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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9106 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35122/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35122/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato PRIVILEGGIO ROSSELLA
(C.F. ), rappresentata e Parte_2 C.F._2
difesa dall'avvocato PRIVILEGGIO ROSSELLA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._3
PRIVILEGGIO ROSSELLA
ATTORI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avvocato AVVOCATURA STATO MILANO
CONVENUTO
ASSICURATRICE (C.F. ), con il patrocinio CP_2 P.IVA_2
dell'avv. VILLANO ROSARIA ( ) VIA VOLTA, 62 22100 C.F._4
COMO;
TERZA CHIAMATA Conclusioni All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 luglio 2025, le parti concludevano come da verbale di causa. pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Pt_1 convenivano in giudizio il , per sentirlo condannare al risarcimento dei
[...] Controparte_3 danni patiti a seguito del sinistro occorso a minorenne all'epoca dei fatti (16 anni), in Parte_1 data 2.10.2020, mentre si trovava presso la scuola “ISS Istituto di Istruzione Superiore Statale Schiaparelli – Gramsci” di Milano, via Settembrini 4. Gli attori deducevano che, in quelle circostanze di tempo e di luogo, il di loro figlio nel corso di Pt_1 una partita di pallavolo, durante la lezione di educazione motoria (docente dott.ssa Persona_1
, subiva un trauma distorsivo al ginocchio sinistro a causa di una caduta dovuta al
[...] pavimento bagnato. accompagnato dai genitori, si recava presso il P.S. dell'IRCCS Parte_1
Istituto Humanitas ove gli veniva riscontrata “distorsione ginocchio sinistro e sofferenza meniscale mediale”, cui seguiva intervento chirurgico di ricostruzione LCA ginocchio sinistro presso il Columbus Clinc Center (cfr. docc.
6-22 fasc. att.). Addebitando all'Istituto di Istruzione Superiore Statale Schiaparelli – Gramsci l'esclusiva responsabilità dell'incidente di cui è causa, concludevano gli attori affinché il Tribunale condannasse il convenuto al risarcimento in loro favore di tutti i danni subiti (in particolare, il risarcimento del danno non patrimoniale a favore di e del danno patrimoniale a favore dei genitori, Parte_1 Parte_1
e ).
[...] Parte_2
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che concludeva per il Controparte_3 rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto. Inoltre, il convenuto formulava istanza per essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione dell'Istituto scolastico all'epoca dell'incidente, Parte_3
Il Giudice, con provvedimento dell'11.01.2023, autorizzava la chiamata in causa del terzo e differiva a tal fine l'udienza di prima comparizione. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la terza chiamata, la Parte_3 quale si associava nel merito alle difese svolte dal convenuto e concludeva per il rigetto delle CP_3 domande attoree;
in subordine, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della polizza n. 582191155E e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia del nei suoi confronti ovvero, CP_3 per il caso di accoglimento, limitarla secondo le condizioni di polizza. All'udienza del 23.05.2023, su concorde istanza delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con ordinanza del 5.10.2023, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti. All'esito dell'istruttoria orale, il Giudice disponeva CTU medico-legale sulla persona di Parte_1
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 10.04.2025, il Giudice formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 18.07.2025, parte attrice e parte terza chiamata concludevano come da fogli già depositati in via telematica, parte convenuta concludeva come da comparsa di costituzione e risposta e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 13.11.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 13.11.2025, dopo discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281sexies III comma c.p.c.
pagina 2 di 11 2. In ordine all'an debeatur si osserva quanto segue. Parte attrice ha dedotto quale titolo di responsabilità l'art. 1218 c.c. Al riguardo deve rilevarsi che la fattispecie in oggetto va correttamente inquadrata nell'ambito contrattuale. Nel caso di specie è dedotto ed è pacifico in causa che si è procurato le lesioni cadendo da solo durante una partita di Parte_1 pallavolo, tenutasi durante l'ora di educazione fisica. In conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte “la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona” (cfr. per tutte Cass. civ., sezioni unite, n. 9346/2002; ex multis cfr. Cass. ord. n. 8167 del 27/03/2025, Cass. sent. n. 2114 del 19/01/2024). Dall'inquadramento contrattuale della fattispecie consegue l'applicabilità nei confronti del – CP_3 in forza del principio di immedesimazione organica – del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (cfr., da ultimo, Cass. civ. 3695/2016). La presunzione di responsabilità prevista nell'art. 1218 c.c. non opera come fosse una presunzione assoluta di responsabilità oggettiva, ma presuppone pur sempre una responsabilità soggettiva aggravata per l'onere della prova (che spetta al soggetto convenuto) e che risulta assolto in relazione all'esercizio, in concreto accertato, di una vigilanza adeguata all'età ed al normale grado di comportamento degli alunni (cfr. Cass. 11453/2003, ex multis cfr. Cass. 22752 del 04/10/2013, Cass. n. 8811 del 12/05/2020). Dunque, il danno può considerarsi imputabile all'istituto, e per esso al , se, in primo luogo, ad CP_3 esso faceva capo l'organizzazione dell'attività sportiva svolta e se risulta che l'insegnante non ha controllato gli alunni e che il controllo ha avuto carattere inadeguato in relazione all'età ed al grado di sviluppo degli allievi e se, inoltre, l'attività nel cui contesto si è verificato il sinistro aveva carattere pericoloso con riferimento alla tipologia dell'attività o allo spazio nel quale si svolgeva. Orbene, parte attrice fonda la responsabilità ministeriale allegando che è caduto a terra Parte_1 durante una partita di pallavolo svolta dagli alunni nel corso dell'ora di educazione fisica. In particolare, parte attrice attribuisce la causa della predetta caduta, con conseguente lesione al ginocchio sinistro, allo scivolamento su pavimentazione bagnata (cfr. pag. 1 atto di citazione). Il giorno del sinistro, 2.10.2020, allega parte attrice, che erano in atto delle copiose piogge sulla città di Milano e, per effetto delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, aveva dovuto, con Parte_1
i compagni, far ingresso in palestra dal cortile esterno piuttosto che utilizzare – come avveniva di solito
– l'accesso interno. Di conseguenza, all'ingresso in palestra l'attore, come gli altri suoi compagni, aveva le suole delle scarpe bagnate sicché veniva progressivamente a bagnarsi anche la pavimentazione della palestra che diventava, pertanto, scivolosa. Nella prospettazione attorea, l'inadempimento contrattuale imputato al convenuto sarebbe CP_3 dunque consistito: pagina 3 di 11 - nell'aver permesso agli studenti di giocare una partita di pallavolo in condizioni non di sicurezza, in quanto si sarebbe dovuta prima asciugare la superficie di gioco;
- nel non aver, l'insegnante, imposto il cambio di scarpe anche se l'accesso allo spogliatoio era proibito dal protocollo anti-Covid, adottato dalla scuola, sub doc. 2;
- nel non aver l'istituto vigilato sulla sicurezza ed incolumità degli alunni minorenni affidati agli insegnanti. Parte attrice si duole altresì della negligenza e disattenzione imputabile all'Istituto e /o all'insegnante – per essi al convenuto – avendo consentito lo svolgimento, in un ambiente non adeguato a CP_3 causa della superficie bagnata e scivolosa, di una partita di pallavolo tale da rendere prevedibile che, su quella superficie, gli alunni avrebbero potuto scivolare e farsi male (cfr. pag. 4 atto di citazione). Tanto premesso, dalla disamina della documentazione in atti e dall'espletata istruttoria orale è emerso che:
- insieme ai suoi compagni di classe, era entrato in palestra facendovi accesso dal Parte_1 cortile esterno (cfr. verbale d'udienza del 15.05.2024, dichiarazione testimoniale di Tes_1
“In base alla procedura anti-Covid all'epoca bisognava accedere in palestra dal
[...] cortile esterno della scuola.”; dichiarazione testimoniale “è vero che in quel Testimone_2 periodo, per la procedura anti-Covid, si accedeva alla palestra dall'esterno.”; dichiarazione di interrogato liberamente dal Giudice: “Percorremmo la scala interna che porta Parte_1 all'atrio dell'Istituto da cui uscimmo, imboccammo il cortile esterno e accedemmo alla palestra.”);
- il cortile esterno era bagnato a causa degli intercorsi rovesci di pioggia (cfr. verbale d'udienza del 15.05.2024, dichiarazione testimoniale di : “Era una giornata di pioggia e Testimone_1 sulla pavimentazione del cortile esterno vi erano delle pozzanghere di acqua.”; dichiarazione testimoniale di “Mi ricordo che quel giorno pioveva. Il cortile esterno era Testimone_2 bagnato.”);
- indossava le scarpe da ginnastica già prima di accedere alla palestra (cfr. Parte_1 dichiarazione testimoniale di : “In base al protocollo anti- Covid non potevano Testimone_1 essere utilizzati gli spogliatoi e noi allievi ci presentavamo in palestra già con abbigliamento sportivo indossato. In teoria bisognava accedere alla palestra già dopo aver indossato le scarpe sportive. Di solito il mio amico sopraggiungeva in palestra già dopo aver Parte_1 indossato le scarpe sportive. Ricordo che il giorno dell'incidente entrammo con le scarpe sportive già indossate e l'insegnante non ci disse di cambiarle.”; dichiarazione di Tes_2
“Quel giorno entrò nell'istituto scolastico con le scarpe già con le scarpe
[...] Pt_1 idonee per la pratica sportiva della pallavolo. che si poteva entrare nell'istituto già CP_4 con le scarpe di ginnastica indossate. Non ricordo se la professoressa di ginnastica quel giorno disse qualcosa in relazione alle possibili scarpe bagnate di noi allievi.”; dichiarazione di sentito liberamente dal Giudice: “Io, nel giorno dell'incidente, entrai nell'Istituto Parte_1 già con le scarpe da ginnastica indossate come era previsto per il protocollo Covid.”);
- la pavimentazione della palestra, di materiale “gommoso”, si bagnava diventando scivolosa a causa del calpestio da parte dei suoi utenti (tra cui gli stessi studenti) che entrando in palestra, con le scarpe bagnate, verosimilmente finivano per bagnare anche la superficie del pavimento;
pagina 4 di 11 - durante il periodo Covid-19, le finestre rimanevano aperte, verosimilmente per consentire un più agevole ricambio d'aria, e che, di conseguenza, quando pioveva qualche goccia poteva entrare dentro bagnando il pavimento della palestra;
- le restrizioni Covid-19 non assurgono a causa che possa in qualche modo attenuare il dovere di vigilanza e di sorveglianza degli insegnanti sugli studenti e sulle prassi da seguire per la pratica di attività sportiva;
- nonostante avesse all'epoca del sinistro l'età di sedici anni, dunque non un Parte_1 infante incapace di autodeterminarsi, è notorio che un ragazzino di sedici anni, entrando in palestra, non pensi per prima cosa a controllarsi la suola delle scarpe;
- non vi era della segatura in grado di assorbire l'acqua lasciata dalle suole delle scarpe degli alunni e di qualunque persona si trovasse a passare per la palestra (cfr. dichiarazione testimoniale di : “Nella scuola e nella palestra non è mai stata posta sulla Testimone_1 pavimentazione della segatura. Nella palestra non veniva mai effettuata l'asciugatura della pavimentazione prima dell'attività sportiva. La palestra aveva poi delle finestre verso la metà delle pareti e, quando pioveva, entrava un po' di acqua nella palestra. Il pavimento della palestra era tipo gommato e ogni tanto qualche allievo scivolava. Nel luogo in cui è Pt_1 caduto vi erano delle piccole chiazze di acqua. Il mio amico scivolò mentre stava Pt_1 ricevendo una palla dal suo compagno.”; dichiarazione testimoniale “Mi Testimone_2 ricordo che quel giorno pioveva e, in base al regolamento Covid, anche le finestre della palestra dovevano essere aperte. Sulla pavimentazione della palestra vi era quindi umidità e anche un po' d'acqua che entrava dalle finestre. Ripeto che la pavimentazione della palestra era umida e un po' bagnata. Il regolamento diceva che all'interno della palestra di dovessero indossare scarpe da ginnastica e si poteva accedere alla palestra già con le scarpe da ginnastica indossate. Prima del gioco della pallavolo non vi erano strumenti di asciugatura della pavimentazione. Il giorno dell'incidente io giocavo insieme a ero davanti a lui, e Pt_1 quindi vidi bene l'incidente. Il pavimento era bagnato e scivoloso e, durante una normale fase di gioco, scivolò e cadde sul pavimento.”); Pt_1
