Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 21055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21055 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13403/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13403 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla ditta Ecofor Service S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bitto e Francesco Arecco, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare San Mauro e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
il Ministero della Transizione Ecologica ed il Ministero dello Sviluppo Economico, ciascuno in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
A) quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento GSE prot. n. GSE/P20220013599 del 16.05.2022;
- del provvedimento GSE/ECVP22/06/202200152922 del 22.06.2022;
- delle Procedure Operative GSE “ Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi ” del 20.12.2017, per la parte di interesse relativa agli impianti a gas di discarica;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi espressamente compresa la nota GSE in data 15.02.2022 avente ad oggetto: “ IAFR_5672-GE00003 – Richiesta integrazioni a istanza di “Modifica della configurazione impiantistica ”;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento adottato dal Gestore dei Servizi Energetici -GSE- S.p.A. prot. n. GSE/P20230007001 del 7 marzo 2023;
- nonché degli stessi provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. AN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la ditta Ecofor Service S.p.A. ha agito per l’annullamento del provvedimento del GSE, prot. n. GSE/P20220013599 del 16 maggio 2022, nonché del successivo provvedimento prot. GSE/ECVP22/06/202200152922 del 22 giugno 2022, con cui l’Amministrazione intimata ha provveduto al ricalcolo dell’incentivo spettante per l’anno 2015 ed alla rimodulazione in diminuzione (di 199) del numero di certificati verdi riconosciuti alla ricorrente in relazione ad un progetto di efficienza energetica, concernente un impianto di produzione di energia elettrica a gas di discarica, qualificato IAFR, a servizio della discarica ubicata in località Gello nel Comune di Pontedera in Provincia di Pisa.
2. Con atto del 12.10.2022, notificato in pari data, il Gestore dei Servizi Energetici ha proposto opposizione al citato ricorso straordinario chiedendone, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 1199/1971, la trasposizione avanti a questo TAR affinché sia deciso nella sede giurisdizionale dinanzi alla quale la causa è stata quindi riassunta, con atto notificato e depositato il 12 novembre 2022.
Il mezzo di tutela è affidato alle seguenti censure:
“1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 del DM 18 dicembre 2008. Violazione dei principi di correttezza e buona fede della azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di presupposti.
2. Violazione dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011 e dell’art. 21 nonies della L. 7 agosto 1990, 241. Violazione dei principi di certezza del diritto e tutela dell’affidamento. Violazione dei principi di correttezza e buona fede dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti.
3. Violazione dei principi di certezza del diritto e di irretroattività. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della azione amministrativa. Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione delle procedure.
4. In subordine. Limitatamente all’articolo 3.4 delle Procedure Operative GSE “Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi” del 20.12.2017. Violazione dell’articolo 3 Cost. Eccesso di potere per irragionevolezza”.
3. In data 16 novembre 2022 si è costituito in giudizio il G.S.E. con memoria di stile.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 4 maggio 2023 e depositato il successivo 17 maggio, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento anche del provvedimento adottato dal Gestore dei Servizi Energetici prot. n. GSE/P20230007001 del 7 marzo 2023, con il quale la resistente Amministrazione ha chiesto alla ricorrente la restituzione degli incentivi già erogati, quantificati in euro 1.189.771,66.
Il mezzo di tutela in questione è affidato in via derivata alle medesime doglianze articolate con il ricorso introduttivo e ad un’ulteriore censura così rubricata:
“ 5. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 19 del DM 6 luglio 2012. Vio-lazione e falsa applicazione del DM 24 dicembre 2014. Eccesso di potere per contrasto con la Convenzione n. GRIN000_480. Contraddittorietà. Irragio-nevolezza. Travisamento. Difetto di motivazione”.
5. In vista della discussione, con memoria dell’11 settembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse a coltivare la presente controversia, atteso che con provvedimento del 16 novembre 2023 prot. n. GSE/P20230019632 (versato in atti), il GSE ha accolto l’istanza con cui Ecofor S.p.A. aveva chiesto la rivalutazione dei parametri di calcolo dell’incentivo.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 14 novembre 2025.
6. Alla luce di quanto dichiarato dalla difesa della ricorrente, il Collegio non può che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
6. In considerazione del complessivo andamento della controversia e della sua definizione in rito, il Collegio ritiene che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
SC GI, Presidente FF
AN AN, Primo Referendario, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AN | SC GI |
IL SEGRETARIO