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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 23/02/2026, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2750/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente e Relatore
CARRELLI PALOMBI DI MONT BE MARIA, Giudice
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13941/2024 depositato il 28/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto opposizione all'esecuzione dinanzi alla Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, chiedendo in via d'urgenza la sospensione degli effetti del pignoramento presso terzi n. 09784202400021039, eseguito dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione, deducendo di essere venuto a conoscenza della procedura attraverso la comunicazione del datore di lavoro Società_1 S.p.A., e ha eccepito, tra l'altro, l'omessa o invalida notificazione degli atti presupposti, la prescrizione dei crediti e la nullità della notificazione a mezzo PEC. Ha chiesto, pertanto, la sospensione e l'inefficacia del pignoramento e la declaratoria di insussistenza o estinzione delle pretese.
L'atto di pignoramento presso terzi in data 1luglio 2024 nei confronti del sig. Ricorrente_1 ha indicato, quale terzo pignorato Società_1 S.p.A. e ha quantificato il dovuto in euro 235.232,21, comprensivi di tributi/entrate, interessi di mora, oneri di riscossione, spese esecutive e diritti di notifica.
Il pignoramento ha richiamato una pluralità di cartelle di pagamento notificate in anni diversi;
il ricorrente ha elencato, tra le altre, le seguenti:
– Cartella 09720060001184276000, notificata il 23/05/2007, relativa a amministrazione finanziaria.
– Cartella 09720060224330908002, notificata il 31/01/2007, relativa a amministrazione finanziaria.
– Cartella 09720130173605947000, notificata il 16/05/2013, relativa a amministrazione finanziaria.
– Cartella 09720150051175453000, notificata il 28/01/2016, relativa a bollo auto.
– Cartella 09720160041800430000, notificata il 23/12/2016, relativa a bollo auto.
– Cartella 09720170041950930000, notificata il 01/06/2017, relativa a spese notifica bollo auto.
– Cartella 09720170147187710000, notificata il 16/04/2018, relativa a bollo auto.
– Cartella 09720170213398046000, notificata il 14/06/2018, relativa a bollo auto.
– Cartella 09720190035755674000, notificata il 20/03/2019, relativa a bollo auto.
– Cartella 09720190171748463000, notificata il 02/12/2019, relativa a amministrazione finanziaria.
– Cartella 09720190191948669000, notificata il 23/03/2022, relativa a bollo auto.
– Cartella 09720210189510722000, notificata il 19/10/2023, relativa a bollo auto.
– Cartella 09720210246281760000, notificata il 29/01/2024, relativa a sanzioni CDS.
– Cartella 09720220058137281000, notificata il 25/09/2023, relativa a bollo auto.
– Cartella 09720230112307643000, notificata il 15/01/2024, relativa a bollo auto.
Si riferisce inoltre che ADER ha dedotto di avere notificato avvisi di intimazione n.
09720239022983056000 in data 15/01/2024 e n. 09720249006959947000 in data 26/05/2024, quali atti prodromici all'esecuzione.
Il ricorrente ha eccepito: (i) l'omessa o invalida notificazione delle cartelle e degli avvisi presupposti;
(ii) la prescrizione dei crediti tributari e delle sanzioni/interessi; (iii) la nullità del pignoramento per omessa notifica al debitore e per mancata indicazione della natura dei crediti;
(iv) l'inesistenza o nullità delle notifiche eseguite via PEC da indirizzo non risultante nei pubblici registri e/o prive dei requisiti del documento informatico.
Con comparsa depositata il 6 giugno 2025 si è costituita ADER, che ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice tributario, nonché l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione; nel merito ha dedotto la regolarità delle notifiche delle cartelle e delle intimazioni, l'avvenuta comunicazione del pignoramento anche al debitore e la non fondatezza delle censure di nullità. Ha inoltre richiamato la sospensione dei termini e la proroga dei periodi di decadenza/prescrizione previste dall'art. 68 del D.L.
18/2020 e dall'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente ha depositato memoria e la causa è stata posta in decisione all'udienza 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte relativamente a tutte le cartelle, fatta eccezione per le seguenti: cartelle n. 09720190191948669000, n. 09720210189510722000 e 09720220058137281000.
Va richiamato l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che prende le mosse da Cass. S.U n.
34447/19 (conf . Cass.13767\21), secondo cui “L'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”. Tale principio, affermato in relazione ad una ipotesi in cui era in discussione la giurisdizione del giudice delegato in sede di ammissione al passivo, è stata espressamente estesa nella stessa pronuncia al caso in cui la tematica emerga in relazione ai giudizi di opposizione all'esecuzione.
