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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/12/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 541/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 541/2025 tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 13,29 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. Roberto Zucchi in sostituzione Controparte_2 per delega orale dell'avv. CATACCHIO CARMINE ALDO il quale precisa le conclusioni come da ricorso in appello;
Per - UTG l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1 STATO DI ANCONA nella persona del dott. Andrea Scichilone il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione;
assiste ai fini della pratica forense la dott.ssa Testimone_1 si procede alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti ed insistendo nelle rispettive posizioni;
si rimettono al Giudice per la liquidazione delle spese;
l'avv. Zucchi rileva a tal fine che l'avv. Catacchio si è dichiarato antistatario in entrambi i gradi di lite;
IL GIUDICE Dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c .in allegato al presente verbale e quale parte integrante di esso.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. R.G. 541-2025, discussa e decisa ex art. 429 c.p.c.
all'odierna udienza di discussione del 11/12/2025, e promossa da:
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Borgoricco (Pd) alla Via Piovega n. 55,
rappresentata e difesa dall'Avv. AR AL Catacchio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in Bari – S. Spirito alla Via F.lli Mannarino n. 45, in virtù di procura alle liti conferita in calce, con separato atto ai sensi dell'art. 83 co. 3 c.p.c., al ricorso in appello depositato telematicamente in data 23.01.2025;
- appellante -
CONTRO
, in persona del Controparte_3
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di (C.F. ) e ope legis elettivamente domiciliata presso gli uffici di CP_1 P.IVA_2
quest'ultima siti ad Corso Mazzini n. 55; CP_1
- appellata -
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 381/2024 emessa dal Giudice di Pace di dott. CP_1
ZO TT in data 23/10/2024, nella causa iscritta al n. 3748/2023 R.G. pubblicata il pagina 2 di 16 27/11/2024, non notificata: opposizione avverso ordinanza – ingiunzione adottata dalla CP_1
[...]
CONCLUSIONI
Alla udienza dell'11/12/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, , in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, proponeva avanti al Giudice di Pace di CP_1
opposizione ex art. 205 C.d.S. avverso l'ordinanza-ingiunzione Protocollo n. 226/23/Area III
Dep. del 30/08/2023 emessa dalla , Controparte_4
avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 354,58, di cui € 346,00 per sanzione amministrativa e € 8,58 per le spese, in relazione alla violazione dell'art.142 Co.8
C.d.S. contestata dalla Polizia Locale di Loreto con verbale n. V/33715/2022 (Prot.14433/2022)
del 7.12.2022 (cfr. ordinanza-ingiunzione: doc. n. 1 all.to ricorso in opposizione).
La difesa della ricorrente, in sintesi e per quanto ivi di interesse, sosteneva l'illegittimità della ordinanza-ingiunzione opposta per i seguenti motivi:
- l'ordinanza era nulla/inesistente in quanto sottoscritta da parte di un soggetto non abilitato;
- l'ordinanza-ingiunzione era nulla/annullabile per mancanza di motivazione o motivazione insufficiente;
- non vi era stata contestazione immediata dell'infrazione;
- era necessaria la verifica annuale o periodica della funzionalità e della taratura dell'apparecchio;
- l'onere della prova del corretto funzionamento dell'apparecchio e della violazione contestata era a carico della P.A.;
pagina 3 di 16 - difetto di omologazione dell'apparecchio; era onere della P.A. provare la taratura dell'apparecchio, l'omologazione dello stesso da parte del Ministero dei Trasporti, non essendo sufficiente la semplice approvazione ministeriale;
- nel caso di specie il verbale era nullo per mancanza di prova del corretto funzionamento dell'apparecchiatura autovelox SODI106, per omessa indicazione del tipo di postazione di controllo della velocità; per carenza di potere da parte della Polizia Locale di rilevazione dell'infrazione sulla
S.P. 24, ovvero su strada provinciale e non di proprietà comunale;
per mancanza di adeguata segnaletica stradale in loco di segnalazione della postazione temporanea di controllo elettronico della velocità e di preavviso della stessa;
per mancata gestione diretta dell'apparecchiatura elettronica per il rilevamento delle infrazioni da parte della Polizia Locale;
per la violazione dell'art.345 Reg. Esec.
C.d.S., atteso che risultava iniquamente applicato il coefficiente percentuale fisso del 5% a titolo di riduzione della velocità rilevata per tolleranza strumentale, mentre andrebbe applicato il coefficiente variabile in funzione della velocità media rilevata (cfr. ricorso introduttivo del giudizio di I grado).
La difesa della società ricorrente chiedeva pertanto, in via preliminare, di sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato, nel merito di accogliere il ricorso e per l'effetto di revocare e/o annullare il verbale di accertamento della violazione e la successiva ordinanza ingiunzione;
con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, da CP_1
distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
in subordine, la riduzione delle violazioni previste (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 11-12 del ricorso).
La causa veniva iscritta al n. 3748/2023 R.G. e il Giudice di Pace di con decreto del CP_1
30.11.2023, non sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava l'udienza del
24.04.2024 per la comparizione delle parti.
Si costituiva in giudizio la resistente con comparsa di costituzione e risposta del CP_1
2.04.2024, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto e pertanto la conferma dell'ordinanza impugnata;
con vittoria di spese e competenze di lite (cfr. conclusioni formulate a pag. 6 della comparsa cit.).
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
pagina 4 di 16 All'udienza del 24.04.2024 il Giudice di Pace fissava l'udienza per la discussione e la lettura del dispositivo al 23.10.2024 mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito di memorie conclusionali.
All'udienza del 23.10.2024 veniva data lettura del dispositivo da parte del Giudice di Pace.
