Art. 14.
Le assunzioni contrattuali di operai giornalieri di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , devono essere contenute entro i limiti numerici e di spesa all'uopo da stabilire entro il 30 giugno, per il successivo esercizio e per ciascuna Amministrazione, dall'Amministrazione medesima di concerto con quella del tesoro.
I provvedimenti relativi dovranno giustificare le esigenze di servizio per le quali le assunzioni medesime si rendano necessarie.
Le assunzioni contrattuali di operai giornalieri di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , devono essere contenute entro i limiti numerici e di spesa all'uopo da stabilire entro il 30 giugno, per il successivo esercizio e per ciascuna Amministrazione, dall'Amministrazione medesima di concerto con quella del tesoro.
I provvedimenti relativi dovranno giustificare le esigenze di servizio per le quali le assunzioni medesime si rendano necessarie.