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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 102/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Marco Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via S. G. Bosco 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25540 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5964/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 25540, notificato in data 08/11/2024 con il quale il comune di Barcellona P.G. domandava il pagamento della somma di € 522,00 quale Tassa
Rifiuti per l'anno 2019.
Proponeva vari motivi di ricorso, il primo dei quali lamenta il vizio di motivazione sotto il profilo della omessa indicazione dell'immobile per il quale si richiede il pagamento della TARI, le modalità di calcolo, i metri quadri e il numero dei componenti in base ai quali si chiede il pagamento della TARI anno 2019, le modalità e i termini di impugnazione.
Il comune resistente è rimasto contumace.
Il motivo è fondato.
Il sollecito in questione contiene la sola indicazione "Documento n.ro 2654 del 16052019 importo totale 238" che non consente di comprendere a cosa il sollecito si riferisca.
Ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000 (chiarezza e motivazione degli atti) l'atto tributario deve indicare “ …. i presupposti di fatto e le norme giuridiche che hanno determinato la decisione…”.
La ratio della norma è quella di consentire prima al contribuente e poi (nel caso di insorgenza di controversia) al giudice di individuare chiaramente sia il contenuto rilevante dell'atto che le ragioni che ne hanno determinato l'adozione.
La motivazione – il cui onere è pacifico che possa essere adempiuto anche per relationem (tra le tante cfr. Cass. 9032/13) - ha la chiara funzione di porre il destinatario dell'atto nella condizione di poter decidere con piena cognizione di causa se esercitare il diritto di agire a tutela dei propri diritti (investendo quindi anche il diritto costituzionale di difesa previsto dall'art. 24 Cost.)
La motivazione recata dal provvedimento impugnato – la cui insufficienza è stata denunziata dal ricorrente – non pare affatto idonea – neppure per relationem - a porre il contribuente a conoscenza della pretesa oggetto del sollecito. Alla violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente (sotto il profilo del vizio di motivazione dell'atto impugnato) segue la nullità dell'atto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato;
condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 200,00 per compensi oltre iva e cpa e spese di contributo unificato. Messina, 14.10.2025 Il giudice monocratico Antonino Fichera
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 102/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Marco Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via S. G. Bosco 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 25540 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5964/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 25540, notificato in data 08/11/2024 con il quale il comune di Barcellona P.G. domandava il pagamento della somma di € 522,00 quale Tassa
Rifiuti per l'anno 2019.
Proponeva vari motivi di ricorso, il primo dei quali lamenta il vizio di motivazione sotto il profilo della omessa indicazione dell'immobile per il quale si richiede il pagamento della TARI, le modalità di calcolo, i metri quadri e il numero dei componenti in base ai quali si chiede il pagamento della TARI anno 2019, le modalità e i termini di impugnazione.
Il comune resistente è rimasto contumace.
Il motivo è fondato.
Il sollecito in questione contiene la sola indicazione "Documento n.ro 2654 del 16052019 importo totale 238" che non consente di comprendere a cosa il sollecito si riferisca.
Ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000 (chiarezza e motivazione degli atti) l'atto tributario deve indicare “ …. i presupposti di fatto e le norme giuridiche che hanno determinato la decisione…”.
La ratio della norma è quella di consentire prima al contribuente e poi (nel caso di insorgenza di controversia) al giudice di individuare chiaramente sia il contenuto rilevante dell'atto che le ragioni che ne hanno determinato l'adozione.
La motivazione – il cui onere è pacifico che possa essere adempiuto anche per relationem (tra le tante cfr. Cass. 9032/13) - ha la chiara funzione di porre il destinatario dell'atto nella condizione di poter decidere con piena cognizione di causa se esercitare il diritto di agire a tutela dei propri diritti (investendo quindi anche il diritto costituzionale di difesa previsto dall'art. 24 Cost.)
La motivazione recata dal provvedimento impugnato – la cui insufficienza è stata denunziata dal ricorrente – non pare affatto idonea – neppure per relationem - a porre il contribuente a conoscenza della pretesa oggetto del sollecito. Alla violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente (sotto il profilo del vizio di motivazione dell'atto impugnato) segue la nullità dell'atto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato;
condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 200,00 per compensi oltre iva e cpa e spese di contributo unificato. Messina, 14.10.2025 Il giudice monocratico Antonino Fichera