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Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2023, n. 14521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14521 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposti da: MA IN EO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/06/2022 del TRIBUNALE DI CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. Riccardo CARAMELLO, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 01/06/2022 il Tribunale di Catanzaro confermava l'ordinanza Gip dello stesso Tribunale del 10/05/2022, che ha applicato a EO LI EO la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. della richiesta di applicazione di misura cautelare (capo A) quale partecipe della CO OR, affiliata alla 'ndrangheta calabrese e operante nel comune di Zungri. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14521 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/11/2022 2. EO LI EO, per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 275, comma 1-bis e comma 3, cod. proc. pen. Dopo aver richiamato i diversi momenti endo-procedimentali relativi alla propria posizione e l'esito del giudizio di primo grado, oltre che l'emissione di condanna a carico dello stesso alla pena di anni quattordici di reclusione, il ricorrente ha sostenuto che la considerazione delle esigenze cautelari è stata ritenuta con esclusivo riferimento alla propria biografia criminale, anche quanto a delitti non direttamente riferibili a dinamiche di criminalità organizzata. Ha sostenuto il ricorrente che pur rappresentando la sentenza di condanna un fatto nuovo, è evidente che avrebbe dovuto essere realizzata anche una analisi degli elementi sopravvenuti dal giudice della misura, senza riferirsi esclusivamente a fatti precedenti ed alla asserita partecipazione del EO ad una mafia storica, atteso che la ricostruzione della posizione del ricorrente è basata sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MA e EN che riferiscono di fatti assai remoti nel teimpo. Manca dunque una reale considerazione del requisito dell'attualità, mentre non può essere ritenuto neutro il dato della revoca della misura di prevenzione che comunque si basa sulla pericolosità del soggetto destinatario della stessa. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo proposto è manifestamente infondato, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. Quanto all'unico motivo di ricorso proposto, rilevata una oggettiva genericità della sua articolazione, caratterizzata dalla commistione di diversi profili riferibili contestualmente di fatto tanto alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza che all'effettiva sussistenza di esigenze cautelari, occorre preliminarmente rilevare come il Tribunale abbia fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del EO, tenuto conto della contestazione allo stesso elevata, ovvero la partecipazione alla cosca OR, affiliata alla 'ndrangheta calabrese, operante nel territorio di Zungri, precisando come nonostante il Tribunale della libertà avesse annullato l'ordinanza custodiale, 2 ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, tuttavia all'esito del giudizio abbreviato, per la medesima imputazione il ricorrente aveva riportato condanna alla pena finale di anni quattordici di reclusione. In particolare il Tribunale, con motivazione logica e persuasiva, ha sottolineato la particolare pregnanza dell'intervenuta condanna quanto alla valutazione della ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, facendo buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamato e con il quale il ricorrente non si confronta, secondo il quale in tema di provvedimenti "de libertate", la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale;
pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame - anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione - con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398-01; Sez. 5, n. 26221 del 20/07/2020, Campioto, Rv. 279469-01, Sez.2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209-01; Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, Scozia, Rv. 241483-01)). Il Tribunale del riesame, dunque, può valutare, in funzione di verificare la permanenza dei gravi indizi di colpevolezza, gli eventuali elementi sopravvenuti che siano idonei ad incidere sul quadro probatorio, ma non quelli che siano in grado di inficiare la legittimità delle prove su cui la condanna medesima è fondata, circostanze queste ultime che vanno proposte al giudice di appello nel giudizio di merito. (Sez. F, n. 41667 del 14708/2013, Minasi, Rv. 257355-01). La lettura del motivo del ricorso e la sua stessa articolazione, che si caratterizza come generica non correlandosi con il contenuto della motivazione, evidenzia come il ricorrente non abbia allegato nuovi elementi in relazione ai quali poter eventualmente giungere ad una diversa lettura degli indizi al momento della misura, ma anzi si caratterizza, anche graficamente, per una sorta di ripetizione dei motivi di riesame senza confrontarsi compiutamente con la decisione impugnata. Di fatto si richiamano elementi da una parte tesi a proporre una diversa lettura di elementi di fatto non consentiti in questa sede e dall'altra riferiti ad altra fase endo - procedimentale ampiamente superata, come correttamente evidenziato dal Tribunale, dall'intervenuta sentenza di condanna esattamente sul capo di imputazione oggetto della odierna contestazione. 