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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/07/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1213/2023 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza dell'8 Luglio 2025 alle ore 11.17 sono comparsi:
- L'Avv. Bonina per parte opponente la quale si riporta in atti e insiste nell'accoglimento del ricorso e soprattutto nell'eccezione di prescrizione;
- L'Avv. Michele Ridolfo per AGEA in sostituzione dell'Avv. Puccio, il quale insiste in tutte le domande ed eccezioni svolte in atti, chiede che la causa venga posta in decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1213/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), CP_1 C.F._1 col patrocinio dell'Avv. Carmela Bonina
- parte attrice nei confronti di:
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, col patrocinio dell'Avv. Nicola Puccio,
- parte convenuta
e di:
, Agente della riscossione per la provincia di Controparte_3
IN, (C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IN,
Pag. 1 di 9 - parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
Le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali.
Con ricorso depositato in data 11/10/2022 dinanzi al Tribunale di Patti – sez. Lavoro ed iscritto al n.
3584/2022 R.G., ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. CP_1
295202200020381210000 notificata da , Agente Controparte_3 della riscossione per la provincia di IN, in data 23/7/2022, con cui gli è stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 27.422,18, di cui € 26.617,76 per sorte capitale, quali somme indebitamente percepite nell'anno 2012, giusta ingiunzione AGEA notificata il 23/07/2021.
Instaurato il contraddittorio a cura di parte ricorrente, il Giudice, con decreto depositato in data
18/04/2023, “Rilevato che il ricorso attiene a materia non rientrante nella competenza tabellare di questo giudice, non trattandosi di opposizione all'esecuzione (cartella esattoriale) in materia previdenziale”, ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per le opportune valutazioni.
In data 01/06/2023, si è costituita in giudizio , Controparte_3
Agente della riscossione per la provincia di IN, che ha chiesto il rigetto delle domande avversarie per infondatezza.
In data 22/09/2023 si è costituita in giudizio anche Controparte_2 insistendo anch'essa per il rigetto del ricorso.
[...]
Poi, il Presidente del Tribunale di Patti, con ordinanza depositata in data 10/10/2023, “ritenuto che la controversia ha ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione non afferente all'omesso o parziale versamento di contributi”, ha disposto l'iscrizione a ruolo al contenzioso civile.
Il giudizio è stato, quindi, iscritto al ruolo contenzioso civile in data 09/10/2022 al n. 1213/2023
R.G.
Instaurato regolarmente il contraddittorio tra le parti, si sono costituite nuovamente
[...]
– nonché Controparte_2 Controparte_3
Agente per la provincia di IN, le quali hanno reiterato le
[...] Controparte_4 domande già formulate nelle precedenti memorie, per i medesimi motivi esposti.
Con le note scritte depositate per l'udienza del 16/07/2024, le parti hanno precisato le conclusioni insistendo in atti.
Poi, il Giudice, reputata la causa matura per la decisione, ha rinviato per la discussione.
*****
1. PREMESSA.
Pag. 2 di 9 Come si evince dagli atti dl giudizio, Controparte_2
(di seguito denominata solo AGEA) ha emesso ingiunzione fiscale (Prot. Uscita n. 0042323
[...] del 10/06/2021) ai sensi dell'art 2 del R.D. n. 639/1910 nei confronti della ditta individuale
, per la complessiva somma di euro 27.422,18, di cui euro 26.617,76 per sorte CP_1 capitale (comprensiva di interessi) ed euro 798,54 per oneri di riscossione ed euro 5,88 per diritti di notifica.
Come specificato nell'ingiunzione fiscale, il recupero è stato disposto a seguito del Decreto della
Regione Sicilia n. 7594 del 6/10/2015 con il quale è stato approvato il rendiconto dei contributi liquidabili alla in relazione al Decreto di concessione n. 3438 del Parte_1
30/10/2012, sulla scorta del verbale redatto dai Funzionari della Regione Sicilia in data 29/05/2015 all'esito di controlli tecnico-amministrativi effettuati sula domanda di saldo finale dei contributi presentata da riguardanti la misura “2.1.6. – investimenti non produttivi del PSR Sicilia CP_1
1007/2013.
Dalla documentazione prodotta si evince che l'ingiunzione fiscale è stata regolarmente notificata a mezzo servizio postale presso la residenza dell'opponente (la medesima indicata nell'atto introduttivo del presente giudizio).
