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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/12/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3698/2023
Verbale di udienza del 16/12/2025
E' presente per parte resistente l'avv. GA che si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese.
Nessuno è presente per parte ricorrente.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, rilevato che la odierna udienza di discussione proviene da un rinvio, disposto con provvedimento dell'11/12/2025 -reso su istanza della parte ricorrente- ritualmente comunicato, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 16/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
16/12/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3698/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. DE CICCO NICOLA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato: PEC: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. indicato: con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio
GA ), giusta procura generale alle liti per notar C.F._1 Persona_1 in Fiumicino del 23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), ed elettivamente domiciliato in
Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo PEC indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
NONCHE CONTRO
CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2023, denominato “RICORSO avverso CP_1 per avviso di addebito”, la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in
2 funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo: “
1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito per come allegato e descritto in narrativa, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. in via preliminare in rito: accertare e dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente /nulla dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione;
3. Nel merito accogliere CP_1
l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito meglio in narrativa descritto per tutti i motivi esposti e descritti nel presente ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza e/o prescrizione e per nullità insanabile dell'immotivata ed inconferente pretesa;
4. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito per cui è causa per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo, inefficace e/o come meglio ritenuto, in uno a qualsiasi altra eventuale pretesa ad essa collegata e/o come meglio che dovesse emergere dalle avverse difese o, pur se taciuta, comunque ad essa funzionale e/o come meglio inteso per non avere mai più contenziosi similari, non cercati e non voluti dalla odierna ricorrente;
5. condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
6. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie ed oneri ricadenti se dovuti, come per legge, tenendo specificamente conto (anche) di quanto indicato nella pec del 23.12.2023 dal deducente”.
A sostegno del ricorso la società ricorrente deduceva di aver ricevuto in data 23.12.2023, nottetempo, la notificazione dell'avviso di addebito n. 312 2023 00015397 17 000, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 51.401,86, a titolo di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal
09/2018 al 10/2022, oltre sanzioni e interessi come per legge.
Soggiungeva che i contributi in discorso riguardavano il lavoratore (“…Si Persona_2 ipotizza- con certezza quasi assoluta però- che trattasi di vicenda relativa a dei contributi previdenziali (non dovuti) per un ex lavoratore- Sig. ”). Controparte_3
Lamentava la società ricorrente la intervenuta prescrizione delle pretese creditorie vantate dall' , il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e il vizio di notifica CP_1 dell'atto opposto.
Sulla scorta di tanto rassegnava le conclusioni come innanzi riportate.
3
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l' eccependo la carenza di legittimazione passiva della e la CP_1 CP_2 infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente.
In particolare, rappresentava che: l'opposto avviso di addebito discendeva dall'iscrizione a ruolo dell'inadempienza per contributi previdenziali dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 09/2018 al 10/2022; l'inadempienza traeva origine dalla conferma delle regolarizzazioni a debito per l'azienda quantificate in conseguenza del verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. AV00000/2023-072-01 del
22.01.2023 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino;
il verbale era stato notificato all'azienda con raccomandata a/r del 22.02.2023; con il verbale di accertamento erano state rilevate omissioni contributive per il periodo dal 07.09.2018 al 31.10.2022 in danno del lavoratore;
pertanto, ai fini della relativa regolarizzazione contributiva, Persona_2
a fronte di retribuzioni pari a euro 78.473,00, la società opponente era stata invitata al versamento dei contributi pari a euro 32.229,00 dovuti per il periodo dal 07.09.2018 al
31.10.2022 in uno a sanzioni civili ed interessi di mora calcolati ai sensi dell'art. 116, comma
8, lett. b, Legge n. 388/2000; il verbale di accertamento dal quale originava l'avviso di addebito impugnato era conseguito alla mancata esecuzione da parte dell'azienda della sentenza del Tribunale di Avellino n. 23/2018, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 1294/2022, pubblicata il 11.04.2022; la sentenza di primo grado aveva condannato la reintegrare il lavoratore Parte_1 Per_2
, avendo accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a
[...] tempo indeterminato a decorrere dal luglio 2012, oltre al pagamento delle retribuzioni maturate ed al versamento dei contributi spettanti alla data del reintegro mai avvenuto;
la mancata esecuzione della sentenza era stata segnalata all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino nel mese di aprile dell'anno 2022 dal legale del lavoratore, sollecitando un intervento ispettivo che aveva condotto al verbale di cui si tratta.
