Ordinanza cautelare 24 giugno 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00352/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2025, proposto dalla società Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Morra e Niccolò Terracini, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
contro
- il Ministero della Cultura-Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
- il Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Ciaurro, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
nei confronti
- l’A.r.p.a. Puglia, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della determina n. 1085 del 27 marzo 2025, adottata dal Comune di Martina Franca, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela del provvedimento formatosi con silenzio-assenso avente ad oggetto l’autorizzazione ex artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una Stazione Radio Base (di seguito, SRB), in via Mercadante n. 20, codice impianto TA74015_007_04 Martina Franca centro storico;
- del provvedimento prot. n. 8031 del 3 febbraio 2025, adottato dal Comune di Martina Franca, avente ad oggetto l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento in autotutela dell’autorizzazione formatasi per silenzio-assenso sopra meglio individuata;
- nonché, dell’art. 60 del regolamento edilizio comunale approvato con D.C.C. n. 93 del 29.11.2023, rubricato “Impianti per tele radiocomunicazioni e reti in fibra ottica”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura-Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo e del Comune di Martina Franca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2026 il dott. OM BO e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso n. 636 del 2025 di cui all’epigrafe, notificato il 23.05.2025 e depositato l’11.06.2025, la parte ricorrente ha domandato “ l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, ▪ della determina n. 1085 del 27 marzo 2025, adottata dal Comune di Martina Franca, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela del provvedimento formatosi con silenzio-assenso avente ad oggetto l’autorizzazione ex artt. 44 e 49 del d.lgs. 259/2003 per l’installazione di una Stazione Radio Base (di seguito, SRB), in via Mercadante n. 20, codice impianto TA74015_007_04 TI CA CENTRO STORICO (doc. 1); ▪ del provvedimento prot. n. 8031 del 3 febbraio 2025, adottato dal Comune di Martina Franca, avente ad oggetto l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento in autotutela dell’autorizzazione formatasi per silenzio-assenso sopra meglio individuata (doc. 2) nonché, in parte qua, ▪ dell’art. 60 del regolamento edilizio comunale approvato con D.C.C. n. 93 del 29.11.2023, rubricato “Impianti per tele radiocomunicazioni e reti in fibra ottica” (doc. 3) ”.
1.1. Con il predetto atto introduttivo, la parte ricorrente ha proposto due doglianze: con la prima censura, quest’ultima si duole della violazione dell’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990 stante l’insussistenza – nella specie – dei relativi presupposti, come delineati dal legislatore della legge generale sul procedimento amministrativo e posta altresì la violazione del c.d. principio del contrarius actus, essendosi formato il provvedimento tacito a seguito dell’indizione della conferenza di servizi; con la seconda censura, invece, la parte ricorrente si duole del fatto che l’art. 60 del regolamento comunale (approvato con delibera C.C. n. 134 del 18.12.2019) violerebbe gli artt. 4 e 8, della legge n. 36/2001.
2. In data 19.06.2025, si è costituita – con atto di mero stile – l’Amministrazione statale resistente.
3. In data 20.06.2025, si è costituito l’ente locale resistente che ha insistito per il rigetto del ricorso ritenendo pienamente sussistenti i presupposti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio in autotutela.
4. All’esito dell’udienza camerale del 23.06.2025, il Collegio – con l’ordinanza n. 268 del 24.06.2025 – ha accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, del c.p.a. e ha fissato l’udienza pubblica del 23.02.2026.
5. In vista dell’udienza pubblica del 23.02.2026, le parti hanno depositato ulteriori documenti e le memorie ex art. 73 del codice del processo amministrativo.
6. All’udienza pubblica del 23.02.2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso va accolto, stante la fondatezza della prima doglianza proposta, per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
8. Anzitutto, con la prima censura la parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990 stante l’insussistenza – nella specie – dei relativi presupposti, come delineati dal legislatore della legge generale sul procedimento amministrativo e posta altresì la violazione del c.d. principio del contrarius actus, essendosi formato il provvedimento tacito a seguito dell’indizione della conferenza di servizi.