- l'insegnate ha dichiarato di non ricordare nulla dell'incidente, potendo genericamente riferire su prassi seguite nel periodo del Covid-19, pre e post (cfr. verbale d'udienza del 15.05.2025, dichiarazione di “dato il tempo trascorso non ricordo in questo Persona_1 momento l'incidente subito dallo studente Ricordo che i ragazzi avevano Parte_1
l'obbligo di salire in classe e, secondo la procedura ordinaria, scendevano in palestra con l'abbigliamento per fare attività; si cambiavano negli spogliatoi e poi accedevano alla palestra sul campo da gioco. Durante il Covid era interdetto l'accesso agli spogliatoi, le classi erano dimezzate e chiedevamo ai ragazzi di cambiarsi in classe o in bagno e poi si scendeva in palestra. Non ricordo cosa successe il giorno dell'incidente. Mi ricordo che nella palestra, quando pioveva, era possibile che la pavimentazione fosse umida per la condensa. Come attrezzatura non abbiamo mai usato le ginocchiere per il gioco della pallavolo.”). Alla luce degli esiti della istruttoria orale, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo provato l'essersi verificato l'evento dannoso e il nesso di causa tra l'inadempimento e il danno – conseguenza;
d'altra parte, invece, il convenuto non CP_3 ha fornito adeguata prova liberatoria.
pagina 5 di 11 Difatti, parte convenuta per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza e di sorveglianza su di essa incombenti;
prova, quest'ultima, che in esito all'istruttoria orale non è stata fornita. Sul punto, giova rammentare la deposizione della teste (docente di educazione fisica al Per_1 tempo dei fatti), la quale dichiarava di non ricordare nulla sull'incidente, potendo al più genericamente riferire sullo stato dei luoghi, sugli adempimenti da essa svolti prima e durante le lezioni di educazione fisica, ma non afferenti in modo specifico e circostanziato al giorno del sinistro. In definitiva, acclarate le esigenze derivanti dal rispetto dei protocolli antiCovid-19, per il peculiare stato dei luoghi e per le circostanze del caso concreto, l'insegnante prima di far disputare una partita di pallavolo avrebbe dovuto accertarsi che la pavimentazione fosse asciutta e che gli studenti avessero scarpe adeguate alla pratica sportiva richiesta o, quantomeno, avessero asciugato le predette scarpe su un tappetino o su della segatura per evitare eventi del tipo di quelli verificatisi in concreto, tutt'altro che imprevedibili date le circostanze del caso di specie. Tale prova non è stata fornita sicché, accertata la responsabilità dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale Schiaparelli – Gramsci per i danni occorsi a parte attrice, il convenuto deve essere condannato al risarcimento di tutti i danni patiti dagli CP_3 odierni attori, nella misura di cui appresso.
3. Con riferimento al quantum debeatur, si osserva quanto segue. Con riferimento al danno biologico subìto dall'attore questo Tribunale ritiene di Parte_1 accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U., dott. , con metodo corretto e Persona_2 immune da vizi logici e di altra natura. In particolare, l'espletata CTU medico-legale ha accertato:
- inabilità temporanea assoluta al 100% di giorni 1;
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 45;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 45;
- grado di sofferenza soggettiva correlata al periodo di inabilità temporanea “medio”. Inoltre, il C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 7% di riduzione dell'efficienza psicofisica con un grado di sofferenza soggettiva correlata “lieve”. Ciò premesso, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986). Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale. Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che pagina 6 di 11 abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale. Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT. Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche: a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze degli accertamenti peritali. pagina 7 di 11 Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. Nella fattispecie concreta, non sussistono né risultano provate circostanze particolari idonee a determinare un aumento per personalizzazione degli importi standard previsti a titolo di danno dinamico relazionale;
mentre, all'esito della CTU medico – legale, appare opportuno e congruo alla fattispecie in esame riconoscere un aumento di circa il 25% dell'importo previsto a titolo di danno da sofferenza soggettiva media presumibile. Sul punto, il CTU ha accertato: “E' da precisare che il soggetto leso ebbe certamente a percepire gli effetti della malattia traumatica nell'espletamento delle comuni attività della vita quotidiana, essendo ostacolato o impedito nel vestirsi, provvedere alla propria igiene personale, deambulare, solo per citare alcune tra le più abituali azioni quotidiane. In conseguenza della lesività occorsa il periziando ebbe a patire , particolarmente nelle fasi iniziali, una sintomatologia dolorosa che rese necessario praticare terapia analgesica con frequenza quotidiana nelle prime 4 settimane. Alla luce di quanto sopra il grado di sofferenza correlato alla menomazione e al danno biologico/dinamico relazionale temporaneo è da ritenere di grado medio.” (cfr. pag. 9 relazione peritale). Dunque, stimasi equo liquidare la somma di euro 5.124,00 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 2.363,75 per la sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro 7.487,75. Per quanto attiene al danno biologico permanente, la tabella Milanese per una persona di anni 17 (alla data della fine malattia – 31.01.2021) e con un accertato grado di invalidità permanente in misura pari al 7% prevede gli importi standard di euro 13.459,00 per il danno biologico relazionale ed euro 3.365,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, per un totale di euro 16.824,00 e con una personalizzazione massima nella misura del 50%. Ritiene il Tribunale che gli importi standard indicati nella Tabella Milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore media presumibile siano congrui alla fattispecie in esame, tenuto conto degli esiti della CTU medico – legale, e non essendo state provate circostanze che possano giustificarne un aumento per personalizzazione. In definitiva, deve essere riconosciuto in favore dell'attore a titolo di danno da lesione Parte_1 permanente del bene salute la somma di euro 16.824,00. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere Controparte_3 condannato al pagamento, in favore dell'attore della complessiva somma di euro Parte_1