Nel caso in esame, risultano notificate le seguenti cartelle:
09720060001184276000 in data
23/05/2007
09720170147187710000 in data
16/04/2018
09720170213398046000 in data
14/06/2018
09720190035755674000 in data
20/03/2019
09720190171748463000 in data
02/12/2019.
In relazione ad esse va negata quindi la giurisdizione del giudice tributario.
Quanto alle altre cartelle, si rileva: la n. 09720150051175453000 risulta richiamata nell'avviso d'intimazione 09720179017309358000 che risulta notificato il 24.6.17 e in quello n. 09720199072270607000 che risulta notificato il 20.1.2020 senza impugnazione, di tal che il relativo credito deve parificarsi a quelli di cui alle cartelle notificate ai fini della giurisdizione;
la n. 09720160041800430000 risulta richiamata nell'avviso d'intimazione 09720199072270607000 che risulta notificato il 20.1.2020 e 09720239012389144000, che che risulta notificato il 26.9.23;
la n. 09720170041950930000 risulta richiamata nell'avviso d'intimazione 09720199072270607000 che risulta notificato il 20.1.2020 e 09720239012389144000, che che risulta notificato il 26.9.23;
le cartelle 09720060224330908002 e 09720130173605947000 risulta richiamata nell'avviso d'intimazione
09720239022983056000 che risulta notificato in data 2.12.23.
Per tutti tali atti la notificazione dell'intimazione in cui sono ricompresi che non è stata impugnata determina parimenti il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo. Anche per esse va dichiarato quindi il difetto di giurisdizione.
Altrettanto è da dichiararsi per la cartella la n. 09720210246281760000 relativa a materia di competenza del GdP.
Il ricorso deve essere accolto, invece, relativamente alle cartelle n. 09720190191948669000, n.
09720210189510722000 e 09720220058137281000, asseritamente relativa a bollo auto, che non risultano notificate, nè richiamate in alcun avviso d'intimazione e che non sono state neanche prodotte in giudizio.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza. Liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione relativamente ai debiti di cui alle cartelle impugnate, fatta eccezione per le cartelle n. 09720190191948669000, n. 09720210189510722000 e 09720220058137281000, in relazione alle quali accoglie il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, che liquida in €. 8.000,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente e Relatore
CARRELLI PALOMBI DI MONT BE MARIA, Giudice
IACUZIO FRANCESCO SAVERIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13941/2024 depositato il 28/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto opposizione all'esecuzione dinanzi alla Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, chiedendo in via d'urgenza la sospensione degli effetti del pignoramento presso terzi n. 09784202400021039, eseguito dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione, deducendo di essere venuto a conoscenza della procedura attraverso la comunicazione del datore di lavoro Società_1 S.p.A., e ha eccepito, tra l'altro, l'omessa o invalida notificazione degli atti presupposti, la prescrizione dei crediti e la nullità della notificazione a mezzo PEC. Ha chiesto, pertanto, la sospensione e l'inefficacia del pignoramento e la declaratoria di insussistenza o estinzione delle pretese.
L'atto di pignoramento presso terzi in data 1luglio 2024 nei confronti del sig. Ricorrente_1 ha indicato, quale terzo pignorato Società_1 S.p.A. e ha quantificato il dovuto in euro 235.232,21, comprensivi di tributi/entrate, interessi di mora, oneri di riscossione, spese esecutive e diritti di notifica.
Il pignoramento ha richiamato una pluralità di cartelle di pagamento notificate in anni diversi;
il ricorrente ha elencato, tra le altre, le seguenti:
– Cartella 09720060001184276000, notificata il 23/05/2007, relativa a amministrazione finanziaria.
– Cartella 09720060224330908002, notificata il 31/01/2007, relativa a amministrazione finanziaria.
– Cartella 09720130173605947000, notificata il 16/05/2013, relativa a amministrazione finanziaria.
– Cartella 09720150051175453000, notificata il 28/01/2016, relativa a bollo auto.
– Cartella 09720160041800430000, notificata il 23/12/2016, relativa a bollo auto.
– Cartella 09720170041950930000, notificata il 01/06/2017, relativa a spese notifica bollo auto.
– Cartella 09720170147187710000, notificata il 16/04/2018, relativa a bollo auto.
– Cartella 09720170213398046000, notificata il 14/06/2018, relativa a bollo auto.
– Cartella 09720190035755674000, notificata il 20/03/2019, relativa a bollo auto.
– Cartella 09720190171748463000, notificata il 02/12/2019, relativa a amministrazione finanziaria.