Precisamente, l'agente notificatore, accertata la temporanea assenza del destinatario, ha depositato l'atto presso la casa comunale in data 12/07/2021 e ha contestualmente provveduto a inviare la comunicazione di avvenuto deposito a mezzo raccomandata A.R. Parte Dalla ricevuta del si evince che l'agente postale, a causa dell'assenza del destinatario, ha provveduto a immettere il CAD nella cassetta postale in data 14/07/2021.
La firma apposta nel CAD, quindi, non è perché non potrebbe essere di , in CP_1 quanto assente, ma dell'addetto alla notificazione.
L'agente postale ha, cioè, rispettato tutte le formalità previste dall'art. 140 CPC, sicché la notifica dell'ingiunzione fiscale si è perfezionata in data 22/07/2021.
Orbene, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, l'ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della Pubblica Amministrazione, con natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (Cassazione civile sez. trib., 18/04/2019, n. 10896).
La Suprema Corte ha precisato che “in tema di attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti territoriali risulta delineato un sistema dualistico secondo il quale l'ente territoriale può provvedere avvalendosi degli agenti del servizio nazionale di riscossione o, in alternativa, attivandosi in proprio o tramite affidamento del servizio a terzi,
Pag. 3 di 9 facendo ricorso agli strumenti della riscossione mediante ruolo o dell'ingiunzione fiscale, precisando, all'esito di una puntuale ricostruzione della complessa normativa succedutasi nel tempo, che "la legge consente (e consentiva anche nell'anno 2011) il ricorso all'ingiunzione regolata dal citato R.D. n. 639 del 1910, non solo ai Comuni, ma anche ai concessionari, iscritti all'albo di cui al cit. art. 53, non essendovi ragione per limitare l'accesso allo strumento alle sole autorità amministrative, stante la mancata abrogazione del D.L. n. 248 del
2007, art. 36, comma 2, e la formula univoca del D.L. n. 209 del 2002, art.
2-sexies (cfr. Cass. n.
26736 del 2017; Cass. n. 8039 del 2019; Cass. n. 5150 del 2019)" (così Cass., Sez. T, 24 giugno
2021, n. 18104, ai cui più ampi contenuti si rinvia)” (Cassazione civile sez. trib., 31/08/2023, n.
25530).
Pertanto, in relazione al caso in esame, AGEA, sebbene munita già di titolo esecutivo, ha provveduto a riscuotere il proprio credito avvalendosi degli agenti del servizio nazionale di riscossione mediante ruolo.
Invero, come da estratto di ruolo in atti, il credito de quo è stato iscritto a ruolo con il n. 2022/80, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 comma 1 DPR n. 602/1973.
Ora, l'avvio dell'espropriazione forzata ordinaria presuppone la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, così come previsto dagli artt. 475 ss. CPC.
La fase prodromica all'avvio dell'esecuzione esattoriale mediante ruolo impone la notificazione al debitore iscritto a ruolo della cartella di pagamento.
Orbene, come affermato dallo stesso opponente, la cartella di pagamento impugnata è stata notificata da , Agente della riscossione per la Controparte_3 provincia di IN (di seguito denominata , in data 23/07/2021. CP_5
Ciò premesso, vanno esaminati i motivi di impugnazione formulati dall'opponente.
2. MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO.
L'opponente ha dedotto che la cartella di pagamento impugnata è nulla per difetto di motivazione.
Detta contestazione deve ritenersi infondata alla luce della documentazione in atti.
Invero, con la cartella di pagamento impugnata ha richiesto a , per CP_5 CP_1 conto di AGEA, la restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di tributi coattivi anno
2012.
Nella cartella di pagamento è espressamente richiamata l'ingiunzione fiscale Prot. Uscita n.
0042323 del 10/06/2021, che è stata, come già detto, regolarmente notificata a CP_1 in data 22/07/2021.
Pag. 4 di 9 Con l'ingiunzione fiscale AGEA ha specificatamente indicato la natura del credito, la fonte normativa, i documenti giustificativi, la natura degli interessi con la relativa decorrenza, nonché la sanzione applicata.
Sul punto è utile richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza: “Priva di pregio deve ritenersi
l'eccezione di difetto di motivazione in quanto, essendo stata regolarmente notificata la preliminare
Comunicazione di Irregolarità, la richiesta di adempiere l'obbligazione tributaria risultante dal ruolo esattoriale, che costituisca l'oggetto di una Cartella di Pagamento inoltrata dall'Ufficio al contribuente, è da intendersi di per sé sufficientemente motivata se formalizzata in conformità all'apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per cui rileva a tal fine già il mero e solo richiamo all in precedenza notificato al contribuente medesimo, Parte_3 riportato nella Cartella di Pagamento in parola, considerato altresì che quest'ultima si connota quale atto a contenuto vincolato” (Corte Giustizia Trib. II grado Roma, (Lazio) sez. XV,
16/10/2023, n. 5755).