Con sentenza del 23.10.2024, pubblicata il 27.11.2024, il Giudice di Pace di rigettava CP_1
l'opposizione perché infondata, confermava l'ordinanza-ingiunzione opposta adottata dalla il 30.08.2023, n. 226/23/Area III Dep. e condannava la ricorrente a Controparte_1
rifondere le spese di lite in favore della Controparte_4
per € 50,00 (cfr. dispositivo sentenza in atti).
[...]
Il Giudice di Pace di nella motivazione della sentenza, ha ritenuto testualmente che: CP_1
“(…) Il ricorso viene rigettato perché infondato.
Nell'odierna opposizione la preliminarmente ritiene che l'ordinanza ingiunzione impugnata CP_2
debba essere annullata in quanto emessa da un soggetto non abilitato alla sottoscrizione.
Il motivo non ha pregio.
La ha depositato il decreto prefettizio n. 11675 del 30/1/2013 con il quale veniva Controparte_1
conferito al V. Prefetto dott.ssa Francesca Piccolo l'incarico dirigenziale dell'Area III competente ad emettere, tra l'altro, le ordinanze-ingiunzioni in materia di ricorsi gerarchici per violazioni al CdS.
Pertanto, il provvedimento è stato adottato dal dirigente avente poteri in materia.
Non hanno pregio neanche gli altri motivi del ricorso.
L'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità in dotazione al Comando della Polizia
Locale di Loreto è il modello Autovelox 106 conforme al campione omologato n. 64/I con dichiarazione rilasciata il 18/3/2022. Il campione Autovelox 106 è stato omologato con protocolli del M.M.II.TT.
rilasciati dal 2014 al 2019.
Il tutto come espressamente riportato nel verbale presupposto.
In ordine poi alle contestazioni riguardanti l'utilizzazione dell'apparecchiatura, la distanza della postazione dal cartello segnalatore e quant'altro, la nell'ordinanza-ingiunzione Controparte_1
ha motivato su tutti i punti già contestati nel ricorso gerarchico che vengono riproposti in questa sede,
pagina 5 di 16 ed ai quali ci si riporta per brevità, rigettandoli sulla base delle deduzioni fornite dall'organo accertatore.
Le spese seguono la soccombenza” (cfr. motivazione della sentenza pagg. 2—4).
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 23.01.2025, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. a mezzo posta elettronica certificata in data 11.02.2025, la , in persona del legale Parte_2
rappresentante pro-tempore, ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “a) nel merito, CP_1
accogliere il presente appello, riformare la sentenza n.381/2024 del Giudice di Pace di e, per CP_1
l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta nel giudizio di primo grado, annullare l'ordinanza ingiunzione Protocollo n° 226/23/Area III Dep. del 30/08/2023 (Rif. Fasc. n.1408/23/WA), emessa dalla Prefettura di ed il verbale di violazione del CdS n. V/33715/2022 (Prot.14433/2022) del CP_1
07.12.2022 ad essa sotteso, con le relative sanzioni amministrative comminate;
b) condannare, in ogni caso, la parte appellata alla refusione delle spese e competenze di lite del doppio grado giudiziale, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario” (conclusioni formulate a pag. 10 del ricorso in appello).
La difesa della parte appellante ha fondato il proprio appello sul seguente testuale motivo:
“Illogicità manifesta, e/o contraddittorietà, e/o carenza della motivazione della sentenza appellata, in ordine alla iniqua affermazione di avvenuta omologazione dell'apparecchio. Difetto di omologazione del dispositivo autovelox. Violazione dell'art.142 Co. 6 CdS e dei principi giurisprudenziali stabiliti dalla
Suprema Corte, con le pronunce n. 10505/2024 e n. 20913/2024” (cfr. pagg.
3-9 ricorso in appello).
Secondo la difesa dell'appellante, il Giudice di Pace nella sentenza impugnata aveva erroneamente dichiarato che l'autovelox 106 era omologato, come descritto dalla Polizia
Locale di Loreto nel verbale sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta.
In realtà, la nel primo grado di giudizio non aveva prodotto alcun provvedimento CP_1
di omologazione e il Giudice di Pace si era limitato a leggere quanto era stato indicato in modo impreciso ed errato dalla Polizia nel verbale.
pagina 6 di 16 In realtà laddove nel verbale si leggeva testualmente “omologata con protocolli M.M.II.TT. nn.
(…)” non si trattava di omologazione, ma di semplice approvazione ministeriale.
Quindi l'apparecchio autovelox utilizzato dalla Polizia Locale non era munito di omologazione, pertanto, la sentenza doveva essere riformata dichiarando il difetto di omologazione con conseguente annullamento della ordinanza ingiunzione prefettizia opposta.
Con un secondo motivo di appello, la difesa dell'appellante ha impugnato la sentenza nel capo in cui il Giudice di Pace ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della , in violazione dell'art. 91 c.p.c. (cfr. pagg.
9-10 ricorso in appello). CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel presente grado di giudizio la
, in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_4
chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Adita Giustizia,
contrariis reiectis, rigettare l'appello siccome inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
Spese vinte” (conclusioni rassegnate a pag. 6 della comparsa cit.).
All'udienza dell'8.05.2025 i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi atti e chiedevano fissarsi udienza ex art. 429 c.p.c.; il Tribunale fissava per la discussione orale e la decisione ex art. 429 c.p.c.
l'udienza dell'11/12/2025.
In assenza di ulteriore attività istruttoria la causa giungeva quindi all'odierna udienza dell'11/12/2025
per la discussione orale e la decisione ex art. 429 c.p.c.
