CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 381/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3356/2023 depositato il 15/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 610/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 3 e pubblicata il 16/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018005SC0000008880001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2018
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018005SC0000008880001 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO ED
INSISTENDO PER IL RIGETTO DELL'APPELLO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I° grado di Frosinone, il contribuente impugnava l'avviso di liquidazione di imposta e irrogazione di sanzioni n. 2018/005/ SC/000000888/0/001, notificato in data 21 maggio 2021 con richiesta di pagamento di € 6.850,00, scaturente dalla registrazione della sentenza civile n. 888/2018 con la quale il Tribunale di Cassino, previo riconoscimento in capo all'attore
Sig. Ricorrente_1 (attuale appellante) dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio del diritto di prelazione quale coltivatore diretto confinante, aveva dichiarato che il medesimo si era sostituito ai sigg. Nominativo_1
e Nominativo_2 nella titolarità di fondi siti in agro di Pontecorvo ed aveva determinato un valore degli stessi fissandolo in € 75.000,00. Il ricorrente esponeva che la sentenza del Tribunale di Cassino era stata impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Roma e che non le imposte di trasferimento non erano dovute sia perchè pendente il giudizio di appello, sia perchè il prezzo di riscatto non era stato ancora pagato e quindi la compravendita non si era perfezionata;
in tal senso, citava la sentenza n. 4059 del 22 febbraio 2010 della
Suprema Corte di Cassazione.
Con la sentenza n. 610/2022, il giudice di primo grado respingeva il ricorso.
2. Con appello del 15 giugno 2023, il contribuente impugnava la sentenza di primo grado, eccependo l'erroneità della pretesa delle imposte di trasferimento in ragione della pendenza del giudizio di appello sulla sentenza oggetto di registrazione e del mancato pagamento del prezzo di riscatto e della conseguente assenza in capo all'appellante della disponibilità degli immobili de quibus. In via subordinata, concludeva per l'esigibilità dell'imposta di registrazione in misura pari al 2% ma non anche quella di trasferimento in misura pari al 9%.
Costituitasi con comparsa in data 14 luglio 2023, l'Agenzia preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 53 d.lgs. 546/1992 e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.
Con memoria del 6 gennaio 2026, l'appellante contribuente insisteva per l'accoglimento dell'appello.
3. Nell'udienza del 15 gennaio 2026, udita la relazione del relatore e le conclusioni delle parti costituite e presenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre dichiarare l'ammissibilità dell'appello atteso che questo, sia pure attraverso la reiterazione delle contestazioni sollevate contro l'impugnato provvedimento con l'originario ricorso di primo grado, contiene elementi di confutazione anche della sentenza impugnata.
2. Nel merito, il ricorso va respinto. Preliminarmente, va ricordato che l'imposta di registro ha oggetto e finalità proprie, in quanto finalizzata a fornire un'entrata fiscale e remunerare lo Stato per il servizio che offre ai privati (conservare traccia di particolari atti in modo da conferire loro certezza giuridica); conseguentemente, il presupposto di tale imposta è (anche) l'emanazione di un atto (nel caso di specie una sentenza), indipendentemente dall'incremento di reddito che comporta per il contribuente.
Ciò posto, nel caso di specie, si osserva quanto segue.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. ord. n. 11798 del 6 maggio 2019) “… in tema di imposta di registro, ex art. 37, c.1, TUR, la sentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione. L'Ufficio, quindi, provvede alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. Su tale avviso non incide l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento…”.
A tali conclusioni non osta la sentenza n. 4059 del 22 febbraio 2010 della Suprema Corte di Cassazione, invocata dal contribuente. Con tale pronuncia, la Cassazione ha affermato che nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, l'esecutività provvisoria, ex art. 282 cod. proc. civ., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. Essa, pertanto, non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia. Tale arresto della Corte di cassazione, se da un lato chiarisce la portata degli effetti della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., dall'altro nulla dice in ordine agli effetti della stessa sull'obbligazione tributaria (sub specie di imposta di registro) che ne derivano.