Ed ancora, il recentissimo arresto della Suprema Corte: “Una volta individuata la finalità della motivazione del provvedimento, la succitata sentenza (la quale, peraltro, costituisce sviluppo dei principi già sanciti da Cass., Sez. U., Sentenza n. 11722 del 14/05/2010, Rv. 613233 - 01) chiarisce che spetta all'agente della riscossione individuare, nella cartella, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base della richiesta e che - nell'ipotesi in cui la pretesa non sia mai stata manifestata prima al debitore e costituisca, perciò, essa stessa atto impositivo in senso sostanziale - occorre una motivazione completa, dovendo l'agente esternare gli elementi essenziali che consentano al contribuente di verificarne la legittimità e di impugnarla, anche per contestarne il merito;
anzi, "tale motivazione deve dunque assumere i caratteri della congruità, sufficienza ed intelligibilità"; un attenuato obbligo di motivazione concerne, invece, la cartella di pagamento che faccia riferimento ad uno specifico atto già comunicato al contribuente, al debito ed alla base normativa dalla quale desumere il calcolo degli interessi.” (Cassazione civile sez. III, 09/01/2025,
n. 560).
La Suprema Corte ha anche osservato che le indicazioni contenute nelle cartelle di pagamento redatte in conformità al modello ministeriale sono normalmente idonee a mettere il debitore intimato in condizione di identificare il titolo per cui si procede e le relative pretese creditorie, in modo da poter esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa;
la conformità al modello ministeriale va sempre, con giudizio in fatto rimesso al giudice del merito, posta in rapporto con l'esigenza di difesa del soggetto a cui il pagamento è richiesto, a seconda del contenuto concreto di quei dati come trasfusi e trasposti nella singola cartella opposta.
Pag. 5 di 9 In relazione al caso in esame, la cartella di pagamento ha richiamato l'ingiunzione fiscale - tra l'altro mai impugnata sebbene regolarmente notificata - con cui sono stati esplicitati i motivi della richiesta.
Per quanto esposto, il primo motivo di impugnazione deve ritenersi inammissibile.
3. PRESCRIZIONE
Con il secondo motivo di opposizione, ha dedotto l'intervenuta prescrizione CP_1 del diritto di AGEA ad ottenere la restituzione delle somme di cui alla cartella di pagamento impugnata, in quanto le somme richieste sono state erogate nell'anno 2012.
In particolare, ritiene che in virtù di quanto stabilito dall'art. 3 del Reg. CE n. 2988/1995, l'ente deve procedere al recupero delle somme entro cinque anni.
AGEA, di contro, ritiene non prescritto il proprio credito in quanto, secondo la Corte di Cassazione, la prescrizione del diritto alla restituzione degli importi anticipati e non dovuti resta assoggettata alla disciplina generale della ripetizione dell'indebito, in virtù della quale trova applicazione il termine decennale previsto dall'art. 2946 CC.
Le deduzioni di AGEA sono condivisibili.
Secondo quanto disposto dall'art. 2033 CC, chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
L'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che presuppone un pagamento eseguito e ricevuto senza una valida causa giuridica, in mancanza di una diversa previsione di legge, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 CC.
Ciò premesso, va osservato che, come si evince dagli atti, l'ingiunzione fiscale de qua è stata emessa a tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea.