Tanto doverosamente seppur sinteticamente premesso in fatto, occorre passare - quindi -
all'esame nel merito dell'appello proposto dalla . Parte_2
La difesa dell'appellante ha chiesto la riforma della sentenza nel capo in cui è stata rigettata l'eccezione di difetto di omologazione della apparecchiatura Sodi Autovelox 106 ed ha impugnato specificamente il relativo capo della sentenza (cfr. pag. 3 ricorso in appello: “Si
impugna, specificamente, la sentenza nel capo in cui il Giudice di Pace afferma testualmente che: “…
l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità in dotazione al Comando della Polizia
Locale di Loreto è il modello Autovelox 106 conforme al campione omologato 64/I con dichiarazione pagina 7 di 16 rilasciata il 18.03.2022. Il Campione Autovelox 106 è stato omologato con protocolli del M.M.II.TT.
rilasciati dal 2014 al 2019. Il tutto come espressamente riportato nel verbale presupposto. …”).
Pertanto gli altri motivi di censura proposti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e non riproposti in appello, non sono stati oggetto di impugnazione e in relazione ad essi si è formato il giudicato.
L'appello ha quindi ad oggetto esclusivamente l'omologazione dell'apparecchio autovelox utilizzato dalla Polizia Locale per l'accertamento dell'infrazione contestata al ricorrente odierno appellante.
Come noto, negli ultimi anni la Corte di Cassazione è intervenuta ripetutamente sulla questione della omologazione degli autovelox:
- Con l'ordinanza n. 10505/2024 pubblicata il 18.04.2024, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, in relazione a una opposizione avverso il verbale di accertamento della Polizia Locale in ordine alla violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. ha affermato che è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può
ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142,
comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192
del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (cfr. sentenza cit.: “E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché
l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio,
con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. pagina 8 di 16 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è
tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente
non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Alla stregua di queste ultime l'art. 142,
comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni,
per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità
indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò
differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è
sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”).
- Sono poi intervenute diverse pronunce conformi a conferma di tale orientamento;
- “L'enunciato del giudice di merito è in linea con l'indirizzo sezionale, al quale il Collegio intende dare continuità (Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, Rv. 670887 – 01; conf.: Cass. nn. 20913/2024, pagina 9 di 16 12924/2025), secondo cui, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche,
natura e finalità diverse” (Cass. civ., ordinanza n. 13996 del 26/05/2025).
- Ancora “La questione di diritto sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio. La questione è stata di recente per la prima volta affrontata da questa Corte con ordinanza n.10505 del 18/04/2024 con cui è stato affermato che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio
“autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico,
all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del
1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. La statuizione è stata ribadita con le pronunce n. 10505 del 18/04/2024; n. 20913/2024; n. 2857/2025; n. 12924/2025; n.13966 del
26/05/2025. In particolare, l'ormai consolidato orientamento si basa su queste considerazioni:
letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. prevede, riguardo alla determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, che solo le “apparecchiature debitamente omologate”, forniscono dati da ritenersi “fonti di prova” (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento –
si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.)– contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede pagina 10 di 16 l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia)
al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale)
dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che:
Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante;
l'art. 45, comma 6, del c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione” non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario,
esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale,
giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142,
comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è
idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox). La sentenza impugnata, con cui è stato ritenuto che l'apparecchiatura in questione fosse soggetta solo ad approvazione e che le risultanze dell'apparecchiatura medesima, approvata ma non omologata, fossero sufficienti a dare prova dell'infrazione, è difforme dalla giurisprudenza alla quale il
Collegio intende invece dare continuità e va pertanto cassata” (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza n.
relativa al verbale di accertamento elevato dalla polizia stradale per la violazione dell'art. 142, pagina 11 di 16 comma 7, C.d.S.: “A seguito dell'intervento della Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2015 -
con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 45, comma
6, C.d.S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura - tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, cui si correla l'obbligo della necessaria attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione (v. per tutte: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384 -
02).
Tuttavia, è in presenza di contestazioni da parte del soggetto sanzionato che spetta all'Amministrazione
la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 13996 del 26/05/2025, Rv. 674734 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12924 del 14.05.2025;
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, Rv. 670887 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20492
del 24.07.2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 2023; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del
13/12/2018).
E' illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità
non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142,
comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, cit.).
E' stato, peraltro, precisato (Cass. n. 14597/2021) che detta prova non possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016;
cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018), aggiungendosi che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale «... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso -
in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato» (Cass.
Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018).
Va, altresì, ricordato che questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del
22.06.2022; Cass. n. 1608/2021), come chiarito dalla circolare del Ministero dell'interno 26 giugno 2015
(prot. 300/A4745/15/144/5/20/5), che ancor prima della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del pagina 12 di 16 2015 era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità. In particolare, tale verifica doveva, e deve, essere effettuata presso un centro accreditato
AC (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione della l. n. 99 del 2009, art. 4), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000. Solo successivamente,
il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017 ha previsto che «Le
verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura,
da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da AC o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento».
Da tanto si è dedotto che, ai fini della legittimità della sanzione, non è sufficiente che l'apparecchio sia stato inizialmente sottoposto a taratura, ma è necessario che tale operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale, come precisato nei precedenti di questa Corte da ultimo citati”
(cfr. Cass., n. 31876 del 6.12.2025).
- L'ordinanza della Cassazione n. 2857 del 05.02.2025, richiamata dalla appellata nella CP_1
propria comparsa in appello, che ha ritenuto valida la multa basta su un dispositivo approvato e regolarmente tarato anche in assenza di omologazione, costituisce un precedente difforme rimasto però isolato.
Nel caso che ci occupa, non risulta documentata da parte della resistente - sulla CP_1
quale gravava il relativo onere - l'omologazione e quindi la sentenza impugnata deve essere riformata.
