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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1201 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. FOLLI ERNESTO
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO avv. PIOTTI Controparte_2
LUCIA
Controparte_3
Con l'avv. DOMINICI ROBERTA
- RESISTENTI
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 354 c.p.c. riassumeva il procedimento già iscritto al n. R.G. Parte_1
2344/2022, conclusosi con sentenza n. 640/2024 del 23.05.2024 annullata dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 52/2025 del 25.02.2025 per difetto di notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Richiamando le argomentazioni già esposte nel corso delle precedenti fasi del procedimento, contestava la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 02220229007591956/00 notificatale da in data 6.12.2022, a mezzo Controparte_3 Controparte_4 raccomandata, per la somma complessiva di € 18.222,00, nonché la presupposta cartella di pagamento n. 02220110006552282000 per il medesimo importo, preteso a titolo di omesso versamento delle sanzioni amministrative irrogate dalla di ex l. Controparte_5 CP_2
689/1981 e art. 26, commi 2 e 3 della l. n. 56/87 e relative spese nell'anno 2007.
Quali motivi di censura deduceva: l'omessa notificazione della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento oggetto di causa e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ivi indicati.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso osservando a tal Controparte_3 fine: a) che la cartella di pagamento era stata notificata in data 22.11.2011 a norma dell'art. 26 DPR
n. 602/73 e 140 c.p.c. con invio di raccomandata n. 61047785345-8, tornata al mittente per compiuta giacenza (doc. 3);
b) che la stessa cartella era stata fatta oggetto di istanza di rateizzazione del 23.04.2012 presentata dal coobbligato solidale al pagamento delle somme, ovvero, la Isac Newton s.r.l., riscontrata positivamente dall'Ente riscossore con l'invio del piano di rientro accordato in data 23.05.2012
(doc. 4);
c) che non essendo stato rispettato il piano, era stato inviato un sollecito (doc. 5) al quale non avevano fatto seguito ulteriori pagamenti;
d) che l'istanza di rateizzazione, attesa la regolare notifica della cartella di pagamento, richiamando recente giurisprudenza a sostegno, doveva ritenersi quale atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione.
Con 3. Si costituiva anche il unitamente all' di Controparte_6
, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva essendo i vizi CP_2 fatti valere inerenti alle attività di formazione e notifica della cartella esattoriale di esclusiva competenza dell'Agente per la riscossione. Con Osservava, in ogni caso, che i fatti accertati dall' con verbale ispettivo e successiva ordinanza ingiunzione mai opposta e quindi divenuta definitiva, risalivano al 2007 e il termine di prescrizione
2 quinquennale era stato correttamente interrotto per effetto della notifica dell'ordinanza ingiunzione
(2010) e della relativa cartella di pagamento effettuata in data 22.11.2011, tenuto delle sospensioni dei termini di prescrizione, connesse all'emergenza sanitaria Covid-19.
Rilevava poi come l'intimazione di pagamento opposta era stata preceduta da numerosi solleciti di pagamento a partire dal 2 marzo 2012, tutti rimasti inevasi.
Evidenziava che eventuali omissioni imputabili all'Ente deputato alla riscossione non potevano essere opposte all'Amministrazione, sicché in caso di accoglimento del ricorso per prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, avrebbe dovuto essere esclusa la condanna in solido dell'Amministrazione alle spese di giudizio.
4.1. Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.
4.2. Preliminarmente, va riconosciuta la sussistenza della legittimazione passiva dall'Amministrazione convenuta con riferimento all'eccezione di prescrizione fatta valere con il secondo motivo di opposizione essendo la stessa titolare del credito portato in cartella che deriva dall'omesso pagamento dell'ordinanza ingiunzione a sua volta emessa sulla scorta di quanto accertato ed intimato dalla ricorrente dall'allora Direzione Provinciale del Lavoro di in sede CP_2 di verbale di illecito amministrativo n. 060/064 per violazioni di disposizioni in materia di collocamento dei lavoratori ex art. 26 della Legge b.56/1987.
4.2. Nel merito, deve ritenersi correttamente avvenuta la notifica della cartella di pagamento n.
02220110006552282000 eseguita a mezzo di lettera raccomandata inviata a , in Parte_1
Capriano del Colle, via Giovanni Falcine 14.
