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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7941/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7941/2022 r.g. promossa da:
- nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Paolo ALVISI (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio dello stesso in Bologna, via Savenella n. 17 ATTORE contro
- nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e nato a [...] il [...] (c.f. C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele GIUFFREDI (c.f. C.F._4
), presso lo studio del quale in Bologna, via Canonica n. 4, sono elettivamente C.F._5 domiciliati
- già (c.f. Controparte_3 Controparte_4 ; p.iva , quale impresa designata per la gestione del Fondo delle vittime P.IVA_1 P.IVA_2 della strada per la Regione Emilia-MA, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria FALAVIGNA (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_6 domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Cesare Battisti n. 33 CONVENUTI con la chiamata in causa di
- già (c.f. Controparte_3 Controparte_4 ; p.iva ), quale compagnia assicuratrice del motoveicolo UC di proprietà P.IVA_1 P.IVA_2 di e condotto da con sede legale in Bologna, via Controparte_1 Controparte_2 Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dell'Avv. Carlo CASALI (c.f. ed C.F._7 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, viale Aldini n. 28 TERZA CHIAMATA
*** *** ***
OGGETTO: sinistro stradale fra due motoveicoli con danni alle cose e alle persone.
CONCLUSIONI
L'attore ha precisato le conclusioni all'udienza del 26 giugno 2025, ove ha Parte_1 pagina 1 di 19 richiamato la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. depositata in data 16 ottobre 2023:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
A) In via principale nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità del nella causazione del sinistro Controparte_2 occorso al Sig. e per l'effetto condannare il medesimo in solido con il proprietario del Parte_1 motoveicolo e con l' quale assicuratrice terza chiamata in Controparte_1 Controparte_5 causa, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, incluso il danno morale, patiti e patiendi dal Sig. come sopra quantificati o nella maggior o minor somma che Parte_1 venisse accertata all'esito dell'istruttoria.
B) in via subordinata, in deprecata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare come comunque prevalente la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro e conseguentemente determinare in pari grado Controparte_2
l'ammontare dei danni subiti dal e condannare in solido con il Pt_1 Controparte_2 proprietario e con l' quale assicuratrice, al risarcimento di Controparte_1 Controparte_5 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, incluso il danno morale, patiti e patiendi dal Sig.
come sopra quantificati o nella maggior o minor somma che venisse accertata Parte_1 all'esito dell'istruttoria.
C) In via istruttoria:
Ammettersi CTU cinematica sottoponendo al consulente nominato il seguente quesito “Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti eventualmente nominati, previa ispezione sul luogo del sinistro, quale sia stata la condotta dei conducenti dei motoveicoli A e B e quale sia stata la dinamica del sinistro e riferisca ogni elemento utile ad accertare la/e responsabilità delle persone coinvolte, provvedendo a ricostruire le posizioni dei veicoli coinvolti nel sinistro su apposita redigenda planimetria, corredata di fotografie del luogo del sinistro” e dica ed accerti il CTU i danni occorsi alla moto del sig. . Pt_1
Ammettersi CTU medico legale per l'accertamento e la determinazione dei danni subiti dall'attore anche in ordine alla perdita di capacità lavorativa generica.
Si chiede altresì interrogatorio formale del convenuto e prova per testi. Si indica Controparte_2
a teste il perito residente a [...]. Testimone_1
Con riserva di indicare altri testi e dedurre i capitoli di prova, anche a prova contraria, nei limiti stabiliti da legge, anche a seguito del contegno difensivo delle controparti. nei termini dell'art. 183
pagina 2 di 19 sesto comma cpc.
D) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite».
I convenuti e hanno precisato le conclusioni Controparte_1 Controparte_2 all'udienza del 26 giugno 2025, ove hanno richiamato la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. depositata in data 12 ottobre 2023:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni diversa eccezione e domanda rigettata
Nel merito in via principale rigettare tutte le domande svolte da parte attrice in quanto prive di fondamento in fatto e diritto, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, dichiarando che il sinistro
è ascrivibile ad esclusiva responsabilità del rigettare altresì per gli stessi motivi la domanda Pt_1 di accertamento della prevalente responsabilità del Sig. nella causazione del Controparte_2 sinistro, in quanto contrastante con le emergenze documentali in atti;
In via subordinata a solo scopo tuzioristico e nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, rideterminare la misura del risarcimento danno dovuto, alla luce delle minori lesioni sofferte dal Sig. e dei non rilevanti danni alle moto;
in Controparte_2 tal caso condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_6 manlevare e tenere indenne i convenuti per ogni risarcimento che sarà accertato e liquidato in favore dell'attore; con rinuncia alla domanda di manleva nei confronti di , in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro-tempore, quale Gestore del Fondo Vittime della Strada;
In via istruttoria […] si chiede fin d'ora ammettersi la prova testimoniale nella persona del Sig.
residente in [...], in merito alle dichiarazioni Testimone_2 rese ai Carabinieri nell'immediatezza del fatto […].
In ogni caso vinte le spese».
La convenuta quale impresa designata per la gestione del Controparte_3
Fondo delle vittime della strada per la Regione Emilia-MA, non avendo partecipato, fra le altre, all'udienza del 26 giugno 2025, non ha precisato le proprie conclusioni. Le sole conclusioni dalla medesima rassegnate sono contenute nell'unico atto dalla stessa depositato, ovvero la comparsa di costituzione e risposta del 10 ottobre 2022:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le motivazioni dedotte nel presente atto, ogni contraria eccezione, difesa e domanda respinta:
1) In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del F.G.V.S. e, per esso, di quale Impresa Designata, disponendo l'estromissione di quale CP_4 CP_4
pagina 3 di 19 F.G.V.S. dal presente giudizio, con condanna dell'attore alle spese di lite, respingendo comunque ogni domanda attorea e ogni domanda da chiunque proposta nei confronti della comparente
Impresa Designata.
2) In via principale, respingere la domanda di parte attrice, e comunque ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti della comparente Impresa Designata, in quanto infondata e non provata;
3) In via subordinata, ridurre la domanda attorea, tenuto conto di quelle che saranno le effettive risultanze istruttorie, nei limiti di cui alla previsione dell'art. 283 e ss CDA e defalcando eventuali importi ottenuti/ricevendi per lo stesso evento dal signor a titolo di polizza infortuni- Parte_1
Kasco e/o indennità da Assicuratore Privato/Sociale; in ogni caso con contenimento dell'esposizione dell'Impresa Designata entro il limite del massimale di legge previsto alla data di verificazione del sinistro.
4) Accertare e dichiarare, anche d'ufficio, la temerarietà ex art. 96 c.p.c. della domanda proposta dall'odierno attore, condannando lo stesso attore ad un importo, a tale titolo, non Parte_1 inferiore a quella a cui l'attore verrà condannato a seguito del rigetto dell'azionata pretesa.
Con vittoria di spese, compenso professionale di avvocato, oltre spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
[…]».
La terza chiamata quale compagnia assicuratrice del Controparte_3 motoveicolo di proprietà di e condotto da ha precisato Controparte_1 Controparte_2 le conclusioni all'udienza del 26 giugno 2025, ove ha richiamato la propria comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 marzo 2023:
«In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità dell'odierno giudizio per il mancato avvio della procedura di negoziazione assistita;
In via principale, nel merito, accertata la esclusiva responsabilità di nella causazione Parte_1 del sinistro, respingere ogni domanda attorea nei confronti di e Controparte_2 CP_1
siccome infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente ogni domanda di manleva nei
[...] confronti di Controparte_4
In via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare la prevalente responsabilità di nella causazione del sinistro e per l'effetto ridurre il Parte_1 risarcimento dovuto da nei limiti di quanto effettivamente dovuto e provato Controparte_6 dall'attore e di quanto risulterà di giustizia, con esclusione dei danni dei quali risulti responsabile o
pagina 4 di 19 corresponsabile lo stesso attore, detratto in ogni caso quanto risulterà percepito e/o percipiendo dal sig. per il medesimo evento per cui è causa, a titolo di risarcimento e/o indennizzo su polizza Pt_1 infortuni – Kasco e/o di indennità da altro assicuratore e/o ente privato e/o sociale.
[…]
Si chiede, sin da ora, che venga ordinato all'attore, ex art. 210 c.p.c., di esibire la documentazione relativa a quanto percepito e/o percipiendo per il medesimo evento per cui è causa, a titolo di risarcimento e/o indennizzo su polizza infortuni – Kasco e/o di indennità da altro assicuratore e/o ente privato e/o sociale.
Con vittoria di spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA o, in subordine, con compensazione delle stesse».
*** *** ***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.– Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e nonché (oggi Controparte_2 Controparte_4 [...]
quale impresa designata per la gestione del Fondo delle vittime della strada Controparte_3 per la Regione Emilia-MA, con lo scopo di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in occasione dell'incidente stradale di cui si sta per dire.
L'attore ha allegato che in data 7 agosto 2020, alle ore 17.50, mentre percorreva via A. Costa in località Molinella (BO) a bordo del proprio motociclo Yamaha targato ET12776, precisamente in prossimità dell'incrocio con via G. Mameli, è stato affiancato dal motociclo UC targato DL32186, di proprietà di e nell'occasione condotto da il quale, Controparte_1 Controparte_2 dopo aver sorpassato, ha cambiato repentinamente traiettoria per svoltare a destra (in via G. Mameli, per l'appunto), andando a collidere con la propria Yamaha.
Dallo scontro (e dalla conseguente caduta dei motociclisti) sono derivati danni alle due moto e ai due conducenti, i quali, dopo l'intervento dei sanitari del 118, sono stati condotti in ospedale. ha altresì specificato che il motoveicolo condotto da non Parte_1 Controparte_2 era dotato, all'epoca del sinistro, di idonea copertura assicurativa, giacché la polizza facente capo a
(oggi era scaduta il Controparte_4 Controparte_3 precedente 29 luglio 2020, e che, per tale ragione, si è ritrovato costretto a citare in giudizio la compagnia designata per la gestione del Fondo delle vittime della strada per la Regione Emilia-
MA (che, nella specie, è però sempre la società ). CP_3
pagina 5 di 19 Ad opinione dell'attore, la dinamica del sinistro – diversamente da quanto accertato dai Carabinieri intervenuti dopo l'incidente – deve essere ricostruita in conformità alle valutazioni svolte dal proprio
CTP, p.a. (cfr. la perizia allegata all'atto di citazione sub doc. 3), secondo il quale Testimone_1 la responsabilità dell'accaduto sarebbe interamente da attribuire a avendo Controparte_2 quest'ultimo, in buona sostanza, “tagliato la strada” all'attore dopo averlo sorpassato in prossimità dell'intersezione (sul punto si tornerà più dettagliatamente nel prosieguo).