24.311,75, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 7.487,75 dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 16.824,00 dalla data della fine malattia (31.01.2021) ad oggi;
pagina 8 di 11 ➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 24.311,75 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. 3.1. Per quanto attiene al danno patrimoniale richiesto dagli attori e Parte_1 Parte_2
, genitori di per le spese mediche e di cura da questi sostenute nonché per le
[...] Parte_1 spese di CTP ante causam si osserva quanto segue. Il CTU ha accertato: “spese di cura non rimborsate da istituti assicurativi e rimaste pertanto a carico dell'attore di euro 3.332,22, pertinenti, che hanno titolo per congruità al risarcimento.”; non prevedendosi spese di cura future (cfr. pag. 10 relazione peritale;
doc. 24 att.). Inoltre, risultano documentate e congrue spese per euro 610,00 per CTP ante causam sub doc. 27 fasc. att. Per l'effetto, quindi, deve riconoscersi a titolo di danno patrimoniale l'importo complessivo di euro 3.942,22 che, rivalutato ad oggi dalla data dell'incidente (2.10.2020) secondo gli indici ISTAT, è pari ad euro 4.692,00. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere Controparte_3 condannato al pagamento, in favore degli attori e , in Parte_1 Parte_2 solido, della complessiva somma di euro 4.692,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 4.692,00 dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 4.692,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Sulla domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti di CP_3 Parte_3 si osserva quanto segue.
[...]
Parte terza chiamata, ha svolto sin dal deposito della comparsa di Parte_3 costituzione e risposta molteplici eccezioni di inoperatività della polizza n. 582191155E, contratta dall'Istituto scolastico e vigente al momento di verificazione dell'incidente di cui è causa, così sintetizzabili. In punto di tipologia di evento indennizzabile, l'assicurazione eccepiva che, affinché il sinistro possa trovare copertura assicurativa, è necessario che esso integri un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna con indennizzo limitato alle conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Inoltre, veniva eccepita la non indennizzabilità, in quanto non oggetto di polizza, dei danni da invalidità temporanea e, in ogni caso, l'indennizzabilità dell'invalidità permanente liquidata secondo la “Tabella invalidità Permanente Tipe 19-20”, salvo i limiti di polizza. Ulteriori limitazioni venivano eccepite con riferimento al risarcimento del danno patrimoniale patito dagli attori, indennizzabile nei limiti in cui pagina 9 di 11 questo non fosse contestualmente ristorato da altre analoghe prestazioni private e/o sociali (cfr. pag. 13,14 e 15 comparsa . Parte_3
Tanto premesso, questo Giudice ritiene di accogliere le formulate eccezioni di operatività della polizza, tenuto conto della fattispecie concreta, delle modalità di accadimento del sinistro e delle lesioni riportate. In particolare, il convenuto non ha mai preso posizione sulle predette eccezioni e, da una CP_3 disamina della polizza sub doc. 2, per gli accertamenti che a questo Giudice competono, deve ritenersi acclarato che l'incidente di cui è causa, astrattamente riconducibile alla definizione di infortunio fortuito e dovuto a causa esterna (cfr. pag. 11 polizza), non appare riconducibile alla nozione di
“violento” necessaria per rendere l'evento indennizzabile secondo le richiamate condizioni di polizza. La mancanza di allegazione in proposito da parte del convenuto non consente a questo CP_3
Giudice di poter ulteriormente argomentare sulla sussistenza nel caso concreto anche del presupposto della violenza prevista dalle condizioni di polizza. Tale accertamento, si rivela assorbente rispetto alle altre eccezioni sollevate da parte
[...]
in quanto una volta esclusa l'operatività della polizza per non indennizzabilità Parte_3 dell'evento sinistroso non c'è ragione di indagare le ulteriori limitazioni da essa derivanti (che tuttalpiù afferiscono al quantum e non già all'an). Alla luce di tali argomentazioni, deve ritenersi inoperante la polizza n. 582191155E, cui consegue il rigetto della domanda di manleva formulata dal nei confronti della compagnia CP_3 [...]
Parte_3
5. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, il convenuto deve essere condannato a rifondere agli attori in solido le spese processuali relative al presente giudizio nella misura di cui al dispositivo. Inoltre, tenuto conto del rigetto della domanda di manleva, il convenuto deve altresì essere condannato alla refusione delle spese processuali della parte terza chiamata nella Parte_3 misura di cui al dispositivo. Le spese di CTU medico – legale sono poste definitivamente a carico del convenuto
[...]
. Controparte_3
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna il a rifondere: Controparte_3
1. all'attore la complessiva somma di euro 24.311,75 a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale, oltre interessi come specificato in motivazione;
2. agli attori e , in solido, la somma di euro 4.692,00 a Parte_1 Parte_2 titolo di danno patrimoniale, oltre interessi come specificato in motivazione;
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- pone le spese di CTU medico – legale integralmente a carico del convenuto;
Controparte_3
pagina 10 di 11 - condanna il convenuto a rifondere agli attori in solido le spese di lite che Controparte_3 liquida per esborsi in euro 264,00 e per onorario di avvocato in euro 7.600,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie;
- condanna il convenuto a rifondere a parte terza chiamata, Controparte_3 [...]
