Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/12/2025, n. 21713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21713 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21713/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07460/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7460 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Dionisi, Sabina Monaco e Giuseppina Leuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fiumicino, in persona del legale Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego all’accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. 241/1990 emesso dal Comune di Fiumicino – prot. n. -OMISSIS- del 14-05-2025 e di ogni atto presupposto, inerente e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 la dott.ssa IN NI e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza in data 10 marzo 2025, acquisita al prot. n. -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- ha chiesto al Comune di Fiumicino di avere accesso ai seguenti documenti relativi al fascicolo edilizio intestato alla sig.ra -OMISSIS-, proprietaria dell’unità immobiliare sita in -OMISSIS-, adiacente a quella, ubicata ai civici -OMISSIS- e -OMISSIS-, di cui egli è nudo proprietario:
- “ pratica edilizia presentata dalla Sig.ra -OMISSIS-, meglio identificata quale scia in alternativa al permesso di costruire n. -OMISSIS- del 9.08.2022 e sue successive modifiche, nonché di qualsiasi atto presupposto e/o conseguente alla citata procedura ”;
- “ verbale di sopralluogo effettuato nei confronti della Sig.ra -OMISSIS-, in seguito alla segnalazione di presunta violazione urbanistico-edilizia ex art. 27 D.P.R. 380/2001 e D.M.I. presentata dall’Avv. -OMISSIS- in data 20 dicembre 2023 ”;
- “ documentazione inerente l’esito del procedimento penale instaurato nei confronti della Sig.ra -OMISSIS-, scaturito dal citato verbale di sopralluogo ”;
- “ pratica edilizia presentata dalla Sig.ra -OMISSIS-, meglio identificata quale concessione edilizia in sanatoria recante prot. -OMISSIS- ”.
2. Tale istanza di accesso è stata respinta dal Comune di Fiumicino con nota n. -OMISSIS-del 14 maggio 2025, sulla scorta delle seguenti argomentazioni: “ si è opposto all’ostensione uno o più soggetti terzi, individuati come controinteressati, che hanno motivatamente rappresentato un pregiudizio concreto alla tutela dei propri interessi privati, in particolare con riferimento alla riservatezza e/o segreto aziendale/commerciale […] Tenuto conto delle motivazioni addotte e dell’assenza di un interesse prevalente all’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 7, della L. 241/1990, l’Amministrazione ha valutato che non ricorrono i presupposti per il rilascio degli atti richiesti ”.
3. Avverso tale determinazione il sig. -OMISSIS- e il sig. -OMISSIS-, quest’ultimo in qualità di usufruttuario, hanno proposto ricorso ex art. 116, comma 1, c.p.a., notificato il 13 giugno 2025 e depositato il 26 giugno 2025, chiedendo che al Comune di Fiumicino venga ordinato di esibire e rilasciare copia della documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso del 10 marzo 2025.