E' opportuno, quindi, richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte: “La Corte di Giustizia UE, al cui esame la questione è stata più volte sottoposta ha infatti ribadito costantemente che tale disposizione si riferisce a qualunque irregolarità definita nell'art. 1, n. 2 del medesimo
Regolamento, e cioè a "qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite", affermando quindi che il termine di prescrizione quadriennale da essa previsto è applicabile sia alle irregolarità che conducono all'imposizione di una sanzione amministrativa ai sensi dello art. 5 del Regolamento, sia
a quelle che costituiscono oggetto di una misura amministrativa in base all'art. 4, misura avente ad oggetto la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto, senza avere tuttavia natura di sanzione (..) la giurisprudenza comunitaria ha affermato che con l'art. 3, n. 1 il legislatore comunitario ha
Pag. 6 di 9 inteso stabilire una norma generale sulla prescrizione applicabile in materia, con cui ha volutamente ridotto a quattro anni il periodo durante il quale le autorità degli Stati membri, agendo in nome e per conto del bilancio dell'Unione, devono procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (..) Nel ribadire l'applicabilità del termine di prescrizione previsto dallo art. 3 n. 1 a qualsiasi irregolarità che comporti
l'imposizione di una misura amministrativa ai sensi dell'art. 4, la giurisprudenza comunitaria ne ha escluso, in linea di principio, l'operatività in riferimento alle violazioni commesse in epoca anteriore alla entrata in vigore del Regolamento (..) rilevato tuttavia che dello art. 3, il n. 3 fa salva la possibilità per gli Stati membri di applicare un termine più lungo di quello previsto dal n. 1, la
Corte di Giustizia ha affermato che gli Stati membri conservano un ampio potere discrezionale in ordine alla fissazione di termini più lunghi da applicarsi in caso d'irregolarità che ledano gli interessi finanziari dell'Unione, precisando che detti termini possono essere desunti anche da disposizioni di diritto comune anteriori alla data di adozione del Regolamento, e riconoscendo quindi che, in mancanza di una norma riguardante un settore specifico, è ammissibile un'applicazione decisa in via giurisprudenziale di una disposizione di carattere generale che prevede un termine di prescrizione superiore a quattro anni, a condizione che la stessa risulti da un lato prevedibile, in ossequio al principio di certezza del diritto, e dall'altro proporzionata, nel senso che non vada manifestamente oltre quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di tutela degl'interessi finanziari dell'Unione (..) Tali pronunce hanno dato conforto all'orientamento precedentemente affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte, che, nel riconoscere
l'applicabilità del Regolamento n. 95/2988/CEE a tutti gli atti di natura amministrativa adottati dalle autorità nazionali o comunitarie e miranti a perseguire irregolarità relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto, aveva già ribadito più volte che il termine di prescrizione quadriennale previsto dall'art. 3, n. 1 è direttamente applicabile dalle autorità nazionali in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie, ivi incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve (ma non inferiore ai tre anni) o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo.
In ossequio a tale principio, e con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate ai sensi della L.
n. 898 del 1986 per indebita percezione di aiuti comunitari, era stato affermato che non contrastano con il predetto Regolamento le disposizioni nazionali anteriori alla sua entrata in vigore che, come la L. n. 689 del 1981, art. 28 prevedono un termine di prescrizione superiore a
Pag. 7 di 9 quattro anni, concludendosi pertanto che le stesse devono essere applicate, anche se preesistenti alla fonte normativa comunitaria”. (Cassazione civile sez. I, 26/09/2019, n. 24040).
Ritenuto, quindi, di dover applicare la normativa generale di cui all'art. 2033 CC e 2946 CC, è opportuno verificare la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Le somme intimate con la cartella di pagamento si riferiscono ai contributi percepiti da CP_1
nell'anno 2012.
[...]
L'ingiunzione fiscale è stata regolarmente notificata in data 22/07/2021, mentre la cartella di pagamento è stata notificata, così come affermato dall'opponente, in data 23/07/2022.
Non vi sono altri validi atti interruttivi in quanto non è stata documentata l'avvenuta ricezione da parte di della missiva Prot. N. 015721 datata 12/10/2015 emessa dalla CP_1
Regione Sicilia.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, il termine prescrizionale deve farsi decorrere dall'anno 2012, anno in cui è avvenuto il pagamento dell'indebito ed in relazione al quale non vi è controversia tra le parti.
Sicché, con la notifica dell'ingiunzione fiscale, avvenuta il 22/07/2021, il termine prescrizionale decennale è stato interrotto.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata.
4. SPESE PROCESSUALI.
Considerato che l'opposizione è infondata, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per valore, tenuto conto dell'attività concretamente espletata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. Rigetta l'opposizione proposta da per i motivi esposti;
CP_1
II. Condanna al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2
e di , Agente della
[...] Controparte_3 riscossione per la provincia di IN, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, delle spese del presente giudizio che si liquidano per ciascuna parte nella misura di euro 2.540,00, oltre rimborso generali 15%, IVA e C.P.A., ove dovuti come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies CPC
Così deciso in Patti, lì 8 Luglio 2025.