Confutava la eccezione di prescrizione deducendo che l'avviso di addebito opposto, notificato a mezzo PEC in data 23.12.2023, portava contributi previdenziali dovuti alla con lavoratori dipendenti per il periodo dal 09/2018 al 10/2022, oltre Parte_2 sanzioni e interessi come per legge ed evidenziando che prima dell'accertamento contenuto nel verbale ispettivo del 22.01.2023 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino i crediti ivi indicati non potevano configurarsi con la conseguenza che non si poteva considerare decorso il termine di prescrizione stante il disposto di cui all'art. 2935 c.c..
Soggiungeva che nessuna prescrizione era maturata considerando anche i due periodi di
4 sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (129 giorni) quanto al primo, e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (182 giorni), quanto al secondo, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'art. 37, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27), e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 31 dicembre
2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21).
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa revoca della sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e condannare parte ricorrente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nell'avviso di addebito opposto. Con vittoria delle spese di lite”.
Di poi, assegnato il presente giudizio allo scrivente magistrato per la eventuale riunione con quello iscritto al n. 3578/2023 R.G. -riunione questa in un primo momento avversata da parte ricorrente (cfr. verbale di udienza del 25/02/2025), poi dalla medesima sollecitata
(verbale di udienza del 21/10/2025) e alla quale si opponeva l' (cfr. il verbale di udienza CP_1 del 21/10/2025 in cui il difensore dell' dichiarava che “non sussistono i presupposti per CP_1 la riunione: il procedimento RG: 3578/2023 ha ad oggetto impugnativa di un avviso di addebito non meglio precisato, già impugnato innanzi all'autorità giudiziaria e definito con sentenza n. 537/2018 di rigetto dell'opposizione ed è di pronta soluzione. Il giudizio RG
3698/23 ha ad oggetto un diverso avviso di addebito che investe un credito contributivo, che rinviene da sentenza di annullamento del licenziamento intimato a dipendente della ricorrente con ordine di reintegra, confermata in appello nel 2022 da cui è scaturita la richiesta della contribuzione connessa all'obbligo retributivo”)- denegata la riunione dei giudizi, ostandovi la circostanza, di carattere assorbente, che la stessa avrebbe reso più gravoso il processo (cfr. ordinanza del 20/11/2025), la causa, istruita documentalmente, all'esito della discussione, veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente in rito, va dichiarata la contumacia di , non costituitasi CP_2 sebbene ritualmente convenuta in giudizio (notifica eseguita il 22.01.2024).
Deve, altresì, rilevarsi il difetto di legittimazione passiva di atteso che il Controparte_2 preteso debito contributivo in oggetto risale agli anni 2012-2013, ossia ad un periodo successivo a quello individuato dall'art. 13 della L. 448/1998 che limita cronologicamente la cessione dei crediti alla società di cartolarizzazione, disponendo che siano ceduti i CP_1 crediti “già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008”.
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4. In punto di qualificazione dell'azione proposta, appare indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio.
Si richiamano al riguardo i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo.
Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass.
21080/2015, 15116/2015, 11338/2010, 27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé
l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99
(Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione
6 il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha in realtà ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione ai sensi dell'art. 24 D. lgs 46/1999, sia un'opposizione ex art. 617 c.p.c..
In primo luogo, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato (nullità dell'avviso di addebito per omessa motivazione e per nullità/inesistenza della notificazione in quanto eseguita da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri e privo di forma digitale, notifica dell'atto impugnato oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973), ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, con la precisazione che il vizio di violazione dell'art. 25 del d.lgs 46/99 configura una ipotesi di decadenza di carattere procedimentale, sicchè l'opposizione su tale vizio fondata ha natura di opposizione agli atti esecutivi (v. Cass. n. 3486 del 23/02/2016; Cass., n.5963 del 12/03/2018; Cass. n.
27726 del 29/10/2019).
Inoltre, l'istante ha contestato la non debenza della pretesa creditoria e ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sussumibile nel paradigma dell'opposizione ex art. 24 d. lgs 46/1999.
6. Ciò detto, il tenore delle argomentazioni svolte in ricorso impone di verificare in primo luogo la regolarità e l'esistenza delle notifiche dell'avviso di addebito impugnato.
In proposito, deve anzitutto ritenersi del tutto ininfluente l'eventuale utilizzazione, per l'invio di Pec, di un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi;
circostanza, questa, che non costituisce motivo di inesistenza o di nullità della notificazione, ogni qualvolta l'utilizzo di un siffatto indirizzo abbia comunque permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto (cfr. Cass. sez. un. n. 1579/2022).
Ragion per cui, atteso che nel caso concreto l'indirizzo Pec utilizzato dall' contiene CP_1
l'espressa indicazione della denominazione di detto ente, alcuna ragionevole incertezza può
7 presumersi venuta ad esistenza circa l'identità del soggetto creditore e riguardo al tipo di credito.