Allegata all'atto di citazione (sub doc. 7) v'è anche una perizia medica di parte a firma del Dott. specialista in ortopedia e traumatologia, il quale ha accertato le Persona_1 seguenti voci di danno: a) invalidità permanente di al 25%; b) 38 giorni di invalidità Parte_1 temporanea totale;
c) 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; d) 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; d) 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; e) danno alla capacità lavorativa generica nella misura del 25% secondo la tabella ANIA o del 30%, assumendo come parametro la tabella INAIL.
L'attore ha allegato, infine, di aver subìto un danno patrimoniale così composto: a) euro 2.217,00 per spese mediche e di cura (cfr. il doc. 10 allegato alla citazione); b) euro 3.634,77, oltre ad IVA, ed euro 200,01 rispettivamente per la riparazione della propria Yamaha e per il trasporto della stessa post- incidente (cfr. il preventivo allegato alla citazione sub doc. 10).
2.– Con comparsa di risposta depositata il 13 ottobre 2022, si sono costituiti in giudizio e CP_1
Controparte_2
Essi, in via preliminare, hanno chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice ( CP_3 cioè, come già anticipato), precisando come la copertura di polizza, al momento del sinistro de quo, fosse comunque operante nonostante lo spirare del termine contrattuale (29 luglio 2020), e ciò in ragione di quanto previsto dall'art. 1901, comma 2 c.c., che stabilisce un termine di tolleranza di 15 giorni. Hanno quindi evidenziato la necessità, a pena di improcedibilità della domanda, di attivare, da parte dell'attore, il procedimento di negoziazione assistita nei confronti di quale compagnia CP_3 assicuratrice del loro veicolo.
I anno poi nel merito integralmente contestato la dinamica dell'incidente per come CP_2 ricostruita dal CTP dell'attore, evidenziando come la stessa fosse in contrasto con quella risultante dalla relazione redatta dai Carabinieri intervenuti (allegata alla comparsa di risposta dei CP_2 sub doc. 1), secondo i quali il avrebbe tamponato il motoveicolo UC, eccedendo nella Pt_1 velocità di marcia e non apprestando la normale cautela dovuta da ogni conducente che si avvicini a pagina 6 di 19 una intersezione (anche a questo riguardo si tornerà più diffusamente nel prosieguo).
I convenuti nella propria comparsa di costituzione, hanno anche prodotto (sub doc. CP_2
2) la sentenza del Tribunale di Bologna emessa nel giudizio N. 14874/2020 R.G., che ha dichiarato inammissibile la querela di falso relativa al verbale dei rilievi dei Carabinieri presentata dall'attore.
Sempre in comparsa di costituzione e risposta, infine, i anno allegato di essere stati CP_2 integralmente risarciti dalla compagnia dell'attore ( sia per le lesioni riportate dal CP_7 conducente, sia per i danni materiali al motoveicolo, e hanno correlativamente sottolineato come nessun risarcimento sia stato riconosciuto dalla medesima al CP_7 Pt_1
3.– Con comparsa di risposta depositata in data 10 ottobre 2022, si è costituita in giudizio anche in veste di impresa designata per la gestione del Fondo delle vittime della strada per la CP_3
Regione Emilia-MA.
In via preliminare, la predetta compagnia ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, domandando conseguentemente l'estromissione del giudizio, e ciò in quanto il sinistro de quo si è verificato entro i 15 giorni del c.d. periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901, comma 2, c.c. e dall'art. 170-bis c. ass. Ha poi nel merito contestato quanto dedotto dall'attore in ordine alla dinamica dell'incidente e in ordine al quantum dei danni reclamati, rassegnando le conclusioni più sopra riportate.
4.– Con comparsa di risposta depositata l'8 marzo 2023, si è costituita in giudizio questa CP_3 volta in veste di società assicuratrice del veicolo UC di proprietà di e Controparte_1 condotto da da quest'ultimi chiamata in causa a scopo di manleva. Controparte_2
In via preliminare, la compagnia ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato avvio della negoziazione assistita nei propri confronti ad opera dell'attore. Ha poi contestato nel merito quanto dedotto da quest'ultimo in ordine alla dinamica dell'incidente e in ordine al quantum dei danni reclamati, invocando l'irrilevanza ai fini di prova delle due perizie di parte attrice (quella sulla dinamica dell'incidente e quella medica), ribadendo l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, come accertato dai Carabinieri intervenuti.
5.– All'udienza del 9 marzo 2023, questa Giudice ha assegnato termine a parte attrice per comunicare a – in veste di compagnia assicuratrice del motoveicolo – l'invito di CP_3 CP_8 prender parte alla procedura di negoziazione assistita, prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le cause aventi ad oggetto il risarcimento danni da circolazione di veicoli.
pagina 7 di 19 All'udienza del 22 giugno 2023, fra l'altro, venivano concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 27 marzo 2024, è stata disposta CTU medico-legale per accertare i danni alla salute subìti dall'attore, ed è stato all'uopo nominato il Dott. In occasione di tale udienza Persona_2 sono state anche assunte le prove orali:
a) il convenuto interrogato sui capitoli di parte attrice ammessi dalla Controparte_2
Giudice, ha specificato di non aver “tagliato la strada” al veicolo condotto dal avendolo Pt_1 sorpassato almeno 200 metri prima dell'intersezione ove egli avrebbe dovuto svoltare a destra, in via
Mameli;
b) l'attore, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di non ricordare nulla dell'accaduto;
c) il testimone ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui rileva, di Testimone_2 aver visto l'impatto fra le due moto in maniera chiara (avendo la visuale libera ed essendo con lo sguardo rivolto verso l'intersezione fra via Costa e via Mameli, ove lo scontro si è verificato) e di non aver visto la svolta della (che però «stava girando verso destra»), in quanto la medesima è stata CP_8 colpita dalla Yamaha, che a sua volta è passata «davanti alla dopo l'urto». CP_8
All'udienza del 26 giugno 2025 le parti – ad esclusione di in veste di impresa designata CP_3 per la gestione del Fondo delle vittime della strada per la Regione Emilia-MA – hanno precisato le proprie conclusioni come sopra riportate e la causa è stata trattenuta in decisione.
6.– La pretesa risarcitoria di parte attrice risulta parzialmente fondata e, nei limiti di quanto di seguito precisato, merita di essere accolta.
Il caso di specie, in particolare, va deciso mediante l'applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c., in base al quale, com'è noto, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno.
A tale regola di giudizio sussidiaria deve necessariamente farsi ricorso, in primo luogo, per via dell'assenza di testimoni oculari che possano riferire in ordine alla completa dinamica del sinistro: come già accennato, infatti, il teste si è limitato a riferire in giudizio di aver visto lo Tes_2 scontro in corrispondenza dell'intersezione fra via Costa e via Mameli: di più, in effetti, non avrebbe potuto riferire, tenuto conto della visuale limitata che egli aveva in ragione della sua posizione nella via laterale. Nulla, in sostanza, , avrebbe potuto testimoniare sul sorpasso effettuato dalla Tes_2
e precisamente sul punto esatto della manovra, né in merito alla veridicità o meno del “taglio CP_8 della strada” lamentato dall'attore. pagina 8 di 19 A tale mancanza, peraltro, non avrebbe potuto rimediare nemmeno la CTU cinematica richiesta dalle parti, posto che anch'essa, in mancanza di adeguato supporto testimoniale, non avrebbe potuto individuare con esattezza il punto in cui fu effettuata la manovra di sorpasso da parte del ciò costituendo l'antecedente logico di ogni speculazione in ordine alla ripartizione di CP_2 responsabilità nella causazione del sinistro.
Alla regola di giudizio ex art. 2054, comma 2, c.c., deve farsi ricorso, in secondo luogo, in ragione della siderale contrapposizione fra le due versioni sulla dinamica del sinistro offerte dalle difese delle parti costituite, entrambe lacunose, in quanto, a ben vedere, non offrono elementi sufficienti per escludere la corresponsabilità dei due conducenti coinvolti (e, dunque, elementi sufficienti per vincere la presunzione iuris tantum).
