametro minimo e inderogabile di garanzia, al quale va rapportata la misura complessiva del diritto.
24.– Infine è necessario osservare che la tesi dei ricorrenti, secondo cui la tutela comunitaria coprirebbe 28 giorni lavorativi, si scontra irrimediabilmente con la previsione dell'art. 31 CCNL, che – se interpretato come vorrebbero i ricorrenti
– assegnerebbe ai lavoratori un numero di giorni di ferie (25) inferiore al minimo comunitario, con una grave violazione, ancora più marcata per il personale con minore anzianità cui spettano 20 giorni lavorativi, che deve essere recisamente esclusa (e nemmeno è sostenuta nel presente giudizio).
25.– Nel ricorso i ricorrenti avevano inizialmente elaborato i conteggi assumendo come parametro 25 giornate di ferie annue, sostenendo che l'indicazione delle quattro settimane non dovesse intendersi come periodo di calendario di ventotto giorni, ma come giorni effettivi di ferie, e che, in ogni caso, un calcolo su venticinque giornate fosse già inferiore a ventotto e conforme alla finalità di tutela, poiché non comprensivo dei giorni di riposo nei quali nessuna indennità variabile viene corrisposta.
26.– Successivamente, al solo fine di assicurare completezza istruttoria e uniformità di parametri di calcolo, è stato richiesto alla parte ricorrente di riformulare i conteggi prendendo a riferimento venti giornate annue,
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corrispondenti a quattro settimane nella settimana corta di cinque giorni su cui
è organizzato l'orario del personale viaggiante, così da consentire alla controparte di svolgere le proprie osservazioni su una base omogenea.
27.– Parte ricorrente ha provveduto a tale adeguamento, e parte convenuta ne ha riconosciuto la correttezza contabile, pur riservando le contestazioni in diritto.
Ne consegue che, anche sul piano fattuale, i conteggi oggi disponibili si collocano coerentemente sul parametro delle venti giornate e possono pertanto essere utilizzati quale base di riferimento per la determinazione dell'indennità dovuta.
28.– Quanto al criterio di calcolo della media, la Corte di Giustizia ha chiarito che la retribuzione feriale deve includere gli elementi variabili in misura rappresentativa del trattamento ordinario (CGUE, Williams, C-155/10; Hein, C-
385/17). In applicazione di tale principio, la giurisprudenza nazionale ha individuato nella media dei dodici mesi antecedenti la fruizione delle ferie la formula più idonea a riflettere il trattamento effettivo del lavoratore, neutralizzando eventuali oscillazioni derivanti da turnazioni, variazioni stagionali o differenti modalità di impiego (cfr. Cass. 20216/2022; 14089/2024). La finestra mobile di un anno consente infatti di cogliere la reale consistenza delle indennità collegate alla prestazione, evitando tanto sovrastime quanto sottostime.
29.– Devono pertanto essere computate, nella retribuzione spettante per i periodi di ferie annuali, l'indennità di utilizzazione professionale (per la parte variabile), il compenso per assenza dalla residenza, trattandosi di emolumenti intrinsecamente connessi alle mansioni tipiche del personale viaggiante e corrisposti con regolarità nel corso del rapporto. La retribuzione media da riconoscere per ciascuna giornata di ferie dovrà essere determinata prendendo a riferimento la sommatoria dei compensi effettivamente percepiti a tali titoli nei dodici mesi antecedenti la fruizione delle ferie, rapportata al numero delle giornate di lavoro svolte nello stesso periodo, con detrazione dell'importo fisso giornaliero di € 4,50 già corrisposto, sì da evitare duplicazioni. Il divisore da utilizzare è, dunque, costituito dal numero delle presenze effettive in servizio, unico parametro idoneo a restituire un valore medio rappresentativo.
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30.– Non può invece essere condiviso il criterio prospettato dalla convenuta, che pretende di applicare il divisore convenzionale di 26 previsto dall'art. 68
CCNL. Come chiarito da numerose decisioni di merito (App. Milano, 28 gennaio
2025, n. 946; App. Milano, 24 giugno 2025, n. 535; App. Venezia, 28 febbraio
2025, n. 47; App. Torino, 9 dicembre 2024, n. 463), tale divisore riguarda la sola retribuzione fissa (minimo contrattuale, aumenti di anzianità, assegni ad personam, salario professionale) e non può estendersi agli elementi variabili, i quali maturano esclusivamente in caso di effettiva prestazione. La media delle indennità variabili deve quindi essere calcolata dividendo il totale percepito per le giornate effettivamente lavorate, e non per le ventisei convenzionali, onde garantire una quantificazione fedele al principio di equivalenza retributiva.
31.– Va rilevato che i conteggi depositati dai ricorrenti, come rimodulati su invito della giudice e fatti oggetto di verifica nel corso del contraddittorio, risultano conformi non solo al parametro delle venti giornate annue di ferie, ma anche ai criteri di calcolo della media annuale, del divisore sulle presenze effettive e della detrazione dell'importo fisso giornaliero di € 4,50. Essi possono pertanto essere assunti quali base attendibile e coerente per la quantificazione delle somme dovute, in linea con i principi di diritto sopra richiamati.
32.– Va, da ultimo, precisato che la domanda dei ricorrenti non si esaurisce nella mera rivendicazione delle differenze retributive maturate in passato, ma comprende anche la richiesta di condannare la società resistente a retribuire i giorni di ferie maturati a partire dal mese successivo all'ultimo considerato nei conteggi, con applicazione dei criteri ritenuti conformi alla normativa sovranazionale e nazionale in materia (con riserva di agire per i periodi anteriori al settembre 2012).
33.– Non essendo prospettabile una condanna per il futuro rispetto a crediti non ancora sorti, la presente decisione assume una duplice portata: da un lato, accoglie la domanda di condanna al pagamento delle differenze già maturate e oggetto di quantificazione;
dall'altro, sul piano dell'accertamento del diritto, stabilisce la regola generale di computo della retribuzione feriale, obbligando la convenuta a conformare ad essa i propri adempimenti anche per le ferie maturande. Si tratta, peraltro, di un effetto che discende direttamente dalla
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natura irrinunciabile e permanente del diritto alle ferie retribuite, come garantito dall'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, e che il giudice nazionale è tenuto ad assicurare anche per il futuro mediante interpretazione conforme.
34.– Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Esse vanno pertanto poste a carico della parte convenuta e liquidate sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, con aumento del 30% in ragione della pluralità di ricorrenti assistiti, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed
IVA come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Considerata la concreta utilità dell'adozione di tecniche informatiche per l'agevolazione alla consultazione (produzione di n. 15 documenti, presenza di indice navigabile), l'aumento ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014 viene valorizzato nella misura del 30%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto dei ricorrenti di percepire, in relazione a venti giorni di ferie maturati per ciascun anno, una retribuzione che includa il valore medio, calcolato nei dodici mesi antecedenti alla fruizione delle ferie, dell'indennità di utilizzazione professionale e del compenso per assenza dalla residenza;
- condanna a corrispondere al ricorrente Controparte_1
l'importo di € 5.927,83, al ricorrente Parte_1
l'importo di € 6.465,59, al ricorrente Parte_2
l'importo di € 10.447,94, ed al ricorrente Parte_3
l'importo di € 11.473,60, per i titoli di cui in Parte_4 motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto;
- condanna a rimborsare alla parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 10.237,20 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, oltre 30% ex art. 4 comma 1bis DM 55/2014, oltre € 259,00 per rimborso del
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contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv.
ME EL.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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