Analogamente infondate si rivelano le doglianze inerenti alla procedura notificatoria utilizzata in concreto, soccorrendo in proposito le argomentazioni sintetizzabili nei termini che seguono.
Innanzi tutto, alcuna rilevanza assume, ai fini del thema decidendum, la disciplina applicabile riguardo agli atti nascenti su formato analogico da convertire successivamente in digitale, posto che trattasi nella specie di atto nativo digitale, firmato dal direttore della
Sede emittente ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993, allegato in un CP_1 formato immodificabile, ad una Pec, cioè ad un messaggio di posta elettronica certificata: il quale, a sua volta, è indirizzato presso un'altra casella di posta certificata dichiarata presso il Registro delle imprese, in adempimento di un obbligo di legge (art. 3 bis D.Lgs. 82/2005).
Inoltre, il suddetto messaggio, ai sensi dell'art.30 DL 78/2010, ha carattere alternativo rispetto all'invio con posta raccomandata ordinaria, con la conseguenza che non può farsi riferimento ai principi applicabili in materia di notifica degli atti giudiziari;
in particolare,
l'art. 30, comma 4, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che gli avvisi di addebito possano essere notificati, in via alternativa, dagli ufficiali delle riscossioni o da altri soggetti abilitati o dai messi comunali, ovvero a mezzo posta con raccomandata AR, e non richiama l'osservanza della disciplina di cui all'art. 149 c.p.c. con riferimento alla relata di notifica, giacchè l'avviso di addebito non è di per sé idoneo a far sorgere un rapporto processuale (rapporto la cui instaurazione è soltanto eventuale e successiva, per effetto della proposizione di un giudizio di opposizione).
Ancora, del tutto infondato deve ritenersi l'assunto secondo il quale l'avviso di addebito contenuto nella Pec inviata dall' non risulterebbe firmato digitalmente, venendo in CP_1 rilievo la norma di cui all'art. 20 comma 1 bis del D.Lgs. 82/2005 (per il quale, laddove non vi sia la firma digitale, “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”).
Nel caso in argomento, il file.pdf contenuto nella ricevuta di avvenuta consegna (firmata digitalmente dal Gestore del Servizio Pec e contenente l'indicazione immodificabile della data) non può in nessun modo essere modificato, alterato o sostituito, senza che ciò implichi l'alterazione della stessa Pec che lo contiene, violando così la forma del Gestore della casella.
8 L'avviso di addebito è comunque un atto digitale formato dalla Pubblica amministrazione, come tale rinveniente la propria disciplina nell'art. 23 ter D.Lgs. 82/2005 (per il quale “Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonchè i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”); detto avviso è prodotto in maniera informatica e viene stampato soltanto in via eventuale (ad esempio per la notifica a mezzo raccomandata o messo comunale).
In proposito, determinante appare la disciplina delineata dal comma 1 quater dell'art.6
D.Lgs. 82/2005 (“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale e' attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis”) e dall'art. 23 bis del medesimo D. Lgs. (a tenore del quale “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”).
L'avviso di addebito inserito nella Pec inviata è un originale informatico ex art. 23 ter D.Lgs.
82/2005 mentre quello contenuto nella Pec di consegna è un duplicato informatico ex art. 23 bis D.Lgs. cit.; in ordine detto duplicato, per quanto sopra esposto, non occorre alcuna attestazione di conformità.
In definitiva, considerato che il messaggio di posta elettronica certificata di cui trattasi è giunto al domicilio digitale della società opponente, deve concludersi che l'avviso di addebito in discorso (del tutto in linea con i requisiti contenutistici prescritti da menzionato art. 30 del D.L. 78/2010) sia stato correttamente notificato (vedasi Tribunale Ragusa sent.
285/2025 richiamata in questa sede anche ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c.).
7. Fermo restando quanto precede, sono infondati anche gli ulteriori motivi di doglianza sussumibili nel paradigma di cui all'art. 617 c.p.c..
9 8. Quanto alla pretesa nullità della notificazione perché eseguita “nottetempo”, è appena il caso di evidenziare che la circostanza che la notificazione in discorso sia stata eseguita alle ore 00:02:55 del 23.12.2023 comporta quale unica conseguenza che la stessa deve ritenersi eseguita alle ore 7:00 del 24.12.2025 e tanto in applicazione del principio enucleato (ante novella dell'art. 147 c.p.c.) dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario - che trova fondamento nell'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo - non trova applicazione in riferimento al disposto dell'art. 147 c.p.c., espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall'art.
