Art. 17. Anticipata occupazione del demanio aeroportuale 1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all' articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime precario, all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei diritti percepiti a norma del comma 2 agli interventi indifferibili ed urgenti necessari ((alle attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonche' all'attivita' di gestione aeroportuale)) .
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti della convenzione prevista dall' articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e costituisce titolo per introitare, relativamente ai nuovi utilizzi, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della citata legge n. 324 del 1976 , come determinati dall'articolo 7, secondo comma, della medesima legge.
3. I soggetti autorizzati sono obbligati a corrispondere una cauzione per l'anticipata occupazione dei beni demaniali pari al dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati, da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all' articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449 .
4. Il mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 determina la decadenza della provvisoria occupazione con obbligo di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria detenzione e per le migliorie apportate.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti della convenzione prevista dall' articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e costituisce titolo per introitare, relativamente ai nuovi utilizzi, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della citata legge n. 324 del 1976 , come determinati dall'articolo 7, secondo comma, della medesima legge.
3. I soggetti autorizzati sono obbligati a corrispondere una cauzione per l'anticipata occupazione dei beni demaniali pari al dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati, da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all' articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449 .
4. Il mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 determina la decadenza della provvisoria occupazione con obbligo di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria detenzione e per le migliorie apportate.