3 In tal senso giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01, Sez. F., n.47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012-01, Sez.3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01). 3. Le stesse considerazioni valgono quanto alle censure articolate in ordine alla attualità e sussistenza delle esigenze cautelari. In presenza di una motivazione approfondita e logica, che non si presenta contraddittoria o insufficiente, il ricorrente propone di fatto una mera rilettura degli elementi analiticamente considerati, anche quanto al profilo del c.d. tempo silente, alla sopraggiunta revoca della misura di prevenzione, al reperimento di attività lavorativa, in mancanza di qualsiasi allegazione ed elemento in concreto a supporto della censura sollevata. In tal senso, il giudice a quo, ha rilevato che quanto alle esigenze cautelari doveva essere richiamata la portata della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale la difesa, alla quale spettava fornire prova del fatto che non sussistano esigenze cautelari o che le stesse non impongano l'applicazione della misura più afflittiva, non aveva fornito alcun elemento di valutazione in senso effettivamente favorevole e significativo per il EO. Correttamente ne è conseguita una valutazione di sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, tenuto conto delle caratteristiche della condotta oggetto di contestazione e della personalità dell'indagato, attesa l'intervenuta condanna esplicitamente richiamata dal Tribunale, sempre nell'ambito dello stesso procedimento, per il reato di associazione ex art. 416-bis cod. pen., reato permanente che può non essere considerato solo in caso di reale recesso dal consorzio dell'associato; così come nessuna particolare rilevanza poteva essere 4 attribuita sopraggiunta attività lavorativa o alla revoca della misura di prevenzione, non rappresentando tali elementi un sintomo di condotta meritoria e di effettivo distacco da una associazione per delinquere radicata, a carattere storico e caratterizzata dall'uso pervasivo di violenza ed armi per raggiungere i propri obiettivi. Il Tribunale ha correttamente osservato, facendo buon governo dei principi affermati da questa Corte sul tema, come non potesse ritenersi significativo l'argomento posto dalla difesa relativo al c.d. tempo silente in mancanza di qualsiasi allegazione significativa da parte del ricorrente ed attesa la riconosciuta partecipazione dello stesso alla cosca OR, significatamente inserita in una mafia c.d. storica, nell'ambito delle quali la permanenza del vincolo associativo, nonostante le vicende giudiziali, è una dato esperienziale acquisito che deve essere smentito in modo esplicito dalle allegazioni della parte ove se ne contesti la sussistenza. 3.1. Il tempo al quale si riferiva la parte ricorrente, dunque, non è stato ritenuto in tal senso significativo di un allontanamento dalla consorteria mafiosa con una considerazione specifica del tema da parte del Tribunale che ha sul punto adeguatamente motivato, essendosi al contrario manifestato un continuo collegamento con la stessa, come dimostrato dalla sentenza di condanna alla pena di anni quattordici di reclusione esplicitamente richiamata dal Tribunale (Sez. 5, n. 31614 del 13.10.2020, Lo Russo, Rv. 279720-01, Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Felice, Rv. 279728-01, Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231- 01; Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919-01; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342-01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738-01; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Rv. Sinesi, 269957-01; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo, Rv. 268727-01; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995-01). In tal senso occorre ricordare che in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, quanto alla motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, può rilevare il c.d. tempo silente, che deve essere parametrato alla gravità della condotta ed alla rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha comunque valore risolutivo nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari (Corte cost. n. 136 del 2017). Dunque, a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione sovversiva, con finalità di terrorismo o di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle 5 esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi in presenza di una situazione nega quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. Sotto il primo profilo, vi è una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare. Quanto al secondo aspetto, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta. In