In particolare, secondo l'opinione della difesa di parte attrice, basata sulla perizia redatta dal CTP
e allegata all'atto di citazione sub doc. 3: Testimone_1
a) dall'analisi dei danni subìti dai due motoveicoli coinvolti condotta dal predetto perito di parte è emerso che la Yamaha condotta da non ha riportato danni nella zona «più anteriore» (ruota, Pt_1 parafango in materiale termoplastico, e forcelle), mentre ha riportato danni al proiettore anteriore e al serbatoio, nella parte alta sinistra di esso;
b) non sono stati rilevati dal CTP altri danni riconducibili alla collisione (quindi in disparte quelli sul lato destro dovuti alla caduta successiva all'impatto);
c) la ad opinione del CTP: CP_8
- non ha riportato alcun danno da collisione nella parte posteriore;
- sul lato destro ha riportato solo danni da caduta (ivi compreso l'indicatore di direzione posteriore, fuori sagoma);
- sempre sul lato destro ha riportato un danno non riconducibile alla caduta (bensì alla collisione), e precisamente sul «commutatore comandi manubrio lato destro oltre che alla manopola comando gas assente»;
d) il motociclo condotto dal risulta essere caduto sul lato destro, così come CP_8 CP_2 la Yamaha condotta dall'attore, la quale, dopo la caduta, si è arrestata sulla destra a circa 4 metri rispetto alla proiezione dell'asse longitudinale e direzionale della CP_8
e) tali rilevanze, ad opinione del CTP di parte attrice, non consentono di configurare un
«tamponamento», termine utilizzato dai Carabinieri intervenuti e che descrive un urto subìto da tergo rispetto a chi lo subisce: infatti, se la Yamaha avesse tamponato la nella parte posteriore, non CP_8
pagina 9 di 19 solo avrebbe avuto evidenti danni anteriori, ma non avrebbe potuto terminare la propria corsa 4 metri innanzi al motoveicolo tamponato;
f) nemmeno potrebbe sostenersi – secondo quanto affermato dal CTP – che la Testimone_1 sia stata urtata sul fianco destro mentre si apprestava a svoltare: oltre a dover riscontrare danni CP_8 alla zona anteriore dell'urtante come sopra descritto, la per effetto della forza proveniente da CP_8 tergo, sarebbe necessariamente caduta sul lato sinistro e non sul lato destro, oltre ad impedire al motoveicolo urtante l'avanzamento per oltre 4 metri. Sicché, in definitiva, in base ai punti di caduta, allo scarrocciamento rilevato ed esaminato e in base alla posizione post-urto delle moto coinvolte, non
è plausibile che il 7 agosto 2020 si sia verificato il tamponamento rilevato dai Carabinieri, inteso in senso tecnico come collisione da tergo;
g) lo scontro si verificò non prima di 4,5 metri rispetto all'intersezione tra via Costa e via Mameli, quindi non durante la fase di svolta, ma all'inizio della manovra stessa;
h) secondo il CTP, quindi, la Yamaha ha subìto un urto sulla sinistra con danni diretti sul conducente e sul serbatoio e, a seguito della collisione, il conducente è stato disarcionato dalla moto, la quale ha continuato la sua corsa nella sua direzione deviata dalla collisione sino alla caduta a terra;
i) non vi sono segni di frenata rilevati né per il veicolo dell'attore né per quello condotto da le moto hanno colliso in marcia e, pertanto, secondo CTP trova CP_2 Testimone_1 corrispondenza la traiettoria compiuta dalla Yamaha post-urto;
Il sinistro, in definitiva, secondo la ricostruzione dell'attore, è consistito in ciò: il motoveicolo condotto dal in prossimità di un rallentatore costituito da dosso artificiale con limite di CP_2 velocità ridotto a 30 km/h, ha affiancato, con intento di superarlo, il motoveicolo condotto dall'attore, che stava viaggiando correttamente sul margine destro della careggiata con medesima direzione;
giunto in prossimità dell'incrocio con via Mameli, la ha cambiato traiettoria andando a collidere con la CP_8
Yamaha, avente la medesima direzione, che stava occupando correttamente il margine destro della carreggiata. L'attore, urtato nella zona sinistra, è stato poi arpionato dalla e quindi disarcionato CP_8 dalla propria motocicletta, che ha continuato nella sua direzione lievemente deviata, per poi cadere a terra diversi metri dopo l'impatto. L'attore ha poi aggiunto che, anche volendo ipotizzare che la CP_8 avesse superato la sagoma della Yamaha durante la sua marcia, è evidente come lo stesso avesse rallentato nella parte sinistra della careggiata per poi tagliare e intersecare di fatto la direzione di marcia dell'attore;
Secondo la ricostruzione attorea, quindi, il conducente della con la propria condotta di CP_8
pagina 10 di 19 guida, ha trasgredito l'art. 154 c.d.s., a mente del quale «
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per […] per cambiare direzione o corsia, […] per voltare a destra o a sinistra […] devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. | […] 3. I conducenti devono, altresì: a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;
| […] 5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente».
Completamente diversa è la ricostruzione dei fatti effettuata nella relazione dei Carabinieri intervenuti (allegata alla comparsa di risposta dei sub doc. 1). In particolare, nella CP_2 relazione in parola si dà atto:
a) che la condotta da ha riportato i seguenti danni visibili: rottura CP_8 Controparte_2 della leva del freno anteriore di destra, rottura della manopola dell'acceleratore, rottura dello specchietto destro, abrasioni carena e pedana guidatore sul lato destro;
b) che la Yamaha condotta da (oltre che di sua proprietà) ha riportato i seguenti Parte_1 danni visibili: parte frontale danneggiata, varie rigature nella parte laterale destra, graffiatura nella manopola dell'acceleratore e nella leva del freno anteriore destro, rottura della freccia anteriore destra e varie parti di plastica staccate;
c) delle dichiarazioni rilasciate dal teste oculare ai Carabinieri Testimone_2 intervenuti: «Provenivo dalla via Mameli con direzione via A. Costa in Molinella. Mi sono parcheggiato con la mia auto, quando sono sceso ho visto il conducente del motociclo UC fermo in prossimità dell'incrocio quando, ad un certo punto, vedo un altro motociclista che tamponava il motociclo UC che lo precedeva. Entrambi i motociclisti provenivano dal centro abitato di Molinella sulla via A. Costa con direzione di marcia via Spadona-via Romagne. Ritengo che, mentre il conducente del motociclo UC era praticamente fermo all'intersezione, il conducente del motociclo
Yamaha sopraggiungeva a velocità sostenuta»;
d) delle dichiarazioni spontanee rilasciate da il giorno successivo (8 agosto Controparte_2
2020) presso gli Uffici dei Carabinieri di Molinella: «Percorrevo a bordo della mia Moto la via A.
Costa con direzione di marcia via Spadona. Nei pressi del Bar Star sulla via Andrea Costa ho sorpassato un motociclo che andava a bassa velocità, che era sulla destra, sembrava quasi si volesse fermare. Giunto nei pressi dell'intersezione con la via Mameli, avrei dovuto svoltare a destra, ma nell'effettuare la manovra di svolta venivo improvvisamente tamponato sulla mia destra dal motociclo
pagina 11 di 19 che avevo precedentemente sorpassato».
Nella relazione in esame, i Carabinieri, sulla base dei danni ai veicoli, dei rilievi sul luogo dell'incidente, nonché sulla base delle dichiarazioni di e di Testimone_2 [...] hanno concluso che la dinamica del sinistro è riconducibile ad un tamponamento della CP_2 ad opera della Yamaha. Hanno contestualmente elevato al una sanzione per CP_8 CP_2 mancata copertura assicurativa (art. 193, comma 2, c.d.s.), con contestuale sequestro del mezzo, e al una sanzione per violazione dell'art. 141, comma, 2, c.d.s., per non avere egli regolato la Pt_1 velocità in prossimità dell'intersezione.
In definitiva, come già anticipato e come risulta dalla ricostruzione delle due tesi contrapposte, nessuna delle parti costituite ha offerto sufficienti elementi che consentano di ricostruire con precisione la globale dinamica del sinistro:
- la perizia prodotta dall'attore, infatti, compie ogni sforzo per dimostrare come il sinistro non possa essere tecnicamente ricostruito in termini di “tamponamento”, dimenticando che ciò, anche laddove corrispondesse al vero, non escluderebbe ex se la corresponsabilità dell'attore, al quale la legge richiede estrema prudenza all'approssimarsi di intersezioni stradali, anche in termini di prudente previsione delle condotte che potrebbero tenere gli altri veicoli sulla carreggiata;
- la relazione dei Carabinieri in atti, dal canto suo, nulla dice in ordine al punto in cui avvenne il sorpasso (né, come già più volte ribadito, avrebbe in effetti potuto dire nulla al riguardo), sicché nemmeno i convenuti – la cui difesa è appiattita sulla relazione predetta – hanno offerto, anche solo a livello di allegazioni, elementi valorizzabili per escludere la corresponsabilità del nella CP_2 causazione del sinistro. Il compendio difensivo dei convenuti, in altri termini, è insufficiente per vincere la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. nella misura in cui pretende di escludere in radice la corresponsabilità del n virtù dell'asserito «tamponamento», senza tenere conto CP_2 che risulta incontestata la circostanza per cui la collisione avvenuta fra la via Costa e la via Mameli è stata preceduta da un sorpasso, alle cui caratteristiche e la cui localizzazione non è tuttavia possibile risalire.
Per tutte queste ragione va affermata la corresponsabilità di e di Parte_1 [...] er l'event danno de quo, in ragione del 50% ciascuno. CP_2
7.– La quantificazione del danno alla salute subìto dall'attore deve essere effettuata sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, Dott. nella propria relazione depositata il Persona_2
2 ottobre 2024, che in questa sede s'intende interamente richiamata. Tali conclusioni, infatti, sono state pagina 12 di 19 condivise anche dai CTP nominati dalle parti (Dott. per parte attrice e Persona_1
Dott. per in veste di assicuratrice del veicolo , come risulta dal Persona_3 CP_3 CP_8 verbale di operazioni peritali del 10 maggio 2024.
Il CTU, nel dettaglio, ha accertato:
a) che l'attore, nato il [...], non occupato, a seguito dell'incidente stradale del 7 agosto
2020, ha riportato un traumatismo polidistrettuale interessante, in particolare, il distretto rachideo cervico-dorsale (con fratture), l'arto superiore destro e sinistro (con fratture plurime), nonché la caviglia-piede di sinistra (con fratture);
b) un danno biologico temporaneo così suddiviso:
- inabilità temporanea totale per 20 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 25% per 30 giorni;
c) un danno biologico permanente del 23% con riferimento all'integrità psicofisica, comprensivo delle ripercussioni dinamico relazionali e lavorative generiche-attitudinali;
d) un livello di sofferenza intrinseca patito dal danneggiato, stimabile come media nel periodo di malattia, lieve-media per i postumi;
e) spese mediche congrue e giustificate per complessivi euro 705,25.
Sulla scorta dell'ultima versione (2024) delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ai dati di cui alle precedenti lettere b, c e d corrisponde una somma complessiva pari a euro 124.108,00 (di cui 83.909,00 a titolo di danno biologico permanente;
32.724,00 a titolo di danno morale associato ai postumi permanenti;
7.475,00 a titolo di danno biologico temporaneo).
Tale somma, tenuto conto che ai postumi permanenti è associata – come accertato dal CTU – una sofferenza lieve-media (e non media tout court), deve essere equitativamente ridotta a euro 107.746,00
(a seguito del dimezzamento dell'importo tabellarmente connesso alla sofferenza soggettiva per l'invalidità permanente: 32.724,00÷2=16.362).
Si deve poi procedere alla devalutazione dell'importo così ottenuto dalla data delle Tabelle milanesi
(5 giugno 2024) a quella del fatto (7 agosto 2020) – sì risultando euro 92.406,52 –, con successiva rivalutazione alla data odierna (in applicazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei consumi di tabacchi) e applicazione progressiva degli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. All'esito di tale operazione pagina 13 di 19 risultano euro 120.776,07, cui occorre aggiungere gli esborsi per le spese mediche accertate dal CTU come congrue e giustificate per euro 705,25 (senza rivalutazione e interessi, tenuto conto, in via equitativa, dell'esiguità di tale somma). Sicché: 120.776,07+705,25= 121.481,32 euro.
