Ordinanza collegiale 13 marzo 2026
Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 20/04/2026, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00425/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00156/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2026, proposto da
AL AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Tosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Latina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari
- del decreto di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (codice assicurata 055998606485) del 10.09.2025 dell’Ufficio Immigrazione presso la Questura di Latina notificato al Sig. AR AL in data 22.09.2025, e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, riconoscendo altresì il diritto del ricorrente a un riesame equo e imparziale della sua posizione; disporre, ove necessario, un’integrazione istruttoria mediante audizioni dei soggetti coinvolti e raccolta di documentazione ulteriore, al fine di ristabilire la completezza e correttezza del quadro decisionale; adottare ogni altra misura ritenuta opportuna per garantire la piena ed effettiva tutela dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa UE NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Premesso che
- con il ricorso all’esame è impugnato, con richiesta di annullamento previa concessione di misure cautelari, il decreto n. 444/2025 del 10 settembre 2025, notificato il 22 settembre successivo, con il quale il Questore di Latina ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (codice assicurata 055998606485) in quanto « il Mod. 209 è da ritenere non confermato per assenza delle garanzie verificate dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina »;
- nel provvedimento si rappresenta che il ricorrente, cittadino straniero, entrato in Italia in data 11 gennaio 2025 previo rilascio di apposito nulla osta, nonché di visto, per lavoro subordinato, si presentava il 28 gennaio successivo presso lo Sportello Unico per l’immigrazione di Latina, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ottenendo il Mod. 209 necessario per la richiesta del permesso di soggiorno; che il contratto di lavoro stipulato risultava, tuttavia, cessato il 31 gennaio 2025 senza che fosse stato conseguentemente modificato il contratto di soggiorno sottoscritto il 28 gennaio 2025 con l’emissione di nuovo Mod. 209 per lavoro o attesa occupazione, « necessario per l’eventuale riesame dell’istanza »;
- dello stesso decreto parte ricorrente lamenta l’illegittimità per violazione degli artt. 3 e 10- bis della legge n. 241/1990, per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, nonché per violazione degli artt. 5 e 22 del Testo Unico Immigrazione, sostenendo che la motivazione sarebbe insufficiente, che la mancata trasmissione di osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 non potrebbe essere, di per sé, valorizzata né interpretata quale disinteresse al procedimento ed, infine, che l’amministrazione avrebbe omesso di svolgere una accurata istruttoria, dalla quale sarebbe emersa la propria assenza di responsabilità in merito alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, nonché la conseguente valutazione dei presupposti per la concessione di un permesso per attesa occupazione;
- ha, quindi, chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, previa concessione di misure cautelari;
- con ordinanza n. 19 del 22 gennaio 2026 il Presidente del TAR Lazio, rilevato come gli effetti della controversia così instaurata non fossero suscettibili di estendersi al di fuori dell’ambito territoriale coincidente con la cognizione giurisdizionale di questa Sezione staccata, ha ritenuto sussistente la competenza territoriale di quest’ultima e ad essa ha disposto la trasmissione del ricorso;
- è stata, dunque, fissata per la discussione dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 15 aprile 2026;
- all’esito di quest’ultima, in vista della quale si è costituita in resistenza l’amministrazione intimata, depositando documentazione e relazione illustrativa, dato avviso alle parti presenti della possibilità di definire il ricorso ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti, lo stesso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che le censure veicolate in ricorso non siano suscettibili di condivisione in quanto:
- la motivazione del provvedimento, per quanto sopra riferito, risulta chiara e sufficiente a rappresentare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dello stesso, da individuarsi nella cessazione del rapporto di lavoro per il quale il ricorrente ha fatto ingresso in Italia solo pochi giorni dopo la stipulazione del contratto e nel mancato conseguente aggiornamento del « Mod. 209 »;
- la mancata partecipazione alla fase di cui all’art 10- bis l. 241/1990 da parte del ricorrente costituisce solo uno degli elementi valorizzati dall’amministrazione nella motivazione del provvedimento, e non l’unico né quella preminente; in ogni caso è incontestato che lo stesso, ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non abbia presentato alcuna osservazione né, quindi, sottoposto all’amministrazione ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli dalla stessa rappresentati nel c.d. « preavviso di rigetto »;
- è parimenti pacifico che il contratto di lavoro in vista del quale il ricorrente ha fatto il proprio ingresso sul territorio nazionale sia stato risolto il 31 gennaio 2025, solo dopo pochi giorni dalla relativa stipulazione (avvenuta il 21 gennaio precedente secondo quanto allegato in ricorso, il 25 gennaio secondo quanto invece affermato dalla lettera di licenziamento in atti, depositata dallo stesso ricorrente);
- l’amministrazione non avrebbe, comunque, potuto determinarsi in ordine a un permesso per attesa occupazione, che peraltro non risulta essere stato richiesto dal ricorrente, nonostante la cessazione del rapporto di lavoro risalga al gennaio del 2025, considerato che, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza, tale tipologia di permesso presuppone non solo che il contratto di lavoro stipulato sia cessato per causa non imputabile al lavoratore, ma anche che lo stesso abbia prodotto i propri effetti, condizione che non può ritenersi sussistente allorché il licenziamento avvenga solo dopo qualche giorno dall’assunzione e neppure venga aggiornato il mod. 209 (in termini, da ultimo, Ord. di questa sezione nn. 6 e 8 del 15 gennaio 2026);
Ritenuto pertanto che, alla luce dei superiori rilievi, il ricorso non possa essere accolto e che, non di meno, le spese del giudizio debbano essere compensate, in ragione della materia trattata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO CA, Presidente
Valerio Torano, Consigliere
UE NA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE NA | DO CA |
IL SEGRETARIO