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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 4795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4795 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 06/11/2025 N. 7961/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to GANCI FABIO nonché dall'Avv.to Parte_1
MI TE;
ed elett.te dom.to presso lo Parte_2 Parte_3 studio in VIA DE MARCHI 4/A 13900 BIELLA
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
LI FA e dall'Avv.to FRANCESCO SERAFINO ed elett.te dom.to presso lo studio in via Soderini 24 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/4 Dott. Riccardo Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 25/06/2025 il ricorrente ha convenuto Parte_1 in giudizio il , chiedendo al Giudice;
Controparte_2
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.419,47 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2018/2019, e, conseguentemente, condannare il al pagamento della suddetta somma o al Controparte_2 pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti sono pacifici.
Il ricorrente è una docente della scuola secondaria di primo grado che insegna da ultimo presso l'istituto comprensivo IC R, Franceschi di Trezzano sul Naviglio.
Ha prestato servizio nell'anno scolastico 2018/2019 per complessivi 262 giorni con diritto a fruire di 21,83 giorni di ferie + 2 di riposo per festività soppresse per un totale di 23,83 giorni di ferie.
Nel corso di quest'anno scolastico ha fruito di 4 giorni di ferie.
Il ricorrente pertanto rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per 19,83 giorni di ferie non godute, con diritto all'importo di euro 1.419,47, pari al numero di ferie complessivamente non godute moltiplicate per lo stipendio giornaliero.
La domanda è fondata.
È sufficiente richiamare le ordinanze della Suprema Corte, la quale ha affrontato la questione oggetto di causa.
Con l'ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 la Cassazione ha affermato:
18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7
2/4 Dott. Riccardo Atanasio della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (nello stesso senso è altresì la successiva Ordinanza n. 13440 del
15/05/2024).
Infine, lo stesso con nota di servizio – verosimilmente del 2024 – avente ad oggetto CP_1
“monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato”, invita gli Uffici scolastici regionali a “ad indirizzare ai Dirigenti scolastici preposti alle Istituzioni scolastiche di competenza le relative indicazioni sull'opportunità di invitare -
3/4 Dott. Riccardo Atanasio espressamente e in forma scritta – il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all'uopo avvisando quest'ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva.”
Il Ministero, tuttavia, non ha offerto prova che l abbia invitato il ricorrente a usufruire CP_3 delle ferie residue.
Pertanto, il va condannato a pagare alla ricorrente la somma di € lordi 1.419,47, CP_1 oltre interessi di legge a titolo di ferie non godute
In quanto soccombente il va condannato a rimborsare agli Avv.ti GANCI FABIO;
CP_1
MI TE;
– che si dichiarano antistatari – Parte_2 Parte_3 le spese di lite che si determinano in € 1.100,00 (comprensive dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis DM 55/14) oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna il a pagare in favore della ricorrente Controparte_2 Parte_1
la somma di € lordi 1.419,47, a titolo di ferie non godute;
[...] condanna il a rimborsare agli Avv.ti GANCI FABIO;
MI TE;
CP_1 Pt_2
– che si dichiarano antistatari – le spese di lite che si
[...] Parte_3 determinano in € 1.100,00 (comprensive dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1- bis DM 55/14) oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 06/11/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 06/11/2025 N. 7961/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to GANCI FABIO nonché dall'Avv.to Parte_1
MI TE;
ed elett.te dom.to presso lo Parte_2 Parte_3 studio in VIA DE MARCHI 4/A 13900 BIELLA
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
LI FA e dall'Avv.to FRANCESCO SERAFINO ed elett.te dom.to presso lo studio in via Soderini 24 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/4 Dott. Riccardo Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 25/06/2025 il ricorrente ha convenuto Parte_1 in giudizio il , chiedendo al Giudice;
Controparte_2
“Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.419,47 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2018/2019, e, conseguentemente, condannare il al pagamento della suddetta somma o al Controparte_2 pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18.”
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti sono pacifici.
Il ricorrente è una docente della scuola secondaria di primo grado che insegna da ultimo presso l'istituto comprensivo IC R, Franceschi di Trezzano sul Naviglio.
Ha prestato servizio nell'anno scolastico 2018/2019 per complessivi 262 giorni con diritto a fruire di 21,83 giorni di ferie + 2 di riposo per festività soppresse per un totale di 23,83 giorni di ferie.
Nel corso di quest'anno scolastico ha fruito di 4 giorni di ferie.
Il ricorrente pertanto rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per 19,83 giorni di ferie non godute, con diritto all'importo di euro 1.419,47, pari al numero di ferie complessivamente non godute moltiplicate per lo stipendio giornaliero.
La domanda è fondata.
È sufficiente richiamare le ordinanze della Suprema Corte, la quale ha affrontato la questione oggetto di causa.
Con l'ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 la Cassazione ha affermato:
18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7
2/4 Dott. Riccardo Atanasio della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (nello stesso senso è altresì la successiva Ordinanza n. 13440 del
15/05/2024).
Infine, lo stesso con nota di servizio – verosimilmente del 2024 – avente ad oggetto CP_1
“monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato”, invita gli Uffici scolastici regionali a “ad indirizzare ai Dirigenti scolastici preposti alle Istituzioni scolastiche di competenza le relative indicazioni sull'opportunità di invitare -
3/4 Dott. Riccardo Atanasio espressamente e in forma scritta – il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all'uopo avvisando quest'ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva.”
Il Ministero, tuttavia, non ha offerto prova che l abbia invitato il ricorrente a usufruire CP_3 delle ferie residue.
Pertanto, il va condannato a pagare alla ricorrente la somma di € lordi 1.419,47, CP_1 oltre interessi di legge a titolo di ferie non godute
In quanto soccombente il va condannato a rimborsare agli Avv.ti GANCI FABIO;
CP_1
MI TE;
– che si dichiarano antistatari – Parte_2 Parte_3 le spese di lite che si determinano in € 1.100,00 (comprensive dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis DM 55/14) oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna il a pagare in favore della ricorrente Controparte_2 Parte_1
la somma di € lordi 1.419,47, a titolo di ferie non godute;
[...] condanna il a rimborsare agli Avv.ti GANCI FABIO;
MI TE;
CP_1 Pt_2
– che si dichiarano antistatari – le spese di lite che si
[...] Parte_3 determinano in € 1.100,00 (comprensive dell'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1- bis DM 55/14) oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 06/11/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio