TAR
Decreto cautelare 11 maggio 2023
Decreto cautelare 11 maggio 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 21 giugno 2023
Ordinanza cautelare 21 giugno 2023
>
TAR
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
>
CS
Ordinanza cautelare 4 settembre 2024
Ordinanza cautelare 4 settembre 2024
>
CS
Ordinanza collegiale 7 maggio 2025
Ordinanza collegiale 7 maggio 2025
>
CS
Accoglimento
Sentenza 8 gennaio 2026
Accoglimento
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06421/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 08/01/2026
N. 00151 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06421/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6421 del 2024, proposto dalla prof.ssa Ines
ER IA, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via S. Tommaso d'Aquino, n. 47 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
il Ministero dell'istruzione e del merito e l'Ufficio scolastico regionale per la
Sardegna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
nei confronti
del prof. Olmo Zanforlini, non costituito in giudizio N. 06421/2024 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione
Prima), n. 251/2024, pubblicata il 3 aprile 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito e dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna;
Vista l'ordinanza cautelare del 4 settembre 2024, n. 3325;
Vista l'ordinanza collegiale n. 3901 del 7 maggio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il cons. EL RU e udito per la parte appellante l'avvocato Michele Bonetti;
Nessuno è comparso per la parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L'appellante – laureata nell'a.a. 2002-2003 in conservazione dei beni culturali – impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il competente Tribunale ha in parte respinto e per la restante parte dichiarato inammissibile il ricorso da lei proposto avverso il provvedimento con il quale l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna ha disposto la sua cancellazione dalla graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale indetta con DDG n. 510 del 2020, con contestuale decadenza dalla nomina in ruolo quale docente di scuola secondaria di I grado per la classe di concorso A022
(italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado), nonché avverso altri atti del procedimento. N. 06421/2024 REG.RIC.
2. Il suddetto provvedimento è stato adottato a seguito dell'accertamento del mancato possesso da parte della ricorrente originaria, nel termine fissato per la partecipazione alla procedura, del titolo prescritto per la partecipazione alla stessa, non essendo sufficiente all'accesso all'insegnamento nella classe di concorso A022 (italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado) il possesso della sola laurea in conservazione dei beni culturali, occorrendo, in aggiunta al titolo accademico, che gli interessati abbiano superato l'esame finale dei corsi annuali o semestrali indicati, tra i quali quelli di lingua italiana e risultando mancante dal piano di studi del corso frequentato dall'interessata – che non è stato interessato da alcuna integrazione -
l'esame annuale ovvero due esami semestrali di lingua italiana.
3. Con la sentenza impugnata, il primo giudice, previa esplicitazione dei limiti della giurisdizione amministrativa, non estesa anche alla cognizione degli atti successivi al disposto depennamento dalla graduatoria, inerenti al rapporto di lavoro, rientranti nell'alveo della giurisdizione ordinaria - ha escluso la fondatezza delle censure formulate, rilevando, in primo luogo, l'inconferenza delle deduzioni dirette a contestare l'esercizio del potere di autotutela decisoria, venendo in rilievo il mancato possesso di un requisito di ammissione alla procedura, non posseduto dalla ricorrente alla data di presentazione della relativa domanda, con conseguente applicazione dell'istituto della decadenza ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, espressamente menzionato nel provvedimento impugnato. In tale quadro, la sentenza ha evidenziato che l'esame prescritto ai fini dell'ammissione alla procedura de qua non può ritenersi ricompreso in quello di linguistica generale, afferente a un differente settore scientifico disciplinare, senza che sussista alcuna equiparazione a livello normativo, come coerente in relazione ai contenuti, sensibilmente diversi, dei relativi esami. Né, ad avviso del primo giudice, la carenza riscontrata può ritenersi in qualche modo sanata dalla circostanza che la ricorrente, sulla base del contenuto delle autocertificazioni da lei rese, abbia, in passato, prestato servizio d'insegnamento a N. 06421/2024 REG.RIC.
tempo determinato e abbia avuto accesso alle graduatorie d'istituto e GPS, dovendosi anche escludere la possibilità di riconnettere rilievo a precedenti verifiche conclusesi positivamente in quanto insuscettibili di superare la riscontata carenza in relazione ad un requisito di ammissione che avrebbe dovuto essere acquisito entro la data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e non successivamente, in doverosa osservanza del generale principio della par condicio tra tutti i partecipanti.