le spese di lite che liquida per onorario di avvocato in euro 7.000,00 oltre IVA, CPA e Parte_3
15% per spese forfettarie;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Milano, 27.11.2025 Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35122/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato PRIVILEGGIO ROSSELLA
(C.F. ), rappresentata e Parte_2 C.F._2
difesa dall'avvocato PRIVILEGGIO ROSSELLA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._3
PRIVILEGGIO ROSSELLA
ATTORI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avvocato AVVOCATURA STATO MILANO
CONVENUTO
ASSICURATRICE (C.F. ), con il patrocinio CP_2 P.IVA_2
dell'avv. VILLANO ROSARIA ( ) VIA VOLTA, 62 22100 C.F._4
COMO;
TERZA CHIAMATA Conclusioni All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 luglio 2025, le parti concludevano come da verbale di causa. pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Pt_1 convenivano in giudizio il , per sentirlo condannare al risarcimento dei
[...] Controparte_3 danni patiti a seguito del sinistro occorso a minorenne all'epoca dei fatti (16 anni), in Parte_1 data 2.10.2020, mentre si trovava presso la scuola “ISS Istituto di Istruzione Superiore Statale Schiaparelli – Gramsci” di Milano, via Settembrini 4. Gli attori deducevano che, in quelle circostanze di tempo e di luogo, il di loro figlio nel corso di Pt_1 una partita di pallavolo, durante la lezione di educazione motoria (docente dott.ssa Persona_1
, subiva un trauma distorsivo al ginocchio sinistro a causa di una caduta dovuta al
[...] pavimento bagnato. accompagnato dai genitori, si recava presso il P.S. dell'IRCCS Parte_1
Istituto Humanitas ove gli veniva riscontrata “distorsione ginocchio sinistro e sofferenza meniscale mediale”, cui seguiva intervento chirurgico di ricostruzione LCA ginocchio sinistro presso il Columbus Clinc Center (cfr. docc.
6-22 fasc. att.). Addebitando all'Istituto di Istruzione Superiore Statale Schiaparelli – Gramsci l'esclusiva responsabilità dell'incidente di cui è causa, concludevano gli attori affinché il Tribunale condannasse il convenuto al risarcimento in loro favore di tutti i danni subiti (in particolare, il risarcimento del danno non patrimoniale a favore di e del danno patrimoniale a favore dei genitori, Parte_1 Parte_1
e ).
[...] Parte_2
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che concludeva per il Controparte_3 rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto. Inoltre, il convenuto formulava istanza per essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione dell'Istituto scolastico all'epoca dell'incidente, Parte_3
Il Giudice, con provvedimento dell'11.01.2023, autorizzava la chiamata in causa del terzo e differiva a tal fine l'udienza di prima comparizione. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la terza chiamata, la Parte_3 quale si associava nel merito alle difese svolte dal convenuto e concludeva per il rigetto delle CP_3 domande attoree;
in subordine, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della polizza n. 582191155E e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia del nei suoi confronti ovvero, CP_3 per il caso di accoglimento, limitarla secondo le condizioni di polizza. All'udienza del 23.05.2023, su concorde istanza delle parti, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con ordinanza del 5.10.2023, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti. All'esito dell'istruttoria orale, il Giudice disponeva CTU medico-legale sulla persona di Parte_1
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 10.04.2025, il Giudice formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 18.07.2025, parte attrice e parte terza chiamata concludevano come da fogli già depositati in via telematica, parte convenuta concludeva come da comparsa di costituzione e risposta e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 13.11.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 13.11.2025, dopo discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281sexies III comma c.p.c.
pagina 2 di 11 2. In ordine all'an debeatur si osserva quanto segue. Parte attrice ha dedotto quale titolo di responsabilità l'art. 1218 c.c. Al riguardo deve rilevarsi che la fattispecie in oggetto va correttamente inquadrata nell'ambito contrattuale. Nel caso di specie è dedotto ed è pacifico in causa che si è procurato le lesioni cadendo da solo durante una partita di Parte_1 pallavolo, tenutasi durante l'ora di educazione fisica. In conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte “la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona” (cfr. per tutte Cass. civ., sezioni unite, n. 9346/2002; ex multis cfr. Cass. ord. n. 8167 del 27/03/2025, Cass. sent. n. 2114 del 19/01/2024). Dall'inquadramento contrattuale della fattispecie consegue l'applicabilità nei confronti del – CP_3 in forza del principio di immedesimazione organica – del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (cfr., da ultimo, Cass. civ. 3695/2016). La presunzione di responsabilità prevista nell'art. 1218 c.c. non opera come fosse una presunzione assoluta di responsabilità oggettiva, ma presuppone pur sempre una responsabilità soggettiva aggravata per l'onere della prova (che spetta al soggetto convenuto) e che risulta assolto in relazione all'esercizio, in concreto accertato, di una vigilanza adeguata all'età ed al normale grado di comportamento degli alunni (cfr. Cass. 11453/2003, ex multis cfr. Cass. 22752 del 04/10/2013, Cass. n. 8811 del 12/05/2020). Dunque, il danno può considerarsi imputabile all'istituto, e per esso al , se, in primo luogo, ad CP_3 esso faceva capo l'organizzazione dell'attività sportiva svolta e se risulta che l'insegnante non ha controllato gli alunni e che il controllo ha avuto carattere inadeguato in relazione all'età ed al grado di sviluppo degli allievi e se, inoltre, l'attività nel cui contesto si è verificato il sinistro aveva carattere pericoloso con riferimento alla tipologia dell'attività o allo spazio nel quale si svolgeva. Orbene, parte attrice fonda la responsabilità ministeriale allegando che è caduto a terra Parte_1 durante una partita di pallavolo svolta dagli alunni nel corso dell'ora di educazione fisica. In particolare, parte attrice attribuisce la causa della predetta caduta, con conseguente lesione al ginocchio sinistro, allo scivolamento su pavimentazione bagnata (cfr. pag. 1 atto di citazione). Il giorno del sinistro, 2.10.2020, allega parte attrice, che erano in atto delle copiose piogge sulla città di Milano e, per effetto delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, aveva dovuto, con Parte_1
