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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 297/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1826/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Lorenzo
elettivamente domiciliato presso Comune Di San Lorenzo Comune 89069 San Lorenzo RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 275 2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7560/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU anno 2019 n. 275 del 14.12.2024 – Protocollo 9011 del 14.12.2024, notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 14.01.2025 dal Comune di San Lorenzo (RC), relativo all'omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2019.
Parte ricorrente deduce l'erroneità del calcolo del dovuto, significando che per l'immobile individuato al foglio 62 – particella 811 – sub 8 - rendita catastale € 194,19 – possesso 50%, è stata chiesta l'imposta per l'intero anno 2019, benchè l'immobile sia stato venduto in data 07.06.2019 (allegato atto notarile di vendita).
Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
Parte ricorrente ha idoneamente documentato l'erroneità del calcolo comunale, mentre l'intimato
Comune, non costituendosi in giudizio, non ha offerto alla Corte elementi utili ad una valutazione della fattispecie in senso differente da quanto fondatamente rappresentato dal contribuente.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1826/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Lorenzo
elettivamente domiciliato presso Comune Di San Lorenzo Comune 89069 San Lorenzo RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 275 2024 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7560/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU anno 2019 n. 275 del 14.12.2024 – Protocollo 9011 del 14.12.2024, notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 14.01.2025 dal Comune di San Lorenzo (RC), relativo all'omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2019.
Parte ricorrente deduce l'erroneità del calcolo del dovuto, significando che per l'immobile individuato al foglio 62 – particella 811 – sub 8 - rendita catastale € 194,19 – possesso 50%, è stata chiesta l'imposta per l'intero anno 2019, benchè l'immobile sia stato venduto in data 07.06.2019 (allegato atto notarile di vendita).
Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
Parte ricorrente ha idoneamente documentato l'erroneità del calcolo comunale, mentre l'intimato
Comune, non costituendosi in giudizio, non ha offerto alla Corte elementi utili ad una valutazione della fattispecie in senso differente da quanto fondatamente rappresentato dal contribuente.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), con distrazione.