Pag. 8 di 9 Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 9 di 9
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza dell'8 Luglio 2025 alle ore 11.17 sono comparsi:
- L'Avv. Bonina per parte opponente la quale si riporta in atti e insiste nell'accoglimento del ricorso e soprattutto nell'eccezione di prescrizione;
- L'Avv. Michele Ridolfo per AGEA in sostituzione dell'Avv. Puccio, il quale insiste in tutte le domande ed eccezioni svolte in atti, chiede che la causa venga posta in decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1213/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), CP_1 C.F._1 col patrocinio dell'Avv. Carmela Bonina
- parte attrice nei confronti di:
(C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, col patrocinio dell'Avv. Nicola Puccio,
- parte convenuta
e di:
, Agente della riscossione per la provincia di Controparte_3
IN, (C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IN,
Pag. 1 di 9 - parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
Le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali.
Con ricorso depositato in data 11/10/2022 dinanzi al Tribunale di Patti – sez. Lavoro ed iscritto al n.
3584/2022 R.G., ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. CP_1
295202200020381210000 notificata da , Agente Controparte_3 della riscossione per la provincia di IN, in data 23/7/2022, con cui gli è stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 27.422,18, di cui € 26.617,76 per sorte capitale, quali somme indebitamente percepite nell'anno 2012, giusta ingiunzione AGEA notificata il 23/07/2021.
Instaurato il contraddittorio a cura di parte ricorrente, il Giudice, con decreto depositato in data
18/04/2023, “Rilevato che il ricorso attiene a materia non rientrante nella competenza tabellare di questo giudice, non trattandosi di opposizione all'esecuzione (cartella esattoriale) in materia previdenziale”, ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per le opportune valutazioni.
In data 01/06/2023, si è costituita in giudizio , Controparte_3
Agente della riscossione per la provincia di IN, che ha chiesto il rigetto delle domande avversarie per infondatezza.
In data 22/09/2023 si è costituita in giudizio anche Controparte_2 insistendo anch'essa per il rigetto del ricorso.
[...]
Poi, il Presidente del Tribunale di Patti, con ordinanza depositata in data 10/10/2023, “ritenuto che la controversia ha ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione non afferente all'omesso o parziale versamento di contributi”, ha disposto l'iscrizione a ruolo al contenzioso civile.
Il giudizio è stato, quindi, iscritto al ruolo contenzioso civile in data 09/10/2022 al n. 1213/2023
R.G.
Instaurato regolarmente il contraddittorio tra le parti, si sono costituite nuovamente
[...]
– nonché Controparte_2 Controparte_3
Agente per la provincia di IN, le quali hanno reiterato le
[...] Controparte_4 domande già formulate nelle precedenti memorie, per i medesimi motivi esposti.
Con le note scritte depositate per l'udienza del 16/07/2024, le parti hanno precisato le conclusioni insistendo in atti.
Poi, il Giudice, reputata la causa matura per la decisione, ha rinviato per la discussione.
*****
1. PREMESSA.
Pag. 2 di 9 Come si evince dagli atti dl giudizio, Controparte_2
(di seguito denominata solo AGEA) ha emesso ingiunzione fiscale (Prot. Uscita n. 0042323
[...] del 10/06/2021) ai sensi dell'art 2 del R.D. n. 639/1910 nei confronti della ditta individuale
, per la complessiva somma di euro 27.422,18, di cui euro 26.617,76 per sorte CP_1 capitale (comprensiva di interessi) ed euro 798,54 per oneri di riscossione ed euro 5,88 per diritti di notifica.
Come specificato nell'ingiunzione fiscale, il recupero è stato disposto a seguito del Decreto della
Regione Sicilia n. 7594 del 6/10/2015 con il quale è stato approvato il rendiconto dei contributi liquidabili alla in relazione al Decreto di concessione n. 3438 del Parte_1
30/10/2012, sulla scorta del verbale redatto dai Funzionari della Regione Sicilia in data 29/05/2015 all'esito di controlli tecnico-amministrativi effettuati sula domanda di saldo finale dei contributi presentata da riguardanti la misura “2.1.6. – investimenti non produttivi del PSR Sicilia CP_1
1007/2013.
Dalla documentazione prodotta si evince che l'ingiunzione fiscale è stata regolarmente notificata a mezzo servizio postale presso la residenza dell'opponente (la medesima indicata nell'atto introduttivo del presente giudizio).
