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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
TT VITTORIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 999/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Leini - Piazza Vittorio Emanuele Ii N. 1 10040 Leini TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 226 MU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 193 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:” annullare gli atti impugnati con vittoria di spese“.
Comune di Leini : in via pregiudiziale dichiarare inammissibile il ricorso , nel merito respingere il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto avverso n. 2 avvisi di accertamento emessi per l'anno 2019 notificati il 26.3.2025 per omesso versamento delle imposte MU e TASI con sanzioni ed interessi.
Nel ricorso venivano eccepiti i seguenti motivi:
- Intervenuta decadenza degli avvisi ai sensi del combinato disposto dell' art. 9 d. lgs. 23/2011e dell'art. 1 comma 161 L. 296/2006,
- Violazione dell'art. 6 bis L. 212/2000 mancando il contraddittorio procedimentale;
- Non debenza dell'imposta perché mancanza di possesso del bene da parte della società ricorrente che non era neppure titolare del diritto reale .
Nelle controdeduzioni il Comune eccepiva in via preliminare 'inammissibilità del ricorso alla luce dell'esistenza di un giudicato esterno in merito alla legittimità della pretesa tributaria come confermato dalla Corte Cass. con sentenza n. 21853/2023 .
Nel merito sosteneva che le imposte oggetto di accertamento soggiaciono al termine di decadenza previsto dall'art. 1 comma 161 l. 296/2006 e cioè entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati , nel caso in esame il
31.12.2024 prorogato al 26.3.2025 dall'art. 67 comma 4 d.l. 18/2020 conv. L 27/2020 ,che per l'emergenza sanitaria del 2020. prorogava i detti termini di 85 giorni. Per quanto riguarda la violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo il Comune ne sostiene la non fondatezza perché l'Ufficio si è limitato a liquidare le imposte dovute dalla società ricorrente , non avendo quest'ultima pagato in relazione ai cespiti posseduti pertanto non era necessario instaurare nessun contraddittorio perché era indiscutibile che la società aveva omesso di pagare le imposte dovute.
In ultimo il Comune non ritiene fondato il motivo formulato dalla ricorrente di non poter essere considerata soggetto passivo di MU e TASI a seguito della stipulazione con la società Società_1 RL del preliminare di compravendita in data 25/7/2007 in quanto priva del possesso del bene che il legislatore richiederebbe ai sensi dell'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 conv. L.214/2011 in assoluta continuità con la previgente disciplina ICI per individuare il soggetto tenuto al versamento dell'imposta. Nel caso in esame al preliminare di compravendirta non è mai seguito il trasferimento di proprietà in capo alla società Società_1 RL e quindi non può incidere sulla soggettività passiva ai fini MU e TASI, come riconosciuto da costante giurisprudenza di legittimità ( vedi tra le altre Corte Cass. n.14119 del
24/5/2017).
Nelle memorie depositate dalla società ricorrente viene ribadita la non applicabilità al caso in esame del giudicato esterno perché non si tratta di esenzione di imposta ma di mancanza dei presupposti soggettivi
. Nel merito ribadisce la propria non titolarità come soggetto passivo di MU e TASI in quanto La Suprema
Corte ha statuito che il possesso non può transitare da un soggetto ad un altro disgiuntamente dal diritto
( Cass, 13222/2014 e n.7283/1996 ) e pertanto il diritto è transitato dalla ricorrente alla Società_1 RL nella stessa data di sottoscrizione del contratto preliminare in quanto la scrittura privata ha efficacia reale.
All'udienza del 21/12/2025 la causa andava a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Giudice ritiene non fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal
Comune in quanto il richiamo alla sentenza delle S.S.U.U. non appare applicabile al caso in esame perché il principio dettato dalla sentenza riguarda l'efficacia di giudicato esterno da un periodo di imposta ad un altro per ciò che concerne una disposizione temporanea di esenzione del tributo, quindi a favore del contribuente. Mentre la fattispecie qui esaminata riguarda la liquidazione dell'imposta MU e TASI per l'anno 2019 perché non versata dal contribuente e non perché fruitore di un'agevolazione ma perché asseritamente non ritenutosi soggetto passivo di imposta .
Nel merito il Giudice ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.
