Sentenza breve 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 25/02/2026, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00557/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00298/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Mingiardi, Ottavia Mingiardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del Provvedimento di cancellazione dall’Elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità e revoca dell’autorizzazione all’accesso al servizio telematico Entratel n. -OMISSIS- del 17/11/2025, notificato in pari data;
- dei provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, tra i quali la risoluzione n. 73/E del 13/07/2010 dell’Agenzia delle Entrate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa SE AN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente dal 2018 è iscritto nell’elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità e autorizzato all’accesso al servizio telematico Entratel.
Nella dichiarazione inviata a mezzo pec del 21 maggio 2025, ai fini del rinnovo annuale, lo stesso ha comunicato la pendenza di un procedimento penale per reati finanziari; a seguito della richiesta di chiarimenti e dell’istruttoria d’ufficio è stata riscontrata la pendenza di un procedimento penale per i reati di bancarotta fraudolenta con rinvio a giudizio con rito ordinario.
L’Amministrazione finanziaria ha, quindi, adottato il provvedimento di cancellazione del professionista dall’elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità per mancanza del requisito di cui all’art. 8, lett. b) del D.M. n. 164/1999 poiché “Il reato contestato rientra tra quelli che hanno conseguenze fiscali e tributarie, essendo un reato commesso nell’ambito della procedura fallimentare che si sostanzia in una serie di condotte illecite idonee ad arrecare un grave pregiudizio sia ai creditori (e, quindi, anche l’Erario che spesso assume tale qualifica) sia alla collettività in generale, in quanto vengono commesse in un contesto economico caratterizzato dal dissesto dell’impresa commerciale.”
L’amministrazione ha, altresì, disposto, la revoca dell'abilitazione all’accesso al servizio Entratel ritenendo che “ l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 8 del D.M. n. 164 del 1999 (espressamente richiamato dall’art. 21 comma 2 lett. C del medesimo Decreto), comporta, a norma dell’art. 25 dello stesso D.M. n. 164 del 1999, la revoca la revoca dell'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.”
2. Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha impugnato il citato provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, deducendo in unico articolato motivo, censure di: violazione errata applicazione degli artt. 21, 23 e 25 del DM n. 164/1999, dell’art. 39 del D.lgs. n. 241/1997, dell’art. 69 del D.lgs. 173/2024, dell’art. 3 del DPR 322/1998. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto d’ istruttoria e di motivazione, difetto dei presupposti e sviamento di potere.
2.1 Con riferimento alla revoca dell’abilitazione Entratel, la difesa del ricorrente sostiene che l’amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto che le violazioni delle disposizioni di cui agli artt. da 21 a 23 del D.M. 31/05/1999 n. 164, per espressa volontà dell’articolo 25 del medesimo D.M., incidessero negativamente non solo sulla facoltà di apporre il visto di conformità, ma anche sull’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, senza tuttavia tenere conto che le norme disciplinano diversamente le violazioni commesse dal professionista nello svolgimento della sua attività professionale, da quelle nelle quali opera sul piano personale; al riguardo il ricorrente afferma di essere è stato rinviato a giudizio “ in relazione allo svolgimento della sua attività di revisore contabile di una società, nell’esercizio dunque della sua attività personale e non di quella di intermediario” (punto 1 del motivo di ricorso pagg. 5-7).
2.2 Con riferimento alla cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità, la difesa di parte ricorrente afferma che la bancarotta fraudolenta “ non è un reato finanziario, né un reato tributario, bensì un reato fallimentare” e contesta l’applicazione, nel caso in esame, dell’art. 8, lett. b) del D.M. 164/1999 (punto 2 del ricorso pagg. 7-9).
3. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha puntualmente controdedotto ai motivi di ricorso,
4. All’udienza camerale del 24 febbraio 2026 il ricorso è stato posto in decisione, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.
5. Il ricorso è fondato solo in parte, nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
5.1 Va innanzitutto rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha correttamente ritenuto che il delitto per il quale è pendente il procedimento penale a carico del ricorrente (bancarotta fraudolenta) è ascrivibile alla categoria dei “reati finanziari” di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) del D.M. del 31 maggio 1999, n. -OMISSIS-, di tal che è legittima la cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità.
Sul punto, si rinvia alla consolidata giurisprudenza amministrativa che riconduce alla categoria dei “reati finanziari” ex art. 8, lett. b) del D.M. 164/1999 il reato di bancarotta fraudolenta che si caratterizza per incidere, anche in modo indiretto, sia sugli assetti del sistema economico, sia sull'integrità finanziaria dello Stato, trattandosi di aspetti inscindibili del mercato, tra loro interconnessi e reciprocamente dipendenti (cfr. tra le tante: Cons. Stato, sez. VII, 18 luglio 2022, n. 3122; T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. I, 11 febbraio 2026, n. 426 e giurisprudenza ivi richiamata; 2 febbraio 2023, n. 316; -OMISSIS-, sez. V, 26 marzo 2025, n. 1021 e giurisprudenza ivi richiamata; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 30 aprile 2024, n. 8564; T.A.R. Marche, sez. II, 3 ottobre 2024, n. 786; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. III, 9 dicembre 2019, n. 2612; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 24 giugno 2019, n. 287).
