Art. 1.
L'importo minimo della pensione annua, previsto dalla tabella allegata alla legge 16 agosto 1962, n. 1417 , per le iscritte all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche, e' elevato da lire 72.000 a lire 130.000 annue.
Per ogni anno di contribuzione superiore a dieci, l'importo annuo della pensione e' maggiorato di lire 5.200.
Il limite massimo di pensione, con quaranta anni e oltre di contribuzione, e' fissato in lire 286.000.
La pensione viene erogata in tredici rate, di cui una da Corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie e non comprensiva della maggiorazione prevista dall' articolo 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 .
L'importo minimo della pensione annua, previsto dalla tabella allegata alla legge 16 agosto 1962, n. 1417 , per le iscritte all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche, e' elevato da lire 72.000 a lire 130.000 annue.
Per ogni anno di contribuzione superiore a dieci, l'importo annuo della pensione e' maggiorato di lire 5.200.
Il limite massimo di pensione, con quaranta anni e oltre di contribuzione, e' fissato in lire 286.000.
La pensione viene erogata in tredici rate, di cui una da Corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie e non comprensiva della maggiorazione prevista dall' articolo 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 .