i compagni, far ingresso in palestra dal cortile esterno piuttosto che utilizzare – come avveniva di solito
– l'accesso interno. Di conseguenza, all'ingresso in palestra l'attore, come gli altri suoi compagni, aveva le suole delle scarpe bagnate sicché veniva progressivamente a bagnarsi anche la pavimentazione della palestra che diventava, pertanto, scivolosa. Nella prospettazione attorea, l'inadempimento contrattuale imputato al convenuto sarebbe CP_3 dunque consistito: pagina 3 di 11 - nell'aver permesso agli studenti di giocare una partita di pallavolo in condizioni non di sicurezza, in quanto si sarebbe dovuta prima asciugare la superficie di gioco;
- nel non aver, l'insegnante, imposto il cambio di scarpe anche se l'accesso allo spogliatoio era proibito dal protocollo anti-Covid, adottato dalla scuola, sub doc. 2;
- nel non aver l'istituto vigilato sulla sicurezza ed incolumità degli alunni minorenni affidati agli insegnanti. Parte attrice si duole altresì della negligenza e disattenzione imputabile all'Istituto e /o all'insegnante – per essi al convenuto – avendo consentito lo svolgimento, in un ambiente non adeguato a CP_3 causa della superficie bagnata e scivolosa, di una partita di pallavolo tale da rendere prevedibile che, su quella superficie, gli alunni avrebbero potuto scivolare e farsi male (cfr. pag. 4 atto di citazione). Tanto premesso, dalla disamina della documentazione in atti e dall'espletata istruttoria orale è emerso che:
- insieme ai suoi compagni di classe, era entrato in palestra facendovi accesso dal Parte_1 cortile esterno (cfr. verbale d'udienza del 15.05.2024, dichiarazione testimoniale di Tes_1
“In base alla procedura anti-Covid all'epoca bisognava accedere in palestra dal
[...] cortile esterno della scuola.”; dichiarazione testimoniale “è vero che in quel Testimone_2 periodo, per la procedura anti-Covid, si accedeva alla palestra dall'esterno.”; dichiarazione di interrogato liberamente dal Giudice: “Percorremmo la scala interna che porta Parte_1 all'atrio dell'Istituto da cui uscimmo, imboccammo il cortile esterno e accedemmo alla palestra.”);
- il cortile esterno era bagnato a causa degli intercorsi rovesci di pioggia (cfr. verbale d'udienza del 15.05.2024, dichiarazione testimoniale di : “Era una giornata di pioggia e Testimone_1 sulla pavimentazione del cortile esterno vi erano delle pozzanghere di acqua.”; dichiarazione testimoniale di “Mi ricordo che quel giorno pioveva. Il cortile esterno era Testimone_2 bagnato.”);
- indossava le scarpe da ginnastica già prima di accedere alla palestra (cfr. Parte_1 dichiarazione testimoniale di : “In base al protocollo anti- Covid non potevano Testimone_1 essere utilizzati gli spogliatoi e noi allievi ci presentavamo in palestra già con abbigliamento sportivo indossato. In teoria bisognava accedere alla palestra già dopo aver indossato le scarpe sportive. Di solito il mio amico sopraggiungeva in palestra già dopo aver Parte_1 indossato le scarpe sportive. Ricordo che il giorno dell'incidente entrammo con le scarpe sportive già indossate e l'insegnante non ci disse di cambiarle.”; dichiarazione di Tes_2
“Quel giorno entrò nell'istituto scolastico con le scarpe già con le scarpe
[...] Pt_1 idonee per la pratica sportiva della pallavolo. che si poteva entrare nell'istituto già CP_4 con le scarpe di ginnastica indossate. Non ricordo se la professoressa di ginnastica quel giorno disse qualcosa in relazione alle possibili scarpe bagnate di noi allievi.”; dichiarazione di sentito liberamente dal Giudice: “Io, nel giorno dell'incidente, entrai nell'Istituto Parte_1 già con le scarpe da ginnastica indossate come era previsto per il protocollo Covid.”);
- la pavimentazione della palestra, di materiale “gommoso”, si bagnava diventando scivolosa a causa del calpestio da parte dei suoi utenti (tra cui gli stessi studenti) che entrando in palestra, con le scarpe bagnate, verosimilmente finivano per bagnare anche la superficie del pavimento;
pagina 4 di 11 - durante il periodo Covid-19, le finestre rimanevano aperte, verosimilmente per consentire un più agevole ricambio d'aria, e che, di conseguenza, quando pioveva qualche goccia poteva entrare dentro bagnando il pavimento della palestra;
- le restrizioni Covid-19 non assurgono a causa che possa in qualche modo attenuare il dovere di vigilanza e di sorveglianza degli insegnanti sugli studenti e sulle prassi da seguire per la pratica di attività sportiva;
- nonostante avesse all'epoca del sinistro l'età di sedici anni, dunque non un Parte_1 infante incapace di autodeterminarsi, è notorio che un ragazzino di sedici anni, entrando in palestra, non pensi per prima cosa a controllarsi la suola delle scarpe;
- non vi era della segatura in grado di assorbire l'acqua lasciata dalle suole delle scarpe degli alunni e di qualunque persona si trovasse a passare per la palestra (cfr. dichiarazione testimoniale di : “Nella scuola e nella palestra non è mai stata posta sulla Testimone_1 pavimentazione della segatura. Nella palestra non veniva mai effettuata l'asciugatura della pavimentazione prima dell'attività sportiva. La palestra aveva poi delle finestre verso la metà delle pareti e, quando pioveva, entrava un po' di acqua nella palestra. Il pavimento della palestra era tipo gommato e ogni tanto qualche allievo scivolava. Nel luogo in cui è Pt_1 caduto vi erano delle piccole chiazze di acqua. Il mio amico scivolò mentre stava Pt_1 ricevendo una palla dal suo compagno.”; dichiarazione testimoniale “Mi Testimone_2 ricordo che quel giorno pioveva e, in base al regolamento Covid, anche le finestre della palestra dovevano essere aperte. Sulla pavimentazione della palestra vi era quindi umidità e anche un po' d'acqua che entrava dalle finestre. Ripeto che la pavimentazione della palestra era umida e un po' bagnata. Il regolamento diceva che all'interno della palestra di dovessero indossare scarpe da ginnastica e si poteva accedere alla palestra già con le scarpe da ginnastica indossate. Prima del gioco della pallavolo non vi erano strumenti di asciugatura della pavimentazione. Il giorno dell'incidente io giocavo insieme a ero davanti a lui, e Pt_1 quindi vidi bene l'incidente. Il pavimento era bagnato e scivoloso e, durante una normale fase di gioco, scivolò e cadde sul pavimento.”); Pt_1
