Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3992/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3992/2024 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. FONTANA ANNA Parte_1 C.F._1
PAOLA,
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. DINI FRANCESCO CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 30/09/2024;
- rilevato che dalla relazione, ora terminata, è nata la figlia a Sassuolo in data 5.09.2007 Persona_1
(C.F. ); C.F._3
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 13/01/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
pagina 1 di 4
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. affido della figlia ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Persona_2
condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Le parti concordano che il luogo prescelto per la crescita della figlia sarà Fiorano Modenese Per_1
(Mo) ove la medesima ha fino ad oggi vissuto;
2. I genitori assumeranno pertanto di comune accordo le decisioni di maggiore rilievo per la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
3. Entrambi i genitori, inoltre nel rispetto della bigenitorialità e per la tutela della serenità della minore si obbligano a discutere le questioni di maggiore interesse che la riguardino (percorsi di studio, vacanze, variazioni di frequentazione da parte dei genitori, trasferte ecc.), tenendo prioritariamente conto del suo benessere, delle sue aspirazioni e dei suoi desideri. Sempre in un'ottica di tutela dell'interesse primario della minore, le parti si impegnano ad avere un rapporto di reciproco rispetto e a collaborare fattivamente per garantire un sereno equilibrio psico fisico alla figlia, comunicandosi informazioni e impressioni rilevanti. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal padre e dalla madre disgiuntamente nei periodi di permanenza della figlia presso di ciascuno di loro. Nell'ottica di collaborazione per la serena crescita della minore e di condivisione delle scelte fondamentali, igenitori si impegnano reciprocamente a mantenere un atteggiamento leale e trasparente improntato alla massima sincerità, nonché ad avere tra loro rapporti di reciproco rispetto, garantendo che non vengano lese e/o sminuite le figure genitoriali quali punti indefettibili di riferimento e guida della minore.
4. La figlia soggiornerà dal giorno 1 (compreso) al giorno 15 (compreso) di ogni mese presso Per_1
il padre e dal giorno 16 (compreso) al giorno 30/31 (compreso) di ogni mese presso la madre. Analogo regime per i periodi di vacanza. Ovviamente in considerazione della età di e delle sue Per_1
specifiche esigenze potranno essere presi differenti accordi con la minore salva la disponibilità dei genitori ad accoglierla.
5. 6. In ragione dell'affidamento paritetico della figlia, nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento della figlia minore da un genitore in favore dell'altro a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia;
ogni genitore provvederà a mantenere direttamente la figlia nei periodi in cui la avrà con sé. Le parti danno atto che per il pregresso mantenimento in considerazione delle particolari vicende occorse, la signora nulla ha a che pretendere verso il Signor . CP_1 Pt_1
pagina 2 di 4 7. In ragione del mantenimento diretto l'assegno Unico INPS in favore della prole, e/o assegni familiari e/o ogni altro beneficio relativo alla minore verrà suddiviso al 50% tra le parti. Il Signor
si impegna a comunicare alla sig.ra il proprio modello ISEE, al fine di permettere a Pt_1 CP_1 quest'ultima di beneficiare delle agevolazioni assistenziali relative alla corretta (minore) fascia di reddito (assegno unico, spese mediche, trasporto scolastico ecc. …). Restando inteso che laddove non ottemperi a quanto richiesto le maggiori spese saranno a suo carico.
8. Le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno a carico di entrambi i genitori in parti uguali e saranno regolate sulla base dell'attuale protocollo da intendersi in questa sede integralmente richiamato. Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate tra le parti per iscritto mediante lo scambio di e-mail.
Le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione e/o consegna all'altro dei giustificativi di spesa. Nei successivi 20 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare la quota di sua competenza all'altra che ha anticipato la spesa. Le parti concordano inoltre sul fatto che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo alle stesse nella misura del 50% ciascuna;
pertanto le stesse si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome della figlia.
9. Le parti si autorizzano ad espletare tutte le formalità necessarie per il rilascio e/o il rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia.
10. Le spese del presente procedimento saranno sostenute al 50%, mentre in relazione ai compensi legali, ciascuna parte sosterrà in proprio i costi del proprio procuratore.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 3 di 4 rilevato che nato a [...] il [...] e nata a [...]_1 CP_1
(RE) il 31/08/1992
hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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