Risulta, poi, dagli atti che abbia percepito da – in forza di una Parte_1 Parte_2 polizza infortuni dal medesimo stipulata – un indennizzo per euro 23.144,60 (cfr. il documento depositato all'attore in data 26 marzo 2024).
Benché il consolidato orientamento di legittimità imponga di defalcare dal danno risarcibile – secondo la logica della compensatio lucri cum damno – gli incrementi patrimoniali nei casi in cui – come in quello di specie – anch'essi abbiano come scaturigine il sinistro oggetto di causa (cfr., da ultimo, Cass. civ. n. 3429 del 2025), va, tuttavia, rilevato come non abbia senso effettuare siffatta detrazione ogniqualvolta il cumulo fra il risarcimento e l'indennizzo non comporti un arricchimento in capo al danneggiato, che è per l'appunto il rischio precipuo che l'orientamento in parola mira a scongiurare.
E invero, nel caso de quo, per le ragioni più sopra illustrate, metà del pregiudizio complessivamente patito dall'attore a seguito dell'incidente del 7 agosto 2020 è destinato a permanere a suo carico, sicché non v'è alcun pericolo che il cumulo costituisca fonte di locupletazione, essendo l'importo dell'indennizzo corrisposto da (23.144,60) inferiore a quello corrispondente alle poste Parte_2 omogenee di danno reliquate in capo all'attore (121.481,32÷2=60.740,66). Diversamente opinando – e cioè laddove si ritenesse in ogni caso opportuno detrarre l'indennizzo assicurativo dall'importo risarcitorio calcolato a monte, anche in ipotesi di corresponsabilità del danneggiato-assicurato –, parte della provvidenza erogata finirebbe per giovare a controparte, con conseguente frustrazione (parziale, ma inevitabile) della prudente e meritoria iniziativa dell'assicurato, che si sia accortamente e con lungimiranza procurato una copertura per il caso di infortuni alla propria persona.
In altri termini, volendo esplicitare il principio di diritto sotteso alla determinazione poc'anzi assunta, può dirsi che l'indennizzo assicurativo corrisposto al danneggiato dalla propria compagnia assicuratrice, causalmente riconducile al sinistro oggetto di causa, deve essere imputato in prima battuta alla quota di danno destinata a residuare a carico del danneggiato-assicurato in forza dell'accertata corresponsabilità del medesimo nella causazione dell'evento, potendosi detrarre dalla quota di risarcimento posta a carico del danneggiante, in seconda battuta, soltanto l'eccedenza.
Quanto al danno riportato dal motoveicolo Yamaha, congrue appaiono le spese di riparazione stimate nel preventivo datato 7 aprile 2022 (cfr. doc. 10 allegato all'atto di citazione), limitatamente pagina 14 di 19 alla misura in cui corrispondono ai danni accertati dai Carabinieri nella relazione dai medesimi redatta
(parte frontale danneggiata, varie rigature nella parte laterale destra, graffiatura nella manopola dell'acceleratore e nella leva del freno anteriore destro, rottura della freccia anteriore destra e varie parti di plastica staccate), per una somma che, in via equitativa, deve essere stimata in euro 3.500,00
(tenuto altresì conto che la moto era stata immatricolata soltanto pochi mesi prima del sinistro).
Parte attrice ha poi documentato l'esborso di euro 200,01 per il trasporto del veicolo post-incidente
(cfr., ancora, il doc. 10 citato), somma da ritenersi manifestamente congrua, per un totale complessivo di euro 3.700,01 a titolo di danno materiale;
anche in questo caso l'importo riconosciuto non è soggetto a rivalutazione e interessi, tenuto conto che non vi è prova dell'effettivo esborso e che la valutazione è operata in via equitativa.
La somma fra il danno derivante dalla lesione all'integrità psico-fisica (121.481,32 euro) e il danno associato al trasporto e alla riparazione della Yamaha (3.700,01) restituisce un importo complessivo pari a euro 125.181,33.
L'importo così ottenuto deve, infine, essere dimezzato in ragione del fatto che, per le ragioni più sopra illustrate, non può dirsi superata nel presente giudizio la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. Dunque: 125.181,33÷2= 62.590,67 euro; su detta somma vanno calcolati gli interessi legali al tasso di cui al primo comma dell'art.1284, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo.
Tale è la somma al cui pagamento a favore dell'attore debbono essere condannati i convenuti
(in qualità di conducente danneggiante) e (in qualità di Controparte_2 Controparte_1 proprietario obbligato in solido al risarcimento ex art. 2054, comma 3, c.c.), in via solidale tra loro.
8.– Il pagamento a favore di parte attrice della somma da ultimo indicata (62.590,67 euro) deve essere posto a carico solidale – in uno con i – anche di in veste di compagnia CP_2 CP_3 assicuratrice del motoveicolo ciò in ragione del fatto che, com'è noto, in àmbito RCA il CP_8 danneggiato vanta una pretesa diretta nei confronti della compagnia, che offre copertura al veicolo danneggiante (art. 144 c. ass.).
Resta fermo che, nei rapporti interni fra coobbligati ( Controparte_1 [...]
e , l'importo sopra calcolato a titolo di risarcimento del danno deve rimanere CP_2 CP_3 interamente a carico della compagnia assicuratrice, fatti salvi gli eventuali limiti di polizza.
9.– Nulla, invece, incombe su in veste di impresa designata per la gestione del Fondo CP_3 delle vittime della strada per la Regione Emilia-MA, che ha correttamente eccepito la propria pagina 15 di 19 carenza di legittimazione passiva, essendo il sinistro de quo verificatosi nella vigenza del c.d. periodo di tolleranza di cui agli artt. 1901, comma 2, c.c. e 170-bis c. ass.
Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio.
10.– In ragione della loro (parziale) soccombenza, e Controparte_1 Controparte_2 quale compagnia assicuratrice del motoveicolo UC targato Controparte_3
DL32186, devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento del 50% delle spese processuali sostenute dall'attore, compensate per il resto, in ragione dell'accertata corresponsabilità nella causazione del sinistro;
la liquidazione è operata con le seguenti precisazioni:
- la somma da liquidare per compensi d'avvocato deve essere calcolata sulla base delle vigenti tariffe di legge (d.m. 55/2014 ss. modif.) e prendendo come riferimento lo scaglione relativo al decisum
– ovverosia quello da euro 52.001 a euro 260.000, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale – e il valore medio per tutte le quattro fasi di giudizio (studio: euro 2.552,00; introduttiva: euro 1.628,00; istruttoria/trattazione: euro 5.670,00; decisionale: euro 4.253,00), per un totale di euro 7.051,50
(14.103,00÷2), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
- le altre voci di spese processuali sono costituite dal contributo unificato (euro 759,00), dalla marca da bollo (euro 27,00) e dalle spese di notifica sostenute dall'attore e documentate (euro 47,78), per un totale di euro 416,74 (833,48÷2).
- nei rapporti interni fra i tre coobbligati, l'importo deve rimanere interamente a carico della compagnia assicuratrice ai sensi dell'art.1917, comma 1, c.c.
Le spese di CTU, come liquidate con provvedimento depositato il 25 ottobre 2024, devono essere poste definitivamente a carico per metà a carico dell'attore e per la restante metà a carico dei convenuti, fatto salvo il disposto dell'art.1917 c.c. per i rapporti interni.
Infine, l'attore deve essere condannato a rifondere a quale Controparte_3 impresa designata per la gestione del Fondo delle vittime della strada per la Regione Emilia-MA, le spese dalla medesima sostenute per compenso d'avvocato. La somma liquidata in dispositivo è calcolata sulla base delle vigenti tariffe di legge (d.m. 55/2014 ss. modif.) e prendendo come riferimento lo scaglione relativo al decisum – ovverosia quello da euro 52.001 a euro 260.000, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale – e il valore minimo per tutte le fasi di giudizio, ad esclusione di quella decisionale, cui la compagnia non ha preso parte (studio: euro 1.276,00; introduttiva: euro 814,00; istruttoria/trattazione: euro 2.835,00), per un totale di euro 4.925,00, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge. L'applicazione dei valori minimi si giustifica in ragione del pagina 16 di 19 fatto che la società assicuratrice ha depositato soltanto la comparsa di costituzione e risposta ed ha partecipato soltanto a due udienze di trattazione/istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice Dott.ssa Carolina GENTILI, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
1) dichiara la concorrente pari responsabilità di e di nella Parte_1 Controparte_2 causazione del sinistro verificatosi in Molinella (BO) il 7 agosto 2020;
2) condanna nonché Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quale compagnia assicuratrice del motoveicolo UC targato DL32186 (quest'ultima, nei
[...] limiti di polizza), a pagare a in solido tra loro, la somma di euro 62.590,67, oltre a Parte_1 interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. sul complessivo importo dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna nonché Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quale compagnia assicuratrice del motoveicolo UC targato DL32186 (quest'ultima, nei
[...] limiti di polizza), a pagare a Parte_1
a) euro 7.051,50, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, a titolo di rimborso del
50% delle spese sostenute per compenso d'avvocato;
b) euro 416,74, a titolo di rimborso del 50% degli esborsi sostenuti per contributo unificato, per marca da bollo e per notificazioni;
4) nei rapporti interni fra i coobbligati, pone gli importi di cui ai nn. 2 e 3 del presente dispositivo a carico di quale compagnia assicuratrice del motoveicolo Controparte_3
UC targato DL32186;
5) pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate con provvedimento depositato in data 25 ottobre 2024, a carico solidale dell'attore e di uale compagnia Controparte_3 assicuratrice del motoveicolo UC targato DL32186, con suddivisione interna in ragione del 50% ciascuno;
6) dichiara il difetto di legittimazione passiva di quale assicuratrice per Controparte_3 il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Emilia-MA;
7) condanna a rifondere a quale impresa Parte_1 Controparte_3 designata per la gestione del Fondo delle vittime della strada per la Regione Emilia-MA, le pagina 17 di 19 spese sostenute per compenso d'avvocato, che liquida in euro 4.925,00, oltre a spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Bologna, 25 novembre 2025.