Oltre ad escludere l'applicazione, invocata dalla ricorrente originaria, del criterio del c.d. assorbimento, istituto di carattere eccezionale soggetto a regole di stretta interpretazione, sono state disattese anche le deduzioni incentrate sulla tutela dell'affidamento, non ravvisandosi la sussistenza dei relativi presupposti.
4. L'appellante contesta la sentenza impugnata, riproponendo le deduzioni disattese, articolandole in chiave critica avverso il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, così in sostanza devolvendo tutta l'originaria materia del contendere; inoltre, l'appellante ha articolato deduzioni a sostegno della fondatezza della propria pretesa argomentando sulla base delle previsioni del DL n. 71 del 2024, dalle quali sarebbe desumibile la volontà del legislatore di porre rimedio alla posizione di coloro che abbiano preso parte alla procedura superando le relative prove anche se ammessi con riserva, in quanto privi del titolo di accesso ma destinatari di provvedimenti giurisdizionali interinali del giudice amministrativo per essi favorevoli.
5. Il Ministero e l'Ufficio scolastico regionale appellati si sono costituiti in giudizio, producendo documentazione.
6. Con ordinanza n. 3325 del 4 settembre 2025 questa Sezione ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare dichiarata dall'appellante con atto depositato in data
2 settembre 2024.
7. Con ordinanza collegiale n. 3901 del 7 maggio 2025, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, adempimento al quale l'appellante ha provveduto come da documentazione prodotta in data 16 maggio 2025. N. 06421/2024 REG.RIC.
8. All'udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. La questione controversa attiene alla legittimità del provvedimento con il quale l'Amministrazione scolastica ha disposto la cancellazione dell'appellante dalla graduatoria di merito del concorso straordinario bandito con DDG. n. 510 del 2020 per la classe di concorso A022, con conseguente decadenza dalla nomina in ruolo, sul presupposto del mancato possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, del titolo di accesso prescritto dalla normativa di settore.
9.1. Occorre preliminarmente osservare che la vicenda in esame si colloca nell'ambito di una procedura concorsuale straordinaria, la cui ratio legis risulta orientata alla stabilizzazione del personale docente che avesse già maturato una significativa esperienza di insegnamento nella scuola statale. Il concorso di cui al DDG n. 510 del
2020 era, infatti, espressamente riservato ai docenti in possesso di almeno tre anni di servizio, requisito che il legislatore ha inteso valorizzare quale indice qualificato di professionalità già verificata sul campo e idonea a giustificare l'accesso a una procedura di reclutamento semplificata e accelerata rispetto al concorso ordinario.
10. Nel caso di specie, risulta pacifico e documentalmente comprovato che l'appellante abbia prestato servizio per vari anni, in modo continuativo e senza soluzione di continuità, proprio nella classe di concorso A022, a decorrere dall'anno scolastico 2015, venendo reiteratamente chiamata dall'Amministrazione scolastica sulla base del medesimo titolo di studio ritenuto, solo in un momento successivo, non idoneo.
10.1. Tale dato fattuale assume precipuo rilievo, poiché dimostra come la stessa
Amministrazione abbia costantemente riconosciuto, per un significativo arco temporale, la piena spendibilità del titolo posseduto dall'interessata ai fini dell'insegnamento delle discipline.
10.2. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il Collegio osserva che, in un simile contesto, non può trovare applicazione in modo automatico e avulso da ogni N. 06421/2024 REG.RIC.
valutazione concreta l'istituto della decadenza di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 445 del
2000. Tale disposizione opera nei casi in cui l'accertata carenza del requisito incida sulla veridicità e affidabilità della dichiarazione resa, sicché la sua applicazione richiede, comunque, una valutazione non meramente automatica nel peculiare contesto fattuale e procedimentale in esame, nel quale viene in rilievo una questione interpretativa concernente la riconducibilità del percorso universitario seguito dall'appellante ai requisiti richiesti per l'accesso alla classe di concorso A022, questione che la stessa Amministrazione ha per lungo tempo risolto in senso favorevole, consentendo l'insegnamento, l'accesso alle graduatorie e, da ultimo, la partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria.