Infatti, l'atto è stato notificato a mezzo posta ordinaria e stante l'irreperibilità relativa della destinataria, è stato depositato presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c. con relativo avviso di deposito alla destinataria in data 21.11.2011 (doc. 3 memoria . CP_3
4.3. Ciò posto, è pacifico che il credito di cui si discute sia soggetto al termine di prescrizione quinquennale.
A seguito del perfezionamento della notifica della cartella di pagamento, ha prodotto, al CP_3 fine di dimostrare l'intervenuta interruzione del termine di prescrizione prima della notifica in data
6.12.2022 dell'intimazione di pagamento opposta: a) la richiesta di rateizzazione della cartella presentata in data 23.04.2012 dal coobbligato in solido ( doc. 4 memoria che però quale CP_3 atto di riconoscimento di debito ex art. 1309 c.p.c. non ha effetti nei confronti della condebitrice in solido nei cui confronti quindi non vale ai fini dell'interruzione della prescrizione;
b) il sollecito di pagamento del 18.01.2013 in conseguenza del mancato versamento delle rate del piano di
3 rateizzazione senza, tuttavia, fornire la prova dell'avvenuta notifica all'odierna ricorrente (doc. 5 memoria . CP_3
In ogni caso, si osserva che anche a voler considerare valido il sollecito di pagamento del
18.01.2013 e i periodi di sospensione disposti dalla normativa emergenziale (l'art. 103, comma 6- bis, d.l. 18/2020, che ha disposto la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 28 l.
689/81 per 98 giorni e l'art. 67 d.l. 18/2020, che richiama l'art. 12 d.lgs. 159/2015 e ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli agenti della riscossione, dall'8.03.2020 al 31.05.2020), non avendo prodotto in giudizio, come era suo onere, alcun altro atto interruttivo successivo, la CP_3 prescrizione risulta comunque maturata al momento della notifica in data 6.12.2022 dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede.
5. In punto di spese, richiamata la giurisprudenza della S.C. di Cassazione secondo cui “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che Controparte_3 dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo
l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” Cass. ordinanza n. 7716 del 09/03/2022 (Rv. 664192 – 01) e considerati i motivi di accoglimento del gravame, le spese di lite sono poste interamente a carico dell' Controparte_3 mentre sono compensate nei confronti l'Amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. Dichiara la prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n.
02220110006552282000 e per l'effetto la nullità dell'intimazione di pagamento n.
4 02220229007591956/000;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_3 ricorrente che si liquidano in € 1.900,00 per compenso professionale, oltre oneri per €
118,50, spese generali al 15%, IVA e CPA.
3. Compensa le spese di lite nei confronti del e Controparte_6 dell' . Controparte_8
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 17.12.2025 il Giudice del lavoro
Chiara NI
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. FOLLI ERNESTO
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO avv. PIOTTI Controparte_2
LUCIA
Controparte_3
Con l'avv. DOMINICI ROBERTA
- RESISTENTI
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 354 c.p.c. riassumeva il procedimento già iscritto al n. R.G. Parte_1
2344/2022, conclusosi con sentenza n. 640/2024 del 23.05.2024 annullata dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 52/2025 del 25.02.2025 per difetto di notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Richiamando le argomentazioni già esposte nel corso delle precedenti fasi del procedimento, contestava la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 02220229007591956/00 notificatale da in data 6.12.2022, a mezzo Controparte_3 Controparte_4 raccomandata, per la somma complessiva di € 18.222,00, nonché la presupposta cartella di pagamento n. 02220110006552282000 per il medesimo importo, preteso a titolo di omesso versamento delle sanzioni amministrative irrogate dalla di ex l. Controparte_5 CP_2
689/1981 e art. 26, commi 2 e 3 della l. n. 56/87 e relative spese nell'anno 2007.
Quali motivi di censura deduceva: l'omessa notificazione della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento oggetto di causa e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ivi indicati.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso osservando a tal Controparte_3 fine: a) che la cartella di pagamento era stata notificata in data 22.11.2011 a norma dell'art. 26 DPR
n. 602/73 e 140 c.p.c. con invio di raccomandata n. 61047785345-8, tornata al mittente per compiuta giacenza (doc. 3);
b) che la stessa cartella era stata fatta oggetto di istanza di rateizzazione del 23.04.2012 presentata dal coobbligato solidale al pagamento delle somme, ovvero, la Isac Newton s.r.l., riscontrata positivamente dall'Ente riscossore con l'invio del piano di rientro accordato in data 23.05.2012
(doc. 4);
c) che non essendo stato rispettato il piano, era stato inviato un sollecito (doc. 5) al quale non avevano fatto seguito ulteriori pagamenti;
d) che l'istanza di rateizzazione, attesa la regolare notifica della cartella di pagamento, richiamando recente giurisprudenza a sostegno, doveva ritenersi quale atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione.