16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, atteso che questa norma, nel prevedere che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore
21, ha inteso disciplinare espressamente i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela del diverso interesse di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali.
(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, notificato dal difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, alle 23.47 dell'ultimo giorno utile, sul rilievo che, ai sensi del predetto art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, le notificazioni effettuate dopo le 21 debbono ritenersi perfezionate alle ore 7 del giorno successivo e che non era ipotizzabile la scissione degli effetti per il notificato e il notificante, in quanto quest'ultimo aveva iniziato a compiere l'attività notificatoria quando il margine di tempo
a sua disposizione si era già consumato) (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21915 del
21/09/2017).
9. Infondata è pure l'eccezione di decadenza ex art. 25 d. lgs. 46/1999.
Come correttamente osservato dalla difesa dell'Ente previdenziale il termine previsto dall'art. 25 d.lgs. n. 46/1999, è stato rispettato, in quanto l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi richiesti è avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui i crediti sono stati accertati. E difatti i singoli debiti contributivi sono stati iscritti a ruolo il
05.12.2023 mentre l'accertamento del credito è da ricondursi al verbale ispettivo del CP_1
22.01.2023 (notificato all' dall'ITL di Avellino il 07.02.2023). CP_1
10. Venendo alla sollevata eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 09/2018 al 10/2022, la documentazione versata in atti dall' comprova l'avvenuta interruzione del termine CP_1
10 prescrizionale quinquennale in forza di apposita diffida recapitata via pec in data
18.04.2023.
11. Quanto alla pretesa non debenza dei contributi in discorso, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che l'avviso di addebito trae origine dal verbale ispettivo del 22.01.2023, notificato dalla ITL all' il 07.02.2023 e dall' alla società ricorrente CP_1 CP_1 con raccomandata a/r regolarmente esitata in data 22.02.2023 (cfr. allegato 7 in produzione di parte resistente).
In uno al verbale ispettivo l' notificava l'avviso bonario, invitando la società al CP_1 versamento dei contributi pari a euro 32.229,00 dovuti per il periodo dal 07.09.2018 al
31.10.2022 in uno a sanzioni civili ed interessi di mora calcolati ai sensi dell'art. 116, comma
8, lett. b, Legge n. 388/2000 e tanto ai fini della relativa regolarizzazione contributiva, a fronte di retribuzioni pari a euro 78.473,00.
Non è stato contestato e deve ritenersi in ogni caso documentalmente provato che: il verbale di accertamento dal quale origina l'avviso di addebito impugnato abbia fatto seguito alla mancata esecuzione da parte dell'azienda della sentenza del Tribunale di Avellino n.
23/2018, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 1294/2022, pubblicata il 11.04.2022; la sentenza di primo grado aveva condannato la Parte_1
a reintegrare il lavoratore , avendo accertato la
[...] Persona_2 sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal luglio 2012, oltre al pagamento delle retribuzioni maturate ed al versamento dei contributi spettanti alla data del reintegro mai avvenuto;
la mancata esecuzione della sentenza era stata segnalata all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino nel mese di aprile dell'anno 2022 dal legale del lavoratore, sollecitando un intervento ispettivo che ha condotto al verbale di cui si tratta.
Posti i fatti della vicenda in esame nessuna rilevanza assumono le doglianze della parte opponente che si è limitata a dedurre che “si ignora da dove provenga e da dove tragga forza impositiva” l'atto impugnato, senza formulare, in spregio del principio di circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, specifica e seria contestazione del credito oggetto di lite. CP_1
12. Vale infine soggiungere che non si è ritenuto di ammettere la prova orale articolata in ricorso in quanto inammissibile poiché del tutto irrilevante ai fini della decisione.
13. In conclusione, l'opposizione, alla stregua delle motivazioni sopra illustrate, complessivamente considerate, va totalmente rigettata.
11 14. Le spese processuali, nel rapporto processuale tra e Parte_1 seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo. CP_1
Nulla per le spese nei confronti di rimasta contumace. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia e il difetto di legittimazione passiva di;
CP_2
2) Rigetta il ricorso;
3) Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' in CP_1 persona del l.r.p.t., spese queste che liquida in complessivi € 3.291,00
(eurotremiladucentonovantuno/00) per compenso professionale, oltre accessori in favore del resistente CP_1
4) dichiara irripetibili le spese nel rapporto processuale tra la Parte_1
e
[...] Controparte_2
Così deciso in Avellino, lì 16/12/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
12
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3698/2023
Verbale di udienza del 16/12/2025
E' presente per parte resistente l'avv. GA che si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese.