10.3. In tale prospettiva assume ulteriore rilievo la circostanza, documentalmente comprovata in atti, che l'appellante, nelle more del giudizio e in un'ottica di leale collaborazione con l'Amministrazione, abbia sostenuto e superato l'esame ritenuto carente. Tale sopravvenienza non può essere ignorata ai fini della valutazione complessiva della vicenda, non già quale integrazione retroattiva del requisito di partecipazione, ma quale elemento rilevante ai fini dell'apprezzamento della proporzionalità e della ragionevolezza dell'intervento espulsivo.
10.4. In un quadro così delineato, la protratta condotta amministrativa favorevole,
l'espletamento di plurimi rapporti di lavoro, il superamento della procedura concorsuale, la conferma in ruolo e, da ultimo, l'integrazione del percorso formativo mediante il superamento dell'esame contestato, hanno ingenerato nell'interessata un affidamento qualificato e incolpevole, strettamente correlato alle peculiari modalità di svolgimento della procedura concorsuale straordinaria e alla condotta complessiva tenuta dall'Amministrazione nel caso concreto. Secondo principi affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, risulta contrario ai canoni di correttezza, buona fede e proporzionalità l'intervento demolitorio dell'Amministrazione adottato a distanza di anni e in assenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla N. 06421/2024 REG.RIC.
rimozione degli effetti ormai consolidatisi, tanto più ove, come nel caso di specie, la situazione ritenuta originariamente ostativa risulti nelle more non più idonea a giustificare, in concreto, l'adozione di un intervento espulsivo di tale intensità (cfr.
Cons. St., Sez. VII, n. 10003 del 2024; id., n. 9488 del 2023).
10.5. Né può trascurarsi che la procedura concorsuale in esame era stata bandita proprio al dichiarato fine di porre rimedio a situazioni di precariato protratto nel tempo, valorizzando il servizio effettivamente svolto dai docenti. In tale quadro si collocano, quali elementi di contesto e di conferma della ratio sottesa agli interventi di reclutamento straordinario, le sopravvenute previsioni normative richiamate dall'appellante, dalle quali si evince la volontà del legislatore di evitare esiti espulsivi irragionevoli nei confronti di docenti che abbiano superato le procedure concorsuali e prestato servizio effettivo, ferma restando la necessità di valutare ciascuna fattispecie alla luce delle sue peculiarità.
11. In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello è fondato e deve essere accolto. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere accolto e pertanto vanno annullati i provvedimenti con esso impugnati.
12. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio, viste le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione trattata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 6421 del 2024), come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio. N. 06421/2024 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IO SA, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
EL RU, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EL RU IO SA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 08/01/2026
N. 00151 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06421/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6421 del 2024, proposto dalla prof.ssa Ines
ER IA, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via S. Tommaso d'Aquino, n. 47 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
il Ministero dell'istruzione e del merito e l'Ufficio scolastico regionale per la
Sardegna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
nei confronti
del prof. Olmo Zanforlini, non costituito in giudizio N. 06421/2024 REG.RIC.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione
Prima), n. 251/2024, pubblicata il 3 aprile 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito e dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna;
Vista l'ordinanza cautelare del 4 settembre 2024, n. 3325;
Vista l'ordinanza collegiale n. 3901 del 7 maggio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il cons. EL RU e udito per la parte appellante l'avvocato Michele Bonetti;
Nessuno è comparso per la parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L'appellante – laureata nell'a.a. 2002-2003 in conservazione dei beni culturali – impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il competente Tribunale ha in parte respinto e per la restante parte dichiarato inammissibile il ricorso da lei proposto avverso il provvedimento con il quale l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna ha disposto la sua cancellazione dalla graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale indetta con DDG n. 510 del 2020, con contestuale decadenza dalla nomina in ruolo quale docente di scuola secondaria di I grado per la classe di concorso A022
(italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado), nonché avverso altri atti del procedimento. N. 06421/2024 REG.RIC.
2. Il suddetto provvedimento è stato adottato a seguito dell'accertamento del mancato possesso da parte della ricorrente originaria, nel termine fissato per la partecipazione alla procedura, del titolo prescritto per la partecipazione alla stessa, non essendo sufficiente all'accesso all'insegnamento nella classe di concorso A022 (italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado) il possesso della sola laurea in conservazione dei beni culturali, occorrendo, in aggiunta al titolo accademico, che gli interessati abbiano superato l'esame finale dei corsi annuali o semestrali indicati, tra i quali quelli di lingua italiana e risultando mancante dal piano di studi del corso frequentato dall'interessata – che non è stato interessato da alcuna integrazione -
l'esame annuale ovvero due esami semestrali di lingua italiana.