tale contesto, come già affermato da altre decisioni, non è il fattore tempo in sé a rilevare, e pur tuttavia occorre che il giudice, quando il tema viene proposto, motivi adeguatamente riscontrando l'eventuale significatività del tempo in questione, grazie alla valutazione integrata con altri elementi che la difesa abbia allegato a riscontro, circostanza non ricorrente nel caso in esame come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame. 3.2. Il giudice deve, dunque, avere a disposizione degli elementi (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) che portino a colorare e dare significato al contenuto neutro dello scorrere del tempo e dovrà comunque motivare chiarendo che tale decorso non si manifesti in alcun senso significativo rispetto alla misura applicata, come avvenuto nel caso in esame. Pertanto, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02; Sez. 5, n. 26371, del 24/07/2020, Rv. Carparelli, 279470-01, Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, Sez. 1, n. 231113 del 19/10/2018, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cacciolo, Rv. 270062-01; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726-01; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197-01). Tale principio è stato affermato anche quando la gravità indiziaria concerna un reato con l'aggravante del metodo mafioso, ora prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen.; la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva è superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, in difetto della quale l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione (Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01; 6 Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Trifirò, Rv. 269112-01; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664-01). Gli stessi principi valgono anche con riferimento alle associazioni mafiose cosiddette "nuove", sicché anche in questo caso occorrerà considerare la valenza neutra del decorso del tempo e il giudice, pur dovendo comunque motivare sul punto, potrà superare la presunzione sulla base di concreti elementi significativi, anche eventualmente facendo riferimento alla natura non stabile dell'associazione e alla sua scarsa forza attrattiva e intimidatrice (Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, Trombacca Rv. 278569-01). 3.3. Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha puntualmente motivato, evidenziando la particolare rilevanza della mafia storica di riferimento ed attribuendo portata risolutiva all'intervenuta condanna del ricorrente in primo grado, desumendone logicamente e persuasivamente l'irrilevanza del tempo c.d. silente per come meramente richiamato dalla difesa. È stata realizzata una considerazione d'insieme effettivamente indicativa di un'attuale e persistente intraneità del ricorrente ad un'organizzazione mafiosa a carattere radicato e fortemente attrattivo, oltre che sottolineato il pieno e costante coinvolgimento dello stesso in tale ambito. Ne consegue logicamente l'irrilevanza del tempo trascorso, c.d. silente, a prescindere dall'ampiezza del periodo oggetto di considerazione o dalla particolare connotazione dello stesso. In senso contrario l'effettiva ricorrenza di un lasso temporale ampio, o magari specificamente connotato, da poter essere ritenuto, a tutti gli effetti tempo silente, rileverà quando emergano indici oggettivi ed espliciti di allontanamento dall'associazione. In altri termini, ciò che può essere ritenuto rilevante è che, "pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincolo associativo, si dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indaigato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari" (Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780-01), sicché occorre giungere, comunque, ad una considerazione circa la sussistenza di esigenze cautelari sulla base di prova logica e basata su elementi riscontrabili circa la ricorrenza di un irreversibile allontanamento, che rappresenta in fatto un elemento obiettivo di frattura rispetto all'inserimento nell'associazione mafiosa di riferimento, seppure diversamente declinato. 3.4. Spetta al giudice riempire di contenuto tale espressione, valutando nell'ambito del proprio prudente apprezzamento, quali eventuali dati sintomatici, se non di una formale rescissione del factum sceleris, di un serio, oggettivo ed irreversibile allontanamento e distacco dal gruppo di appartenenza. Quindi, nell'ambito di una analisi volta a realizzare una valutazione attualizzata e in concreto anche sulla base delle allegazioni difensive, oltre che delle emergenze di indagine, "la presunzione di pericolosità sociale può, dunque, essere superata non 7 solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, ma anche quando dagli elementi a disposizione del giudice, prodotti o evidenziati dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, emerga una situazione che dimostri in modo obiettivo e concreto, comprovata da circostanze di elevato spessore, l'effettivo allontanamento dell'indagato/imputato dal