In particolare, sarebbe errato far derivare da tale sentenza, come assume il contribuente in via subordinata,
l'esigibilità dell'imposta di registrazione in misura pari al 2% ma non anche quella di trasferimento in misura pari al 9%. Depone in tal senso l'ordinanza della Cassazione n. 17021 del 2021, ai sensi della quale “…
L'orientamento ormai consolidatosi all'interno di questa Sezione, e condiviso dal presente Collegio, è nel senso che, in materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito,
è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione il terzo comma dell'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente (Sez. 5, Sentenza n. 16818 del 24/07/2014; Sez. 5,
Sentenza n. 18006 del 14/09/2016; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14470 del 06/06/2018; Sez. 5, Ordinanza n.
27902 del 31/10/2018; Sez. 5, Sentenza n. 30778 del 26/11/2019). In particolare, in tema di imposta di registro, tra i provvedimenti giudiziari assoggettati all'imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R.
n. 131 del 1986 e dell'art. 8 della tariffa (annesso A, parte prima), rientrano i provvedimenti giudiziari, anche non passati in giudicato, purché conclusivi di un giudizio o di un grado, di una fase o un sub-procedimento e che siano esecutivi (Sez. 5, n. 4803 del 28/02/2011). Del resto, l'eventuale riforma di detta sentenza non incide sulla legittimità del correlato avviso di liquidazione, ma integra un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti di conguaglio o di rimborso (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29293 del 06/12/2017). L'orientamento prevalente evidenzia, quindi, l'elemento di specificità del regime tributario, che rende ragione della assimilazione, tratta dal d.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, tra il versamento del prezzo e la condizione meramente potestativa a proposito della ininfluenza del versamento medesimo ai fini del trattamento fiscale della sentenza di cui all'art. 2932 c.c…”.
Tale pronuncia vale altresì a superare anche le ulteriori eccezioni sollevate dal contribuente con la memoria del 6 gennaio 2026. Infatti, le conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma n.
4436/2024, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza cui si riferisce l'imposta di registro de qua, andranno autonomamente vagliate ai fini dell'emissione di un “autonomo titolo per l'esercizio dei diritti di conguaglio o di rimborso”.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette, respinge l'appello;
condanna l'appellante contribuente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.400,00, oltre accessori.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (AR OT)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3356/2023 depositato il 15/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 610/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 3 e pubblicata il 16/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018005SC0000008880001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2018
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018005SC0000008880001 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO ED
INSISTENDO PER IL RIGETTO DELL'APPELLO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I° grado di Frosinone, il contribuente impugnava l'avviso di liquidazione di imposta e irrogazione di sanzioni n. 2018/005/ SC/000000888/0/001, notificato in data 21 maggio 2021 con richiesta di pagamento di € 6.850,00, scaturente dalla registrazione della sentenza civile n. 888/2018 con la quale il Tribunale di Cassino, previo riconoscimento in capo all'attore
Sig. Ricorrente_1 (attuale appellante) dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio del diritto di prelazione quale coltivatore diretto confinante, aveva dichiarato che il medesimo si era sostituito ai sigg. Nominativo_1
e Nominativo_2 nella titolarità di fondi siti in agro di Pontecorvo ed aveva determinato un valore degli stessi fissandolo in € 75.000,00. Il ricorrente esponeva che la sentenza del Tribunale di Cassino era stata impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Roma e che non le imposte di trasferimento non erano dovute sia perchè pendente il giudizio di appello, sia perchè il prezzo di riscatto non era stato ancora pagato e quindi la compravendita non si era perfezionata;
in tal senso, citava la sentenza n. 4059 del 22 febbraio 2010 della
Suprema Corte di Cassazione.
Con la sentenza n. 610/2022, il giudice di primo grado respingeva il ricorso.
2. Con appello del 15 giugno 2023, il contribuente impugnava la sentenza di primo grado, eccependo l'erroneità della pretesa delle imposte di trasferimento in ragione della pendenza del giudizio di appello sulla sentenza oggetto di registrazione e del mancato pagamento del prezzo di riscatto e della conseguente assenza in capo all'appellante della disponibilità degli immobili de quibus. In via subordinata, concludeva per l'esigibilità dell'imposta di registrazione in misura pari al 2% ma non anche quella di trasferimento in misura pari al 9%.
Costituitasi con comparsa in data 14 luglio 2023, l'Agenzia preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 53 d.lgs. 546/1992 e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.