3. Con la sentenza impugnata, il primo giudice, previa esplicitazione dei limiti della giurisdizione amministrativa, non estesa anche alla cognizione degli atti successivi al disposto depennamento dalla graduatoria, inerenti al rapporto di lavoro, rientranti nell'alveo della giurisdizione ordinaria - ha escluso la fondatezza delle censure formulate, rilevando, in primo luogo, l'inconferenza delle deduzioni dirette a contestare l'esercizio del potere di autotutela decisoria, venendo in rilievo il mancato possesso di un requisito di ammissione alla procedura, non posseduto dalla ricorrente alla data di presentazione della relativa domanda, con conseguente applicazione dell'istituto della decadenza ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, espressamente menzionato nel provvedimento impugnato. In tale quadro, la sentenza ha evidenziato che l'esame prescritto ai fini dell'ammissione alla procedura de qua non può ritenersi ricompreso in quello di linguistica generale, afferente a un differente settore scientifico disciplinare, senza che sussista alcuna equiparazione a livello normativo, come coerente in relazione ai contenuti, sensibilmente diversi, dei relativi esami. Né, ad avviso del primo giudice, la carenza riscontrata può ritenersi in qualche modo sanata dalla circostanza che la ricorrente, sulla base del contenuto delle autocertificazioni da lei rese, abbia, in passato, prestato servizio d'insegnamento a N. 06421/2024 REG.RIC.
tempo determinato e abbia avuto accesso alle graduatorie d'istituto e GPS, dovendosi anche escludere la possibilità di riconnettere rilievo a precedenti verifiche conclusesi positivamente in quanto insuscettibili di superare la riscontata carenza in relazione ad un requisito di ammissione che avrebbe dovuto essere acquisito entro la data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura e non successivamente, in doverosa osservanza del generale principio della par condicio tra tutti i partecipanti.
Oltre ad escludere l'applicazione, invocata dalla ricorrente originaria, del criterio del c.d. assorbimento, istituto di carattere eccezionale soggetto a regole di stretta interpretazione, sono state disattese anche le deduzioni incentrate sulla tutela dell'affidamento, non ravvisandosi la sussistenza dei relativi presupposti.
4. L'appellante contesta la sentenza impugnata, riproponendo le deduzioni disattese, articolandole in chiave critica avverso il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, così in sostanza devolvendo tutta l'originaria materia del contendere; inoltre, l'appellante ha articolato deduzioni a sostegno della fondatezza della propria pretesa argomentando sulla base delle previsioni del DL n. 71 del 2024, dalle quali sarebbe desumibile la volontà del legislatore di porre rimedio alla posizione di coloro che abbiano preso parte alla procedura superando le relative prove anche se ammessi con riserva, in quanto privi del titolo di accesso ma destinatari di provvedimenti giurisdizionali interinali del giudice amministrativo per essi favorevoli.
5. Il Ministero e l'Ufficio scolastico regionale appellati si sono costituiti in giudizio, producendo documentazione.
6. Con ordinanza n. 3325 del 4 settembre 2025 questa Sezione ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare dichiarata dall'appellante con atto depositato in data
2 settembre 2024.
7. Con ordinanza collegiale n. 3901 del 7 maggio 2025, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, adempimento al quale l'appellante ha provveduto come da documentazione prodotta in data 16 maggio 2025. N. 06421/2024 REG.RIC.
8. All'udienza pubblica del 4 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. La questione controversa attiene alla legittimità del provvedimento con il quale l'Amministrazione scolastica ha disposto la cancellazione dell'appellante dalla graduatoria di merito del concorso straordinario bandito con DDG. n. 510 del 2020 per la classe di concorso A022, con conseguente decadenza dalla nomina in ruolo, sul presupposto del mancato possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, del titolo di accesso prescritto dalla normativa di settore.
9.1. Occorre preliminarmente osservare che la vicenda in esame si colloca nell'ambito di una procedura concorsuale straordinaria, la cui ratio legis risulta orientata alla stabilizzazione del personale docente che avesse già maturato una significativa esperienza di insegnamento nella scuola statale. Il concorso di cui al DDG n. 510 del
2020 era, infatti, espressamente riservato ai docenti in possesso di almeno tre anni di servizio, requisito che il legislatore ha inteso valorizzare quale indice qualificato di professionalità già verificata sul campo e idonea a giustificare l'accesso a una procedura di reclutamento semplificata e accelerata rispetto al concorso ordinario.