Nel verbale si legge: “Il giorno 07/12/2022 alle ore 11:08 in S.P. 24 altezza KM Parte_3
1+738 direz. Recanati il conducente del veicolo autovettura Mercedes – Benz 166 (..) targa
FM152NW ha violato l'art. 142/8 del C.d.S. poiché circolava alla velocità di Km/h 81 superando di
Km/h 11 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità km/h 70). La
velocità è stata determinata, ai sensi dell'art. 345/2 c. D.P.R. 16/12/1992 n. 495 così come modificato dall'art. 197 D.P.R. 16/9/96, n. 610, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocità con minimo di 5 Km/h, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione della apparecchiatura Autovelox 106-rilevatore serie n. 955394, CPU serie n. pagina 13 di 16 956817, omologata con protocolli M.M.II.TT. nn. 3758 06/08/2014, 5478 18/11/2014, 2405
28/05/2015, 3299 18/06/2015, 684 08/02/2016, 1276 06/03/2017, 4630 19/07/2017, 143
22/05/2018 e 325 27/09/2019, Certificato di taratura LAT 101 1507_2022_ACCR_VX del
16/03/2022 rilasciato in seguito alle misurazioni effettuate in data 16/03/2022, dichiarazione di conformità al campione omologato n. 64/I-2021, rilasciata il 18/03/2022 utilizzata per la rilevazione e sottoposta a verifica di funzionalità come documentazione disponibile agli atti dell'ufficio (…)”
(cfr. verbale di violazione al codice della strada fasc. primo grado prefettura prodotto sub all. 5 nel fasc. telematico).
Dalla documentazione fotografica depositata risulta che la velocità è stata misurata mediante apparecchiatura Autovelox 106 strumento n. 956817 (cfr. fasc. primo grado prodotto sub all. 5 nel fasc. telematico). CP_1
La ha depositato la dichiarazione di conformità al campione omologato CP_1
(identificativo dichiarazione n. 64-I-2021) datata 18.03.2022 con la quale viene dichiarato che la strumentazione elencata, tra cui rientra appunto l'Autovelox 106, è stata sottoposta a verifica di conformità al campione approvato e depositato presso il Ministero dei
Trasporti risultando conforme alle prescrizioni di origine (per quel che viene qui in rilievo in particolare l'autovelox 106 è stato sottoposto ad approvazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con i protocolli nn. 3758 del 06/08/2014, 5478 del 18/11/2014,
2405 del 28/05/2015, 3299 del 18/06/2015, 684 del 08/02/2016, 1276 del 06/03/2017, 4630 del
19/07/2017, 143 del 22/05/2018 e 325 del 27/09/2019 (cfr. dichiarazione di conformità al campione omologato: fasc. primo grado prefettura prodotto sub all. 5 nel fasc. telematico).
La ha depositato altresì il certificato di taratura LAT 101 1507_2022_ACCR_VX CP_1
del 16/03/2022 (cfr. certificato di taratura fasc. primo grado prefettura prodotto sub all. 5
nel fasc. telematico).
Inoltre con il verbale di verifica di funzionalità del 18.03.2022 viene attestato da parte degli agenti operanti della Polizia Locale che il dispositivo Autovelox 106 (approvato con i seguenti protocolli già sopra indicati: nn. 3758 del 06/08/2014, 5478 del 18/11/2014, 2405 del
28/05/2015, 3299 del 18/06/2015, 684 del 08/02/2016, 1276 del 06/03/2017, 4630 del pagina 14 di 16 19/07/2017, 143 del 22/05/2018 e 325 del 27/09/2019 e con dichiarazione di conformità al campione omologato n. 64/I-2021 del 18/03/2022) funzionava correttamente (cfr. verbale di verifica di funzionalità presente nel fasc. primo grado prodotto sub all. 5 nel CP_1
fasc. telematico).
La non ha prodotto in giudizio la omologazione dell'apparecchiatura attraverso CP_1
la quale è stata rilevata l'infrazione contestata così come richiesto nelle pronunce della S.C.
appena sopra riportate e non ha pertanto adempiuto all'onere sulla stessa gravante di provare la regolare omologazione dello strumento utilizzato.
Ne deriva l'accoglimento del motivo di appello e la riforma della sentenza appellata, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione e del sotteso verbale di accertamento per i motivi sopra esposti.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellante come da dispositivo ex Dm 147/2022 (valori medi ed in via equitativa in assenza di nota spese) avuto riguardo al valore della causa e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi di giudizio l'importo della relativa fase non viene liquidato;
quello relativo alla fase decisoria di questo secondo grado viene liquidato nella misura del 50% in ragione della mera attività di discussione orale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in II grado al n. RG 541/2025, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE
L'appello proposto dalla perché fondato per le causali Parte_2
di cui in motivazione;
per l'effetto,
RIFORMA
Integralmente la sentenza ivi appellata;
pagina 15 di 16 ACCOGLIE
L'opposizione proposta da;
Parte_2
ANNULLA
L'ordinanza ingiunzione prefettizia opposta e il verbale di violazione sotteso;
AN
La appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di entrambi gradi CP_1
di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione e in favore del procuratore avv.
Catacchio AR AL dichiaratosi antistatario- in complessivi E. 640,00 a titolo di compenso professionale (di cui E. 362,00 per il II grado ed E. 278,00 per il giudizio di I grado),
E. 91,50 per esborsi di questo II grado ed E. 43,00 per esborsi del I grado, oltre al 15% a titolo di spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Ancona, 11/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
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26521 dell'1.10.2025).