Precisamente, l'agente notificatore, accertata la temporanea assenza del destinatario, ha depositato l'atto presso la casa comunale in data 12/07/2021 e ha contestualmente provveduto a inviare la comunicazione di avvenuto deposito a mezzo raccomandata A.R. Parte Dalla ricevuta del si evince che l'agente postale, a causa dell'assenza del destinatario, ha provveduto a immettere il CAD nella cassetta postale in data 14/07/2021.
La firma apposta nel CAD, quindi, non è perché non potrebbe essere di , in CP_1 quanto assente, ma dell'addetto alla notificazione.
L'agente postale ha, cioè, rispettato tutte le formalità previste dall'art. 140 CPC, sicché la notifica dell'ingiunzione fiscale si è perfezionata in data 22/07/2021.
Orbene, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, l'ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della Pubblica Amministrazione, con natura giuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (Cassazione civile sez. trib., 18/04/2019, n. 10896).
La Suprema Corte ha precisato che “in tema di attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza degli enti territoriali risulta delineato un sistema dualistico secondo il quale l'ente territoriale può provvedere avvalendosi degli agenti del servizio nazionale di riscossione o, in alternativa, attivandosi in proprio o tramite affidamento del servizio a terzi,
Pag. 3 di 9 facendo ricorso agli strumenti della riscossione mediante ruolo o dell'ingiunzione fiscale, precisando, all'esito di una puntuale ricostruzione della complessa normativa succedutasi nel tempo, che "la legge consente (e consentiva anche nell'anno 2011) il ricorso all'ingiunzione regolata dal citato R.D. n. 639 del 1910, non solo ai Comuni, ma anche ai concessionari, iscritti all'albo di cui al cit. art. 53, non essendovi ragione per limitare l'accesso allo strumento alle sole autorità amministrative, stante la mancata abrogazione del D.L. n. 248 del
2007, art. 36, comma 2, e la formula univoca del D.L. n. 209 del 2002, art.
2-sexies (cfr. Cass. n.
26736 del 2017; Cass. n. 8039 del 2019; Cass. n. 5150 del 2019)" (così Cass., Sez. T, 24 giugno
2021, n. 18104, ai cui più ampi contenuti si rinvia)” (Cassazione civile sez. trib., 31/08/2023, n.
25530).
Pertanto, in relazione al caso in esame, AGEA, sebbene munita già di titolo esecutivo, ha provveduto a riscuotere il proprio credito avvalendosi degli agenti del servizio nazionale di riscossione mediante ruolo.
Invero, come da estratto di ruolo in atti, il credito de quo è stato iscritto a ruolo con il n. 2022/80, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 comma 1 DPR n. 602/1973.
Ora, l'avvio dell'espropriazione forzata ordinaria presuppone la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, così come previsto dagli artt. 475 ss. CPC.
La fase prodromica all'avvio dell'esecuzione esattoriale mediante ruolo impone la notificazione al debitore iscritto a ruolo della cartella di pagamento.
Orbene, come affermato dallo stesso opponente, la cartella di pagamento impugnata è stata notificata da , Agente della riscossione per la Controparte_3 provincia di IN (di seguito denominata , in data 23/07/2021. CP_5
Ciò premesso, vanno esaminati i motivi di impugnazione formulati dall'opponente.
2. MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO.
L'opponente ha dedotto che la cartella di pagamento impugnata è nulla per difetto di motivazione.
Detta contestazione deve ritenersi infondata alla luce della documentazione in atti.
Invero, con la cartella di pagamento impugnata ha richiesto a , per CP_5 CP_1 conto di AGEA, la restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di tributi coattivi anno
2012.
Nella cartella di pagamento è espressamente richiamata l'ingiunzione fiscale Prot. Uscita n.
0042323 del 10/06/2021, che è stata, come già detto, regolarmente notificata a CP_1 in data 22/07/2021.
Pag. 4 di 9 Con l'ingiunzione fiscale AGEA ha specificatamente indicato la natura del credito, la fonte normativa, i documenti giustificativi, la natura degli interessi con la relativa decorrenza, nonché la sanzione applicata.
Sul punto è utile richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza: “Priva di pregio deve ritenersi
l'eccezione di difetto di motivazione in quanto, essendo stata regolarmente notificata la preliminare
Comunicazione di Irregolarità, la richiesta di adempiere l'obbligazione tributaria risultante dal ruolo esattoriale, che costituisca l'oggetto di una Cartella di Pagamento inoltrata dall'Ufficio al contribuente, è da intendersi di per sé sufficientemente motivata se formalizzata in conformità all'apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per cui rileva a tal fine già il mero e solo richiamo all in precedenza notificato al contribuente medesimo, Parte_3 riportato nella Cartella di Pagamento in parola, considerato altresì che quest'ultima si connota quale atto a contenuto vincolato” (Corte Giustizia Trib. II grado Roma, (Lazio) sez. XV,
16/10/2023, n. 5755).
