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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/07/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
1018 /2025 R.G.
All'udienza del 02/07/2025 alle ore 09.44, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. SERGIO GOVERNALE in sostituzione dell'Avv. DE STEFANO VITO per parte ricorrente
[...]
Parte_1
l'Avv. VINCENZO PANTALEO in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 16.33, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1018 /2025 R.G.
OGGETTO: indebito-assegno sociale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. DE STEFANO VITO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la insussistenza e la infondatezza della pretesa di cui al sollecito di pagamento impugnato;
ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che il ricorrente nulla deve all' annullare l'atto impugnato;
vinte le spese. CP_1
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso perché infondato;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, richiamando il sollecito di pagamento comunicatogli dall' in data 07.03.2025 ed CP_1
afferente all'indebito percezione di somme, per il periodo dal 01/01/2007 al 30/04/2011, a titolo pensione cat. AS n.04020020, per l'importo di euro 9.061,42, sostiene di non essere mai stato titolare del suddetto trattamento pensionistico, né di aver mai percepito alcuna somma a tale titolo.
Ad ogni modo eccepisce altresì l'irripetibilità dell'importo, in applicazione del principio di ripetibilità solo dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Per tali motivi insiste per l'accoglimento delle domande avanzate.
L'Ente assistenziale costituendosi ha confutato tutti gli assunti avversi, deducendo e documentando la titolarità, in capo al ricorrente, e sino all'anno 2015, dell'assegno sociale.
Ha poi ricostruito la vicenda richiamando il provvedimento di riliquidazione del trattamento del
06/04/2011, comunicato con contestuale rilievo di indebito notificato in data 17/06/2011, eccependo l'inapplicabilità alla presente fattispecie del principio di irripetibilità dell'indebito fondato solo dal momento dell'accertamento.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
*******
Il ricorso è infondato ancorchè palesemente temerario.
La tesi della mancata titolarità e percezione dell'assegno sociale, addotta in seno al ricorso e reiterata sino alle note conclusive, è stata clamorosamente confutata dalla copiosa documentazione prodotta dall' CP_1
Nonostante l'Ente abbia prodotto le stampe del cassetto previdenziale del ricorrente relative agli anni in contestazione, la comunicazione di liquidazione della prestazione-assegno sociale, con relativo certificato di pensione, tutti i cedolini pensionistici, la prima comunicazione di indebito (debitamente ricevuta dal ricorrente) e tutti i successivi solleciti, oltre a tutta l'ulteriore documentazione, il ricorrente arditamente ha continuato a sostenere di non essere mai stato titolare di tale prestazione, mai percepita.
Ha sostenuto che manchi la prova del reale e concreto pagamento, al solo fine di indurre il Tribunale in errore, considerato che, per come emerge in maniera inequivocabile da ogni singolo cedolino di pagamento, la prestazione veniva liquidata e posta in pagamento unitamente all'altra pensione Categoria
VOART PENSIONE DI VECCHIAIA Prestazione 018820033025188, intestata sempre al ricorrente.
Del tutto infondato e temerario è pertanto il primo motivo di ricorso.
Con riferimento all'ulteriore doglianza, la stessa va integralmente rigettata.
In tema di indebito previdenziale il pensionato che agisca per richiedere l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito è onerato di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli.
Con riguardo all'inquadramento della disciplina applicabile, l'art. 52 l. n. 88/1989 esplicitamente assoggetta alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche la pensione sociale di cui all'art. 26 l.
n. 153/1969.
Si tratta di una previsione normativa eccezionale che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale (nonostante la sua intrinseca natura assistenziale) alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie.
Conseguentemente, stante la diversità tra la vecchia pensione sociale e l'assegno sociale (cfr. Cass. n.
18820/2021), si ritiene applicabile al caso di specie l'art. 13 l. n. 412/91, quale disposizione d'interpretazione autentica dell'art. 52 l. n. 88/1989, in quanto norma di carattere speciale afferente le prestazioni pensionistiche tra cui, come sopra indicato, è espressamente ricompresa la pensione sociale.
Invero, i giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 13918/2021; Cass. n. 3802/2019) hanno reiteratamente puntualizzato che “in tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del
CP_ requisito reddituale, l'art. 13 comma 2 della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l provvede al recupero entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l deve CP_2
formalizzare la richiesta dell'importo ritenuto indebito – id est: iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato – e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso “ e che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento
CP_ del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto CP_2
alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico”.
Ovviamente il termine decorre dalla data in cui l' poteva conoscere il contenuto della dichiarazione CP_2
dei redditi del ricorrente, il cui termine di presentazione è notoriamente spostato all'anno successivo a quello cui i redditi si riferiscono.
Nel caso specifico, la contestazione dell' è sicuramente tempestiva, tenuto conto che non vi è prova CP_1
agli atti che il ricorrente abbia mai comunicato i propri redditi all' né vi è prova che lo stesso abbia CP_1
mai presentato precipue dichiarazioni reddituali.
Inoltre va rilevato che l'art. 15 comma 1 del d.l. 78/2009 è entrato in vigore a far data dal 01/01/2010, dunque, sino a tale data, l non era neppure tenuto ad acquisire informazioni dagli uffici fiscali. CP_1
Tanto porta al rigetto integrale del ricorso.
La temerarietà dei motivi addotti a sostegno comportano l'applicabilità del disposto di cui all'art. 96 c.p.c.
e, in combinato disposto con l'art. 152 disp. Att. C.p.c., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e revoca dell'ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1018 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso per temerarietà dell'azione; revoca l'ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite, liquidate in € 1.800,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese forfettarie ed oneri di legge,
Così deciso in Marsala in data 02/07/2025
Il Giudice Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
1018 /2025 R.G.