- Con una recentissima sentenza, la n. 31876 pubblicata il 6.12.2025, la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento espresso, in relazione a una ordinanza ingiunzione della CP_1
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 541/2025 tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 13,29 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. Roberto Zucchi in sostituzione Controparte_2 per delega orale dell'avv. CATACCHIO CARMINE ALDO il quale precisa le conclusioni come da ricorso in appello;
Per - UTG l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1 STATO DI ANCONA nella persona del dott. Andrea Scichilone il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione;
assiste ai fini della pratica forense la dott.ssa Testimone_1 si procede alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti ed insistendo nelle rispettive posizioni;
si rimettono al Giudice per la liquidazione delle spese;
l'avv. Zucchi rileva a tal fine che l'avv. Catacchio si è dichiarato antistatario in entrambi i gradi di lite;
IL GIUDICE Dato atto si ritira in Camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c .in allegato al presente verbale e quale parte integrante di esso.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. R.G. 541-2025, discussa e decisa ex art. 429 c.p.c.
all'odierna udienza di discussione del 11/12/2025, e promossa da:
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Borgoricco (Pd) alla Via Piovega n. 55,
rappresentata e difesa dall'Avv. AR AL Catacchio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in Bari – S. Spirito alla Via F.lli Mannarino n. 45, in virtù di procura alle liti conferita in calce, con separato atto ai sensi dell'art. 83 co. 3 c.p.c., al ricorso in appello depositato telematicamente in data 23.01.2025;
- appellante -
CONTRO
, in persona del Controparte_3
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di (C.F. ) e ope legis elettivamente domiciliata presso gli uffici di CP_1 P.IVA_2
quest'ultima siti ad Corso Mazzini n. 55; CP_1
- appellata -
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 381/2024 emessa dal Giudice di Pace di dott. CP_1
ZO TT in data 23/10/2024, nella causa iscritta al n. 3748/2023 R.G. pubblicata il pagina 2 di 16 27/11/2024, non notificata: opposizione avverso ordinanza – ingiunzione adottata dalla CP_1
[...]
CONCLUSIONI
Alla udienza dell'11/12/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la presente sentenza è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, , in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, proponeva avanti al Giudice di Pace di CP_1
opposizione ex art. 205 C.d.S. avverso l'ordinanza-ingiunzione Protocollo n. 226/23/Area III
Dep. del 30/08/2023 emessa dalla , Controparte_4
avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di € 354,58, di cui € 346,00 per sanzione amministrativa e € 8,58 per le spese, in relazione alla violazione dell'art.142 Co.8
C.d.S. contestata dalla Polizia Locale di Loreto con verbale n. V/33715/2022 (Prot.14433/2022)
del 7.12.2022 (cfr. ordinanza-ingiunzione: doc. n. 1 all.to ricorso in opposizione).
La difesa della ricorrente, in sintesi e per quanto ivi di interesse, sosteneva l'illegittimità della ordinanza-ingiunzione opposta per i seguenti motivi:
- l'ordinanza era nulla/inesistente in quanto sottoscritta da parte di un soggetto non abilitato;
- l'ordinanza-ingiunzione era nulla/annullabile per mancanza di motivazione o motivazione insufficiente;
- non vi era stata contestazione immediata dell'infrazione;
- era necessaria la verifica annuale o periodica della funzionalità e della taratura dell'apparecchio;
- l'onere della prova del corretto funzionamento dell'apparecchio e della violazione contestata era a carico della P.A.;
pagina 3 di 16 - difetto di omologazione dell'apparecchio; era onere della P.A. provare la taratura dell'apparecchio, l'omologazione dello stesso da parte del Ministero dei Trasporti, non essendo sufficiente la semplice approvazione ministeriale;
- nel caso di specie il verbale era nullo per mancanza di prova del corretto funzionamento dell'apparecchiatura autovelox SODI106, per omessa indicazione del tipo di postazione di controllo della velocità; per carenza di potere da parte della Polizia Locale di rilevazione dell'infrazione sulla
S.P. 24, ovvero su strada provinciale e non di proprietà comunale;
per mancanza di adeguata segnaletica stradale in loco di segnalazione della postazione temporanea di controllo elettronico della velocità e di preavviso della stessa;
per mancata gestione diretta dell'apparecchiatura elettronica per il rilevamento delle infrazioni da parte della Polizia Locale;
per la violazione dell'art.345 Reg. Esec.
C.d.S., atteso che risultava iniquamente applicato il coefficiente percentuale fisso del 5% a titolo di riduzione della velocità rilevata per tolleranza strumentale, mentre andrebbe applicato il coefficiente variabile in funzione della velocità media rilevata (cfr. ricorso introduttivo del giudizio di I grado).
La difesa della società ricorrente chiedeva pertanto, in via preliminare, di sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato, nel merito di accogliere il ricorso e per l'effetto di revocare e/o annullare il verbale di accertamento della violazione e la successiva ordinanza ingiunzione;
con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, da CP_1
distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
in subordine, la riduzione delle violazioni previste (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 11-12 del ricorso).
La causa veniva iscritta al n. 3748/2023 R.G. e il Giudice di Pace di con decreto del CP_1
30.11.2023, non sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava l'udienza del
24.04.2024 per la comparizione delle parti.
Si costituiva in giudizio la resistente con comparsa di costituzione e risposta del CP_1
2.04.2024, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto e pertanto la conferma dell'ordinanza impugnata;
con vittoria di spese e competenze di lite (cfr. conclusioni formulate a pag. 6 della comparsa cit.).
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
pagina 4 di 16 All'udienza del 24.04.2024 il Giudice di Pace fissava l'udienza per la discussione e la lettura del dispositivo al 23.10.2024 mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito di memorie conclusionali.
All'udienza del 23.10.2024 veniva data lettura del dispositivo da parte del Giudice di Pace.