La Giudice
Dott.ssa Carolina GENTILI
pagina 18 di 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in €
per spese, € per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da decreto …
Bologna, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7941/2022 r.g. promossa da:
- nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Paolo ALVISI (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio dello stesso in Bologna, via Savenella n. 17 ATTORE contro
- nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e nato a [...] il [...] (c.f. C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele GIUFFREDI (c.f. C.F._4
), presso lo studio del quale in Bologna, via Canonica n. 4, sono elettivamente C.F._5 domiciliati
- già (c.f. Controparte_3 Controparte_4 ; p.iva , quale impresa designata per la gestione del Fondo delle vittime P.IVA_1 P.IVA_2 della strada per la Regione Emilia-MA, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria FALAVIGNA (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_6 domiciliata presso il suo studio in Bologna, via Cesare Battisti n. 33 CONVENUTI con la chiamata in causa di
- già (c.f. Controparte_3 Controparte_4 ; p.iva ), quale compagnia assicuratrice del motoveicolo UC di proprietà P.IVA_1 P.IVA_2 di e condotto da con sede legale in Bologna, via Controparte_1 Controparte_2 Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dell'Avv. Carlo CASALI (c.f. ed C.F._7 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, viale Aldini n. 28 TERZA CHIAMATA
*** *** ***
OGGETTO: sinistro stradale fra due motoveicoli con danni alle cose e alle persone.
CONCLUSIONI
L'attore ha precisato le conclusioni all'udienza del 26 giugno 2025, ove ha Parte_1 pagina 1 di 19 richiamato la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. depositata in data 16 ottobre 2023:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
A) In via principale nel merito:
- accertare e dichiarare la responsabilità del nella causazione del sinistro Controparte_2 occorso al Sig. e per l'effetto condannare il medesimo in solido con il proprietario del Parte_1 motoveicolo e con l' quale assicuratrice terza chiamata in Controparte_1 Controparte_5 causa, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, incluso il danno morale, patiti e patiendi dal Sig. come sopra quantificati o nella maggior o minor somma che Parte_1 venisse accertata all'esito dell'istruttoria.
B) in via subordinata, in deprecata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare come comunque prevalente la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro e conseguentemente determinare in pari grado Controparte_2
l'ammontare dei danni subiti dal e condannare in solido con il Pt_1 Controparte_2 proprietario e con l' quale assicuratrice, al risarcimento di Controparte_1 Controparte_5 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, incluso il danno morale, patiti e patiendi dal Sig.
come sopra quantificati o nella maggior o minor somma che venisse accertata Parte_1 all'esito dell'istruttoria.
C) In via istruttoria:
Ammettersi CTU cinematica sottoponendo al consulente nominato il seguente quesito “Dica il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti eventualmente nominati, previa ispezione sul luogo del sinistro, quale sia stata la condotta dei conducenti dei motoveicoli A e B e quale sia stata la dinamica del sinistro e riferisca ogni elemento utile ad accertare la/e responsabilità delle persone coinvolte, provvedendo a ricostruire le posizioni dei veicoli coinvolti nel sinistro su apposita redigenda planimetria, corredata di fotografie del luogo del sinistro” e dica ed accerti il CTU i danni occorsi alla moto del sig. . Pt_1
Ammettersi CTU medico legale per l'accertamento e la determinazione dei danni subiti dall'attore anche in ordine alla perdita di capacità lavorativa generica.
Si chiede altresì interrogatorio formale del convenuto e prova per testi. Si indica Controparte_2
a teste il perito residente a [...]. Testimone_1
Con riserva di indicare altri testi e dedurre i capitoli di prova, anche a prova contraria, nei limiti stabiliti da legge, anche a seguito del contegno difensivo delle controparti. nei termini dell'art. 183
pagina 2 di 19 sesto comma cpc.
D) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite».
I convenuti e hanno precisato le conclusioni Controparte_1 Controparte_2 all'udienza del 26 giugno 2025, ove hanno richiamato la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. depositata in data 12 ottobre 2023:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni diversa eccezione e domanda rigettata
Nel merito in via principale rigettare tutte le domande svolte da parte attrice in quanto prive di fondamento in fatto e diritto, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, dichiarando che il sinistro
è ascrivibile ad esclusiva responsabilità del rigettare altresì per gli stessi motivi la domanda Pt_1 di accertamento della prevalente responsabilità del Sig. nella causazione del Controparte_2 sinistro, in quanto contrastante con le emergenze documentali in atti;
In via subordinata a solo scopo tuzioristico e nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, rideterminare la misura del risarcimento danno dovuto, alla luce delle minori lesioni sofferte dal Sig. e dei non rilevanti danni alle moto;
in Controparte_2 tal caso condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Controparte_6 manlevare e tenere indenne i convenuti per ogni risarcimento che sarà accertato e liquidato in favore dell'attore; con rinuncia alla domanda di manleva nei confronti di , in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro-tempore, quale Gestore del Fondo Vittime della Strada;
In via istruttoria […] si chiede fin d'ora ammettersi la prova testimoniale nella persona del Sig.
residente in [...], in merito alle dichiarazioni Testimone_2 rese ai Carabinieri nell'immediatezza del fatto […].
In ogni caso vinte le spese».
La convenuta quale impresa designata per la gestione del Controparte_3
Fondo delle vittime della strada per la Regione Emilia-MA, non avendo partecipato, fra le altre, all'udienza del 26 giugno 2025, non ha precisato le proprie conclusioni. Le sole conclusioni dalla medesima rassegnate sono contenute nell'unico atto dalla stessa depositato, ovvero la comparsa di costituzione e risposta del 10 ottobre 2022:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le motivazioni dedotte nel presente atto, ogni contraria eccezione, difesa e domanda respinta:
1) In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del F.G.V.S. e, per esso, di quale Impresa Designata, disponendo l'estromissione di quale CP_4 CP_4
pagina 3 di 19 F.G.V.S. dal presente giudizio, con condanna dell'attore alle spese di lite, respingendo comunque ogni domanda attorea e ogni domanda da chiunque proposta nei confronti della comparente
Impresa Designata.
2) In via principale, respingere la domanda di parte attrice, e comunque ogni e qualsivoglia domanda proposta nei confronti della comparente Impresa Designata, in quanto infondata e non provata;
3) In via subordinata, ridurre la domanda attorea, tenuto conto di quelle che saranno le effettive risultanze istruttorie, nei limiti di cui alla previsione dell'art. 283 e ss CDA e defalcando eventuali importi ottenuti/ricevendi per lo stesso evento dal signor a titolo di polizza infortuni- Parte_1
Kasco e/o indennità da Assicuratore Privato/Sociale; in ogni caso con contenimento dell'esposizione dell'Impresa Designata entro il limite del massimale di legge previsto alla data di verificazione del sinistro.
4) Accertare e dichiarare, anche d'ufficio, la temerarietà ex art. 96 c.p.c. della domanda proposta dall'odierno attore, condannando lo stesso attore ad un importo, a tale titolo, non Parte_1 inferiore a quella a cui l'attore verrà condannato a seguito del rigetto dell'azionata pretesa.
Con vittoria di spese, compenso professionale di avvocato, oltre spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
[…]».
La terza chiamata quale compagnia assicuratrice del Controparte_3 motoveicolo di proprietà di e condotto da ha precisato Controparte_1 Controparte_2 le conclusioni all'udienza del 26 giugno 2025, ove ha richiamato la propria comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 marzo 2023:
«In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità dell'odierno giudizio per il mancato avvio della procedura di negoziazione assistita;
In via principale, nel merito, accertata la esclusiva responsabilità di nella causazione Parte_1 del sinistro, respingere ogni domanda attorea nei confronti di e Controparte_2 CP_1
siccome infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente ogni domanda di manleva nei
[...] confronti di Controparte_4
In via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare la prevalente responsabilità di nella causazione del sinistro e per l'effetto ridurre il Parte_1 risarcimento dovuto da nei limiti di quanto effettivamente dovuto e provato Controparte_6 dall'attore e di quanto risulterà di giustizia, con esclusione dei danni dei quali risulti responsabile o
pagina 4 di 19 corresponsabile lo stesso attore, detratto in ogni caso quanto risulterà percepito e/o percipiendo dal sig. per il medesimo evento per cui è causa, a titolo di risarcimento e/o indennizzo su polizza Pt_1 infortuni – Kasco e/o di indennità da altro assicuratore e/o ente privato e/o sociale.
[…]
Si chiede, sin da ora, che venga ordinato all'attore, ex art. 210 c.p.c., di esibire la documentazione relativa a quanto percepito e/o percipiendo per il medesimo evento per cui è causa, a titolo di risarcimento e/o indennizzo su polizza infortuni – Kasco e/o di indennità da altro assicuratore e/o ente privato e/o sociale.
Con vittoria di spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA o, in subordine, con compensazione delle stesse».
*** *** ***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.– Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e nonché (oggi Controparte_2 Controparte_4 [...]
quale impresa designata per la gestione del Fondo delle vittime della strada Controparte_3 per la Regione Emilia-MA, con lo scopo di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti in occasione dell'incidente stradale di cui si sta per dire.
L'attore ha allegato che in data 7 agosto 2020, alle ore 17.50, mentre percorreva via A. Costa in località Molinella (BO) a bordo del proprio motociclo Yamaha targato ET12776, precisamente in prossimità dell'incrocio con via G. Mameli, è stato affiancato dal motociclo UC targato DL32186, di proprietà di e nell'occasione condotto da il quale, Controparte_1 Controparte_2 dopo aver sorpassato, ha cambiato repentinamente traiettoria per svoltare a destra (in via G. Mameli, per l'appunto), andando a collidere con la propria Yamaha.
Dallo scontro (e dalla conseguente caduta dei motociclisti) sono derivati danni alle due moto e ai due conducenti, i quali, dopo l'intervento dei sanitari del 118, sono stati condotti in ospedale. ha altresì specificato che il motoveicolo condotto da non Parte_1 Controparte_2 era dotato, all'epoca del sinistro, di idonea copertura assicurativa, giacché la polizza facente capo a
(oggi era scaduta il Controparte_4 Controparte_3 precedente 29 luglio 2020, e che, per tale ragione, si è ritrovato costretto a citare in giudizio la compagnia designata per la gestione del Fondo delle vittime della strada per la Regione Emilia-
MA (che, nella specie, è però sempre la società ). CP_3
pagina 5 di 19 Ad opinione dell'attore, la dinamica del sinistro – diversamente da quanto accertato dai Carabinieri intervenuti dopo l'incidente – deve essere ricostruita in conformità alle valutazioni svolte dal proprio
CTP, p.a. (cfr. la perizia allegata all'atto di citazione sub doc. 3), secondo il quale Testimone_1 la responsabilità dell'accaduto sarebbe interamente da attribuire a avendo Controparte_2 quest'ultimo, in buona sostanza, “tagliato la strada” all'attore dopo averlo sorpassato in prossimità dell'intersezione (sul punto si tornerà più dettagliatamente nel prosieguo).