3.1. I ricorrenti, nel premettere di essersi attivati già in data 20 dicembre 2023 con la presentazione al Comune di Fiumicino di un’istanza volta a sollecitare l’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia, ritenendo che i lavori in corso fossero “ effettuati in difformità rispetto a quanto assentito […] e, soprattutto, in violazione della disciplina di legge e di regolamento edilizio in materia di distanza e altezza dei fabbricati e dal confine e comunque in violazione della normativa in materia di aree comuni ”, precisano di aver presentato altre istanze di accesso prima di quella per cui è causa. In particolare:
1) in data 22 febbraio 2024 il sig. -OMISSIS- ha richiesto l’accesso alla “ pratica edilizia presentata dalla Sig.ra -OMISSIS-, meglio identificata quale Scia in alternativa al permesso di costruire n. -OMISSIS- del 9.08.2022 e sue successive modifiche ”. In riscontro a tale istanza e al successivo sollecito, il Comune di Fiumicino, con PEC del 14 maggio 2024, nel rilevare che la sig.ra -OMISSIS- non aveva presentato osservazioni al riguardo, trasmetteva la scia alternativa al permesso di costruire n. -OMISSIS- del 2022 (precisando che la stessa risultava “ in attesa di documentazione integrativa ”), la documentazione fotografica del progetto e il relativo elaborato grafico;
2) è seguita, con PEC del 28 maggio 2024, la richiesta di ostensione del “ verbale di sopralluogo effettuato nei confronti della Sig.ra -OMISSIS-, in seguito alla segnalazione di presunta violazione urbanistico-edilizia […] presentata […] in data 20 dicembre 2023 ”. Il Comune di Fiumicino riscontrava tale seconda richiesta in data 4 giugno 2024, rappresentando che il modello 23 A/bis n. -OMISSIS- doveva essere richiesto al Corpo di Polizia Locale che lo aveva emesso e che la “ relazione tecnica emessa come organismo di polizia giudiziaria prot. -OMISSIS- del 27/05/2024 ” era sottratta all’accesso agli atti in quanto soggetta a segreto istruttorio ai sensi dell’art. 329 c.p.p.;
3) in esito a tale riscontro, pertanto, il sig. -OMISSIS-, con PEC del 12 luglio 2024 richiedeva al Corpo di Polizia Locale di accedere al “ modello 23 A/bis prot. -OMISSIS- ”, nonché al “ verbale di sopralluogo effettuato nei confronti della Sig.ra -OMISSIS-, in seguito alla segnalazione di presunta violazione urbanistico-edilizia ”. Il responsabile della Polizia Locale, in risposta, comunicava che “ detta istanza non può essere accolta in base a quanto previsto dell’art. 24 della L. n. 241/1990 e dall’art. 328 c. 1 D.P.R. 447/1988 (c.p.p.) poiché relativa a fatti penalmente rilevanti, per i quali è stata trasmessa notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ” (nota del 19 luglio 2024);
4) infine, il ricorrente -OMISSIS- ha presentato la richiesta di accesso per cui è causa, denegata con il citato provvedimento n. -OMISSIS- del 2025.
3.2. A sostegno dell’odierno ricorso, i sig.ri -OMISSIS- formulano cinque motivi di censura con i quali, in sostanza, deducono: (i) l’omessa valutazione comparativa tra l’interesse della sig.ra -OMISSIS-, la cui opposizione è stata recepita “ in maniera acritica e automatica ” e il “ ben più rilevante degli istanti, titolari di diritti reali sull’immobile confinante e dunque portatori di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso ”; (ii) la loro piena legittimazione all’accesso alla documentazione edilizia richiesta in virtù del consolidato principio di “ vicinitas ”; (iii) la necessità dell’accesso ai documenti richiesti per l’effettiva tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi dei ricorrenti, con conseguente lesione concreta e attuale del diritto di difesa costituzionalmente garantito in caso di diniego; (iv) la generale accessibilità dei documenti relativi alle pratiche edilizie, rispetto alle quali non può essere opposta l’esigenza di riservatezza; (v) la violazione del principio di proporzionalità, potendo, al più, l’accesso essere consentito con oscuramento delle eventuali parti sensibili.
4. In vista della camera di consiglio fissata per la discussione della causa, il Comune di Fiumicino, già costituitosi in giudizio con atto di mero stile in data 10 luglio 2025, ha depositato una memoria con cui eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. È seguita la replica dei ricorrenti.
5. Non risulta invece costituita la sig.ra -OMISSIS-, evocata quale controinteressata.
6. Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, occorre dare atto dell’ammissibilità del presente ricorso benché l’istanza di accesso denegata costituisca, in parte, vale a dire con riferimento al verbale di sopralluogo, una reiterazione delle precedenti del 28 maggio 2024 e del 12 luglio 2024 già riscontrate, rispettivamente, dall’Area Edilizia e dal Corpo di Polizia Locale.