Con sentenza del 23.10.2024, pubblicata il 27.11.2024, il Giudice di Pace di rigettava CP_1
l'opposizione perché infondata, confermava l'ordinanza-ingiunzione opposta adottata dalla il 30.08.2023, n. 226/23/Area III Dep. e condannava la ricorrente a Controparte_1
rifondere le spese di lite in favore della Controparte_4
per € 50,00 (cfr. dispositivo sentenza in atti).
[...]
Il Giudice di Pace di nella motivazione della sentenza, ha ritenuto testualmente che: CP_1
“(…) Il ricorso viene rigettato perché infondato.
Nell'odierna opposizione la preliminarmente ritiene che l'ordinanza ingiunzione impugnata CP_2
debba essere annullata in quanto emessa da un soggetto non abilitato alla sottoscrizione.
Il motivo non ha pregio.
La ha depositato il decreto prefettizio n. 11675 del 30/1/2013 con il quale veniva Controparte_1
conferito al V. Prefetto dott.ssa Francesca Piccolo l'incarico dirigenziale dell'Area III competente ad emettere, tra l'altro, le ordinanze-ingiunzioni in materia di ricorsi gerarchici per violazioni al CdS.
Pertanto, il provvedimento è stato adottato dal dirigente avente poteri in materia.
Non hanno pregio neanche gli altri motivi del ricorso.
L'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità in dotazione al Comando della Polizia
Locale di Loreto è il modello Autovelox 106 conforme al campione omologato n. 64/I con dichiarazione rilasciata il 18/3/2022. Il campione Autovelox 106 è stato omologato con protocolli del M.M.II.TT.
rilasciati dal 2014 al 2019.
Il tutto come espressamente riportato nel verbale presupposto.
In ordine poi alle contestazioni riguardanti l'utilizzazione dell'apparecchiatura, la distanza della postazione dal cartello segnalatore e quant'altro, la nell'ordinanza-ingiunzione Controparte_1
ha motivato su tutti i punti già contestati nel ricorso gerarchico che vengono riproposti in questa sede,
pagina 5 di 16 ed ai quali ci si riporta per brevità, rigettandoli sulla base delle deduzioni fornite dall'organo accertatore.
Le spese seguono la soccombenza” (cfr. motivazione della sentenza pagg. 2—4).
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 23.01.2025, notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. a mezzo posta elettronica certificata in data 11.02.2025, la , in persona del legale Parte_2
rappresentante pro-tempore, ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “a) nel merito, CP_1
accogliere il presente appello, riformare la sentenza n.381/2024 del Giudice di Pace di e, per CP_1
l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta nel giudizio di primo grado, annullare l'ordinanza ingiunzione Protocollo n° 226/23/Area III Dep. del 30/08/2023 (Rif. Fasc. n.1408/23/WA), emessa dalla Prefettura di ed il verbale di violazione del CdS n. V/33715/2022 (Prot.14433/2022) del CP_1
07.12.2022 ad essa sotteso, con le relative sanzioni amministrative comminate;
b) condannare, in ogni caso, la parte appellata alla refusione delle spese e competenze di lite del doppio grado giudiziale, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario” (conclusioni formulate a pag. 10 del ricorso in appello).
La difesa della parte appellante ha fondato il proprio appello sul seguente testuale motivo:
“Illogicità manifesta, e/o contraddittorietà, e/o carenza della motivazione della sentenza appellata, in ordine alla iniqua affermazione di avvenuta omologazione dell'apparecchio. Difetto di omologazione del dispositivo autovelox. Violazione dell'art.142 Co. 6 CdS e dei principi giurisprudenziali stabiliti dalla
Suprema Corte, con le pronunce n. 10505/2024 e n. 20913/2024” (cfr. pagg.
3-9 ricorso in appello).
Secondo la difesa dell'appellante, il Giudice di Pace nella sentenza impugnata aveva erroneamente dichiarato che l'autovelox 106 era omologato, come descritto dalla Polizia
Locale di Loreto nel verbale sotteso all'ordinanza ingiunzione opposta.
In realtà, la nel primo grado di giudizio non aveva prodotto alcun provvedimento CP_1
di omologazione e il Giudice di Pace si era limitato a leggere quanto era stato indicato in modo impreciso ed errato dalla Polizia nel verbale.
pagina 6 di 16 In realtà laddove nel verbale si leggeva testualmente “omologata con protocolli M.M.II.TT. nn.
(…)” non si trattava di omologazione, ma di semplice approvazione ministeriale.
Quindi l'apparecchio autovelox utilizzato dalla Polizia Locale non era munito di omologazione, pertanto, la sentenza doveva essere riformata dichiarando il difetto di omologazione con conseguente annullamento della ordinanza ingiunzione prefettizia opposta.
Con un secondo motivo di appello, la difesa dell'appellante ha impugnato la sentenza nel capo in cui il Giudice di Pace ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della , in violazione dell'art. 91 c.p.c. (cfr. pagg.
9-10 ricorso in appello). CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel presente grado di giudizio la
, in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_4
chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'Adita Giustizia,
contrariis reiectis, rigettare l'appello siccome inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
Spese vinte” (conclusioni rassegnate a pag. 6 della comparsa cit.).
All'udienza dell'8.05.2025 i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi atti e chiedevano fissarsi udienza ex art. 429 c.p.c.; il Tribunale fissava per la discussione orale e la decisione ex art. 429 c.p.c.
l'udienza dell'11/12/2025.
In assenza di ulteriore attività istruttoria la causa giungeva quindi all'odierna udienza dell'11/12/2025
per la discussione orale e la decisione ex art. 429 c.p.c.