8.1. La censura è fondata.
8.2. Com’è noto, l’art. 21- nonies , comma 1, della legge n. 241 del 1990 ratione temporis vigente, per quanto qui rileva, prevede che “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”.
8.3. Orbene, come emerge dalla mera lettura del dettato normativo, per poter procedere all’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo, anche se formatosi tacitamente mediante silenzio assenso, oltre al presupposto dell’illegittimità dell’atto, è necessario che sussista anche un interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità violata, tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari. I principi generali che regolano la materia dell’annullamento in autotutela di un atto amministrativo devono essere applicati, in linea di principio, anche nell’ipotesi in cui oggetto di annullamento sia un titolo abilitativo. Di conseguenza, è necessario che l’atto di autotutela rechi una motivazione specifica in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, non potendosi ritenere sussistente in via generale un interesse pubblico in re ipsa al ritiro del predetto titolo (T.A.R. Palermo Sicilia sez. III, 19/03/2024, (ud. 16/01/2024- dep. 19/03/2024) – sentenza n. 1013; T.A.R. Napoli, sez. VIII, 05/09/2023, sentenza n. 4975; TAR Napoli., sez. VIII, 13 gennaio 2023 sentenza n. 316; id.,3 febbraio 2020 sentenza n. 486; Cons. St., sez. VI, 18 marzo 2022, sentenza n. 1976).
8.4. In sostanza, “una volta formatosi il silenzio-assenso, l’Amministrazione può provvedere sulla domanda solo previo annullamento, in autotutela, del provvedimento di assenso in precedenza perfezionatosi, nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti, per l’appunto, per agire in autotutela e, in particolare, a condizione che sussista un interesse pubblico attuale e concreto, diverso dal mero ripristino della legalità” (cfr. ex multis , T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 15/05/2025, (ud. 07/05/2025, dep. 15/05/2025), sentenza n. 740). Laddove, l’Amministrazione decida di agire in autotutela, la giurisprudenza amministrativa precisa ancora che “l’atto di annullamento, (…) ampiamente discrezionale, deve contenere una espressa motivazione dalla quale risultino le ragioni di interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto, in bilanciamento con la posizione di affidamento dei destinatari dell’atto medesimo e con tutti gli altri interessi emersi nel corso dell’istruttoria” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. VII, 15/02/2024, (ud. 15/12/2023, dep. 15/02/2024), sentenza n.1536).
8.5. Ebbene, nella specie, il provvedimento in autotutela impugnato deve ritenersi illegittimo posto che, anzitutto, dall’esame della documentazione in atti, a differenza di quanto indicato nella relativa motivazione, emerge che l’installazione dell’impianto di che trattasi è prevista sul terrazzo del civico n. 20 di Via S. Mercadante in Martina Franca ove non risulta l’apposizione di alcun vincolo di bene di eccezionale valore storico e artistico (cfr. doc. 13 e 14 della parte ricorrente: Decreto del Segretario Regionale del M.I.C. per la Puglia n. 318 del 17.11.2022 con relativo allegato). Più precisamente, dalla disamina dell’allegato al predetto Decreto (recante i luoghi sottoposti a vincolo) emerge come l’area vincolata sia il “bene culturale” denominato “Complesso La Lama” e come tale area sia compresa nelle seguenti “indicazioni toponomastiche ”: “Via Mercadante n. 129-135 - Via Arco Mastrovito angolo Via La Lama” – cfr. doc. 14, pag. 49 –. Dunque, l’area dell’intervento in questione, sita invece al civico n. 20 della medesima Via S. Mercadante, non risulta oggetto del predetto vincolo.
8.6. Peraltro, come emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, nella specie, difetta in toto una espressa motivazione dalla quale risultino le ragioni di interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto, bilanciate con la posizione di affidamento dei destinatari dell’atto medesimo (nella specie, particolarmente qualificato vista anche la pronuncia di questo T.a.r. n. 139/2025 che ha accertato la formazione del silenzio-assenso con riguardo all’autorizzazione anelata e visto che il provvedimento in autotutela è intervenuto a ridosso della scadenza dei 12 mesi di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990 ratione temporis vigente) e con tutti gli altri interessi emersi nel corso dell’istruttoria.