Si richiama, altresì, la decisione del Consiglio di Stato n. 4674 del 29 maggio 2025 ove si afferma che: “(…) 17. La bancarotta fraudolenta – esaminando la natura del reato – coinvolge atti di depauperamento del patrimonio di un'azienda, che incidono negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale. Questo depauperamento crea un pericolo concreto per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, danneggiando le aspettative dei creditori. (…) Il reato di bancarotta fraudolenta non si limita al mero impoverimento dell'asse patrimoniale dell'impresa, ma deve essere rapportato alla diminuzione della consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori. Questo rende il reato strettamente legato alla gestione finanziaria dell'azienda. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che la bancarotta fraudolenta coinvolge direttamente la gestione e la protezione del patrimonio aziendale, influenzando negativamente la capacità dell'impresa di soddisfare i propri obblighi finanziari verso i creditori (Cass. Pen., sez. V, n. 28941 del 14.2.2024). Si può pertanto concludere che ha complessivamente importanti riflessi verso l’assetto finanziario dello Stato. Risulta evidente che sia nei reati fallimentari che in quelli finanziari il legislatore abbia mirato a proteggere il patrimonio aziendale e a garantire la fiducia nel sistema economico. Essendo coinvolta nella bancarotta fraudolente la gestione e la manipolazione delle risorse economiche e finanziarie dell'azienda, con l'obiettivo di proteggere gli interessi dei creditori e mantenere l'integrità del mercato, per l’evidente riflesso assume anche valenza di reato finanziario con riguardo al citato D.M. n. 164/1999.
18. La locuzione «reati finanziari» di cui all’art. 8 del D.M. n. 164/1999 deve ricomprende tutte le figure criminose che si caratterizzano per incidere, direttamente o indirettamente, sugli assetti del sistema economico e sull’integrità finanziaria dello Stato. Essendo aspetti inscindibili del mercato, tra loro interconnessi e reciprocamente dipendenti, non è ragionevole una previsione atomistica e – al contrario – è opportuna ed in linea con l’obiettivo della regola per la quale ha optato il legislatore nel caso di specie prevedendo un approccio più ampio. Non si ritiene che ciò comporti la fattispecie di una norma penale in bianco, violando la giurisprudenza della Corte EDU, potendosi annoverare la fattispecie della bancarotta fraudolenta tra le condotte che rientrano nella ratio della specifica norma. Si può quindi affermare che ogni fattispecie incriminatrice che presenti rilevanza economica possa essere agevolmente ricompresa nella categoria. Da ciò discende che – essendo coerente dedurre che i delitti che attengono all'ambito tributario risultano attratti nella sfera finanziaria, di cui rappresentano il nucleo essenziale – la bancarotta fraudolenta costituisce una condotta capace di produrre specifiche conseguenze sia nei rapporti economici tra privati sia, anche se indirettamente, nell’ambito fiscale”.
5.2 Per tutto quanto sin qui esposto, il provvedimento impugnato, nella parte in cui dispone la cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità, resiste alle censure di parte ricorrente con conseguente rigetto, in parte qua, del ricorso.
6. Il ricorso è, invece, fondato nella parte concernete la contestata legittimità della revoca dell’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica attraverso il Servizio telematico Entratel.
6.1 Al riguardo il Collegio richiama l’ormai consolidata giurisprudenza (v. Cons. Stato n. 4674/2025 cit. che ha aderito all’orientamento già espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione -OMISSIS- e da questo T.A.R.) che ha chiarito che:
- la disciplina dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 164/1999 riguarda esclusivamente l’attività di assistenza fiscale e il rilascio del visto di conformità, restando precluso qualsiasi automatismo tra irregolarità personali del professionista e revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- le cause di legittima revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (Entratel) sono esclusivamente quelle previste dall’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998, senza che il D.M. n. 164/1999 possa introdurre ipotesi ulteriori o consentire interpretazioni estensive, trattandosi di normativa dal contenuto sanzionatorio;
- i presupposti previsti dal D.M. 164/1999 non possono essere richiesti, né applicati, per la diversa abilitazione ora in esame, rappresentata dal servizio Entratel, essendo questa assoggettata a regolamentazione diversa, che richiede inferiori standard di onorabilità del professionista, in quanto l’attività di mera trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti è ontologicamente e qualitativamente diversa dall’attività di certificazione dei dati fiscali resa attraverso il cd. “visto di conformità” ai sensi dell’art. 3, comma 4°, del D.P.R. 322/1998 (cfr. in termini, C.G.A. 3 aprile 2025 n. 270 e 10 marzo 2025, n. 170 -171 e 172; 14 gennaio 2022, n. 43 e 2 febbraio 2021, n. 72; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. V, 22 novembre 2024, n. 3882; 11 settembre 2024, n. 3006; 17 luglio 2024, n. 2600; sez. I, 17 maggio 2023, n. 1634; 21 aprile 2023, n. 1329; 21 marzo 2023, n. 921; sez. III, 12 aprile 2023, n. 1238; -OMISSIS-, sez. IV, 8 novembre 2011, n. 3088; 7 agosto 2024, n. 2400; 8 luglio 2024, n. 2154; sez. I, 23 marzo 2023, n. 952).
6.2 Né può avere alcuna rilevanza il richiamo operato dall’amministrazione all’art. 39 del D.lgs. 241/1997 che è diretto a sanzionare il rilascio del visto di conformità o l’asseverazione infedele dato che nel caso in esame si contesta la mancanza del requisito di cui alla lett. b) dell’art. 8 e non quello di cui alla lett. c) ( “ non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per la loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria ”) sicché, in ogni caso, il richiamo normativo non risulta pertinente al caso in esame.
7.3 La revoca dell’abilitazione all’uso del Servizio telematico Entratel è, quindi, illegittima poiché adottata al di fuori dello schema normativo sopra descritto.
8. In conclusione, il ricorso è fondato solo in parte, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione sub 6, 6.1 e 6.2 con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella sola parte in cui dispone la revoca dell’autorizzazione all’accesso al servizio telematico “Entratel”; il ricorso va, invece, respinto per la rimanente parte.
9. Le spese possono essere compensate tra le parti in ragione della reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla revoca dell’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica; lo respinge per la rimanente parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE AN AR, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SE AN AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.