gruppo criminale, così che, pur in mancanza di una rescissione - formale o per facta concludentia - del vincolo associativo, si possa affermare che - come previsto dalla stessa disposizione - non sussistano esigenze cautelari", sicché "è ovvio che, proprio tenuto conto della specifica struttura e delle connotazioni criminologiche di tale figura criminosa, nonché delle logiche strincienti di accesso e di appartenenza alla consorteria, siffatta presunzione potrà ritenersi superata soltanto qualora gli elementi emergenti dagli atti processuali o dedotti dalla parte, consentano di ritenere serio, effettivo ed irreversibile l'allontanamento dal gruppo così da poter affermare - pur in mancanza di una rescissione del pactum sceleris - la radicale mancanza nell'attualità di esigenze cautelari". (Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019, Bonforte, Rv. 275681-01). Nel caso in esame emerge una lettura significativa, approfondita e coerente, sulla base di una considerazione logica degli elementi acquisiti quanto alla attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha logicamente e persuasivamente argomentato sul punto e con tale motivazione il ricorrente non si confronta, in assenza di qualsiasi violazione di legge, non essendo stato dimostrata, né allegata in modo obiettivo e concreto la ricorrenza di una situazione indic:ativa dell'assenza di esigenze cautelari (ad esempio un'attività di collaborazione o di trasferimento in altra zona territoriale) (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889-01). La necessità di una prova rigorosa, in tal senso richiesta, evidenzia la portata e rilevanza della disposizione introdotta dal legislatore con la previsione della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. E, difatti, si è evidenziato come, a prescindere dal tempo trascorso, non è emersa la prova dell'allontanamento definitivo dell'indagato dal soldalizio mafioso indagato, né è stata riscontrata un'effettiva disarticolazione dello stesso. Il Tribunale del riesame ha motivato quanto alla robustezza della partecipazione associativa del ricorrente al sodalizio, nonostante la detenzione subita, valutando la vitalità criminale dell'indagato, nel contesto mafioso di riferimento, anche considerati i plurimi e rilevanti precedenti penali allo stesso riferibili, tutti elementi ricostruttivi di una personalità proclive al delinquere ed insensibile anche alle esperienze giudiziarie pregresse. 8 4. La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 Novembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore Avv. Riccardo CARAMELLO, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 01/06/2022 il Tribunale di Catanzaro confermava l'ordinanza Gip dello stesso Tribunale del 10/05/2022, che ha applicato a EO LI EO la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. della richiesta di applicazione di misura cautelare (capo A) quale partecipe della CO OR, affiliata alla 'ndrangheta calabrese e operante nel comune di Zungri. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14521 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/11/2022 2. EO LI EO, per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 275, comma 1-bis e comma 3, cod. proc. pen. Dopo aver richiamato i diversi momenti endo-procedimentali relativi alla propria posizione e l'esito del giudizio di primo grado, oltre che l'emissione di condanna a carico dello stesso alla pena di anni quattordici di reclusione, il ricorrente ha sostenuto che la considerazione delle esigenze cautelari è stata ritenuta con esclusivo riferimento alla propria biografia criminale, anche quanto a delitti non direttamente riferibili a dinamiche di criminalità organizzata. Ha sostenuto il ricorrente che pur rappresentando la sentenza di condanna un fatto nuovo, è evidente che avrebbe dovuto essere realizzata anche una analisi degli elementi sopravvenuti dal giudice della misura, senza riferirsi esclusivamente a fatti precedenti ed alla asserita partecipazione del EO ad una mafia storica, atteso che la ricostruzione della posizione del ricorrente è basata sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MA e EN che riferiscono di fatti assai remoti nel teimpo. Manca dunque una reale considerazione del requisito dell'attualità, mentre non può essere ritenuto neutro il dato della revoca della misura di prevenzione che comunque si basa sulla pericolosità del soggetto destinatario della stessa. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo proposto è manifestamente infondato, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. Quanto all'unico motivo di ricorso proposto, rilevata una oggettiva genericità della sua articolazione, caratterizzata dalla commistione di diversi profili riferibili contestualmente di fatto tanto alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza che all'effettiva sussistenza di esigenze cautelari, occorre preliminarmente rilevare come il Tribunale abbia fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del EO, tenuto conto della contestazione allo stesso elevata, ovvero la partecipazione alla cosca OR, affiliata alla 'ndrangheta calabrese, operante nel territorio di Zungri, precisando come nonostante il Tribunale della libertà avesse annullato l'ordinanza custodiale, 2 ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, tuttavia all'esito del giudizio abbreviato, per la medesima imputazione il ricorrente aveva riportato condanna alla pena finale di anni quattordici di reclusione. In particolare il Tribunale, con motivazione logica e persuasiva, ha sottolineato la particolare pregnanza dell'intervenuta condanna quanto alla valutazione della ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, facendo buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamato e con il quale il ricorrente non si confronta, secondo il quale in tema di provvedimenti "de libertate", la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale;
pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame - anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione - con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398-01; Sez. 5, n. 26221 del 20/07/2020, Campioto, Rv. 279469-01, Sez.2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209-01; Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, Scozia, Rv. 241483-01)). Il Tribunale del riesame, dunque, può valutare, in funzione di verificare la permanenza dei gravi indizi di colpevolezza, gli eventuali elementi sopravvenuti che siano idonei ad incidere sul quadro probatorio, ma non quelli che siano in grado di inficiare la legittimità delle prove su cui la condanna medesima è fondata, circostanze queste ultime che vanno proposte al giudice di appello nel giudizio di merito. (Sez. F, n. 41667 del 14708/2013, Minasi, Rv. 257355-01). La lettura del motivo del ricorso e la sua stessa articolazione, che si caratterizza come generica non correlandosi con il contenuto della motivazione, evidenzia come il ricorrente non abbia allegato nuovi elementi in relazione ai quali poter eventualmente giungere ad una diversa lettura degli indizi al momento della misura, ma anzi si caratterizza, anche graficamente, per una sorta di ripetizione dei motivi di riesame senza confrontarsi compiutamente con la decisione impugnata. Di fatto si richiamano elementi da una parte tesi a proporre una diversa lettura di elementi di fatto non consentiti in questa sede e dall'altra riferiti ad altra fase endo - procedimentale ampiamente superata, come correttamente evidenziato dal Tribunale, dall'intervenuta sentenza di condanna esattamente sul capo di imputazione oggetto della odierna contestazione. 3 In tal senso giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01, Sez. F., n.47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012-01, Sez.3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque, non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01). 3. Le stesse considerazioni valgono quanto alle censure articolate in ordine alla attualità e sussistenza delle esigenze cautelari. In presenza di una motivazione approfondita e logica, che non si presenta contraddittoria o insufficiente, il ricorrente propone di fatto una mera rilettura degli elementi analiticamente considerati, anche quanto al profilo del c.d. tempo silente, alla sopraggiunta revoca della misura di prevenzione, al reperimento di attività lavorativa, in mancanza di qualsiasi allegazione ed elemento in concreto a supporto della censura sollevata. In tal senso, il giudice a quo, ha rilevato che quanto alle esigenze cautelari doveva essere richiamata la portata della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale la difesa, alla quale spettava fornire prova del fatto che non sussistano esigenze cautelari o che le stesse non impongano l'applicazione della misura più afflittiva, non aveva fornito alcun elemento di valutazione in senso effettivamente favorevole e significativo per il EO. Correttamente ne è conseguita una valutazione di sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, tenuto conto delle caratteristiche della condotta oggetto di contestazione e della personalità dell'indagato, attesa l'intervenuta condanna esplicitamente richiamata dal Tribunale, sempre nell'ambito dello stesso procedimento, per il reato di associazione ex art. 416-bis cod. pen., reato permanente che può non essere considerato solo in caso di reale recesso dal consorzio dell'associato; così come nessuna particolare rilevanza poteva essere 4 attribuita sopraggiunta attività lavorativa o alla revoca della misura di prevenzione, non rappresentando tali elementi un sintomo di condotta meritoria e di effettivo distacco da una associazione per delinquere radicata, a carattere storico e caratterizzata dall'uso pervasivo di violenza ed armi per raggiungere i propri obiettivi. Il Tribunale ha correttamente osservato, facendo buon governo dei principi affermati da questa Corte sul tema, come non potesse ritenersi significativo l'argomento posto dalla difesa relativo al c.d. tempo silente in mancanza di qualsiasi allegazione significativa da parte del ricorrente ed attesa la riconosciuta partecipazione dello stesso alla cosca OR, significatamente inserita in una mafia c.d. storica, nell'ambito delle quali la permanenza del vincolo associativo, nonostante le vicende giudiziali, è una dato esperienziale acquisito che deve essere smentito in modo esplicito dalle allegazioni della parte ove se ne contesti la sussistenza. 