Nessuno è presente per parte ricorrente.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, rilevato che la odierna udienza di discussione proviene da un rinvio, disposto con provvedimento dell'11/12/2025 -reso su istanza della parte ricorrente- ritualmente comunicato, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 16/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
16/12/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3698/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. DE CICCO NICOLA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato: PEC: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. indicato: con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Roma in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio
GA ), giusta procura generale alle liti per notar C.F._1 Persona_1 in Fiumicino del 23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), ed elettivamente domiciliato in
Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo PEC indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
NONCHE CONTRO
CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2023, denominato “RICORSO avverso CP_1 per avviso di addebito”, la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in
2 funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo: “
1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito per come allegato e descritto in narrativa, onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. in via preliminare in rito: accertare e dichiarare che la notifica dell'avviso di addebito opposto è inesistente /nulla dal momento che risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per l'effetto dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione;
3. Nel merito accogliere CP_1
l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito meglio in narrativa descritto per tutti i motivi esposti e descritti nel presente ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza e/o prescrizione e per nullità insanabile dell'immotivata ed inconferente pretesa;
4. Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito per cui è causa per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo, inefficace e/o come meglio ritenuto, in uno a qualsiasi altra eventuale pretesa ad essa collegata e/o come meglio che dovesse emergere dalle avverse difese o, pur se taciuta, comunque ad essa funzionale e/o come meglio inteso per non avere mai più contenziosi similari, non cercati e non voluti dalla odierna ricorrente;
5. condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
6. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie ed oneri ricadenti se dovuti, come per legge, tenendo specificamente conto (anche) di quanto indicato nella pec del 23.12.2023 dal deducente”.
A sostegno del ricorso la società ricorrente deduceva di aver ricevuto in data 23.12.2023, nottetempo, la notificazione dell'avviso di addebito n. 312 2023 00015397 17 000, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 51.401,86, a titolo di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal
09/2018 al 10/2022, oltre sanzioni e interessi come per legge.
Soggiungeva che i contributi in discorso riguardavano il lavoratore (“…Si Persona_2 ipotizza- con certezza quasi assoluta però- che trattasi di vicenda relativa a dei contributi previdenziali (non dovuti) per un ex lavoratore- Sig. ”). Controparte_3
Lamentava la società ricorrente la intervenuta prescrizione delle pretese creditorie vantate dall' , il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e il vizio di notifica CP_1 dell'atto opposto.
Sulla scorta di tanto rassegnava le conclusioni come innanzi riportate.
3
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l' eccependo la carenza di legittimazione passiva della e la CP_1 CP_2 infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente.
In particolare, rappresentava che: l'opposto avviso di addebito discendeva dall'iscrizione a ruolo dell'inadempienza per contributi previdenziali dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 09/2018 al 10/2022; l'inadempienza traeva origine dalla conferma delle regolarizzazioni a debito per l'azienda quantificate in conseguenza del verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. AV00000/2023-072-01 del
22.01.2023 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino;
il verbale era stato notificato all'azienda con raccomandata a/r del 22.02.2023; con il verbale di accertamento erano state rilevate omissioni contributive per il periodo dal 07.09.2018 al 31.10.2022 in danno del lavoratore;
pertanto, ai fini della relativa regolarizzazione contributiva, Persona_2
a fronte di retribuzioni pari a euro 78.473,00, la società opponente era stata invitata al versamento dei contributi pari a euro 32.229,00 dovuti per il periodo dal 07.09.2018 al
31.10.2022 in uno a sanzioni civili ed interessi di mora calcolati ai sensi dell'art. 116, comma
8, lett. b, Legge n. 388/2000; il verbale di accertamento dal quale originava l'avviso di addebito impugnato era conseguito alla mancata esecuzione da parte dell'azienda della sentenza del Tribunale di Avellino n. 23/2018, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 1294/2022, pubblicata il 11.04.2022; la sentenza di primo grado aveva condannato la reintegrare il lavoratore Parte_1 Per_2
, avendo accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a
[...] tempo indeterminato a decorrere dal luglio 2012, oltre al pagamento delle retribuzioni maturate ed al versamento dei contributi spettanti alla data del reintegro mai avvenuto;
la mancata esecuzione della sentenza era stata segnalata all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino nel mese di aprile dell'anno 2022 dal legale del lavoratore, sollecitando un intervento ispettivo che aveva condotto al verbale di cui si tratta.
Confutava la eccezione di prescrizione deducendo che l'avviso di addebito opposto, notificato a mezzo PEC in data 23.12.2023, portava contributi previdenziali dovuti alla con lavoratori dipendenti per il periodo dal 09/2018 al 10/2022, oltre Parte_2 sanzioni e interessi come per legge ed evidenziando che prima dell'accertamento contenuto nel verbale ispettivo del 22.01.2023 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino i crediti ivi indicati non potevano configurarsi con la conseguenza che non si poteva considerare decorso il termine di prescrizione stante il disposto di cui all'art. 2935 c.c..
