Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 381
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erroneità della pretesa delle imposte di trasferimento

    La Corte riafferma che l'imposta di registro ha natura autonoma e che la sentenza, anche se non passata in giudicato, è soggetta a tassazione. L'eventuale riforma della sentenza nei gradi successivi non incide sull'avviso di liquidazione ma costituisce titolo autonomo per conguagli o rimborsi. La sentenza invocata dal contribuente, relativa all'art. 2932 c.c., chiarisce gli effetti della sentenza costitutiva ma non incide sull'obbligazione tributaria.

  • Rigettato
    Esigibilità dell'imposta di registrazione in misura ridotta

    La Corte rigetta anche questa eccezione, richiamando l'orientamento consolidato che considera la sentenza ex art. 2932 c.c., anche se impugnabile e subordinata al pagamento del corrispettivo, soggetta ad imposta proporzionale. Il mancato pagamento del prezzo non è considerato condizione sospensiva ai fini fiscali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 381
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 381
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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