Con 3. Si costituiva anche il unitamente all' di Controparte_6
, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva essendo i vizi CP_2 fatti valere inerenti alle attività di formazione e notifica della cartella esattoriale di esclusiva competenza dell'Agente per la riscossione. Con Osservava, in ogni caso, che i fatti accertati dall' con verbale ispettivo e successiva ordinanza ingiunzione mai opposta e quindi divenuta definitiva, risalivano al 2007 e il termine di prescrizione
2 quinquennale era stato correttamente interrotto per effetto della notifica dell'ordinanza ingiunzione
(2010) e della relativa cartella di pagamento effettuata in data 22.11.2011, tenuto delle sospensioni dei termini di prescrizione, connesse all'emergenza sanitaria Covid-19.
Rilevava poi come l'intimazione di pagamento opposta era stata preceduta da numerosi solleciti di pagamento a partire dal 2 marzo 2012, tutti rimasti inevasi.
Evidenziava che eventuali omissioni imputabili all'Ente deputato alla riscossione non potevano essere opposte all'Amministrazione, sicché in caso di accoglimento del ricorso per prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, avrebbe dovuto essere esclusa la condanna in solido dell'Amministrazione alle spese di giudizio.
4.1. Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.
4.2. Preliminarmente, va riconosciuta la sussistenza della legittimazione passiva dall'Amministrazione convenuta con riferimento all'eccezione di prescrizione fatta valere con il secondo motivo di opposizione essendo la stessa titolare del credito portato in cartella che deriva dall'omesso pagamento dell'ordinanza ingiunzione a sua volta emessa sulla scorta di quanto accertato ed intimato dalla ricorrente dall'allora Direzione Provinciale del Lavoro di in sede CP_2 di verbale di illecito amministrativo n. 060/064 per violazioni di disposizioni in materia di collocamento dei lavoratori ex art. 26 della Legge b.56/1987.
4.2. Nel merito, deve ritenersi correttamente avvenuta la notifica della cartella di pagamento n.
02220110006552282000 eseguita a mezzo di lettera raccomandata inviata a , in Parte_1
Capriano del Colle, via Giovanni Falcine 14.
Infatti, l'atto è stato notificato a mezzo posta ordinaria e stante l'irreperibilità relativa della destinataria, è stato depositato presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c. con relativo avviso di deposito alla destinataria in data 21.11.2011 (doc. 3 memoria . CP_3
4.3. Ciò posto, è pacifico che il credito di cui si discute sia soggetto al termine di prescrizione quinquennale.
A seguito del perfezionamento della notifica della cartella di pagamento, ha prodotto, al CP_3 fine di dimostrare l'intervenuta interruzione del termine di prescrizione prima della notifica in data
6.12.2022 dell'intimazione di pagamento opposta: a) la richiesta di rateizzazione della cartella presentata in data 23.04.2012 dal coobbligato in solido ( doc. 4 memoria che però quale CP_3 atto di riconoscimento di debito ex art. 1309 c.p.c. non ha effetti nei confronti della condebitrice in solido nei cui confronti quindi non vale ai fini dell'interruzione della prescrizione;
b) il sollecito di pagamento del 18.01.2013 in conseguenza del mancato versamento delle rate del piano di
3 rateizzazione senza, tuttavia, fornire la prova dell'avvenuta notifica all'odierna ricorrente (doc. 5 memoria . CP_3
In ogni caso, si osserva che anche a voler considerare valido il sollecito di pagamento del
18.01.2013 e i periodi di sospensione disposti dalla normativa emergenziale (l'art. 103, comma 6- bis, d.l. 18/2020, che ha disposto la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art. 28 l.
689/81 per 98 giorni e l'art. 67 d.l. 18/2020, che richiama l'art. 12 d.lgs. 159/2015 e ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli agenti della riscossione, dall'8.03.2020 al 31.05.2020), non avendo prodotto in giudizio, come era suo onere, alcun altro atto interruttivo successivo, la CP_3 prescrizione risulta comunque maturata al momento della notifica in data 6.12.2022 dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede.
5. In punto di spese, richiamata la giurisprudenza della S.C. di Cassazione secondo cui “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell che Controparte_3 dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo
l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” Cass. ordinanza n. 7716 del 09/03/2022 (Rv. 664192 – 01) e considerati i motivi di accoglimento del gravame, le spese di lite sono poste interamente a carico dell' Controparte_3 mentre sono compensate nei confronti l'Amministrazione convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. Dichiara la prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n.
02220110006552282000 e per l'effetto la nullità dell'intimazione di pagamento n.
4 02220229007591956/000;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_3 ricorrente che si liquidano in € 1.900,00 per compenso professionale, oltre oneri per €
118,50, spese generali al 15%, IVA e CPA.
3. Compensa le spese di lite nei confronti del e Controparte_6 dell' . Controparte_8
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 17.12.2025 il Giudice del lavoro
Chiara NI
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