Ed ancora, il recentissimo arresto della Suprema Corte: “Una volta individuata la finalità della motivazione del provvedimento, la succitata sentenza (la quale, peraltro, costituisce sviluppo dei principi già sanciti da Cass., Sez. U., Sentenza n. 11722 del 14/05/2010, Rv. 613233 - 01) chiarisce che spetta all'agente della riscossione individuare, nella cartella, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base della richiesta e che - nell'ipotesi in cui la pretesa non sia mai stata manifestata prima al debitore e costituisca, perciò, essa stessa atto impositivo in senso sostanziale - occorre una motivazione completa, dovendo l'agente esternare gli elementi essenziali che consentano al contribuente di verificarne la legittimità e di impugnarla, anche per contestarne il merito;
anzi, "tale motivazione deve dunque assumere i caratteri della congruità, sufficienza ed intelligibilità"; un attenuato obbligo di motivazione concerne, invece, la cartella di pagamento che faccia riferimento ad uno specifico atto già comunicato al contribuente, al debito ed alla base normativa dalla quale desumere il calcolo degli interessi.” (Cassazione civile sez. III, 09/01/2025,
n. 560).
La Suprema Corte ha anche osservato che le indicazioni contenute nelle cartelle di pagamento redatte in conformità al modello ministeriale sono normalmente idonee a mettere il debitore intimato in condizione di identificare il titolo per cui si procede e le relative pretese creditorie, in modo da poter esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa;
la conformità al modello ministeriale va sempre, con giudizio in fatto rimesso al giudice del merito, posta in rapporto con l'esigenza di difesa del soggetto a cui il pagamento è richiesto, a seconda del contenuto concreto di quei dati come trasfusi e trasposti nella singola cartella opposta.
Pag. 5 di 9 In relazione al caso in esame, la cartella di pagamento ha richiamato l'ingiunzione fiscale - tra l'altro mai impugnata sebbene regolarmente notificata - con cui sono stati esplicitati i motivi della richiesta.
Per quanto esposto, il primo motivo di impugnazione deve ritenersi inammissibile.
3. PRESCRIZIONE
Con il secondo motivo di opposizione, ha dedotto l'intervenuta prescrizione CP_1 del diritto di AGEA ad ottenere la restituzione delle somme di cui alla cartella di pagamento impugnata, in quanto le somme richieste sono state erogate nell'anno 2012.
In particolare, ritiene che in virtù di quanto stabilito dall'art. 3 del Reg. CE n. 2988/1995, l'ente deve procedere al recupero delle somme entro cinque anni.
AGEA, di contro, ritiene non prescritto il proprio credito in quanto, secondo la Corte di Cassazione, la prescrizione del diritto alla restituzione degli importi anticipati e non dovuti resta assoggettata alla disciplina generale della ripetizione dell'indebito, in virtù della quale trova applicazione il termine decennale previsto dall'art. 2946 CC.
Le deduzioni di AGEA sono condivisibili.
Secondo quanto disposto dall'art. 2033 CC, chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
L'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che presuppone un pagamento eseguito e ricevuto senza una valida causa giuridica, in mancanza di una diversa previsione di legge, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 CC.
Ciò premesso, va osservato che, come si evince dagli atti, l'ingiunzione fiscale de qua è stata emessa a tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea.