8.7. Nessuno rilievo – nel caso in esame – può poi avere la dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2004 in quanto trattasi di una sopravvenienza (essendo solo stato avviato il relativo procedimento) che ha valenza costitutiva e non dichiarativa. Ne consegue che, con riguardo al momento della formazione del silenzio-assenso (come peraltro accertato dalla sentenza n. 139/2025 di questo Tribunale), tale bene non poteva essere considerato un bene tutelato dal d.lgs. n. 42 del 2004. Invero, dalla disamina della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e del giudice amministrativo, emerge “ il diverso regime esistente tra il patrimonio culturale di proprietà pubblica e quello di proprietà privata, in virtù del quale soltanto la tutela di questi ultimi, a differenza dei primi, è condizionata alla dichiarazione della loro appartenenza al patrimonio culturale rilasciata dalle competenti autorità, che ne attesti il valore storico e archeologico, ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, art. 13 (vedi Cass., Sez. 5, 5/10/2016, n. 19878) ” (cfr. T.A.R. Sardegna sez. I - Cagliari, 29/05/2024, sentenza n. 414). In altre parole, per il solo “ patrimonio culturale di proprietà pubblica è previsto un sistema di tutela che può definirsi reale in quanto vige una presunzione di interesse storico ed artistico ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, art. 12, comma 1 ” (Cass. Civ., Sez. II, ord. 17 ottobre 2023, n. 28792; T.A.R. Sardegna sez. I - Cagliari, 29/05/2024, sentenza n. 414).
8.8. Di qui l’irrilevanza – sul piano della motivazione del provvedimento di annullamento d’ufficio qui impugnato – dell’avvenuto inoltro della comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale ex art. 10, c. 3, lett. a) e art. 13 del d.lgs. n. 42/2004 del complesso “La Lama” in quanto – come detto – il provvedimento dichiarativo di interesse culturale insistente su beni di proprietà privata (non ancora adottato), a differenza di quello concernente il patrimonio dello Stato, ha natura costitutiva e non meramente dichiarativa e, pertanto, non ha effetti retroattivi (cfr. ex multis , T.A.R. Sardegna sez. I - Cagliari, 29/05/2024, sentenza n. 414).
8.9. Infine, il provvedimento impugnato risulta viziato anche sotto il profilo della violazione del principio del c.d. contrarius actus .
8.10. Invero, in base al predetto principio , “se un provvedimento è stato emanato da una Conferenza di servizi, il suo annullamento deve essere emanato dalla stessa Conferenza di servizi, previa convocazione di tutte le Amministrazioni, che sono state invitate e che hanno partecipato e sono intervenute nel precedente procedimento” (cfr. T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 31/05/2022, (ud. 25/05/2022, dep. 31/05/2022), sentenza n. 423; TAR Umbria, sentenza n. 106 del 14.2.2018, TAR L'Aquila, sentenza n. 388 del 14.5.2015 e TAR Napoli Sez. VII, sentenza n. 2518 del 15.5.2013).
8.11. Ebbene, nella specie, pur essendo stata indetta nel 2024 la Conferenza di servizi che ha portato alla formazione del provvedimento tacito di assenso poi annullato con il provvedimento impugnato, quest’ultimo – in violazione del predetto principio – è stato adottato dall’ente locale resistente, senza indire nuovamente la relativa Conferenza di servizi.
8.12. Di qui la sussistenza anche del predetto vizio.
9. Il ricorso va dunque accolto stante la piena fondatezza della prima doglianza.
10. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla disamina della seconda doglianza che dunque può essere assorbita, essendo pienamente satisfattivo l’accoglimento della prima doglianza e non risultando lesa l’effettività della tutela dell’interesse legittimo e della funzione pubblica in quanto non risulta più esercitabile il potere di annullamento d’ufficio in autotutela, essendo oramai decorso il termine perentorio di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990 ratione temporis vigente.
11. Le spese di lite possono essere compensate stante la peculiarità del giudizio e la parziale novità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese di lite compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
NO LO IT, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
OM BO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM BO | NO LO IT |
IL SEGRETARIO