All'udienza del 02/07/2025 alle ore 09.44, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. SERGIO GOVERNALE in sostituzione dell'Avv. DE STEFANO VITO per parte ricorrente
[...]
Parte_1
l'Avv. VINCENZO PANTALEO in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 16.33, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1018 /2025 R.G.
OGGETTO: indebito-assegno sociale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. DE STEFANO VITO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la insussistenza e la infondatezza della pretesa di cui al sollecito di pagamento impugnato;
ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che il ricorrente nulla deve all' annullare l'atto impugnato;
vinte le spese. CP_1
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso perché infondato;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, richiamando il sollecito di pagamento comunicatogli dall' in data 07.03.2025 ed CP_1
afferente all'indebito percezione di somme, per il periodo dal 01/01/2007 al 30/04/2011, a titolo pensione cat. AS n.04020020, per l'importo di euro 9.061,42, sostiene di non essere mai stato titolare del suddetto trattamento pensionistico, né di aver mai percepito alcuna somma a tale titolo.
Ad ogni modo eccepisce altresì l'irripetibilità dell'importo, in applicazione del principio di ripetibilità solo dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Per tali motivi insiste per l'accoglimento delle domande avanzate.
L'Ente assistenziale costituendosi ha confutato tutti gli assunti avversi, deducendo e documentando la titolarità, in capo al ricorrente, e sino all'anno 2015, dell'assegno sociale.
Ha poi ricostruito la vicenda richiamando il provvedimento di riliquidazione del trattamento del
06/04/2011, comunicato con contestuale rilievo di indebito notificato in data 17/06/2011, eccependo l'inapplicabilità alla presente fattispecie del principio di irripetibilità dell'indebito fondato solo dal momento dell'accertamento.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione orale.
*******
Il ricorso è infondato ancorchè palesemente temerario.
La tesi della mancata titolarità e percezione dell'assegno sociale, addotta in seno al ricorso e reiterata sino alle note conclusive, è stata clamorosamente confutata dalla copiosa documentazione prodotta dall' CP_1
Nonostante l'Ente abbia prodotto le stampe del cassetto previdenziale del ricorrente relative agli anni in contestazione, la comunicazione di liquidazione della prestazione-assegno sociale, con relativo certificato di pensione, tutti i cedolini pensionistici, la prima comunicazione di indebito (debitamente ricevuta dal ricorrente) e tutti i successivi solleciti, oltre a tutta l'ulteriore documentazione, il ricorrente arditamente ha continuato a sostenere di non essere mai stato titolare di tale prestazione, mai percepita.
Ha sostenuto che manchi la prova del reale e concreto pagamento, al solo fine di indurre il Tribunale in errore, considerato che, per come emerge in maniera inequivocabile da ogni singolo cedolino di pagamento, la prestazione veniva liquidata e posta in pagamento unitamente all'altra pensione Categoria
VOART PENSIONE DI VECCHIAIA Prestazione 018820033025188, intestata sempre al ricorrente.
Del tutto infondato e temerario è pertanto il primo motivo di ricorso.
Con riferimento all'ulteriore doglianza, la stessa va integralmente rigettata.
In tema di indebito previdenziale il pensionato che agisca per richiedere l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito è onerato di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli.
Con riguardo all'inquadramento della disciplina applicabile, l'art. 52 l. n. 88/1989 esplicitamente assoggetta alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche la pensione sociale di cui all'art. 26 l.
n. 153/1969.
Si tratta di una previsione normativa eccezionale che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale (nonostante la sua intrinseca natura assistenziale) alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie.
Conseguentemente, stante la diversità tra la vecchia pensione sociale e l'assegno sociale (cfr. Cass. n.
18820/2021), si ritiene applicabile al caso di specie l'art. 13 l. n. 412/91, quale disposizione d'interpretazione autentica dell'art. 52 l. n. 88/1989, in quanto norma di carattere speciale afferente le prestazioni pensionistiche tra cui, come sopra indicato, è espressamente ricompresa la pensione sociale.
Invero, i giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 13918/2021; Cass. n. 3802/2019) hanno reiteratamente puntualizzato che “in tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del
CP_ requisito reddituale, l'art. 13 comma 2 della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l provvede al recupero entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l deve CP_2
formalizzare la richiesta dell'importo ritenuto indebito – id est: iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato – e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso “ e che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento
CP_ del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto CP_2
alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico”.
Ovviamente il termine decorre dalla data in cui l' poteva conoscere il contenuto della dichiarazione CP_2
dei redditi del ricorrente, il cui termine di presentazione è notoriamente spostato all'anno successivo a quello cui i redditi si riferiscono.
Nel caso specifico, la contestazione dell' è sicuramente tempestiva, tenuto conto che non vi è prova CP_1
agli atti che il ricorrente abbia mai comunicato i propri redditi all' né vi è prova che lo stesso abbia CP_1
mai presentato precipue dichiarazioni reddituali.
Inoltre va rilevato che l'art. 15 comma 1 del d.l. 78/2009 è entrato in vigore a far data dal 01/01/2010, dunque, sino a tale data, l non era neppure tenuto ad acquisire informazioni dagli uffici fiscali. CP_1
Tanto porta al rigetto integrale del ricorso.
La temerarietà dei motivi addotti a sostegno comportano l'applicabilità del disposto di cui all'art. 96 c.p.c.
e, in combinato disposto con l'art. 152 disp. Att. C.p.c., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e revoca dell'ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1018 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso per temerarietà dell'azione; revoca l'ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite, liquidate in € 1.800,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese forfettarie ed oneri di legge,
Così deciso in Marsala in data 02/07/2025
Il Giudice Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.