Soggiungeva che nessuna prescrizione era maturata considerando anche i due periodi di
4 sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (129 giorni) quanto al primo, e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (182 giorni), quanto al secondo, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'art. 37, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27), e dall'art. 11, comma 9, del d.l. 31 dicembre
2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21).
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa revoca della sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e condannare parte ricorrente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nell'avviso di addebito opposto. Con vittoria delle spese di lite”.
Di poi, assegnato il presente giudizio allo scrivente magistrato per la eventuale riunione con quello iscritto al n. 3578/2023 R.G. -riunione questa in un primo momento avversata da parte ricorrente (cfr. verbale di udienza del 25/02/2025), poi dalla medesima sollecitata
(verbale di udienza del 21/10/2025) e alla quale si opponeva l' (cfr. il verbale di udienza CP_1 del 21/10/2025 in cui il difensore dell' dichiarava che “non sussistono i presupposti per CP_1 la riunione: il procedimento RG: 3578/2023 ha ad oggetto impugnativa di un avviso di addebito non meglio precisato, già impugnato innanzi all'autorità giudiziaria e definito con sentenza n. 537/2018 di rigetto dell'opposizione ed è di pronta soluzione. Il giudizio RG
3698/23 ha ad oggetto un diverso avviso di addebito che investe un credito contributivo, che rinviene da sentenza di annullamento del licenziamento intimato a dipendente della ricorrente con ordine di reintegra, confermata in appello nel 2022 da cui è scaturita la richiesta della contribuzione connessa all'obbligo retributivo”)- denegata la riunione dei giudizi, ostandovi la circostanza, di carattere assorbente, che la stessa avrebbe reso più gravoso il processo (cfr. ordinanza del 20/11/2025), la causa, istruita documentalmente, all'esito della discussione, veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente in rito, va dichiarata la contumacia di , non costituitasi CP_2 sebbene ritualmente convenuta in giudizio (notifica eseguita il 22.01.2024).
Deve, altresì, rilevarsi il difetto di legittimazione passiva di atteso che il Controparte_2 preteso debito contributivo in oggetto risale agli anni 2012-2013, ossia ad un periodo successivo a quello individuato dall'art. 13 della L. 448/1998 che limita cronologicamente la cessione dei crediti alla società di cartolarizzazione, disponendo che siano ceduti i CP_1 crediti “già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008”.
5
4. In punto di qualificazione dell'azione proposta, appare indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio.
Si richiamano al riguardo i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo.
Regolata dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99: Cass.
21080/2015, 15116/2015, 11338/2010, 27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé
l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/99
(Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008, 14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo (Cass.24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs n. 46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio, in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione
6 il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c..
In tutti gli altri casi essa ha in realtà ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione ai sensi dell'art. 24 D. lgs 46/1999, sia un'opposizione ex art. 617 c.p.c..
In primo luogo, sollevando questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato (nullità dell'avviso di addebito per omessa motivazione e per nullità/inesistenza della notificazione in quanto eseguita da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri e privo di forma digitale, notifica dell'atto impugnato oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973), ha proposto un'opposizione agli atti esecutivi, con la precisazione che il vizio di violazione dell'art. 25 del d.lgs 46/99 configura una ipotesi di decadenza di carattere procedimentale, sicchè l'opposizione su tale vizio fondata ha natura di opposizione agli atti esecutivi (v. Cass. n. 3486 del 23/02/2016; Cass., n.5963 del 12/03/2018; Cass. n.
27726 del 29/10/2019).
Inoltre, l'istante ha contestato la non debenza della pretesa creditoria e ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti, sollevando quindi una contestazione di merito sussumibile nel paradigma dell'opposizione ex art. 24 d. lgs 46/1999.
6. Ciò detto, il tenore delle argomentazioni svolte in ricorso impone di verificare in primo luogo la regolarità e l'esistenza delle notifiche dell'avviso di addebito impugnato.
In proposito, deve anzitutto ritenersi del tutto ininfluente l'eventuale utilizzazione, per l'invio di Pec, di un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi;
circostanza, questa, che non costituisce motivo di inesistenza o di nullità della notificazione, ogni qualvolta l'utilizzo di un siffatto indirizzo abbia comunque permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto (cfr. Cass. sez. un. n. 1579/2022).