Per quanto riguarda il motivo di intervenuta decadenza del potere accertativo del Comune, il Giudice esaminati gli atti e la normativa di riferimento non lo ritiene fondato. Le imposte oggetto di accertamento, rappresentando entrate di natura tributaria, soggiaciono al termine di decadenza previsto dall'art. 1 comma 161 l.296/2006, che prevede che gli avvisi di accertamento su tali imposte debbano essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Tale termine e poi stato ulteriormente prolungato di 85 giorni dall'art. 67 comma 4 D.L.18/2020 conv l.27/2020. Nel caso in esame quindi il Comune doveva notificare entro il 31/12/2024 gli avvisi di accertamento termine poi prorogato al 26/3/2025, data in cui sono stati notificati alla società contribuente.
Anche Il motivo relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non appare fondato perché nella fattispecie in esame trattandosi di omesso versamento di imposta il Comune si è limitato a liquidare le imposte dovute per gli immobili che risultavano di proprietà della ricorrente, anche alla luce di quanto pagato dalla stessa per gli anni 2017 e 2018, senza dover esperire alcun contraddittorio preventivo come disposto dall'art. 6 bis comma 2 l.212/2000.
Sull'ultimo motivo del ricorso relativo alla mancata soggettività passiva della ricorrente per le imposte accertate in quanto non più in possesso dell'immobile, il Giudice rileva che Il contratto preliminare di compravendita del 27/7/2007 stipulato con la società Società_1 RL , contratto ad effetti obbligatori , non è stato mai seguito dal trasferimento della proprietà in capo a quest'ultima società e quindi non può minimamente incidere sulla soggettività passiva dell'imposta in capo alla ricorrente, come riconosciuto da costante giurisprudenza ( tra le altre Cass. n.14119/2017) che afferma “poiché il contratto preliminare obbliga i contraenti, ma non comporta alcun effetto sui diritti reali pertinenti alle parti contrattuali, esso è del tutto irrilevante ai fini dell'individuazione della soggettività passiva ai fini MU . l'obbligo di versamento di detta imposta sarà posto a carico dell'acquirente solo dal momento in cui viene stipulato l'atto di compravendita, mentre fino a tale momento la soggettività passiva rimane in capo al cedente”.
Per questi motivi
va rilevata la palese infondatezza della pretesa di parte ricorrente , non potendo il contratto preliminare di vendita immobiliare sortire gli effetti reali velleitariamente affermati dal ricorrente.
Per questi motivi
il ricorso non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 500,00 .
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 500,00.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
TT VITTORIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 999/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Leini - Piazza Vittorio Emanuele Ii N. 1 10040 Leini TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 226 MU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 193 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:” annullare gli atti impugnati con vittoria di spese“.
Comune di Leini : in via pregiudiziale dichiarare inammissibile il ricorso , nel merito respingere il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto avverso n. 2 avvisi di accertamento emessi per l'anno 2019 notificati il 26.3.2025 per omesso versamento delle imposte MU e TASI con sanzioni ed interessi.
Nel ricorso venivano eccepiti i seguenti motivi:
- Intervenuta decadenza degli avvisi ai sensi del combinato disposto dell' art. 9 d. lgs. 23/2011e dell'art. 1 comma 161 L. 296/2006,
- Violazione dell'art. 6 bis L. 212/2000 mancando il contraddittorio procedimentale;
- Non debenza dell'imposta perché mancanza di possesso del bene da parte della società ricorrente che non era neppure titolare del diritto reale .
Nelle controdeduzioni il Comune eccepiva in via preliminare 'inammissibilità del ricorso alla luce dell'esistenza di un giudicato esterno in merito alla legittimità della pretesa tributaria come confermato dalla Corte Cass. con sentenza n. 21853/2023 .
Nel merito sosteneva che le imposte oggetto di accertamento soggiaciono al termine di decadenza previsto dall'art. 1 comma 161 l. 296/2006 e cioè entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati , nel caso in esame il
31.12.2024 prorogato al 26.3.2025 dall'art. 67 comma 4 d.l. 18/2020 conv. L 27/2020 ,che per l'emergenza sanitaria del 2020. prorogava i detti termini di 85 giorni. Per quanto riguarda la violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo il Comune ne sostiene la non fondatezza perché l'Ufficio si è limitato a liquidare le imposte dovute dalla società ricorrente , non avendo quest'ultima pagato in relazione ai cespiti posseduti pertanto non era necessario instaurare nessun contraddittorio perché era indiscutibile che la società aveva omesso di pagare le imposte dovute.
