Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 febbraio 1997 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 febbraio 1997 |
Commentario • 1
- 1. Processo equo e costituzione del tribunale: per legge si intende qualsiasi norma di diritto internoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 giugno 2023 · 0.97467625
Art. 6 CEDU Con la sentenza Pandjikidzé e altri c. Georgia, la Corte Edu ha affermato che, in tema di diritto a un processo equo ed in particolare ad un tribunale costituito per legge (art. 6 CEDU), con la parola «legge» deve intendersi non soltanto la legislazione relativa alla individuazione e alla competenza degli organi giudiziari ma anche da ogni altra disposizione del diritto interno la cui inosservanza rende irregolare la partecipazione di uno o più giudici all'esame della causa. SEZIONE DUE CASO PANDJIKIDZE E ALTRI c. GEORGIA (Richiesta n. 30323/02) STRASBURGO 27 ottobre 2009 Questa sentenza è diventata definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire …
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Giurisprudenza • 27
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/11/2017, n. 28503Provvedimento: 285 03/ 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC. CONTRO DECISIONI DI RENATO RORDORF - Primo Presidente f.f. - GIUDICI SPECIALI CARLO PICCININNI - Presidente di Sezione - Ud. 07/11/2017 - - Presidente di Sezione - PU GIOVANNI AMOROSO R. G.N. 19976/2015 hon 28503 GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere - Rep. - Consigliere - PIETRO CAMPANILE C. I. DOMENICO CHINDEMI - Consigliere - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Rel. Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - - Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19976-2015 proposto da: EN AL, …Leggi di più...
- formazione di giudicato interno sulla questione di giurisdizione·
- fattispecie·
- presupposti·
- cosa giudicata civile·
- giudicato sulla giurisdizione
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644 , recante disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- Allegato della Legge 18 febbraio 1997, n. 24ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20
DICEMBRE 1996, N.
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "suddette amministrazioni centrali dello Stato" sono inserite le seguenti: "prestata da istituti di credito o primarie compagnie di assicurazione o intermediari finanziari con oneri a totale carico dei detti beneficiari".
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Snellimento dei procedimenti). - 1. Con regolamenti adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Governo disciplina le procedure ed i termini dell'utilizzazione delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi comunitari da parte delle amministrazioni interessate, nonche' della riprogrammazione degli interventi non realizzati dalle stesse nei termini prestabiliti.
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 1 sono trasmessi contemporaneamente alle Commissioni parlamentari, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed al Consiglio di Stato, che esprimono il rispettivo parere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento e' adottato anche in assenza del suddetto parere".
Al titolo del decreto-legge, le parole: "in scadenza al 31 dicembre 1996" sono soppresse.