Ragion per cui, atteso che nel caso concreto l'indirizzo Pec utilizzato dall' contiene CP_1
l'espressa indicazione della denominazione di detto ente, alcuna ragionevole incertezza può
7 presumersi venuta ad esistenza circa l'identità del soggetto creditore e riguardo al tipo di credito.
Analogamente infondate si rivelano le doglianze inerenti alla procedura notificatoria utilizzata in concreto, soccorrendo in proposito le argomentazioni sintetizzabili nei termini che seguono.
Innanzi tutto, alcuna rilevanza assume, ai fini del thema decidendum, la disciplina applicabile riguardo agli atti nascenti su formato analogico da convertire successivamente in digitale, posto che trattasi nella specie di atto nativo digitale, firmato dal direttore della
Sede emittente ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993, allegato in un CP_1 formato immodificabile, ad una Pec, cioè ad un messaggio di posta elettronica certificata: il quale, a sua volta, è indirizzato presso un'altra casella di posta certificata dichiarata presso il Registro delle imprese, in adempimento di un obbligo di legge (art. 3 bis D.Lgs. 82/2005).
Inoltre, il suddetto messaggio, ai sensi dell'art.30 DL 78/2010, ha carattere alternativo rispetto all'invio con posta raccomandata ordinaria, con la conseguenza che non può farsi riferimento ai principi applicabili in materia di notifica degli atti giudiziari;
in particolare,
l'art. 30, comma 4, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che gli avvisi di addebito possano essere notificati, in via alternativa, dagli ufficiali delle riscossioni o da altri soggetti abilitati o dai messi comunali, ovvero a mezzo posta con raccomandata AR, e non richiama l'osservanza della disciplina di cui all'art. 149 c.p.c. con riferimento alla relata di notifica, giacchè l'avviso di addebito non è di per sé idoneo a far sorgere un rapporto processuale (rapporto la cui instaurazione è soltanto eventuale e successiva, per effetto della proposizione di un giudizio di opposizione).
Ancora, del tutto infondato deve ritenersi l'assunto secondo il quale l'avviso di addebito contenuto nella Pec inviata dall' non risulterebbe firmato digitalmente, venendo in CP_1 rilievo la norma di cui all'art. 20 comma 1 bis del D.Lgs. 82/2005 (per il quale, laddove non vi sia la firma digitale, “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”).
Nel caso in argomento, il file.pdf contenuto nella ricevuta di avvenuta consegna (firmata digitalmente dal Gestore del Servizio Pec e contenente l'indicazione immodificabile della data) non può in nessun modo essere modificato, alterato o sostituito, senza che ciò implichi l'alterazione della stessa Pec che lo contiene, violando così la forma del Gestore della casella.
8 L'avviso di addebito è comunque un atto digitale formato dalla Pubblica amministrazione, come tale rinveniente la propria disciplina nell'art. 23 ter D.Lgs. 82/2005 (per il quale “Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonchè i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”); detto avviso è prodotto in maniera informatica e viene stampato soltanto in via eventuale (ad esempio per la notifica a mezzo raccomandata o messo comunale).
In proposito, determinante appare la disciplina delineata dal comma 1 quater dell'art.6
D.Lgs. 82/2005 (“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale e' attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis”) e dall'art. 23 bis del medesimo D. Lgs. (a tenore del quale “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”).
L'avviso di addebito inserito nella Pec inviata è un originale informatico ex art. 23 ter D.Lgs.
82/2005 mentre quello contenuto nella Pec di consegna è un duplicato informatico ex art. 23 bis D.Lgs. cit.; in ordine detto duplicato, per quanto sopra esposto, non occorre alcuna attestazione di conformità.
In definitiva, considerato che il messaggio di posta elettronica certificata di cui trattasi è giunto al domicilio digitale della società opponente, deve concludersi che l'avviso di addebito in discorso (del tutto in linea con i requisiti contenutistici prescritti da menzionato art. 30 del D.L. 78/2010) sia stato correttamente notificato (vedasi Tribunale Ragusa sent.
285/2025 richiamata in questa sede anche ai sensi dell'art. 118 d.a. c.p.c.).
7. Fermo restando quanto precede, sono infondati anche gli ulteriori motivi di doglianza sussumibili nel paradigma di cui all'art. 617 c.p.c..
9 8. Quanto alla pretesa nullità della notificazione perché eseguita “nottetempo”, è appena il caso di evidenziare che la circostanza che la notificazione in discorso sia stata eseguita alle ore 00:02:55 del 23.12.2023 comporta quale unica conseguenza che la stessa deve ritenersi eseguita alle ore 7:00 del 24.12.2025 e tanto in applicazione del principio enucleato (ante novella dell'art. 147 c.p.c.) dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario - che trova fondamento nell'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo - non trova applicazione in riferimento al disposto dell'art. 147 c.p.c., espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall'art.
