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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/12/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. TO RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 478\2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 cc) , e vertente
T R A in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1
agricola individuale ) rapp.to e difeso dall'avv. P.IVA_1
EA CA, giusta procura alle liti in atti;
-Attore -opponenete-
E
) rapp.ta e difesa dagli avv.ti Stefano CP_1 P.IVA_2
e ND IA, giusta procura in atti;
-convenuta opposta- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del
13.11.2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore Nr. 478\2024 R.G.
comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
Come già chiarito nell'ordinanza del 26.9.2024 il rapporto giuridico intercorso tra le parti in causa va qualificato come contratto d'opera in quanto la è impresa artigiana in cui lavorano oltre CP_2 all'indipendente legale rappresentante , una media di Controparte_3 due persone (v. visura, doc. 10 allegato alla costituzione e quanto dichirato dal direttore dei lavori, il teste all'udienza Tes_1
26.3.2025, che ha confermato il capitolo 2 ossia che le opere affidate alla e precedentemente all'impresa individuale CP_1 [...]
. sono state eseguite personalmente dal titolare CP_3 [...]
). CP_3
All'esito dell'istruttoria risulta altresì comprovato che la ditta CP_1
si è occupata esclusivamente della realizzazione degli impianti
[...] elettrici ed idrici, con conseguente fornitura dei relativi macchinari, mentre la parte delle opere strutturali e murarie sono state eseguite dalla ditta;
che i lavori sono terminati tra luglio e agosto CP_4
2021e in data 24/09/2021 è stata presentata la segnalazione certificata di agibilità in Comune.
L'sms inviato da a gennaio 2022 (doc.5), fa Controparte_3 riferimento ad un utilizzo dei beni in mancanza della certificazione di conformità degli impianti e da ciò non può desumersi il riconoscimento degli specifici vizi denunciati ossia ai difetti dei box doccia e all'errato collegamento dello scarico condense dell'impianto di climatizzazione alla linea delle acque nere.
Quanto a detti vizi si rileva che quello afferente i box doccia era meramente estetico, è stato risolto in garanzia e in ogni caso il relativo importo non è ricompreso nella somma chiesta con il ricorso monitorio.
Quanto all'errato collegamento dello scarico delle condense dell'impianto di riscaldamento con la fossa delle acque nere dall'istruttoria svolta non è emerso che detto collegamento sia stato effettuato dal Il teste di parte opponente, chiamato CP_3 Tes_2
2 Nr. 478\2024 R.G.
a deporre sul punto specifico non ha confermato la circostanza riferendo di non sapere che lavoro ha fatto la ditta il teste CP_5 Testi
della ditta , (altro teste dell è stato, sul punto, CP_4 Pt_1 alquanto evasivo e peraltro non appare affatto attendibile potendosi ipotizzare un coinvolgimento della ditta in questo asserito CP_4 errore così come evasivo (forse per evitare anche lui possibili sue co- responsabilità) è stato sul punto il direttore dei Lavori, il teste
Tes_1
La considerazione che l'affermazione da parte del contenuta CP_3 nell' sms circa il fatto che la mancanza della certificazione di conformità degli impianti potesse ritenersi un elemento suggestivo del possibile difetto realizzativo, risulta incontrovertibilmente superata all'esito dell'istruttoria svolta.
Non va infine trascurata la circostanza che vizi e difetti non risultano denunciati prima della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio;
nessuna contestazione è stata mossa dall'opponente né dopo la sottoscrizione del documento “resoconto conteggi” del 30.8.2021 né
a seguito della ricezione della diffida stragiudiziale del 21 settembre 2023, con la quale veniva intimato il pagamento di quanto precedentemente pattuito.
In definitiva, indipendentemente dalla qualificazione del contratto e dalla tempistica della denuncia, il dato processuale certo è che non sono stati provati i denunciati vizi.
I lavori risultano eseguiti secondo quanto riportato nella scrittura del 30.8.2021 e nessun difetto e\o vizio è stato provato.
La riconvenzionale è quindi infondata e sussiste il pieno il diritto della a conseguire il relativo compenso. CP_1
In relazione al quantum ingiunto lo stesso è corretto poiché l'importo di euro 6.600,00 versato a titolo di IVA non va detratto dal corrispettivo pattuito nel conteggio delle lavorazioni eseguite, dal momento che l'opposta ha chiarito che l'IVA dovuta per la fornitura delle macchine non è conteggiata nell'importo complessivo di €
3 Nr. 478\2024 R.G.
164.255,00, mentre la fattura n. 19 del 13.12.2018 di euro 5.500,00, emessa per “fornitura e posa in opera impianto agriturismo nei vostri locali siti in località Marciano n. 46”, non è stata computata e non è tra quelle poste a base della domanda minotoria.
Al rigetto dell'opposizione consegue ex artt. 653 e ss cpc la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. TO RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
rigetta tutte le domande attoree.
Applicati gli artt. 653 e ss cpc dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 28/2024.
Condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 16/12/2025
Il Giudice est.
TO RA
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