Allegata all'atto di citazione (sub doc. 7) v'è anche una perizia medica di parte a firma del Dott. specialista in ortopedia e traumatologia, il quale ha accertato le Persona_1 seguenti voci di danno: a) invalidità permanente di al 25%; b) 38 giorni di invalidità Parte_1 temporanea totale;
c) 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; d) 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; d) 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; e) danno alla capacità lavorativa generica nella misura del 25% secondo la tabella ANIA o del 30%, assumendo come parametro la tabella INAIL.
L'attore ha allegato, infine, di aver subìto un danno patrimoniale così composto: a) euro 2.217,00 per spese mediche e di cura (cfr. il doc. 10 allegato alla citazione); b) euro 3.634,77, oltre ad IVA, ed euro 200,01 rispettivamente per la riparazione della propria Yamaha e per il trasporto della stessa post- incidente (cfr. il preventivo allegato alla citazione sub doc. 10).
2.– Con comparsa di risposta depositata il 13 ottobre 2022, si sono costituiti in giudizio e CP_1
Controparte_2
Essi, in via preliminare, hanno chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice ( CP_3 cioè, come già anticipato), precisando come la copertura di polizza, al momento del sinistro de quo, fosse comunque operante nonostante lo spirare del termine contrattuale (29 luglio 2020), e ciò in ragione di quanto previsto dall'art. 1901, comma 2 c.c., che stabilisce un termine di tolleranza di 15 giorni. Hanno quindi evidenziato la necessità, a pena di improcedibilità della domanda, di attivare, da parte dell'attore, il procedimento di negoziazione assistita nei confronti di quale compagnia CP_3 assicuratrice del loro veicolo.
I anno poi nel merito integralmente contestato la dinamica dell'incidente per come CP_2 ricostruita dal CTP dell'attore, evidenziando come la stessa fosse in contrasto con quella risultante dalla relazione redatta dai Carabinieri intervenuti (allegata alla comparsa di risposta dei CP_2 sub doc. 1), secondo i quali il avrebbe tamponato il motoveicolo UC, eccedendo nella Pt_1 velocità di marcia e non apprestando la normale cautela dovuta da ogni conducente che si avvicini a pagina 6 di 19 una intersezione (anche a questo riguardo si tornerà più diffusamente nel prosieguo).
I convenuti nella propria comparsa di costituzione, hanno anche prodotto (sub doc. CP_2
2) la sentenza del Tribunale di Bologna emessa nel giudizio N. 14874/2020 R.G., che ha dichiarato inammissibile la querela di falso relativa al verbale dei rilievi dei Carabinieri presentata dall'attore.
Sempre in comparsa di costituzione e risposta, infine, i anno allegato di essere stati CP_2 integralmente risarciti dalla compagnia dell'attore ( sia per le lesioni riportate dal CP_7 conducente, sia per i danni materiali al motoveicolo, e hanno correlativamente sottolineato come nessun risarcimento sia stato riconosciuto dalla medesima al CP_7 Pt_1
3.– Con comparsa di risposta depositata in data 10 ottobre 2022, si è costituita in giudizio anche in veste di impresa designata per la gestione del Fondo delle vittime della strada per la CP_3
Regione Emilia-MA.
In via preliminare, la predetta compagnia ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, domandando conseguentemente l'estromissione del giudizio, e ciò in quanto il sinistro de quo si è verificato entro i 15 giorni del c.d. periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901, comma 2, c.c. e dall'art. 170-bis c. ass. Ha poi nel merito contestato quanto dedotto dall'attore in ordine alla dinamica dell'incidente e in ordine al quantum dei danni reclamati, rassegnando le conclusioni più sopra riportate.
4.– Con comparsa di risposta depositata l'8 marzo 2023, si è costituita in giudizio questa CP_3 volta in veste di società assicuratrice del veicolo UC di proprietà di e Controparte_1 condotto da da quest'ultimi chiamata in causa a scopo di manleva. Controparte_2
In via preliminare, la compagnia ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato avvio della negoziazione assistita nei propri confronti ad opera dell'attore. Ha poi contestato nel merito quanto dedotto da quest'ultimo in ordine alla dinamica dell'incidente e in ordine al quantum dei danni reclamati, invocando l'irrilevanza ai fini di prova delle due perizie di parte attrice (quella sulla dinamica dell'incidente e quella medica), ribadendo l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, come accertato dai Carabinieri intervenuti.
5.– All'udienza del 9 marzo 2023, questa Giudice ha assegnato termine a parte attrice per comunicare a – in veste di compagnia assicuratrice del motoveicolo – l'invito di CP_3 CP_8 prender parte alla procedura di negoziazione assistita, prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le cause aventi ad oggetto il risarcimento danni da circolazione di veicoli.
pagina 7 di 19 All'udienza del 22 giugno 2023, fra l'altro, venivano concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 27 marzo 2024, è stata disposta CTU medico-legale per accertare i danni alla salute subìti dall'attore, ed è stato all'uopo nominato il Dott. In occasione di tale udienza Persona_2 sono state anche assunte le prove orali:
a) il convenuto interrogato sui capitoli di parte attrice ammessi dalla Controparte_2
Giudice, ha specificato di non aver “tagliato la strada” al veicolo condotto dal avendolo Pt_1 sorpassato almeno 200 metri prima dell'intersezione ove egli avrebbe dovuto svoltare a destra, in via
Mameli;
b) l'attore, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di non ricordare nulla dell'accaduto;
c) il testimone ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui rileva, di Testimone_2 aver visto l'impatto fra le due moto in maniera chiara (avendo la visuale libera ed essendo con lo sguardo rivolto verso l'intersezione fra via Costa e via Mameli, ove lo scontro si è verificato) e di non aver visto la svolta della (che però «stava girando verso destra»), in quanto la medesima è stata CP_8 colpita dalla Yamaha, che a sua volta è passata «davanti alla dopo l'urto». CP_8
All'udienza del 26 giugno 2025 le parti – ad esclusione di in veste di impresa designata CP_3 per la gestione del Fondo delle vittime della strada per la Regione Emilia-MA – hanno precisato le proprie conclusioni come sopra riportate e la causa è stata trattenuta in decisione.
6.– La pretesa risarcitoria di parte attrice risulta parzialmente fondata e, nei limiti di quanto di seguito precisato, merita di essere accolta.
Il caso di specie, in particolare, va deciso mediante l'applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c., in base al quale, com'è noto, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno.
A tale regola di giudizio sussidiaria deve necessariamente farsi ricorso, in primo luogo, per via dell'assenza di testimoni oculari che possano riferire in ordine alla completa dinamica del sinistro: come già accennato, infatti, il teste si è limitato a riferire in giudizio di aver visto lo Tes_2 scontro in corrispondenza dell'intersezione fra via Costa e via Mameli: di più, in effetti, non avrebbe potuto riferire, tenuto conto della visuale limitata che egli aveva in ragione della sua posizione nella via laterale. Nulla, in sostanza, , avrebbe potuto testimoniare sul sorpasso effettuato dalla Tes_2
e precisamente sul punto esatto della manovra, né in merito alla veridicità o meno del “taglio CP_8 della strada” lamentato dall'attore. pagina 8 di 19 A tale mancanza, peraltro, non avrebbe potuto rimediare nemmeno la CTU cinematica richiesta dalle parti, posto che anch'essa, in mancanza di adeguato supporto testimoniale, non avrebbe potuto individuare con esattezza il punto in cui fu effettuata la manovra di sorpasso da parte del ciò costituendo l'antecedente logico di ogni speculazione in ordine alla ripartizione di CP_2 responsabilità nella causazione del sinistro.
Alla regola di giudizio ex art. 2054, comma 2, c.c., deve farsi ricorso, in secondo luogo, in ragione della siderale contrapposizione fra le due versioni sulla dinamica del sinistro offerte dalle difese delle parti costituite, entrambe lacunose, in quanto, a ben vedere, non offrono elementi sufficienti per escludere la corresponsabilità dei due conducenti coinvolti (e, dunque, elementi sufficienti per vincere la presunzione iuris tantum).