16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, atteso che questa norma, nel prevedere che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore
21, ha inteso disciplinare espressamente i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela del diverso interesse di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali.
(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, notificato dal difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, alle 23.47 dell'ultimo giorno utile, sul rilievo che, ai sensi del predetto art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, le notificazioni effettuate dopo le 21 debbono ritenersi perfezionate alle ore 7 del giorno successivo e che non era ipotizzabile la scissione degli effetti per il notificato e il notificante, in quanto quest'ultimo aveva iniziato a compiere l'attività notificatoria quando il margine di tempo
a sua disposizione si era già consumato) (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21915 del
21/09/2017).
9. Infondata è pure l'eccezione di decadenza ex art. 25 d. lgs. 46/1999.
Come correttamente osservato dalla difesa dell'Ente previdenziale il termine previsto dall'art. 25 d.lgs. n. 46/1999, è stato rispettato, in quanto l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi richiesti è avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui i crediti sono stati accertati. E difatti i singoli debiti contributivi sono stati iscritti a ruolo il
05.12.2023 mentre l'accertamento del credito è da ricondursi al verbale ispettivo del CP_1
22.01.2023 (notificato all' dall'ITL di Avellino il 07.02.2023). CP_1
10. Venendo alla sollevata eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 09/2018 al 10/2022, la documentazione versata in atti dall' comprova l'avvenuta interruzione del termine CP_1
10 prescrizionale quinquennale in forza di apposita diffida recapitata via pec in data
18.04.2023.
11. Quanto alla pretesa non debenza dei contributi in discorso, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che l'avviso di addebito trae origine dal verbale ispettivo del 22.01.2023, notificato dalla ITL all' il 07.02.2023 e dall' alla società ricorrente CP_1 CP_1 con raccomandata a/r regolarmente esitata in data 22.02.2023 (cfr. allegato 7 in produzione di parte resistente).
In uno al verbale ispettivo l' notificava l'avviso bonario, invitando la società al CP_1 versamento dei contributi pari a euro 32.229,00 dovuti per il periodo dal 07.09.2018 al
31.10.2022 in uno a sanzioni civili ed interessi di mora calcolati ai sensi dell'art. 116, comma
8, lett. b, Legge n. 388/2000 e tanto ai fini della relativa regolarizzazione contributiva, a fronte di retribuzioni pari a euro 78.473,00.
Non è stato contestato e deve ritenersi in ogni caso documentalmente provato che: il verbale di accertamento dal quale origina l'avviso di addebito impugnato abbia fatto seguito alla mancata esecuzione da parte dell'azienda della sentenza del Tribunale di Avellino n.
23/2018, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 1294/2022, pubblicata il 11.04.2022; la sentenza di primo grado aveva condannato la Parte_1
a reintegrare il lavoratore , avendo accertato la
[...] Persona_2 sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal luglio 2012, oltre al pagamento delle retribuzioni maturate ed al versamento dei contributi spettanti alla data del reintegro mai avvenuto;
la mancata esecuzione della sentenza era stata segnalata all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino nel mese di aprile dell'anno 2022 dal legale del lavoratore, sollecitando un intervento ispettivo che ha condotto al verbale di cui si tratta.
Posti i fatti della vicenda in esame nessuna rilevanza assumono le doglianze della parte opponente che si è limitata a dedurre che “si ignora da dove provenga e da dove tragga forza impositiva” l'atto impugnato, senza formulare, in spregio del principio di circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, specifica e seria contestazione del credito oggetto di lite. CP_1
12. Vale infine soggiungere che non si è ritenuto di ammettere la prova orale articolata in ricorso in quanto inammissibile poiché del tutto irrilevante ai fini della decisione.
13. In conclusione, l'opposizione, alla stregua delle motivazioni sopra illustrate, complessivamente considerate, va totalmente rigettata.
11 14. Le spese processuali, nel rapporto processuale tra e Parte_1 seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo. CP_1
Nulla per le spese nei confronti di rimasta contumace. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia e il difetto di legittimazione passiva di;
CP_2
2) Rigetta il ricorso;
3) Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' in CP_1 persona del l.r.p.t., spese queste che liquida in complessivi € 3.291,00
(eurotremiladucentonovantuno/00) per compenso professionale, oltre accessori in favore del resistente CP_1
4) dichiara irripetibili le spese nel rapporto processuale tra la Parte_1
e
[...] Controparte_2
Così deciso in Avellino, lì 16/12/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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