Tanto doverosamente seppur sinteticamente premesso in fatto, occorre passare - quindi -
all'esame nel merito dell'appello proposto dalla . Parte_2
La difesa dell'appellante ha chiesto la riforma della sentenza nel capo in cui è stata rigettata l'eccezione di difetto di omologazione della apparecchiatura Sodi Autovelox 106 ed ha impugnato specificamente il relativo capo della sentenza (cfr. pag. 3 ricorso in appello: “Si
impugna, specificamente, la sentenza nel capo in cui il Giudice di Pace afferma testualmente che: “…
l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità in dotazione al Comando della Polizia
Locale di Loreto è il modello Autovelox 106 conforme al campione omologato 64/I con dichiarazione pagina 7 di 16 rilasciata il 18.03.2022. Il Campione Autovelox 106 è stato omologato con protocolli del M.M.II.TT.
rilasciati dal 2014 al 2019. Il tutto come espressamente riportato nel verbale presupposto. …”).
Pertanto gli altri motivi di censura proposti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e non riproposti in appello, non sono stati oggetto di impugnazione e in relazione ad essi si è formato il giudicato.
L'appello ha quindi ad oggetto esclusivamente l'omologazione dell'apparecchio autovelox utilizzato dalla Polizia Locale per l'accertamento dell'infrazione contestata al ricorrente odierno appellante.
Come noto, negli ultimi anni la Corte di Cassazione è intervenuta ripetutamente sulla questione della omologazione degli autovelox:
- Con l'ordinanza n. 10505/2024 pubblicata il 18.04.2024, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, in relazione a una opposizione avverso il verbale di accertamento della Polizia Locale in ordine alla violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. ha affermato che è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può
ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142,
comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192
del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (cfr. sentenza cit.: “E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché
l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio,
con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. pagina 8 di 16 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è
tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente
non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo. Alla stregua di queste ultime l'art. 142,
comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni,
per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità
indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò
differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è
sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”).
- Sono poi intervenute diverse pronunce conformi a conferma di tale orientamento;
- “L'enunciato del giudice di merito è in linea con l'indirizzo sezionale, al quale il Collegio intende dare continuità (Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, Rv. 670887 – 01; conf.: Cass. nn. 20913/2024, pagina 9 di 16 12924/2025), secondo cui, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche,
natura e finalità diverse” (Cass. civ., ordinanza n. 13996 del 26/05/2025).
- Ancora “La questione di diritto sottoposta all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio. La questione è stata di recente per la prima volta affrontata da questa Corte con ordinanza n.10505 del 18/04/2024 con cui è stato affermato che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio
“autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico,
all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del
1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. La statuizione è stata ribadita con le pronunce n. 10505 del 18/04/2024; n. 20913/2024; n. 2857/2025; n. 12924/2025; n.13966 del
26/05/2025. In particolare, l'ormai consolidato orientamento si basa su queste considerazioni:
letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. prevede, riguardo alla determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, che solo le “apparecchiature debitamente omologate”, forniscono dati da ritenersi “fonti di prova” (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento –
si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali); il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.)– contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede pagina 10 di 16 l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia)
al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale)
dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che:
Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante;
l'art. 45, comma 6, del c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione” non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario,
esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale,
giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142,
comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è
idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox). La sentenza impugnata, con cui è stato ritenuto che l'apparecchiatura in questione fosse soggetta solo ad approvazione e che le risultanze dell'apparecchiatura medesima, approvata ma non omologata, fossero sufficienti a dare prova dell'infrazione, è difforme dalla giurisprudenza alla quale il
Collegio intende invece dare continuità e va pertanto cassata” (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza n.
relativa al verbale di accertamento elevato dalla polizia stradale per la violazione dell'art. 142, pagina 11 di 16 comma 7, C.d.S.: “A seguito dell'intervento della Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2015 -
con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 45, comma
6, C.d.S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura - tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, cui si correla l'obbligo della necessaria attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione (v. per tutte: Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384 -
02).
Tuttavia, è in presenza di contestazioni da parte del soggetto sanzionato che spetta all'Amministrazione
la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 13996 del 26/05/2025, Rv. 674734 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12924 del 14.05.2025;
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, Rv. 670887 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20492
del 24.07.2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 2023; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del
13/12/2018).
E' illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità
non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142,
comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024, cit.).
E' stato, peraltro, precisato (Cass. n. 14597/2021) che detta prova non possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016;
cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018), aggiungendosi che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale «... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso -
in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato» (Cass.
Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018).
Va, altresì, ricordato che questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del
22.06.2022; Cass. n. 1608/2021), come chiarito dalla circolare del Ministero dell'interno 26 giugno 2015
(prot. 300/A4745/15/144/5/20/5), che ancor prima della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del pagina 12 di 16 2015 era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità. In particolare, tale verifica doveva, e deve, essere effettuata presso un centro accreditato
AC (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione della l. n. 99 del 2009, art. 4), ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000. Solo successivamente,
il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 giugno 2017 ha previsto che «Le
verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura,
da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da AC o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento».
Da tanto si è dedotto che, ai fini della legittimità della sanzione, non è sufficiente che l'apparecchio sia stato inizialmente sottoposto a taratura, ma è necessario che tale operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale, come precisato nei precedenti di questa Corte da ultimo citati”
(cfr. Cass., n. 31876 del 6.12.2025).
- L'ordinanza della Cassazione n. 2857 del 05.02.2025, richiamata dalla appellata nella CP_1
propria comparsa in appello, che ha ritenuto valida la multa basta su un dispositivo approvato e regolarmente tarato anche in assenza di omologazione, costituisce un precedente difforme rimasto però isolato.
Nel caso che ci occupa, non risulta documentata da parte della resistente - sulla CP_1
quale gravava il relativo onere - l'omologazione e quindi la sentenza impugnata deve essere riformata.