È ben vero, infatti, che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, risalente alla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 20 aprile 2006, n. 7, “ la mancata impugnazione del diniego nel termine di decadenza non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. Tale paradigma viene derogato in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all’accesso (Cons. Stato, II, 25 gennaio 2023, n. 884; III, 3 novembre 2022, n. 9567; V, 6 novembre 2017, n. 5996) ” (così, Cons. St., Sez. V, 29 settembre 2023, n. 8589).
Nel caso di specie, tuttavia, al diniego non può essere attribuito carattere meramente confermativo dei precedenti: è evidente, infatti, che il Comune di Fiumicino, nel motivare il nuovo provvedimento con riferimento all’opposizione della sig.ra -OMISSIS-, elemento prima non valorizzato in alcun modo, ha proceduto “ autonomamente a una nuova valutazione della situazione ” (così Cons. St., Ad. Plen., n. 7 del 2006, cit.), svolgendo una nuova istruttoria in ordine all’ostensibilità della documentazione richiesta, caratterizzata da un rinnovato coinvolgimento, con la nota n.-OMISSIS- del 28 marzo 2025 (citata nel provvedimento medesimo), della controinteressata, la cui dichiarazione è stata ritenuta ostativa all’esibizione. I precedenti provvedimenti, invece, come chiarito al punto 3.1. della presente decisione, motivavano l’esito negativo dell’istanza di accesso in relazione a profili diversi, quali l’esigenza di richiedere il verbale di sopralluogo alla Polizia Locale e l’esistenza del segreto istruttorio.
Ne deriva che, anche per la parte in cui è diretto ad ottenere il verbale di sopralluogo, documento già richiesto con le precedenti istanze, il ricorso deve ritenersi ammissibile.
8. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati.
9. Va innanzitutto evidenziato che la mancata ostensione dei documenti del fascicolo edilizio intestato alla controinteressata non può fondarsi, come invece affermato dal Comune di Fiumicino nella gravata nota n. -OMISSIS- del 14 maggio 2025, sulla mera opposizione di quest’ultima manifestata in risposta alla notifica dell’istanza di accesso.
9.1. Deve, infatti, “ escludersi che l’Amministrazione possa assumere a fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte del soggetto controinteressato, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l’opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati ” (così T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 9 aprile 2025, n. 7014). In altre parole, l’opposizione del controinteressato non costituisce, in quanto tale, un limite all’accesso documentale: solo nel caso in cui le ragioni su cui essa si fonda integrino, sulla base di un’autonoma e motivata valutazione dell’amministrazione, un’ipotesi di eccezione all’ostensibilità, esse rilevano nel senso di comportare il diniego dell’istanza (cfr., ex multis , T.A.R. Palermo, Sez. I, 20 aprile 2023, n. 1309).
9.2. Nell’ipotesi in esame, la controinteressata, secondo quanto emerge dal provvedimento di diniego, ha motivato la propria opposizione in relazione al “ pregiudizio concreto alla tutela dei propri interessi privati, con particolare riferimento alla riservatezza e/o segreto aziendale/commerciale ”, ciò che costituisce un’affermazione del tutto generica e quindi inidonea, specie in considerazione della natura di atti pubblici dei titoli edilizi, ad integrare una condizione impeditiva dell’ostensione (cfr. Cons. St., Sez. IV, 1° ottobre 2025, n. 7675; T.A.R. Puglia, Sez. I, 14 agosto 2023, n. 1077; T.A.R. Liguria, Sez. II, 4 agosto 2022, n. 674).
9.3. A tale ultimo proposito, il Consiglio di Stato, nella richiamata sentenza n. 7675 del 2025, ha significativamente affermato quanto segue:
“ Questa Sezione […] ha avuto modo di evidenziare che l’ordinamento giuridico stabilisce un obbligo di pubblicazione dei titoli edilizi e una sorta di dovere di controllo (sociale) sull’attività edilizia nell’ambito del territorio comunale.