3.1. Il tempo al quale si riferiva la parte ricorrente, dunque, non è stato ritenuto in tal senso significativo di un allontanamento dalla consorteria mafiosa con una considerazione specifica del tema da parte del Tribunale che ha sul punto adeguatamente motivato, essendosi al contrario manifestato un continuo collegamento con la stessa, come dimostrato dalla sentenza di condanna alla pena di anni quattordici di reclusione esplicitamente richiamata dal Tribunale (Sez. 5, n. 31614 del 13.10.2020, Lo Russo, Rv. 279720-01, Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Felice, Rv. 279728-01, Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Terminio, Rv. 277231- 01; Sez. 6, n. 16867 del 20/03/2018, Morabito, Rv. 272919-01; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342-01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738-01; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Rv. Sinesi, 269957-01; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo, Rv. 268727-01; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995-01). In tal senso occorre ricordare che in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, quanto alla motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, può rilevare il c.d. tempo silente, che deve essere parametrato alla gravità della condotta ed alla rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha comunque valore risolutivo nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari (Corte cost. n. 136 del 2017). Dunque, a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione sovversiva, con finalità di terrorismo o di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle 5 esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi in presenza di una situazione nega quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. Sotto il primo profilo, vi è una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare. Quanto al secondo aspetto, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta. In tale contesto, come già affermato da altre decisioni, non è il fattore tempo in sé a rilevare, e pur tuttavia occorre che il giudice, quando il tema viene proposto, motivi adeguatamente riscontrando l'eventuale significatività del tempo in questione, grazie alla valutazione integrata con altri elementi che la difesa abbia allegato a riscontro, circostanza non ricorrente nel caso in esame come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame. 3.2. Il giudice deve, dunque, avere a disposizione degli elementi (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) che portino a colorare e dare significato al contenuto neutro dello scorrere del tempo e dovrà comunque motivare chiarendo che tale decorso non si manifesti in alcun senso significativo rispetto alla misura applicata, come avvenuto nel caso in esame. Pertanto, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02; Sez. 5, n. 26371, del 24/07/2020, Rv. Carparelli, 279470-01, Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, Sez. 1, n. 231113 del 19/10/2018, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cacciolo, Rv. 270062-01; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726-01; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197-01). Tale principio è stato affermato anche quando la gravità indiziaria concerna un reato con l'aggravante del metodo mafioso, ora prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen.; la presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva è superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare, in difetto della quale l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione (Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01; 6 Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Trifirò, Rv. 269112-01; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664-01). Gli stessi principi valgono anche con riferimento alle associazioni mafiose cosiddette "nuove", sicché anche in questo caso occorrerà considerare la valenza neutra del decorso del tempo e il giudice, pur dovendo comunque motivare sul punto, potrà superare la presunzione sulla base di concreti elementi significativi, anche eventualmente facendo riferimento alla natura non stabile dell'associazione e alla sua scarsa forza attrattiva e intimidatrice (Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, Trombacca Rv. 278569-01). 3.3. Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha puntualmente motivato, evidenziando la particolare rilevanza della mafia storica di riferimento ed attribuendo portata risolutiva all'intervenuta condanna del ricorrente in primo grado, desumendone logicamente e persuasivamente l'irrilevanza del tempo c.d. silente per come meramente richiamato dalla difesa. È stata realizzata una considerazione d'insieme effettivamente indicativa di un'attuale e persistente intraneità del ricorrente ad un'organizzazione mafiosa a carattere radicato e fortemente attrattivo, oltre che sottolineato il pieno e costante coinvolgimento dello stesso in tale ambito. Ne consegue logicamente l'irrilevanza del tempo trascorso, c.d. silente, a prescindere dall'ampiezza del periodo oggetto di considerazione o dalla particolare connotazione dello stesso. In senso contrario l'effettiva ricorrenza di un lasso temporale ampio, o magari specificamente connotato, da poter essere ritenuto, a tutti gli effetti tempo silente, rileverà quando emergano indici oggettivi ed espliciti di allontanamento dall'associazione. In altri termini, ciò che può essere ritenuto rilevante è che, "pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincolo associativo, si dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indaigato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari" (Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780-01), sicché occorre giungere, comunque, ad una considerazione circa la sussistenza di esigenze cautelari sulla base di prova logica e basata su elementi riscontrabili circa la ricorrenza di un irreversibile allontanamento, che rappresenta in fatto un elemento obiettivo di frattura rispetto all'inserimento nell'associazione mafiosa di riferimento, seppure diversamente declinato. 3.4. Spetta al giudice riempire di contenuto tale espressione, valutando nell'ambito del proprio prudente apprezzamento, quali eventuali dati sintomatici, se non di una formale rescissione del factum sceleris, di un serio, oggettivo ed irreversibile allontanamento e distacco dal gruppo di appartenenza. Quindi, nell'ambito di una analisi volta a realizzare una valutazione attualizzata e in concreto anche sulla base delle allegazioni difensive, oltre che delle emergenze di indagine, "la presunzione di pericolosità sociale può, dunque, essere superata non 7 solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, ma anche quando dagli elementi a disposizione del giudice, prodotti o evidenziati dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, emerga una situazione che dimostri in modo obiettivo e concreto, comprovata da circostanze di elevato spessore, l'effettivo allontanamento dell'indagato/imputato dal gruppo criminale, così che, pur in mancanza di una rescissione - formale o per facta concludentia - del vincolo associativo, si possa affermare che - come previsto dalla stessa disposizione - non sussistano esigenze cautelari", sicché "è ovvio che, proprio tenuto conto della specifica struttura e delle connotazioni criminologiche di tale figura criminosa, nonché delle logiche strincienti di accesso e di appartenenza alla consorteria, siffatta presunzione potrà ritenersi superata soltanto qualora gli elementi emergenti dagli atti processuali o dedotti dalla parte, consentano di ritenere serio, effettivo ed irreversibile l'allontanamento dal gruppo così da poter affermare - pur in mancanza di una rescissione del pactum sceleris - la radicale mancanza nell'attualità di esigenze cautelari". (Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019, Bonforte, Rv. 275681-01). Nel caso in esame emerge una lettura significativa, approfondita e coerente, sulla base di una considerazione logica degli elementi acquisiti quanto alla attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha logicamente e persuasivamente argomentato sul punto e con tale motivazione il ricorrente non si confronta, in assenza di qualsiasi violazione di legge, non essendo stato dimostrata, né allegata in modo obiettivo e concreto la ricorrenza di una situazione indic:ativa dell'assenza di esigenze cautelari (ad esempio un'attività di collaborazione o di trasferimento in altra zona territoriale) (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889-01). La necessità di una prova rigorosa, in tal senso richiesta, evidenzia la portata e rilevanza della disposizione introdotta dal legislatore con la previsione della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. E, difatti, si è evidenziato come, a prescindere dal tempo trascorso, non è emersa la prova dell'allontanamento definitivo dell'indagato dal soldalizio mafioso indagato, né è stata riscontrata un'effettiva disarticolazione dello stesso. Il Tribunale del riesame ha motivato quanto alla robustezza della partecipazione associativa del ricorrente al sodalizio, nonostante la detenzione subita, valutando la vitalità criminale dell'indagato, nel contesto mafioso di riferimento, anche considerati i plurimi e rilevanti precedenti penali allo stesso riferibili, tutti elementi ricostruttivi di una personalità proclive al delinquere ed insensibile anche alle esperienze giudiziarie pregresse. 8 4. La motivazione offerta dal Tribunale del riesame, come evidenziato, si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi, coerente con le emergenze indiziarie, fornendo una valutazione non censurabile, allo stato degli atti, degli elementi che compongono il quadro della cautela richiesta. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 Novembre 2022.