In ultimo il Comune non ritiene fondato il motivo formulato dalla ricorrente di non poter essere considerata soggetto passivo di MU e TASI a seguito della stipulazione con la società Società_1 RL del preliminare di compravendita in data 25/7/2007 in quanto priva del possesso del bene che il legislatore richiederebbe ai sensi dell'art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 conv. L.214/2011 in assoluta continuità con la previgente disciplina ICI per individuare il soggetto tenuto al versamento dell'imposta. Nel caso in esame al preliminare di compravendirta non è mai seguito il trasferimento di proprietà in capo alla società Società_1 RL e quindi non può incidere sulla soggettività passiva ai fini MU e TASI, come riconosciuto da costante giurisprudenza di legittimità ( vedi tra le altre Corte Cass. n.14119 del
24/5/2017).
Nelle memorie depositate dalla società ricorrente viene ribadita la non applicabilità al caso in esame del giudicato esterno perché non si tratta di esenzione di imposta ma di mancanza dei presupposti soggettivi
. Nel merito ribadisce la propria non titolarità come soggetto passivo di MU e TASI in quanto La Suprema
Corte ha statuito che il possesso non può transitare da un soggetto ad un altro disgiuntamente dal diritto
( Cass, 13222/2014 e n.7283/1996 ) e pertanto il diritto è transitato dalla ricorrente alla Società_1 RL nella stessa data di sottoscrizione del contratto preliminare in quanto la scrittura privata ha efficacia reale.
All'udienza del 21/12/2025 la causa andava a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Giudice ritiene non fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal
Comune in quanto il richiamo alla sentenza delle S.S.U.U. non appare applicabile al caso in esame perché il principio dettato dalla sentenza riguarda l'efficacia di giudicato esterno da un periodo di imposta ad un altro per ciò che concerne una disposizione temporanea di esenzione del tributo, quindi a favore del contribuente. Mentre la fattispecie qui esaminata riguarda la liquidazione dell'imposta MU e TASI per l'anno 2019 perché non versata dal contribuente e non perché fruitore di un'agevolazione ma perché asseritamente non ritenutosi soggetto passivo di imposta .
Nel merito il Giudice ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.
Per quanto riguarda il motivo di intervenuta decadenza del potere accertativo del Comune, il Giudice esaminati gli atti e la normativa di riferimento non lo ritiene fondato. Le imposte oggetto di accertamento, rappresentando entrate di natura tributaria, soggiaciono al termine di decadenza previsto dall'art. 1 comma 161 l.296/2006, che prevede che gli avvisi di accertamento su tali imposte debbano essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Tale termine e poi stato ulteriormente prolungato di 85 giorni dall'art. 67 comma 4 D.L.18/2020 conv l.27/2020. Nel caso in esame quindi il Comune doveva notificare entro il 31/12/2024 gli avvisi di accertamento termine poi prorogato al 26/3/2025, data in cui sono stati notificati alla società contribuente.
Anche Il motivo relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non appare fondato perché nella fattispecie in esame trattandosi di omesso versamento di imposta il Comune si è limitato a liquidare le imposte dovute per gli immobili che risultavano di proprietà della ricorrente, anche alla luce di quanto pagato dalla stessa per gli anni 2017 e 2018, senza dover esperire alcun contraddittorio preventivo come disposto dall'art. 6 bis comma 2 l.212/2000.
Sull'ultimo motivo del ricorso relativo alla mancata soggettività passiva della ricorrente per le imposte accertate in quanto non più in possesso dell'immobile, il Giudice rileva che Il contratto preliminare di compravendita del 27/7/2007 stipulato con la società Società_1 RL , contratto ad effetti obbligatori , non è stato mai seguito dal trasferimento della proprietà in capo a quest'ultima società e quindi non può minimamente incidere sulla soggettività passiva dell'imposta in capo alla ricorrente, come riconosciuto da costante giurisprudenza ( tra le altre Cass. n.14119/2017) che afferma “poiché il contratto preliminare obbliga i contraenti, ma non comporta alcun effetto sui diritti reali pertinenti alle parti contrattuali, esso è del tutto irrilevante ai fini dell'individuazione della soggettività passiva ai fini MU . l'obbligo di versamento di detta imposta sarà posto a carico dell'acquirente solo dal momento in cui viene stipulato l'atto di compravendita, mentre fino a tale momento la soggettività passiva rimane in capo al cedente”.
Per questi motivi
va rilevata la palese infondatezza della pretesa di parte ricorrente , non potendo il contratto preliminare di vendita immobiliare sortire gli effetti reali velleitariamente affermati dal ricorrente.
Per questi motivi
il ricorso non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 500,00 .
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 500,00.