– Cartella 09720190191948669000, notificata il 23/03/2022, relativa a bollo auto.
– Cartella 09720210189510722000, notificata il 19/10/2023, relativa a bollo auto.
– Cartella 09720210246281760000, notificata il 29/01/2024, relativa a sanzioni CDS.
– Cartella 09720220058137281000, notificata il 25/09/2023, relativa a bollo auto.
– Cartella 09720230112307643000, notificata il 15/01/2024, relativa a bollo auto.
Si riferisce inoltre che ADER ha dedotto di avere notificato avvisi di intimazione n.
09720239022983056000 in data 15/01/2024 e n. 09720249006959947000 in data 26/05/2024, quali atti prodromici all'esecuzione.
Il ricorrente ha eccepito: (i) l'omessa o invalida notificazione delle cartelle e degli avvisi presupposti;
(ii) la prescrizione dei crediti tributari e delle sanzioni/interessi; (iii) la nullità del pignoramento per omessa notifica al debitore e per mancata indicazione della natura dei crediti;
(iv) l'inesistenza o nullità delle notifiche eseguite via PEC da indirizzo non risultante nei pubblici registri e/o prive dei requisiti del documento informatico.
Con comparsa depositata il 6 giugno 2025 si è costituita ADER, che ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice tributario, nonché l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione; nel merito ha dedotto la regolarità delle notifiche delle cartelle e delle intimazioni, l'avvenuta comunicazione del pignoramento anche al debitore e la non fondatezza delle censure di nullità. Ha inoltre richiamato la sospensione dei termini e la proroga dei periodi di decadenza/prescrizione previste dall'art. 68 del D.L.
18/2020 e dall'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente ha depositato memoria e la causa è stata posta in decisione all'udienza 23.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte relativamente a tutte le cartelle, fatta eccezione per le seguenti: cartelle n. 09720190191948669000, n. 09720210189510722000 e 09720220058137281000.
Va richiamato l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che prende le mosse da Cass. S.U n.
34447/19 (conf . Cass.13767\21), secondo cui “L'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”. Tale principio, affermato in relazione ad una ipotesi in cui era in discussione la giurisdizione del giudice delegato in sede di ammissione al passivo, è stata espressamente estesa nella stessa pronuncia al caso in cui la tematica emerga in relazione ai giudizi di opposizione all'esecuzione.
Nel caso in esame, risultano notificate le seguenti cartelle:
09720060001184276000 in data
23/05/2007
09720170147187710000 in data
16/04/2018
09720170213398046000 in data
14/06/2018
09720190035755674000 in data
20/03/2019
09720190171748463000 in data
02/12/2019.
In relazione ad esse va negata quindi la giurisdizione del giudice tributario.
Quanto alle altre cartelle, si rileva: la n. 09720150051175453000 risulta richiamata nell'avviso d'intimazione 09720179017309358000 che risulta notificato il 24.6.17 e in quello n. 09720199072270607000 che risulta notificato il 20.1.2020 senza impugnazione, di tal che il relativo credito deve parificarsi a quelli di cui alle cartelle notificate ai fini della giurisdizione;
la n. 09720160041800430000 risulta richiamata nell'avviso d'intimazione 09720199072270607000 che risulta notificato il 20.1.2020 e 09720239012389144000, che che risulta notificato il 26.9.23;
la n. 09720170041950930000 risulta richiamata nell'avviso d'intimazione 09720199072270607000 che risulta notificato il 20.1.2020 e 09720239012389144000, che che risulta notificato il 26.9.23;
le cartelle 09720060224330908002 e 09720130173605947000 risulta richiamata nell'avviso d'intimazione
09720239022983056000 che risulta notificato in data 2.12.23.
Per tutti tali atti la notificazione dell'intimazione in cui sono ricompresi che non è stata impugnata determina parimenti il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo. Anche per esse va dichiarato quindi il difetto di giurisdizione.
Altrettanto è da dichiararsi per la cartella la n. 09720210246281760000 relativa a materia di competenza del GdP.
Il ricorso deve essere accolto, invece, relativamente alle cartelle n. 09720190191948669000, n.
09720210189510722000 e 09720220058137281000, asseritamente relativa a bollo auto, che non risultano notificate, nè richiamate in alcun avviso d'intimazione e che non sono state neanche prodotte in giudizio.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza. Liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione relativamente ai debiti di cui alle cartelle impugnate, fatta eccezione per le cartelle n. 09720190191948669000, n. 09720210189510722000 e 09720220058137281000, in relazione alle quali accoglie il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, che liquida in €. 8.000,00, oltre accessori come per legge.