Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 04/12/2025, n. 21918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21918 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21918/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10421/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10421 del 2024, proposto da AN RE, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Fonti, Alfredo Stoppa e Alessandro Falasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, in Via Vittorio Veneto, n. 116;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale rep. n. QI/1997/2024, prot. n. QI/165660/2024 del 19 agosto 2024 emessa da Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – U.O. Condono Edilizio – “Responsabile attività di verifica in merito al contenzioso” – Servizio Contenzioso Legale – Ufficio Reiezioni – Attività Amministrativa – Antiabusivismo Edilizio – Rinunce, recante “Reiezione istanza di Condono prot. 0/570729 sot. 0 del 10.12.2004 – abuso in Via Salaria, 1257 – 00138 – Municipio III” notificata in data 26 agosto 2024;
- nonché di ogni altro atto/provvedimento atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. RI EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il diniego di condono ex d.l. n. 269/03, dagli estremi indicati in epigrafe, per opere consistenti nella realizzazione di una “ tettoia stamponata per ricovero merci ”, con struttura portante in metallo e copertura in poliestere.
2. Il provvedimento è motivato sulla scorta dell’esistenza di una serie di vincoli che interessano l’area a norma dell’art. 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Beni paesagg. ex art. 134 comma1 lett. a) del Codice - c - DGR 05.12.1989; Beni paesagg. ex art. 134 comma1 lett. b) del Codice - c - Fiume Tevere; Beni paesagg. ex art. 134 comma1 lett. b) del Codice - m - agg.to rif. D.lgs 42/04) e del PTP n. 15/8 Tevere Tl/10.
3. Ad avviso del ricorrente, il diniego sarebbe illegittimo per le ragioni che seguono.
3.1. In primo luogo, il ricorrente deduce: “Violazione a falsa applicazione degli art. 3 della Legge n. 241/1990; dell’art. 6, comma 2, della L.R. n. 12/2004. Violazione del giusto procedimento e del principio di leale collaborazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, carenza dei presupposti.” .
Questi sostiene che l’amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione le osservazioni al preavviso di rigetto regolarmente comunicate - negando nel provvedimento di averle ricevute - che avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa, comprimendo in tal modo le possibilità di difesa del ricorrente nel procedimento.
3.2. Con un secondo ed articolato motivo, il ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 25, lett. a) D.L. n. 269/2003, conv. con L. n. 326/2003; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. b) della L.R. Lazio n. 12/2004; dell’art. 32 della Legge n. 47/1985; dell’art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, carenza dei presupposti. Violazione dell’art. 97 Cost. e, più in generale, dei principi di buon andamento, efficienza, imparzialità e proporzionalità dell’azione amministrativa.” .
Lo stesso evidenzia un difetto di istruttoria e di motivazione, giacché l’amministrazione avrebbe ignorato il fatto che il PTPR sopravvenuto ha reso inoperanti le prescrizioni dei PTP, ivi compreso il vincolo PTP n. 15/8 Tevere Tl/10. Inoltre, l’abuso sarebbe, in ogni caso, sanabile a norma del c.d. terzo condono, benché in area vincolata, posto che nell’istanza questo viene qualificato come “tipologia 6” e, dunque, come abuso minore, circostanza mai contestata dall’amministrazione, con conseguente violazione dell’art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/03. Trattandosi di abuso minore e di inedificabilità relativa, Roma Capitale avrebbe dovuto, inoltre, chiedere il parere della Soprintendenza prima di addivenire ad una determinazione negativa sull’istanza.
4. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, concludendo per il rigetto del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
6.1. Invertendo l’ordine di trattazione dei motivi, quanto all’inoperatività del vincolo di cui al PTP n. 15/8 Tevere Tl/10, si evidenzia che il provvedimento, in punto di regime vincolistico dell’area, è plurimotivato (v. i suindicati vincoli ex art. 134 del Codice), con conseguente irrilevanza della censura. Segnatamente il diniego di sanatoria impugnato si fonda anche sull’esistenza di ulteriori vincoli, come sopra riportati, rispetto ai quali non si ravvisa alcuna specifica censura. Infatti, “ In presenza di provvedimenti con motivazione plurima solo l'accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può determinarne l'illegittimità, con conseguente possibilità per il giudice amministrativo di disporne l'annullamento ” (Cons. St., sez. V, n. 7093/25).
6.2. Per quanto concerne la qualificazione dell’abuso, questa non può ritenersi nella disponibilità della parte, con prevalenza della forma sulla sostanza, dovendo l’amministrazione esercitare d’ufficio i propri poteri di vigilanza sull’uso del territorio. Nel caso di specie, si è in presenza, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, di un abuso maggiore richiedente il permesso di costruire, realizzando la tettoia coperta un aumento di superficie utile e di volumetria (cfr. Cons. St., sez. II, n. 10788; T.A.R. Napoli, sez. III, n. 2395/21). Per la sanatoria è necessario che “ siano opere minori senza aumento di volume e superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato ” (Cons. St., sez. VII, n. 6392/25).
6.3. Quanto all’omissione del parere dell’ente tutorio, è pacifico che in presenza di abusi maggiori “ è inutile la richiesta del parere di compatibilità paesaggistica, posto che si versa in una situazione di divieto di condono stabilita dal legislatore. Da ciò discende che, in presenza di interventi qualificabili come nuova costruzione o ristrutturazione realizzati in area soggetta a vincoli paesaggistici, il diniego di sanatoria edilizia è atto dovuto ai sensi della L. n. 326 del 2003 ” (T.A.R. Bari, sez. III, n. 97/25).
Anche questa Sezione si è pronunciata nel senso che “ secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, la realizzazione di una tettoia, indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale, è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/01, nella misura in cui realizza l’inserimento di nuovi elementi ed impianti ed è quindi subordinata al regime del permesso a costruire, ai sensi dell’art. 10, comma primo, lettera c), dello stesso d.P.R. laddove comporti una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui inerisce (Cons. Stato, sez. VI, 25 settembre 2023, n. 8504); in tal senso, si è chiarito che anche gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono; tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite (cfr. Cons. Stato, sez. II, 17 marzo 2022, n. 1933) ” (sent. n. 3457/24).
6.4. Ne deriva l’infondatezza anche del primo motivo, giacché - in disparte la mancata dimostrazione dell’invio all’amministrazione - le osservazioni, depositate in giudizio, riproducono le difese già esaminate, sicché il provvedimento, vincolato, non avrebbe potuto avere un contenuto diverso rispetto a quello adottato a norma dell’art. 21 octies , l. n. 241/90.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Roma Capitale, che liquida in €500,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT CO, Presidente
RI EL, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI EL | IT CO |
IL SEGRETARIO