E' opportuno, quindi, richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte: “La Corte di Giustizia UE, al cui esame la questione è stata più volte sottoposta ha infatti ribadito costantemente che tale disposizione si riferisce a qualunque irregolarità definita nell'art. 1, n. 2 del medesimo
Regolamento, e cioè a "qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite", affermando quindi che il termine di prescrizione quadriennale da essa previsto è applicabile sia alle irregolarità che conducono all'imposizione di una sanzione amministrativa ai sensi dello art. 5 del Regolamento, sia
a quelle che costituiscono oggetto di una misura amministrativa in base all'art. 4, misura avente ad oggetto la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto, senza avere tuttavia natura di sanzione (..) la giurisprudenza comunitaria ha affermato che con l'art. 3, n. 1 il legislatore comunitario ha
Pag. 6 di 9 inteso stabilire una norma generale sulla prescrizione applicabile in materia, con cui ha volutamente ridotto a quattro anni il periodo durante il quale le autorità degli Stati membri, agendo in nome e per conto del bilancio dell'Unione, devono procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (..) Nel ribadire l'applicabilità del termine di prescrizione previsto dallo art. 3 n. 1 a qualsiasi irregolarità che comporti
l'imposizione di una misura amministrativa ai sensi dell'art. 4, la giurisprudenza comunitaria ne ha escluso, in linea di principio, l'operatività in riferimento alle violazioni commesse in epoca anteriore alla entrata in vigore del Regolamento (..) rilevato tuttavia che dello art. 3, il n. 3 fa salva la possibilità per gli Stati membri di applicare un termine più lungo di quello previsto dal n. 1, la
Corte di Giustizia ha affermato che gli Stati membri conservano un ampio potere discrezionale in ordine alla fissazione di termini più lunghi da applicarsi in caso d'irregolarità che ledano gli interessi finanziari dell'Unione, precisando che detti termini possono essere desunti anche da disposizioni di diritto comune anteriori alla data di adozione del Regolamento, e riconoscendo quindi che, in mancanza di una norma riguardante un settore specifico, è ammissibile un'applicazione decisa in via giurisprudenziale di una disposizione di carattere generale che prevede un termine di prescrizione superiore a quattro anni, a condizione che la stessa risulti da un lato prevedibile, in ossequio al principio di certezza del diritto, e dall'altro proporzionata, nel senso che non vada manifestamente oltre quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di tutela degl'interessi finanziari dell'Unione (..) Tali pronunce hanno dato conforto all'orientamento precedentemente affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte, che, nel riconoscere
l'applicabilità del Regolamento n. 95/2988/CEE a tutti gli atti di natura amministrativa adottati dalle autorità nazionali o comunitarie e miranti a perseguire irregolarità relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto, aveva già ribadito più volte che il termine di prescrizione quadriennale previsto dall'art. 3, n. 1 è direttamente applicabile dalle autorità nazionali in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie, ivi incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve (ma non inferiore ai tre anni) o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo.
In ossequio a tale principio, e con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate ai sensi della L.
n. 898 del 1986 per indebita percezione di aiuti comunitari, era stato affermato che non contrastano con il predetto Regolamento le disposizioni nazionali anteriori alla sua entrata in vigore che, come la L. n. 689 del 1981, art. 28 prevedono un termine di prescrizione superiore a
Pag. 7 di 9 quattro anni, concludendosi pertanto che le stesse devono essere applicate, anche se preesistenti alla fonte normativa comunitaria”. (Cassazione civile sez. I, 26/09/2019, n. 24040).
Ritenuto, quindi, di dover applicare la normativa generale di cui all'art. 2033 CC e 2946 CC, è opportuno verificare la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
Le somme intimate con la cartella di pagamento si riferiscono ai contributi percepiti da CP_1
nell'anno 2012.
[...]
L'ingiunzione fiscale è stata regolarmente notificata in data 22/07/2021, mentre la cartella di pagamento è stata notificata, così come affermato dall'opponente, in data 23/07/2022.
Non vi sono altri validi atti interruttivi in quanto non è stata documentata l'avvenuta ricezione da parte di della missiva Prot. N. 015721 datata 12/10/2015 emessa dalla CP_1
Regione Sicilia.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, il termine prescrizionale deve farsi decorrere dall'anno 2012, anno in cui è avvenuto il pagamento dell'indebito ed in relazione al quale non vi è controversia tra le parti.
Sicché, con la notifica dell'ingiunzione fiscale, avvenuta il 22/07/2021, il termine prescrizionale decennale è stato interrotto.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata.
4. SPESE PROCESSUALI.
Considerato che l'opposizione è infondata, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per valore, tenuto conto dell'attività concretamente espletata dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. Rigetta l'opposizione proposta da per i motivi esposti;
CP_1
II. Condanna al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2
e di , Agente della
[...] Controparte_3 riscossione per la provincia di IN, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, delle spese del presente giudizio che si liquidano per ciascuna parte nella misura di euro 2.540,00, oltre rimborso generali 15%, IVA e C.P.A., ove dovuti come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies CPC
Così deciso in Patti, lì 8 Luglio 2025.
Pag. 8 di 9 Il Giudice
Michela Agata La Porta
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