Tale obbligo rinviene il suo fondamento nell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, a norma del quale «dell’avvenuto rilascio di un titolo edilizio va dato avviso all’albo pretorio», e nell’art. 27, del medesimo decreto, che prevede al comma 1: «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi» e, al comma 2, che la «inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1» può essere «constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini»; infine, al comma 4, che «Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti».
Il regime di pubblicità dei titoli edilizi è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo «diffuso» sull’attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire; i titoli edilizi sono, infatti, atti pubblici, in relazione ai quali il titolare del titolo abilitativo non può opporre un diritto di riservatezza; la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato inoltre che al proprietario del fondo limitrofo a quello interessato da nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi, quando si faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, trattandosi di posizione qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa ”.
10. Ciò chiarito e venendo ai singoli documenti richiesti con l’istanza n.-OMISSIS- del 10 marzo 2025, si rileva quanto segue.
10.1. In relazione alla richiesta della “ pratica edilizia presentata dalla Sig.ra -OMISSIS-, meglio identificata quale scia in alternativa al permesso di costruire n.-OMISSIS- del 9.08.2022 e sue successive modifiche, nonché di qualsiasi atto presupposto e/o conseguente alla citata procedura ”, posto che è incontestato l’avvenuto rilascio della scia in questione con la citata nota comunale del 14 maggio 2024, deve essere affermato l’obbligo del Comune di Fiumicino di provvedere all’ostensione di eventuali modifiche o integrazioni ove esistenti.
10.2. Parimenti deve essere consentito l’accesso al “ verbale di sopralluogo effettuato nei confronti della Sig.ra -OMISSIS-, in seguito alla segnalazione di presunta violazione urbanistico-edilizia ex art. 27 D.P.R. 380/2001 e D.M.I. presentata dall’Avv. -OMISSIS- in data 20 dicembre 2023 ”.
Va richiamato, al riguardo, il consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Sezione ha in più occasioni aderito (T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 10 dicembre 2024, n. 22353; id. 27 settembre 2023, n. 14326), secondo cui “ gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti, e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria. Tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell’amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l’accesso garantito all'interessato dall’art. 22, 1. 7 agosto 1990 n. 241 e ss., non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 24, L. n. 241, 1990 (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 25/01/2024, n.696; T.A.R. Catanzaro, sez. I, 09/05/2023, n.733). Segnatamente, la mera segnalazione all’autorità giudiziaria di una possibile ipotesi di reato e la pendenza di un procedimento penale in qualche modo collegato ai documenti oggetto di istanza di accesso non implica né giustifica che questi documenti siano automaticamente sottratti all’accesso, considerato che l’art. 329 c.p.p. si riferisce agli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla Polizia giudiziaria mentre l’istanza di accesso si riferisce ad atti formati dall'Amministrazione e da questa acquisiti nell’ambito del procedimento che ha portato all'archiviazione dell'istanza di emersione (T.A.R. Napoli, sez. VI, 07/11/2022, n. 6906) ” (così T.A.R. Campania, Salerno, 17 ottobre 2024, n. 1919).
Ebbene, nel caso di specie, emerge chiaramente dalla citata nota comunale del 4 giugno 2024 (all. 8 al ricorso) l’esistenza agli atti del Comune di Fiumicino di due distinti documenti: il “ modello 23 A/bis prot. -OMISSIS- emesso dal Corpo di Polizia Locale ”, che il funzionario dell’Area Edilizia e TPL invita a richiedere alla Polizia Locale e la “ relazione tecnica emessa come organismo di polizia giudiziaria prot. -OMISSIS- del 27/05/2024 e quindi sottratta all’accesso ”.