- l'insegnate ha dichiarato di non ricordare nulla dell'incidente, potendo genericamente riferire su prassi seguite nel periodo del Covid-19, pre e post (cfr. verbale d'udienza del 15.05.2025, dichiarazione di “dato il tempo trascorso non ricordo in questo Persona_1 momento l'incidente subito dallo studente Ricordo che i ragazzi avevano Parte_1
l'obbligo di salire in classe e, secondo la procedura ordinaria, scendevano in palestra con l'abbigliamento per fare attività; si cambiavano negli spogliatoi e poi accedevano alla palestra sul campo da gioco. Durante il Covid era interdetto l'accesso agli spogliatoi, le classi erano dimezzate e chiedevamo ai ragazzi di cambiarsi in classe o in bagno e poi si scendeva in palestra. Non ricordo cosa successe il giorno dell'incidente. Mi ricordo che nella palestra, quando pioveva, era possibile che la pavimentazione fosse umida per la condensa. Come attrezzatura non abbiamo mai usato le ginocchiere per il gioco della pallavolo.”). Alla luce degli esiti della istruttoria orale, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo provato l'essersi verificato l'evento dannoso e il nesso di causa tra l'inadempimento e il danno – conseguenza;
d'altra parte, invece, il convenuto non CP_3 ha fornito adeguata prova liberatoria.
pagina 5 di 11 Difatti, parte convenuta per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza e di sorveglianza su di essa incombenti;
prova, quest'ultima, che in esito all'istruttoria orale non è stata fornita. Sul punto, giova rammentare la deposizione della teste (docente di educazione fisica al Per_1 tempo dei fatti), la quale dichiarava di non ricordare nulla sull'incidente, potendo al più genericamente riferire sullo stato dei luoghi, sugli adempimenti da essa svolti prima e durante le lezioni di educazione fisica, ma non afferenti in modo specifico e circostanziato al giorno del sinistro. In definitiva, acclarate le esigenze derivanti dal rispetto dei protocolli antiCovid-19, per il peculiare stato dei luoghi e per le circostanze del caso concreto, l'insegnante prima di far disputare una partita di pallavolo avrebbe dovuto accertarsi che la pavimentazione fosse asciutta e che gli studenti avessero scarpe adeguate alla pratica sportiva richiesta o, quantomeno, avessero asciugato le predette scarpe su un tappetino o su della segatura per evitare eventi del tipo di quelli verificatisi in concreto, tutt'altro che imprevedibili date le circostanze del caso di specie. Tale prova non è stata fornita sicché, accertata la responsabilità dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale Schiaparelli – Gramsci per i danni occorsi a parte attrice, il convenuto deve essere condannato al risarcimento di tutti i danni patiti dagli CP_3 odierni attori, nella misura di cui appresso.
3. Con riferimento al quantum debeatur, si osserva quanto segue. Con riferimento al danno biologico subìto dall'attore questo Tribunale ritiene di Parte_1 accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U., dott. , con metodo corretto e Persona_2 immune da vizi logici e di altra natura. In particolare, l'espletata CTU medico-legale ha accertato:
- inabilità temporanea assoluta al 100% di giorni 1;
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 45;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 30;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 45;
- grado di sofferenza soggettiva correlata al periodo di inabilità temporanea “medio”. Inoltre, il C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 7% di riduzione dell'efficienza psicofisica con un grado di sofferenza soggettiva correlata “lieve”. Ciò premesso, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986). Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale. Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che pagina 6 di 11 abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale. Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT. Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche: a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze degli accertamenti peritali. pagina 7 di 11 Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. Nella fattispecie concreta, non sussistono né risultano provate circostanze particolari idonee a determinare un aumento per personalizzazione degli importi standard previsti a titolo di danno dinamico relazionale;
mentre, all'esito della CTU medico – legale, appare opportuno e congruo alla fattispecie in esame riconoscere un aumento di circa il 25% dell'importo previsto a titolo di danno da sofferenza soggettiva media presumibile. Sul punto, il CTU ha accertato: “E' da precisare che il soggetto leso ebbe certamente a percepire gli effetti della malattia traumatica nell'espletamento delle comuni attività della vita quotidiana, essendo ostacolato o impedito nel vestirsi, provvedere alla propria igiene personale, deambulare, solo per citare alcune tra le più abituali azioni quotidiane. In conseguenza della lesività occorsa il periziando ebbe a patire , particolarmente nelle fasi iniziali, una sintomatologia dolorosa che rese necessario praticare terapia analgesica con frequenza quotidiana nelle prime 4 settimane. Alla luce di quanto sopra il grado di sofferenza correlato alla menomazione e al danno biologico/dinamico relazionale temporaneo è da ritenere di grado medio.” (cfr. pag. 9 relazione peritale). Dunque, stimasi equo liquidare la somma di euro 5.124,00 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 2.363,75 per la sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro 7.487,75. Per quanto attiene al danno biologico permanente, la tabella Milanese per una persona di anni 17 (alla data della fine malattia – 31.01.2021) e con un accertato grado di invalidità permanente in misura pari al 7% prevede gli importi standard di euro 13.459,00 per il danno biologico relazionale ed euro 3.365,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, per un totale di euro 16.824,00 e con una personalizzazione massima nella misura del 50%. Ritiene il Tribunale che gli importi standard indicati nella Tabella Milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore media presumibile siano congrui alla fattispecie in esame, tenuto conto degli esiti della CTU medico – legale, e non essendo state provate circostanze che possano giustificarne un aumento per personalizzazione. In definitiva, deve essere riconosciuto in favore dell'attore a titolo di danno da lesione Parte_1 permanente del bene salute la somma di euro 16.824,00. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere Controparte_3 condannato al pagamento, in favore dell'attore della complessiva somma di euro Parte_1