In particolare, secondo l'opinione della difesa di parte attrice, basata sulla perizia redatta dal CTP
e allegata all'atto di citazione sub doc. 3: Testimone_1
a) dall'analisi dei danni subìti dai due motoveicoli coinvolti condotta dal predetto perito di parte è emerso che la Yamaha condotta da non ha riportato danni nella zona «più anteriore» (ruota, Pt_1 parafango in materiale termoplastico, e forcelle), mentre ha riportato danni al proiettore anteriore e al serbatoio, nella parte alta sinistra di esso;
b) non sono stati rilevati dal CTP altri danni riconducibili alla collisione (quindi in disparte quelli sul lato destro dovuti alla caduta successiva all'impatto);
c) la ad opinione del CTP: CP_8
- non ha riportato alcun danno da collisione nella parte posteriore;
- sul lato destro ha riportato solo danni da caduta (ivi compreso l'indicatore di direzione posteriore, fuori sagoma);
- sempre sul lato destro ha riportato un danno non riconducibile alla caduta (bensì alla collisione), e precisamente sul «commutatore comandi manubrio lato destro oltre che alla manopola comando gas assente»;
d) il motociclo condotto dal risulta essere caduto sul lato destro, così come CP_8 CP_2 la Yamaha condotta dall'attore, la quale, dopo la caduta, si è arrestata sulla destra a circa 4 metri rispetto alla proiezione dell'asse longitudinale e direzionale della CP_8
e) tali rilevanze, ad opinione del CTP di parte attrice, non consentono di configurare un
«tamponamento», termine utilizzato dai Carabinieri intervenuti e che descrive un urto subìto da tergo rispetto a chi lo subisce: infatti, se la Yamaha avesse tamponato la nella parte posteriore, non CP_8
pagina 9 di 19 solo avrebbe avuto evidenti danni anteriori, ma non avrebbe potuto terminare la propria corsa 4 metri innanzi al motoveicolo tamponato;
f) nemmeno potrebbe sostenersi – secondo quanto affermato dal CTP – che la Testimone_1 sia stata urtata sul fianco destro mentre si apprestava a svoltare: oltre a dover riscontrare danni CP_8 alla zona anteriore dell'urtante come sopra descritto, la per effetto della forza proveniente da CP_8 tergo, sarebbe necessariamente caduta sul lato sinistro e non sul lato destro, oltre ad impedire al motoveicolo urtante l'avanzamento per oltre 4 metri. Sicché, in definitiva, in base ai punti di caduta, allo scarrocciamento rilevato ed esaminato e in base alla posizione post-urto delle moto coinvolte, non
è plausibile che il 7 agosto 2020 si sia verificato il tamponamento rilevato dai Carabinieri, inteso in senso tecnico come collisione da tergo;
g) lo scontro si verificò non prima di 4,5 metri rispetto all'intersezione tra via Costa e via Mameli, quindi non durante la fase di svolta, ma all'inizio della manovra stessa;
h) secondo il CTP, quindi, la Yamaha ha subìto un urto sulla sinistra con danni diretti sul conducente e sul serbatoio e, a seguito della collisione, il conducente è stato disarcionato dalla moto, la quale ha continuato la sua corsa nella sua direzione deviata dalla collisione sino alla caduta a terra;
i) non vi sono segni di frenata rilevati né per il veicolo dell'attore né per quello condotto da le moto hanno colliso in marcia e, pertanto, secondo CTP trova CP_2 Testimone_1 corrispondenza la traiettoria compiuta dalla Yamaha post-urto;
Il sinistro, in definitiva, secondo la ricostruzione dell'attore, è consistito in ciò: il motoveicolo condotto dal in prossimità di un rallentatore costituito da dosso artificiale con limite di CP_2 velocità ridotto a 30 km/h, ha affiancato, con intento di superarlo, il motoveicolo condotto dall'attore, che stava viaggiando correttamente sul margine destro della careggiata con medesima direzione;
giunto in prossimità dell'incrocio con via Mameli, la ha cambiato traiettoria andando a collidere con la CP_8
Yamaha, avente la medesima direzione, che stava occupando correttamente il margine destro della carreggiata. L'attore, urtato nella zona sinistra, è stato poi arpionato dalla e quindi disarcionato CP_8 dalla propria motocicletta, che ha continuato nella sua direzione lievemente deviata, per poi cadere a terra diversi metri dopo l'impatto. L'attore ha poi aggiunto che, anche volendo ipotizzare che la CP_8 avesse superato la sagoma della Yamaha durante la sua marcia, è evidente come lo stesso avesse rallentato nella parte sinistra della careggiata per poi tagliare e intersecare di fatto la direzione di marcia dell'attore;
Secondo la ricostruzione attorea, quindi, il conducente della con la propria condotta di CP_8
pagina 10 di 19 guida, ha trasgredito l'art. 154 c.d.s., a mente del quale «
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per […] per cambiare direzione o corsia, […] per voltare a destra o a sinistra […] devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. | […] 3. I conducenti devono, altresì: a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;
| […] 5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente».
Completamente diversa è la ricostruzione dei fatti effettuata nella relazione dei Carabinieri intervenuti (allegata alla comparsa di risposta dei sub doc. 1). In particolare, nella CP_2 relazione in parola si dà atto:
a) che la condotta da ha riportato i seguenti danni visibili: rottura CP_8 Controparte_2 della leva del freno anteriore di destra, rottura della manopola dell'acceleratore, rottura dello specchietto destro, abrasioni carena e pedana guidatore sul lato destro;
b) che la Yamaha condotta da (oltre che di sua proprietà) ha riportato i seguenti Parte_1 danni visibili: parte frontale danneggiata, varie rigature nella parte laterale destra, graffiatura nella manopola dell'acceleratore e nella leva del freno anteriore destro, rottura della freccia anteriore destra e varie parti di plastica staccate;
c) delle dichiarazioni rilasciate dal teste oculare ai Carabinieri Testimone_2 intervenuti: «Provenivo dalla via Mameli con direzione via A. Costa in Molinella. Mi sono parcheggiato con la mia auto, quando sono sceso ho visto il conducente del motociclo UC fermo in prossimità dell'incrocio quando, ad un certo punto, vedo un altro motociclista che tamponava il motociclo UC che lo precedeva. Entrambi i motociclisti provenivano dal centro abitato di Molinella sulla via A. Costa con direzione di marcia via Spadona-via Romagne. Ritengo che, mentre il conducente del motociclo UC era praticamente fermo all'intersezione, il conducente del motociclo
Yamaha sopraggiungeva a velocità sostenuta»;
d) delle dichiarazioni spontanee rilasciate da il giorno successivo (8 agosto Controparte_2
2020) presso gli Uffici dei Carabinieri di Molinella: «Percorrevo a bordo della mia Moto la via A.
Costa con direzione di marcia via Spadona. Nei pressi del Bar Star sulla via Andrea Costa ho sorpassato un motociclo che andava a bassa velocità, che era sulla destra, sembrava quasi si volesse fermare. Giunto nei pressi dell'intersezione con la via Mameli, avrei dovuto svoltare a destra, ma nell'effettuare la manovra di svolta venivo improvvisamente tamponato sulla mia destra dal motociclo
pagina 11 di 19 che avevo precedentemente sorpassato».
Nella relazione in esame, i Carabinieri, sulla base dei danni ai veicoli, dei rilievi sul luogo dell'incidente, nonché sulla base delle dichiarazioni di e di Testimone_2 [...] hanno concluso che la dinamica del sinistro è riconducibile ad un tamponamento della CP_2 ad opera della Yamaha. Hanno contestualmente elevato al una sanzione per CP_8 CP_2 mancata copertura assicurativa (art. 193, comma 2, c.d.s.), con contestuale sequestro del mezzo, e al una sanzione per violazione dell'art. 141, comma, 2, c.d.s., per non avere egli regolato la Pt_1 velocità in prossimità dell'intersezione.
In definitiva, come già anticipato e come risulta dalla ricostruzione delle due tesi contrapposte, nessuna delle parti costituite ha offerto sufficienti elementi che consentano di ricostruire con precisione la globale dinamica del sinistro:
- la perizia prodotta dall'attore, infatti, compie ogni sforzo per dimostrare come il sinistro non possa essere tecnicamente ricostruito in termini di “tamponamento”, dimenticando che ciò, anche laddove corrispondesse al vero, non escluderebbe ex se la corresponsabilità dell'attore, al quale la legge richiede estrema prudenza all'approssimarsi di intersezioni stradali, anche in termini di prudente previsione delle condotte che potrebbero tenere gli altri veicoli sulla carreggiata;
- la relazione dei Carabinieri in atti, dal canto suo, nulla dice in ordine al punto in cui avvenne il sorpasso (né, come già più volte ribadito, avrebbe in effetti potuto dire nulla al riguardo), sicché nemmeno i convenuti – la cui difesa è appiattita sulla relazione predetta – hanno offerto, anche solo a livello di allegazioni, elementi valorizzabili per escludere la corresponsabilità del nella CP_2 causazione del sinistro. Il compendio difensivo dei convenuti, in altri termini, è insufficiente per vincere la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. nella misura in cui pretende di escludere in radice la corresponsabilità del n virtù dell'asserito «tamponamento», senza tenere conto CP_2 che risulta incontestata la circostanza per cui la collisione avvenuta fra la via Costa e la via Mameli è stata preceduta da un sorpasso, alle cui caratteristiche e la cui localizzazione non è tuttavia possibile risalire.
Per tutte queste ragione va affermata la corresponsabilità di e di Parte_1 [...] er l'event danno de quo, in ragione del 50% ciascuno. CP_2
7.– La quantificazione del danno alla salute subìto dall'attore deve essere effettuata sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, Dott. nella propria relazione depositata il Persona_2
2 ottobre 2024, che in questa sede s'intende interamente richiamata. Tali conclusioni, infatti, sono state pagina 12 di 19 condivise anche dai CTP nominati dalle parti (Dott. per parte attrice e Persona_1
Dott. per in veste di assicuratrice del veicolo , come risulta dal Persona_3 CP_3 CP_8 verbale di operazioni peritali del 10 maggio 2024.
Il CTU, nel dettaglio, ha accertato:
a) che l'attore, nato il [...], non occupato, a seguito dell'incidente stradale del 7 agosto
2020, ha riportato un traumatismo polidistrettuale interessante, in particolare, il distretto rachideo cervico-dorsale (con fratture), l'arto superiore destro e sinistro (con fratture plurime), nonché la caviglia-piede di sinistra (con fratture);
b) un danno biologico temporaneo così suddiviso:
- inabilità temporanea totale per 20 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 75% per 30 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni;
- inabilità temporanea parziale al 25% per 30 giorni;
c) un danno biologico permanente del 23% con riferimento all'integrità psicofisica, comprensivo delle ripercussioni dinamico relazionali e lavorative generiche-attitudinali;
d) un livello di sofferenza intrinseca patito dal danneggiato, stimabile come media nel periodo di malattia, lieve-media per i postumi;
e) spese mediche congrue e giustificate per complessivi euro 705,25.
Sulla scorta dell'ultima versione (2024) delle Tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ai dati di cui alle precedenti lettere b, c e d corrisponde una somma complessiva pari a euro 124.108,00 (di cui 83.909,00 a titolo di danno biologico permanente;
32.724,00 a titolo di danno morale associato ai postumi permanenti;
7.475,00 a titolo di danno biologico temporaneo).
Tale somma, tenuto conto che ai postumi permanenti è associata – come accertato dal CTU – una sofferenza lieve-media (e non media tout court), deve essere equitativamente ridotta a euro 107.746,00
(a seguito del dimezzamento dell'importo tabellarmente connesso alla sofferenza soggettiva per l'invalidità permanente: 32.724,00÷2=16.362).
Si deve poi procedere alla devalutazione dell'importo così ottenuto dalla data delle Tabelle milanesi
(5 giugno 2024) a quella del fatto (7 agosto 2020) – sì risultando euro 92.406,52 –, con successiva rivalutazione alla data odierna (in applicazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei consumi di tabacchi) e applicazione progressiva degli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. All'esito di tale operazione pagina 13 di 19 risultano euro 120.776,07, cui occorre aggiungere gli esborsi per le spese mediche accertate dal CTU come congrue e giustificate per euro 705,25 (senza rivalutazione e interessi, tenuto conto, in via equitativa, dell'esiguità di tale somma). Sicché: 120.776,07+705,25= 121.481,32 euro.