Nel verbale si legge: “Il giorno 07/12/2022 alle ore 11:08 in S.P. 24 altezza KM Parte_3
1+738 direz. Recanati il conducente del veicolo autovettura Mercedes – Benz 166 (..) targa
FM152NW ha violato l'art. 142/8 del C.d.S. poiché circolava alla velocità di Km/h 81 superando di
Km/h 11 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità km/h 70). La
velocità è stata determinata, ai sensi dell'art. 345/2 c. D.P.R. 16/12/1992 n. 495 così come modificato dall'art. 197 D.P.R. 16/9/96, n. 610, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocità con minimo di 5 Km/h, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione della apparecchiatura Autovelox 106-rilevatore serie n. 955394, CPU serie n. pagina 13 di 16 956817, omologata con protocolli M.M.II.TT. nn. 3758 06/08/2014, 5478 18/11/2014, 2405
28/05/2015, 3299 18/06/2015, 684 08/02/2016, 1276 06/03/2017, 4630 19/07/2017, 143
22/05/2018 e 325 27/09/2019, Certificato di taratura LAT 101 1507_2022_ACCR_VX del
16/03/2022 rilasciato in seguito alle misurazioni effettuate in data 16/03/2022, dichiarazione di conformità al campione omologato n. 64/I-2021, rilasciata il 18/03/2022 utilizzata per la rilevazione e sottoposta a verifica di funzionalità come documentazione disponibile agli atti dell'ufficio (…)”
(cfr. verbale di violazione al codice della strada fasc. primo grado prefettura prodotto sub all. 5 nel fasc. telematico).
Dalla documentazione fotografica depositata risulta che la velocità è stata misurata mediante apparecchiatura Autovelox 106 strumento n. 956817 (cfr. fasc. primo grado prodotto sub all. 5 nel fasc. telematico). CP_1
La ha depositato la dichiarazione di conformità al campione omologato CP_1
(identificativo dichiarazione n. 64-I-2021) datata 18.03.2022 con la quale viene dichiarato che la strumentazione elencata, tra cui rientra appunto l'Autovelox 106, è stata sottoposta a verifica di conformità al campione approvato e depositato presso il Ministero dei
Trasporti risultando conforme alle prescrizioni di origine (per quel che viene qui in rilievo in particolare l'autovelox 106 è stato sottoposto ad approvazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con i protocolli nn. 3758 del 06/08/2014, 5478 del 18/11/2014,
2405 del 28/05/2015, 3299 del 18/06/2015, 684 del 08/02/2016, 1276 del 06/03/2017, 4630 del
19/07/2017, 143 del 22/05/2018 e 325 del 27/09/2019 (cfr. dichiarazione di conformità al campione omologato: fasc. primo grado prefettura prodotto sub all. 5 nel fasc. telematico).
La ha depositato altresì il certificato di taratura LAT 101 1507_2022_ACCR_VX CP_1
del 16/03/2022 (cfr. certificato di taratura fasc. primo grado prefettura prodotto sub all. 5
nel fasc. telematico).
Inoltre con il verbale di verifica di funzionalità del 18.03.2022 viene attestato da parte degli agenti operanti della Polizia Locale che il dispositivo Autovelox 106 (approvato con i seguenti protocolli già sopra indicati: nn. 3758 del 06/08/2014, 5478 del 18/11/2014, 2405 del
28/05/2015, 3299 del 18/06/2015, 684 del 08/02/2016, 1276 del 06/03/2017, 4630 del pagina 14 di 16 19/07/2017, 143 del 22/05/2018 e 325 del 27/09/2019 e con dichiarazione di conformità al campione omologato n. 64/I-2021 del 18/03/2022) funzionava correttamente (cfr. verbale di verifica di funzionalità presente nel fasc. primo grado prodotto sub all. 5 nel CP_1
fasc. telematico).
La non ha prodotto in giudizio la omologazione dell'apparecchiatura attraverso CP_1
la quale è stata rilevata l'infrazione contestata così come richiesto nelle pronunce della S.C.
appena sopra riportate e non ha pertanto adempiuto all'onere sulla stessa gravante di provare la regolare omologazione dello strumento utilizzato.
Ne deriva l'accoglimento del motivo di appello e la riforma della sentenza appellata, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione e del sotteso verbale di accertamento per i motivi sopra esposti.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellante come da dispositivo ex Dm 147/2022 (valori medi ed in via equitativa in assenza di nota spese) avuto riguardo al valore della causa e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi di giudizio l'importo della relativa fase non viene liquidato;
quello relativo alla fase decisoria di questo secondo grado viene liquidato nella misura del 50% in ragione della mera attività di discussione orale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in II grado al n. RG 541/2025, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE
L'appello proposto dalla perché fondato per le causali Parte_2
di cui in motivazione;
per l'effetto,
RIFORMA
Integralmente la sentenza ivi appellata;
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L'opposizione proposta da;
Parte_2
ANNULLA
L'ordinanza ingiunzione prefettizia opposta e il verbale di violazione sotteso;
AN
La appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di entrambi gradi CP_1
di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione e in favore del procuratore avv.
Catacchio AR AL dichiaratosi antistatario- in complessivi E. 640,00 a titolo di compenso professionale (di cui E. 362,00 per il II grado ed E. 278,00 per il giudizio di I grado),
E. 91,50 per esborsi di questo II grado ed E. 43,00 per esborsi del I grado, oltre al 15% a titolo di spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Ancona, 11/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
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26521 dell'1.10.2025).
- Con una recentissima sentenza, la n. 31876 pubblicata il 6.12.2025, la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento espresso, in relazione a una ordinanza ingiunzione della CP_1