Articolo 17 del Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67
Articolo 16Articolo 18
Versione
27 marzo 1997
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Versione
25 maggio 1997
Art. 17. Anticipata occupazione del demanio aeroportuale 1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all' articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime precario, all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei diritti percepiti a norma del comma 2 agli interventi indifferibili ed urgenti necessari ((alle attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonche' all'attivita' di gestione aeroportuale)) .
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti della convenzione prevista dall' articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324 , e costituisce titolo per introitare, relativamente ai nuovi utilizzi, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della citata legge n. 324 del 1976 , come determinati dall'articolo 7, secondo comma, della medesima legge.
3. I soggetti autorizzati sono obbligati a corrispondere una cauzione per l'anticipata occupazione dei beni demaniali pari al dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati, da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all' articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449 .
4. Il mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 determina la decadenza della provvisoria occupazione con obbligo di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria detenzione e per le migliorie apportate.
Entrata in vigore il 25 maggio 1997
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