10. Nel caso di specie, risulta pacifico e documentalmente comprovato che l'appellante abbia prestato servizio per vari anni, in modo continuativo e senza soluzione di continuità, proprio nella classe di concorso A022, a decorrere dall'anno scolastico 2015, venendo reiteratamente chiamata dall'Amministrazione scolastica sulla base del medesimo titolo di studio ritenuto, solo in un momento successivo, non idoneo.
10.1. Tale dato fattuale assume precipuo rilievo, poiché dimostra come la stessa
Amministrazione abbia costantemente riconosciuto, per un significativo arco temporale, la piena spendibilità del titolo posseduto dall'interessata ai fini dell'insegnamento delle discipline.
10.2. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il Collegio osserva che, in un simile contesto, non può trovare applicazione in modo automatico e avulso da ogni N. 06421/2024 REG.RIC.
valutazione concreta l'istituto della decadenza di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 445 del
2000. Tale disposizione opera nei casi in cui l'accertata carenza del requisito incida sulla veridicità e affidabilità della dichiarazione resa, sicché la sua applicazione richiede, comunque, una valutazione non meramente automatica nel peculiare contesto fattuale e procedimentale in esame, nel quale viene in rilievo una questione interpretativa concernente la riconducibilità del percorso universitario seguito dall'appellante ai requisiti richiesti per l'accesso alla classe di concorso A022, questione che la stessa Amministrazione ha per lungo tempo risolto in senso favorevole, consentendo l'insegnamento, l'accesso alle graduatorie e, da ultimo, la partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria.
10.3. In tale prospettiva assume ulteriore rilievo la circostanza, documentalmente comprovata in atti, che l'appellante, nelle more del giudizio e in un'ottica di leale collaborazione con l'Amministrazione, abbia sostenuto e superato l'esame ritenuto carente. Tale sopravvenienza non può essere ignorata ai fini della valutazione complessiva della vicenda, non già quale integrazione retroattiva del requisito di partecipazione, ma quale elemento rilevante ai fini dell'apprezzamento della proporzionalità e della ragionevolezza dell'intervento espulsivo.
10.4. In un quadro così delineato, la protratta condotta amministrativa favorevole,
l'espletamento di plurimi rapporti di lavoro, il superamento della procedura concorsuale, la conferma in ruolo e, da ultimo, l'integrazione del percorso formativo mediante il superamento dell'esame contestato, hanno ingenerato nell'interessata un affidamento qualificato e incolpevole, strettamente correlato alle peculiari modalità di svolgimento della procedura concorsuale straordinaria e alla condotta complessiva tenuta dall'Amministrazione nel caso concreto. Secondo principi affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, risulta contrario ai canoni di correttezza, buona fede e proporzionalità l'intervento demolitorio dell'Amministrazione adottato a distanza di anni e in assenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla N. 06421/2024 REG.RIC.
rimozione degli effetti ormai consolidatisi, tanto più ove, come nel caso di specie, la situazione ritenuta originariamente ostativa risulti nelle more non più idonea a giustificare, in concreto, l'adozione di un intervento espulsivo di tale intensità (cfr.
Cons. St., Sez. VII, n. 10003 del 2024; id., n. 9488 del 2023).
10.5. Né può trascurarsi che la procedura concorsuale in esame era stata bandita proprio al dichiarato fine di porre rimedio a situazioni di precariato protratto nel tempo, valorizzando il servizio effettivamente svolto dai docenti. In tale quadro si collocano, quali elementi di contesto e di conferma della ratio sottesa agli interventi di reclutamento straordinario, le sopravvenute previsioni normative richiamate dall'appellante, dalle quali si evince la volontà del legislatore di evitare esiti espulsivi irragionevoli nei confronti di docenti che abbiano superato le procedure concorsuali e prestato servizio effettivo, ferma restando la necessità di valutare ciascuna fattispecie alla luce delle sue peculiarità.
11. In conclusione, per le ragioni esposte, l'appello è fondato e deve essere accolto. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere accolto e pertanto vanno annullati i provvedimenti con esso impugnati.
12. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio, viste le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione trattata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 6421 del 2024), come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Compensa le spese del doppio grado del giudizio. N. 06421/2024 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IO SA, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
EL RU, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EL RU IO SA
IL SEGRETARIO