Risulta, poi, dagli atti che abbia percepito da – in forza di una Parte_1 Parte_2 polizza infortuni dal medesimo stipulata – un indennizzo per euro 23.144,60 (cfr. il documento depositato all'attore in data 26 marzo 2024).
Benché il consolidato orientamento di legittimità imponga di defalcare dal danno risarcibile – secondo la logica della compensatio lucri cum damno – gli incrementi patrimoniali nei casi in cui – come in quello di specie – anch'essi abbiano come scaturigine il sinistro oggetto di causa (cfr., da ultimo, Cass. civ. n. 3429 del 2025), va, tuttavia, rilevato come non abbia senso effettuare siffatta detrazione ogniqualvolta il cumulo fra il risarcimento e l'indennizzo non comporti un arricchimento in capo al danneggiato, che è per l'appunto il rischio precipuo che l'orientamento in parola mira a scongiurare.
E invero, nel caso de quo, per le ragioni più sopra illustrate, metà del pregiudizio complessivamente patito dall'attore a seguito dell'incidente del 7 agosto 2020 è destinato a permanere a suo carico, sicché non v'è alcun pericolo che il cumulo costituisca fonte di locupletazione, essendo l'importo dell'indennizzo corrisposto da (23.144,60) inferiore a quello corrispondente alle poste Parte_2 omogenee di danno reliquate in capo all'attore (121.481,32÷2=60.740,66). Diversamente opinando – e cioè laddove si ritenesse in ogni caso opportuno detrarre l'indennizzo assicurativo dall'importo risarcitorio calcolato a monte, anche in ipotesi di corresponsabilità del danneggiato-assicurato –, parte della provvidenza erogata finirebbe per giovare a controparte, con conseguente frustrazione (parziale, ma inevitabile) della prudente e meritoria iniziativa dell'assicurato, che si sia accortamente e con lungimiranza procurato una copertura per il caso di infortuni alla propria persona.
In altri termini, volendo esplicitare il principio di diritto sotteso alla determinazione poc'anzi assunta, può dirsi che l'indennizzo assicurativo corrisposto al danneggiato dalla propria compagnia assicuratrice, causalmente riconducile al sinistro oggetto di causa, deve essere imputato in prima battuta alla quota di danno destinata a residuare a carico del danneggiato-assicurato in forza dell'accertata corresponsabilità del medesimo nella causazione dell'evento, potendosi detrarre dalla quota di risarcimento posta a carico del danneggiante, in seconda battuta, soltanto l'eccedenza.
Quanto al danno riportato dal motoveicolo Yamaha, congrue appaiono le spese di riparazione stimate nel preventivo datato 7 aprile 2022 (cfr. doc. 10 allegato all'atto di citazione), limitatamente pagina 14 di 19 alla misura in cui corrispondono ai danni accertati dai Carabinieri nella relazione dai medesimi redatta
(parte frontale danneggiata, varie rigature nella parte laterale destra, graffiatura nella manopola dell'acceleratore e nella leva del freno anteriore destro, rottura della freccia anteriore destra e varie parti di plastica staccate), per una somma che, in via equitativa, deve essere stimata in euro 3.500,00
(tenuto altresì conto che la moto era stata immatricolata soltanto pochi mesi prima del sinistro).
Parte attrice ha poi documentato l'esborso di euro 200,01 per il trasporto del veicolo post-incidente
(cfr., ancora, il doc. 10 citato), somma da ritenersi manifestamente congrua, per un totale complessivo di euro 3.700,01 a titolo di danno materiale;
anche in questo caso l'importo riconosciuto non è soggetto a rivalutazione e interessi, tenuto conto che non vi è prova dell'effettivo esborso e che la valutazione è operata in via equitativa.
La somma fra il danno derivante dalla lesione all'integrità psico-fisica (121.481,32 euro) e il danno associato al trasporto e alla riparazione della Yamaha (3.700,01) restituisce un importo complessivo pari a euro 125.181,33.
L'importo così ottenuto deve, infine, essere dimezzato in ragione del fatto che, per le ragioni più sopra illustrate, non può dirsi superata nel presente giudizio la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. Dunque: 125.181,33÷2= 62.590,67 euro; su detta somma vanno calcolati gli interessi legali al tasso di cui al primo comma dell'art.1284, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo.
Tale è la somma al cui pagamento a favore dell'attore debbono essere condannati i convenuti
(in qualità di conducente danneggiante) e (in qualità di Controparte_2 Controparte_1 proprietario obbligato in solido al risarcimento ex art. 2054, comma 3, c.c.), in via solidale tra loro.
8.– Il pagamento a favore di parte attrice della somma da ultimo indicata (62.590,67 euro) deve essere posto a carico solidale – in uno con i – anche di in veste di compagnia CP_2 CP_3 assicuratrice del motoveicolo ciò in ragione del fatto che, com'è noto, in àmbito RCA il CP_8 danneggiato vanta una pretesa diretta nei confronti della compagnia, che offre copertura al veicolo danneggiante (art. 144 c. ass.).
Resta fermo che, nei rapporti interni fra coobbligati ( Controparte_1 [...]
e , l'importo sopra calcolato a titolo di risarcimento del danno deve rimanere CP_2 CP_3 interamente a carico della compagnia assicuratrice, fatti salvi gli eventuali limiti di polizza.
9.– Nulla, invece, incombe su in veste di impresa designata per la gestione del Fondo CP_3 delle vittime della strada per la Regione Emilia-MA, che ha correttamente eccepito la propria pagina 15 di 19 carenza di legittimazione passiva, essendo il sinistro de quo verificatosi nella vigenza del c.d. periodo di tolleranza di cui agli artt. 1901, comma 2, c.c. e 170-bis c. ass.
Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio.
10.– In ragione della loro (parziale) soccombenza, e Controparte_1 Controparte_2 quale compagnia assicuratrice del motoveicolo UC targato Controparte_3
DL32186, devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento del 50% delle spese processuali sostenute dall'attore, compensate per il resto, in ragione dell'accertata corresponsabilità nella causazione del sinistro;
la liquidazione è operata con le seguenti precisazioni:
- la somma da liquidare per compensi d'avvocato deve essere calcolata sulla base delle vigenti tariffe di legge (d.m. 55/2014 ss. modif.) e prendendo come riferimento lo scaglione relativo al decisum
– ovverosia quello da euro 52.001 a euro 260.000, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale – e il valore medio per tutte le quattro fasi di giudizio (studio: euro 2.552,00; introduttiva: euro 1.628,00; istruttoria/trattazione: euro 5.670,00; decisionale: euro 4.253,00), per un totale di euro 7.051,50
(14.103,00÷2), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
- le altre voci di spese processuali sono costituite dal contributo unificato (euro 759,00), dalla marca da bollo (euro 27,00) e dalle spese di notifica sostenute dall'attore e documentate (euro 47,78), per un totale di euro 416,74 (833,48÷2).
- nei rapporti interni fra i tre coobbligati, l'importo deve rimanere interamente a carico della compagnia assicuratrice ai sensi dell'art.1917, comma 1, c.c.
Le spese di CTU, come liquidate con provvedimento depositato il 25 ottobre 2024, devono essere poste definitivamente a carico per metà a carico dell'attore e per la restante metà a carico dei convenuti, fatto salvo il disposto dell'art.1917 c.c. per i rapporti interni.
Infine, l'attore deve essere condannato a rifondere a quale Controparte_3 impresa designata per la gestione del Fondo delle vittime della strada per la Regione Emilia-MA, le spese dalla medesima sostenute per compenso d'avvocato. La somma liquidata in dispositivo è calcolata sulla base delle vigenti tariffe di legge (d.m. 55/2014 ss. modif.) e prendendo come riferimento lo scaglione relativo al decisum – ovverosia quello da euro 52.001 a euro 260.000, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale – e il valore minimo per tutte le fasi di giudizio, ad esclusione di quella decisionale, cui la compagnia non ha preso parte (studio: euro 1.276,00; introduttiva: euro 814,00; istruttoria/trattazione: euro 2.835,00), per un totale di euro 4.925,00, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge. L'applicazione dei valori minimi si giustifica in ragione del pagina 16 di 19 fatto che la società assicuratrice ha depositato soltanto la comparsa di costituzione e risposta ed ha partecipato soltanto a due udienze di trattazione/istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice Dott.ssa Carolina GENTILI, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
1) dichiara la concorrente pari responsabilità di e di nella Parte_1 Controparte_2 causazione del sinistro verificatosi in Molinella (BO) il 7 agosto 2020;
2) condanna nonché Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quale compagnia assicuratrice del motoveicolo UC targato DL32186 (quest'ultima, nei
[...] limiti di polizza), a pagare a in solido tra loro, la somma di euro 62.590,67, oltre a Parte_1 interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. sul complessivo importo dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna nonché Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quale compagnia assicuratrice del motoveicolo UC targato DL32186 (quest'ultima, nei
[...] limiti di polizza), a pagare a Parte_1
a) euro 7.051,50, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, a titolo di rimborso del
50% delle spese sostenute per compenso d'avvocato;
b) euro 416,74, a titolo di rimborso del 50% degli esborsi sostenuti per contributo unificato, per marca da bollo e per notificazioni;
4) nei rapporti interni fra i coobbligati, pone gli importi di cui ai nn. 2 e 3 del presente dispositivo a carico di quale compagnia assicuratrice del motoveicolo Controparte_3
UC targato DL32186;
5) pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate con provvedimento depositato in data 25 ottobre 2024, a carico solidale dell'attore e di uale compagnia Controparte_3 assicuratrice del motoveicolo UC targato DL32186, con suddivisione interna in ragione del 50% ciascuno;
6) dichiara il difetto di legittimazione passiva di quale assicuratrice per Controparte_3 il Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Emilia-MA;
7) condanna a rifondere a quale impresa Parte_1 Controparte_3 designata per la gestione del Fondo delle vittime della strada per la Regione Emilia-MA, le pagina 17 di 19 spese sostenute per compenso d'avvocato, che liquida in euro 4.925,00, oltre a spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Bologna, 25 novembre 2025.
La Giudice
Dott.ssa Carolina GENTILI
pagina 18 di 19 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in €
per spese, € per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate come da decreto …
Bologna, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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