24.311,75, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 7.487,75 dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 16.824,00 dalla data della fine malattia (31.01.2021) ad oggi;
pagina 8 di 11 ➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 24.311,75 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. 3.1. Per quanto attiene al danno patrimoniale richiesto dagli attori e Parte_1 Parte_2
, genitori di per le spese mediche e di cura da questi sostenute nonché per le
[...] Parte_1 spese di CTP ante causam si osserva quanto segue. Il CTU ha accertato: “spese di cura non rimborsate da istituti assicurativi e rimaste pertanto a carico dell'attore di euro 3.332,22, pertinenti, che hanno titolo per congruità al risarcimento.”; non prevedendosi spese di cura future (cfr. pag. 10 relazione peritale;
doc. 24 att.). Inoltre, risultano documentate e congrue spese per euro 610,00 per CTP ante causam sub doc. 27 fasc. att. Per l'effetto, quindi, deve riconoscersi a titolo di danno patrimoniale l'importo complessivo di euro 3.942,22 che, rivalutato ad oggi dalla data dell'incidente (2.10.2020) secondo gli indici ISTAT, è pari ad euro 4.692,00. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere Controparte_3 condannato al pagamento, in favore degli attori e , in Parte_1 Parte_2 solido, della complessiva somma di euro 4.692,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 4.692,00 dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 4.692,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Sulla domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti di CP_3 Parte_3 si osserva quanto segue.
[...]
Parte terza chiamata, ha svolto sin dal deposito della comparsa di Parte_3 costituzione e risposta molteplici eccezioni di inoperatività della polizza n. 582191155E, contratta dall'Istituto scolastico e vigente al momento di verificazione dell'incidente di cui è causa, così sintetizzabili. In punto di tipologia di evento indennizzabile, l'assicurazione eccepiva che, affinché il sinistro possa trovare copertura assicurativa, è necessario che esso integri un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna con indennizzo limitato alle conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Inoltre, veniva eccepita la non indennizzabilità, in quanto non oggetto di polizza, dei danni da invalidità temporanea e, in ogni caso, l'indennizzabilità dell'invalidità permanente liquidata secondo la “Tabella invalidità Permanente Tipe 19-20”, salvo i limiti di polizza. Ulteriori limitazioni venivano eccepite con riferimento al risarcimento del danno patrimoniale patito dagli attori, indennizzabile nei limiti in cui pagina 9 di 11 questo non fosse contestualmente ristorato da altre analoghe prestazioni private e/o sociali (cfr. pag. 13,14 e 15 comparsa . Parte_3
Tanto premesso, questo Giudice ritiene di accogliere le formulate eccezioni di operatività della polizza, tenuto conto della fattispecie concreta, delle modalità di accadimento del sinistro e delle lesioni riportate. In particolare, il convenuto non ha mai preso posizione sulle predette eccezioni e, da una CP_3 disamina della polizza sub doc. 2, per gli accertamenti che a questo Giudice competono, deve ritenersi acclarato che l'incidente di cui è causa, astrattamente riconducibile alla definizione di infortunio fortuito e dovuto a causa esterna (cfr. pag. 11 polizza), non appare riconducibile alla nozione di
“violento” necessaria per rendere l'evento indennizzabile secondo le richiamate condizioni di polizza. La mancanza di allegazione in proposito da parte del convenuto non consente a questo CP_3
Giudice di poter ulteriormente argomentare sulla sussistenza nel caso concreto anche del presupposto della violenza prevista dalle condizioni di polizza. Tale accertamento, si rivela assorbente rispetto alle altre eccezioni sollevate da parte
[...]
in quanto una volta esclusa l'operatività della polizza per non indennizzabilità Parte_3 dell'evento sinistroso non c'è ragione di indagare le ulteriori limitazioni da essa derivanti (che tuttalpiù afferiscono al quantum e non già all'an). Alla luce di tali argomentazioni, deve ritenersi inoperante la polizza n. 582191155E, cui consegue il rigetto della domanda di manleva formulata dal nei confronti della compagnia CP_3 [...]
Parte_3
5. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, il convenuto deve essere condannato a rifondere agli attori in solido le spese processuali relative al presente giudizio nella misura di cui al dispositivo. Inoltre, tenuto conto del rigetto della domanda di manleva, il convenuto deve altresì essere condannato alla refusione delle spese processuali della parte terza chiamata nella Parte_3 misura di cui al dispositivo. Le spese di CTU medico – legale sono poste definitivamente a carico del convenuto
[...]
. Controparte_3
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna il a rifondere: Controparte_3
1. all'attore la complessiva somma di euro 24.311,75 a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale, oltre interessi come specificato in motivazione;
2. agli attori e , in solido, la somma di euro 4.692,00 a Parte_1 Parte_2 titolo di danno patrimoniale, oltre interessi come specificato in motivazione;
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- pone le spese di CTU medico – legale integralmente a carico del convenuto;
Controparte_3
pagina 10 di 11 - condanna il convenuto a rifondere agli attori in solido le spese di lite che Controparte_3 liquida per esborsi in euro 264,00 e per onorario di avvocato in euro 7.600,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie;
- condanna il convenuto a rifondere a parte terza chiamata, Controparte_3 [...]
le spese di lite che liquida per onorario di avvocato in euro 7.000,00 oltre IVA, CPA e Parte_3
15% per spese forfettarie;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Milano, 27.11.2025 Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
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