Con memoria del 6 gennaio 2026, l'appellante contribuente insisteva per l'accoglimento dell'appello.
3. Nell'udienza del 15 gennaio 2026, udita la relazione del relatore e le conclusioni delle parti costituite e presenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre dichiarare l'ammissibilità dell'appello atteso che questo, sia pure attraverso la reiterazione delle contestazioni sollevate contro l'impugnato provvedimento con l'originario ricorso di primo grado, contiene elementi di confutazione anche della sentenza impugnata.
2. Nel merito, il ricorso va respinto. Preliminarmente, va ricordato che l'imposta di registro ha oggetto e finalità proprie, in quanto finalizzata a fornire un'entrata fiscale e remunerare lo Stato per il servizio che offre ai privati (conservare traccia di particolari atti in modo da conferire loro certezza giuridica); conseguentemente, il presupposto di tale imposta è (anche) l'emanazione di un atto (nel caso di specie una sentenza), indipendentemente dall'incremento di reddito che comporta per il contribuente.
Ciò posto, nel caso di specie, si osserva quanto segue.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. ord. n. 11798 del 6 maggio 2019) “… in tema di imposta di registro, ex art. 37, c.1, TUR, la sentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione. L'Ufficio, quindi, provvede alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. Su tale avviso non incide l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento…”.
A tali conclusioni non osta la sentenza n. 4059 del 22 febbraio 2010 della Suprema Corte di Cassazione, invocata dal contribuente. Con tale pronuncia, la Cassazione ha affermato che nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, l'esecutività provvisoria, ex art. 282 cod. proc. civ., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale. Essa, pertanto, non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia. Tale arresto della Corte di cassazione, se da un lato chiarisce la portata degli effetti della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., dall'altro nulla dice in ordine agli effetti della stessa sull'obbligazione tributaria (sub specie di imposta di registro) che ne derivano.
In particolare, sarebbe errato far derivare da tale sentenza, come assume il contribuente in via subordinata,
l'esigibilità dell'imposta di registrazione in misura pari al 2% ma non anche quella di trasferimento in misura pari al 9%. Depone in tal senso l'ordinanza della Cassazione n. 17021 del 2021, ai sensi della quale “…
L'orientamento ormai consolidatosi all'interno di questa Sezione, e condiviso dal presente Collegio, è nel senso che, in materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito,
è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione il terzo comma dell'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente (Sez. 5, Sentenza n. 16818 del 24/07/2014; Sez. 5,
Sentenza n. 18006 del 14/09/2016; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14470 del 06/06/2018; Sez. 5, Ordinanza n.
27902 del 31/10/2018; Sez. 5, Sentenza n. 30778 del 26/11/2019). In particolare, in tema di imposta di registro, tra i provvedimenti giudiziari assoggettati all'imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R.
n. 131 del 1986 e dell'art. 8 della tariffa (annesso A, parte prima), rientrano i provvedimenti giudiziari, anche non passati in giudicato, purché conclusivi di un giudizio o di un grado, di una fase o un sub-procedimento e che siano esecutivi (Sez. 5, n. 4803 del 28/02/2011). Del resto, l'eventuale riforma di detta sentenza non incide sulla legittimità del correlato avviso di liquidazione, ma integra un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti di conguaglio o di rimborso (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29293 del 06/12/2017). L'orientamento prevalente evidenzia, quindi, l'elemento di specificità del regime tributario, che rende ragione della assimilazione, tratta dal d.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 3, tra il versamento del prezzo e la condizione meramente potestativa a proposito della ininfluenza del versamento medesimo ai fini del trattamento fiscale della sentenza di cui all'art. 2932 c.c…”.
Tale pronuncia vale altresì a superare anche le ulteriori eccezioni sollevate dal contribuente con la memoria del 6 gennaio 2026. Infatti, le conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma n.
4436/2024, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza cui si riferisce l'imposta di registro de qua, andranno autonomamente vagliate ai fini dell'emissione di un “autonomo titolo per l'esercizio dei diritti di conguaglio o di rimborso”.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta, domanda ed eccezione reiette, respinge l'appello;
condanna l'appellante contribuente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.400,00, oltre accessori.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (AR OT)