Il primo di tali due atti, che evidentemente contiene il verbale di sopralluogo eseguito al fine di constatare l’eventuale abuso (cfr. precedenti relativi al Comune di Fiumicino di cui alle sentenze di questa Sezione n. -OMISSIS- del 16 aprile 2024 e n. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2023, nonché Sez. II stralcio, 2 settembre 2022, n. -OMISSIS-), deve essere rilasciato agli odierni ricorrenti, in quanto, per l’appunto, emesso nell’esercizio dell’attività di vigilanza edilizio-urbanistica istituzionalmente devoluta ai Comuni ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 e non dalla Polizia Locale quale organo di polizia giudiziaria. Illegittimamente, quindi, la stessa Polizia Locale, nella ridetta nota del 22 luglio 2024, ne ha negato il rilascio perché “ relativo a fatti penalmente rilevanti ”.
10.3. A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento alla richiesta della “ documentazione inerente l’esito del procedimento penale instaurato nei confronti della Sig.ra -OMISSIS-, scaturito dal citato verbale di sopralluogo ”, trattandosi, a tacer d’altro, di atti che non attengono allo svolgimento dell’attività amministrativa di vigilanza e repressione degli abusi edilizi bensì costituiscono espressione dell’esercizio della funzione giurisdizionale e sono, come tali, sottratti all’ambito del diritto di accesso (cfr. Cons. St., Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 734; T.A.R. Lazio, Sez. I, 21 marzo 2024, n. 5621).
Né può sostenersi, come affermano i ricorrenti nella memoria di replica, che la richiesta fosse in realtà riferita alla documentazione amministrativa intervenuta successivamente alla chiusura del procedimento penale, in quanto la formulazione dell’istanza non consentiva in alcun modo una simile interpretazione e, in ogni caso, si tratterebbe di una richiesta del tutto generica.
10.4. Infine, deve essere affermato l’obbligo del Comune resistente di consentire l’accesso alla “ pratica edilizia presentata dalla Sig.ra -OMISSIS-, meglio identificata quale concessione edilizia in sanatoria recante prot. -OMISSIS- ”, che non risulta essere stata richiesta nell’ambito delle precedenti istanze.
11. Dalle superiori considerazioni deriva l’accoglimento del ricorso per quanto attiene ai seguenti documenti: (i) integrazione alla scia alternativa al permesso di costruire n.-OMISSIS- del 9 agosto 2022, ove esistente; (ii) verbale di sopralluogo effettuato presso l’immobile di proprietà della controinteressata in seguito alla segnalazione di presunta violazione urbanistico-edilizia presentata dal legale dei ricorrenti in data 20 dicembre 2023; (iii) concessione edilizia in sanatoria prot. n. -OMISSIS- intestata alla controinteressata.
Va, pertanto ordinato, al Comune di Fiumicino di esibire tali documenti, rendendoli disponibili mediante estrazione di copia e trasmissione per via telematica, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Il ricorso va invece rigettato per quanto attiene alla richiesta della documentazione concernente l’esito del procedimento penale instaurato nei confronti della controinteressata.
12. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite tenuto conto della parziale soccombenza. Nulla deve invece disporsi al riguardo nei confronti della controinteressata non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie il ricorso per quanto attiene ai seguenti documenti: (i) integrazione della scia alternativa al permesso di costruire n.-OMISSIS- del 9 agosto 2022, ove esistente; (ii) verbale di sopralluogo effettuato presso l’immobile di proprietà della controinteressata in seguito alla segnalazione di presunta violazione urbanistico-edilizia presentata dal legale dei ricorrenti in data 20 dicembre 2023; (iii) concessione edilizia in sanatoria prot. n. -OMISSIS- intestata alla controinteressata; per l’effetto, ordina al Comune di -OMISSIS- di esibire tali documenti, rendendoli disponibili mediante estrazione di copia e trasmissione per via telematica, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza;
- respinge il ricorso per quanto attiene alla documentazione concernente l’esito del procedimento penale instaurato nei confronti della controinteressata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti e la controinteressata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ON MA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IN NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN NI | ON MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.